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La nuova disciplina delle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi (D.M. 5 aprile 2006, n. 186): Decreto attuativo del Testo Unico Ambientale? 1 Alessandra Bianco A poco più un mese dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (in S.O. n. 96/L della G.U. n. 88 del 14 aprile 2006), recante Norme in materia ambientale - e meglio noto come Codice dell Ambiente - è stato pubblicato il tanto atteso D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (G.U. n. 115 del 19 maggio 2006), Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997 2. Le modifiche normative introdotte dal recente decreto investono principalmente la determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi da destinare alle attività di recupero in procedura semplificata. Le revisioni traggono origine dalla sentenza 7 ottobre 2004 (causa n. C - 103/02) della Corte di Giustizia Europea, in cui l Italia venne condannata per non aver previsto nel decreto 5 febbraio 1998, sull individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quantità massime per tipo di rifiuti, che possono essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall autorizzazione. Con l adozione del DM 5 aprile 2006, n. 186, il Governo Italiano - anche se con un ritardo di circa due anni rispetto alla data in cui è arrivata la condanna del Giudice lussemburghese- ha riscritto gli articoli 6 (Messa in riserva), 7 (Quantità impiegabile), 8 (Campionamenti ed analisi) e 9 (Test di cessione) del precedente DM 5 febbraio 1998, ed apportato delle aggiunte al previgente art. 11 (Attività di monitoraggio e controllo alle operazioni di recupero) nonché alcune modifiche sostanziali e significative alle diverse voci degli Allegati al testo normativo. In 1 Il presente contributo sintetizza il più ampio lavoro in corso di pubblicazione sulla Rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, anno 2006. 2 Gli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n.22/97 sono stati sostituiti dagli artt. 214 e 216 del nuovo Codice dell Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006).

particolare, nella parte del decreto dedicata alla revisione degli Allegati vengono definite le norme tecniche generali per l individuazione delle diverse tipologie di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle procedure semplificate di recupero, e vengono fissate per ciascun rifiuto, e per ogni singola operazione, le condizioni specifiche in presenza delle quali è possibile optare per tale procedura agevolata. Ma la vera novità normativa introdotta dalle recenti modifiche al DM 5 febbraio 1998, è l allargamento delle tipologie di rifiuti che è possibile destinare ad operazioni di messa in riserva in regime di procedura semplificata. In precedenza infatti, dalla lettura puntuale del testo e a prescindere dalle prassi che si possono essere consolidate nel frattempo, si evidenzia la possibilità di stoccare, effettuando la comunicazione di inizio attività, solo poche categorie di rifiuti tra cui carta, cartone, plastica, vetro, alcuni metalli, legno, sughero, caucciù e gomma, e solo se destinate ad ulteriore operazione di recupero esplicitamente individuata dagli Allegati del decreto. Adesso non solo è possibile mettere in riserva in procedura agevolata tutti i tipi di rifiuti elencati nel decreto, ma la stessa operazione acquista una propria autonomia e dignità indipendentemente dal tipo di operazione di recupero che verrà successivamente effettuata sul rifiuto. Non si possono pertanto non riconoscere i vantaggi che derivano dall aver esplicitamente consentito ad un numero maggiore di recuperatori la possibilità di svolgere l operazione di messa in riserva in regime di procedura semplificata. Il nuovo testo dell art. 6 del DM 5 febbraio 1998, introdotto dall art. 1, comma 1, lettera c) del DM 186/06, e che si occupa della messa in riserva, distingue tra: a) operazioni di messa in riserva effettuate presso l impianto di produzione del rifiuto; b) operazioni di messa in riserva effettuate presso impianti che svolgono unicamente tale operazione (e quindi in via esclusiva); c) operazioni di messa in riserva effettuate presso impianti di recupero (e che pertanto effettuano anche altre attività di recupero sul medesimo rifiuto non pericoloso). Per l iposi di cui alla lettera a) la norma, prevede quali quantità massime di rifiuti impiegabili quelle individuate dall Allegato 4, espresse in termini assoluti, così come richiesto dalla Corte di Giustizia Europea.

Tuttavia il Decreto, fissa un ulteriore limite: la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti in un anno, all interno del medesimo impianto. Indipendentemente dal limite massimo applicabile, prosegue la norma: i rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione. Queste previsioni mirano ad evitare che presso il medesimo impianto di produzione vengano stoccati rifiuti in quantità eccessive, e al contempo che gli stessi rifiuti vengano effettivamente destinati alle attività di recupero in tempi rapidi, non superiori ad un anno decorrente dalla data della loro produzione. Tra l altro, giova ricordare a tal proposito, che il D.Lgs. n. 36/2003 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE Discariche rifiuti), al comma 1, lett. g) dell art. 2 definisce discarica anche qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Pertanto, appare ovvio che, consentire tempi e quantità superiori per la messa in riserva di un rifiuto in regime di procedura semplificata, comporterebbe il rischio di creazione di una discarica e al contempo farebbe insorgere il sospetto di una probabile perdita di controllo del flusso del rifiuto. Nell ipotesi in cui la messa in riserva si effettui presso impianti che svolgono unicamente tale operazione, le quantità massime di ogni rifiuto non pericoloso da sottoporre a tali attività di recupero, svolte in via esclusiva dall impianto, sono individuate dall Allegato 4. Tuttavia, tali soglie non dovranno mai superare la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell art. 31, comma 6 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni 3. Diversa appare, invece, l ipotesi in cui l operazione di messa in riserva viene effettuata presso un impianto di recupero, ossia un impianto dove oltre alla messa in riserva vengono svolte anche altre attività di recupero diverse da quest ultima. Le quantità massime di rifiuti non pericolosi, che sarà possibile sottoporre alle operazioni di messa in riserva coincide con le quantità massime recuperabili, individuate dall allegato 4, per le attività di recupero svolta nell impianto stesso. Comunque, ai sensi del nuovo testo del DM 5 febbraio 1998, presso 3 Ora art. 214, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06

ciascun impianto o stabilimento di recupero la quantità massima di una determinata tipologia di rifiuto contemporaneamente messa in riserva ed avviata ad ulteriore operazione recupero, non può superare il 70% della quantità di rifiuti individuata nell Allegato 4 come limite massimo per le operazioni di recupero effettuate sullo stesso rifiuto. Per i rifiuti combustibili tale limite viene ridotto al 50%, fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell impianto, che verrà preferita solo qualora risultasse inferiore. Il Legislatore con l avverbio contemporaneamente partendo dal concetto operativo, implicitamente rinvenibile nel testo del decreto, che, non è consentito stoccare più di quanto si recupera, ha ritenuto che, se presso il medesimo impianto, in un anno, le quantità di rifiuto destinate alle operazioni di messa in riserva non possono superare quelle indicate dall Allegato 4 per le operazioni di recupero di quel rifiuto, conseguentemente non sarà possibile accumulare istantaneamente una quantità di rifiuti superiore al 70% (ridotta al 50% per i rifiuti combustibili) della quantità massima di rifiuti stoccabili in un anno. In ogni momento pertanto le quantità effettivamente presenti e stoccate nell impianto non potranno andare oltre tale limite percentuale. La soglia massima annua verrà misurata in base alle quantità effettivamente transitate nello stoccaggio, e tali indicazioni potranno desumersi dai registri di carico e scarico. Il nuovo art. 7 del DM 5 febbraio 1998, riscritto dal DM 186/06, prevede anche per le altre operazioni di recupero, diverse dalla messa in riserva, la quantità massima impiegabile per tipologia di rifiuto sia quella individuata dall Allegato 4. Tuttavia, tale quantità non potrà eccedere la capacità autorizzata dell impianto ai sensi dell art. 31 del D.Lgs. n. 22/97, e ove tale capacità non venga contemplata, il limite viene determinato dalla potenzialità dell impianto. Quest ultimo valore non può essere superato neanche quando lo stesso impianto sia dedito al recupero di diverse tipologie di rifiuti. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, vanno indicate nella comunicazione di inizio attività presentata alla Sezione Regionale dell Albo Gestori Ambientali, istituita presso le competenti Camere di

Commercio. Le quantità massime di rifiuti non pericolosi individuate dall Allegato 4 del decreto, al fine di incentivare le operazioni di recupero, possono essere modificate annualmente. Si ritiene che l utilizzo dell espressione potenzialità dell impianto, sia stata confermata dal Legislatore al solo fine di evitare presso gli impianti di trattamento movimenti di rifiuti non consentiti. Non prevedere una formula di ulteriore chiusura, avrebbe potuto agevolare transiti poco leciti di rifiuti altrui, facilitandone in qualche modo la sparizione. E comunque, non vi sarebbe stato motivo valido per consentire un impiego di rifiuti superiore a quello che effettivamente è nelle possibilità dell impianto effettuare.