La riforma della previdenza complementare



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Transcript:

La riforma della previdenza complementare

2 I 3 MOMENTI DEL FONDO PENSIONE (1) CONTRIBUZIONE LE FONTI DI FINANZIAMENTO DEL FONDO PENSIONE TFR MATURANDO CONTRIBUTO LAVORATORE CONTRIBUTO AZIENDA (2) GESTIONE GARANZIA DEL CAPITALE FONDO PENSIONE - COMPARTI GARANZIA RENDITA CRESCITA ALTA CRESCITA 0% AZIONI 20% AZIONI 50% AZIONI 95% AZIONI 80% OBBLIGAZIONI 50% OBBLIGAZIONI 5% OBBLIGAZIONI (3) PRESTAZIONI PRIMA DOPO DEL PENSIONAMENTO IL PENSIONAMENTO * RISCATTO PARZIALE (ANTICIPAZIONE) * RISCATTO TOTALE (PERDITA POSTO) * CAPITALE * PREMORIENZA * RENDITA * TRASFERIMENTO

3 CONTRIBUZIONE 1) LA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO Entro 6 mesi dalla pubblicazione dei decreti attuativi o dall assunzione ogni lavoratore dipendente potrà: Dichiarare per iscritto di non voler aderire alla previdenza complementare. Scegliere in modo esplicito la forma di previdenza complementare alla quale destinare il proprio Tfr maturando Non scegliere silenzio/assenso

Le scelte possibili per il dipendente 1. Lasciare il TFR in azienda (deve dichiararlo) 2. Scegliere il fondo di categoria o territoriale (se esistente) 3. Scegliere un fondo aperto fra quelli che l'azienda propone 4. Scegliere qualunque fondo pensione aperto (anche PIP) 5. Non fare nulla e subire la regola del "silenzio assenso".

5 CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO FISCALE PER IL LAVORATORE I contributi versati ad una forma di previdenza complementare costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo nel limite di Euro 5.164,57. Il risparmio fiscale dipende dall aliquota marginale Irpef

6 GESTIONE Agevolazione fiscale sui rendimenti I fondi pensione pagano l 11% sui rendimenti anziché il 12,50% come tutte le altre forme di risparmio

7 PRESTAZIONI Prima del pensionamento (a) Riscatto parziale (anticipazione) (b) Riscatto totale (perdita del posto di lavoro) (c) Premorienza (d) Trasferimento Al momento della pensione (e) Prestazione in forma capitale (f) Prestazione in forma di rendita

8 PRESTAZIONI (a) - Il riscatto parziale (anticipazione) È consentito fino al : 75% del montante da subito per cure mediche per sé e per la famiglia 50% del montante dopo otto anni di contribuzione al primo fondo pensione per acquisto prima casa per sé o per i figli o per ristrutturazione prima casa per sé 30% del montante dopo otto anni di contribuzione al primo fondo pensione per spese non documentabili

9 PRESTAZIONI (b) - Il riscatto totale Consentito per : cambiamento o cessazione attività -subito il 50% del montante, -Il restante 50% in caso di inoccupazione per oltre 4 anni premorienza dell aderente Pensionamento nel regime obbligatorio senza aver maturato il requisito minimo di permanenza nel fondo (5 anni per il pensionamento di vecchiaia)

10 PRESTAZIONI (c) - La premorienza In caso di adesione del dipendente la posizione viene riscattata da: - coniuge ; in mancanza dai - figli ; in mancanza dai - genitori se a carico dell iscritto. In mancanza di tali soggetti la posizione viene liquidata al beneficiario indicato dal de cuius (IMPORTANTE : si consiglia di designare sempre un beneficiario)

11 PRESTAZIONI (d) - Il Trasferimento Consentito presso altra forma pensionistica complementare dopo due anni di permanenza nel fondo

12 PRESTAZIONI (e / f) - La forma della prestazione In forma di Capitale: massimo 50% del montante accantonato (tassazione al 15% - ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione al sistema di previdenza complementare riduzione massima del 6%- solo sulla parte corrispondente ai contributi versati) In forma di rendita: consentita su tutto il montante accantonato (tassazione al 15% - ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione al sistema di previdenza complementare riduzione massima del 6%- solo sulla parte corrispondente ai contributi versati)

13 Quali sono le strade percorribili? LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 PERCORSO DECISIONALE 1 LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 PERCORSO DECISIONALE 2 Il PERCORSO DECISIONALE ha l obiettivo di aiutare i lavoratori dipendenti a prendere consapevolmente la decisione relativa alla destinazione del Tfr. Esso consiste nella schematizzazione delle strade percorribili secondo la categoria di appartenenza (iscritti dal/prima del 29.4.1993).

14 PERCORSO DECISIONALE 1 Modalità di scelta esplicita -Entro il 30 giugno 2007 oppure - entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1 gennaio 2007 ESPRIME la volontà di: conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui scelta mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l intero TFR è trasferito ad apposito Fondo gestito dall INPS LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 Modalità di scelta tacita -Entro il 30 giugno 2007 oppure - entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1 gennaio 2007 NON ESPRIME alcuna volontà Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente a: forma pensionistica collettiva (*) prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili: quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell azienda, salvo diverso accordo aziendale Se non applicabili (*) Per forma pensionistica collettiva si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva. forma pensionistica istituita presso l INPS

15 PERCORSO DECISIONALE 2 Modalità di scelta esplicita - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, ESPRIME la volontà di: mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 al 1 gennaio 2007 iscritto a forme pensionistiche complementari al 1 gennaio 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari Modalità di scelta tacita Modalità di scelta esplicita Modalità di scelta tacita - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, ESPRIME la volontà di: - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1 gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà il datore di lavoro provvede a: mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare Andare al percorso decisionale 1 modalità tacita nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi se gli accordi o i contratti collettivi non prevedono il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%