Contratto di Apprendistato: nuova disciplina



Documenti analoghi
APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

Testo Unico dell apprendistato

News per i Clienti dello studio

Capo V. Apprendistato. 1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

DOCUMENTO INFORMATIVO

JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015

1 di 10 25/06/ :08

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

L apprendistato alla luce degli ultimi interventi normativi

Modifiche del D. Lgs. 81/2015 al Lavoro occasionale accessorio

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO CASIGLIA LAURA E RONZONI MARIA CRISTINA CONSULENTI ASSOCIATI

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE

yrhyfgh Corsi di Formazione per Apprendisti

SCHEDA N. 3 3.B APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Guida ALL APPRENDISTATO ESISTONO 3 TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO:

Apprendistato: opportunità da non sottovalutare

IL CONTRATTO DI LAVORO IN APPRENSISTATO

Il contratto di apprendistato in Somministrazione

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE RICERCA VADEMECUM PER STUDENTI E LAUREATI

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

ADEGUAMENTO REGIONALE SULL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AL NUOVO DECRETO D.L 34/14 convertito in legge n. 78/2014

L Apprendistato in Piemonte

IL NUOVO APPRENDISTATO

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

SOMMARIO

Il nuovo apprendistato nel Testo Unico 2011

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione

GUIDA AL NUOVO CONTRATTO DI APPRENDISTATO 2015 TUTTE LE NOVITÀ PREVISTE DAL JOB ACT IN VIGORE DA MARZO 2015

Apprendistato formazione e studi professionali

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge contenente disposizioni semplificative in materia di lavoro.

Apprendistato di alta formazione e ricerca. Scheda tecnica

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N LE NOVITÀ

L APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA. ai sensi dell art. 5 D. Lgs 167/2011. Prof. Renata Livraghi Università di Parma

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

L'apprendistato di I e III livello e le istituzioni formative

I PRINCIPALI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

INCENTIVI OCCUPAZIONALI. - Jobs Act - Garanzia Giovani - Apprendistato - Stage /Tirocini/ Borse Lavoro

Apprendistato di alta formazione e ricerca

L.R. 76/1982, art. 4, c. 1, lett. c) e art. 53 B.U.R. 23/5/2012, n. 21 L.R. 18/2005, art. 61

L Apprendistato. Breve guida sull apprendistato

PROTOCOLLO D INTESA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE di cui all art.4 del D.lgs 14 settembre 2011 n 167

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.lgs. 167/2011) DISCIPLINA REGIONALE

I CONTRATTI DI LAVORO. A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro

Art. 1 Finalità. Art. 2 Apprendistato.

Il mercato del lavoro alla ricerca della flessibilità. Milano, 22/05/2013 Christian Riccio, Business Development Manager Stabilizzazione

JOBS ACT : I CHIARIMENTI SULL APPRENDISTATO

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

ACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE

Schema riepilogativo Linee guida contratto di apprendistato professionalizzante

Nuovo Apprendistato I e III Livello. Art. 43 e 45 D.lgs 81/2015

Jobs Act : Atto II Dallo sgravio contributivo alle tutele crescenti

GUIDA AL JOBS ACT. Alessandra Servidori JOBS ACT - APPROVATI IL DECRETO LEGGE E IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA IL 12 MARZO 2014

Gli Approfondimenti della Fondazione Studi

art. 2 offerta formativa pubblica

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

CONVENZIONI PRIVATI TRA

Adeguamento e integrazione ai sensi del D.lgs 81/2015 e DGR n. 4676/2015. di Regione Lombardia

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007

2. APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE di Andrea Morzenti

degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE RICERCA VADEMECUM PER LE AZIENDE

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 TEMPO DETERMINATO

Apprendisti assunti in Piemonte

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

L apprendistato. Prof. Avv. Angelo Pandolfo. Milano, ottobre 2012

Il Dottorato industriale

Circolare N. 66 del 5 Maggio 2015

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione

IL LAVORO NEL TURISMO

Novità sull Apprendistato

Regolamento Sanimpresa

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione

QUADRO RIEPILOGATIVO SULLA REGOLAMENTAZIONER REGIONALE DELL APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

guida pratica alle agevolazioni alle assunzioni In vigore al gennaio 2015 CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

Regolamento per il funzionamento dei corsi

Fondi di Solidarietà

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Start up e avvio di nuove iniziative imprenditoriali: analisi delle opportunità e degli adempimenti

ACCORDO. tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. e Regione Lombardia

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Modello di contratto. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Apprendistato professionalizzante

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL Area Consulenza del Lavoro

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO di BERGAMO. Avv. Patrizia Tiraboschi Foro di Bergamo.

News. Unione Artigiani Ciociari Frosinone. Agli associati e agli studi di consulenza del lavoro Loro sedi

PROGETTO Pianificazione Operativa Territoriale Apprendistato: ricognizione sullo stato di attuazione nelle Regioni

GUIDA DI APPROFONDIMENTO L APPRENDISTATO A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA

ACCORDO LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

La costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e la riorganizzazione del sistema dell IFTS

Transcript:

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto Contratti ) che ha abrogato il Testo Unico dell apprendistato (D.Lgs. 167/2011) e introdotto una nuova disciplina per questo tipo di contratto. Ne esaminiamo di seguito le novità più significative. Precisazioni 1) Per le regioni e le province autonome e i settori nei quali la nuova disciplina non è immediatamente operativa, così come in assenza di offerta formativa pubblica, trovano applicazione le regolazioni vigenti. 2) In caso di attività stagionali, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo e svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Tipologie Esistono differenti tipologie di apprendistato, caratterizzate da percorsi formativi diversi. Apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Caratteristiche e finalità Strutturato in modo da coniugare la formazione in azienda con l istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione (1) Finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto nell'ordinamento scolastico Per l'istruzione secondaria Professionalizzante (3) Di alta formazione e di ricerca (1) - per l acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici Rivolto ai giovani: - iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore (2) - frequentanti il corso annuale integrativo che si conclude con l esame di Stato (art. 6, c. 5, DPR 87/2010) Finalizzato al conseguimento di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore Conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Conseguimento di: - titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca - diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (art. 7 DPCM 25 gennaio 2008) Attività di ricerca Svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

(1) Con DM sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni (art. 16 D.Lgs. 226/2005) e come tali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. (2) A seguito dell introduzione della nuova tipologia di apprendistato rivolta ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria, è stata abrogata la disposizione istitutiva del programma sperimentale (per il triennio 2014-2016) di formazione in azienda per studenti (art. 8 bis, c. 2, DL 104/2013 conv. in L. 128/2013). Sono fatti salvi fino alla loro conclusione i programmi già attivati. (3) Può essere finalizzato al riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Le modalità per il riconoscimento di tale qualifica potranno essere definite dalle Regioni e dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro. Limiti numerici I datori di lavoro appartenenti a qualunque settore produttivo, possono assumere con contratto di apprendistato (direttamente o "indirettamente" per il tramite delle Agenzie di somministrazione di lavoro), nel rispetto di determinati limiti numerici che il Decreto Contratti non ha modificato rispetto alla disciplina precedente. Si segnala solamente una modifica relativa alle conseguenze della violazione delle clausole di stabilizzazione: se i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti assumono nuovi apprendisti senza aver stabilizzato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, almeno il 20% degli apprendisti in forza in azienda, al datore di lavoro è consentita soltanto l assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante. Resta ferma la previsione secondo cui gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rapporto ordinario sin dalla data di costituzione del rapporto. Chi è possibile assumere In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni. I limiti di età variano a seconda della tipologia di apprendistato. di apprendistato Per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Professionalizzante Di alta formazione e di ricerca Età del soggetto Dai 15 anni compiuti e fino al compimento dei 25 anni Tra i 18 (17, se in possesso di una qualifica professionale: D.Lgs. 226/2005) e i 29 anni Tra i 18 e i 29 anni Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza alcun limite di età. Per essi, tuttavia, sono previste alcune deroghe rispetto alla normativa in materia di apprendistato con riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali e al regime contributivo agevolato per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità. Forma del contratto Il contratto deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova. Non è, invece, più richiesta la forma scritta del patto di prova.

Durata La durata del contratto - che non può essere inferiore a 6 mesi - varia a seconda della tipologia di apprendistato e degli obiettivi cui l'assunzione è finalizzata, nel rispetto dei limiti indicati in tabella. Per l'istruzione secondaria (1) Professionalizzante Di alta formazione e di ricerca - per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (2) - per l acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnicoprofessionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici Durata - 3 anni - 4 anni in caso di diploma professionale quadriennale - 4 anni - 2 anni, nel caso di giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l esame di Stato - 3 anni - 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi possono stabilire anche una durata minima del contratto Definita dalle Regioni (e dalle province autonome di Trento e Bolzano) in accordo con parti sociali, Università e altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale, è definita da apposite convenzioni fra datori di lavoro (o loro associazioni), Università e altre istituzioni formative o di ricerca (1) Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale e del diploma di istruzione secondaria superiore, il contratto può essere trasformato in apprendistato professionalizzante allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. (2) In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio nazionale, i datori di lavoro possono prorogare fino ad un anno questa tipologia contrattuale. Formazione A seconda della tipologia di contratto di apprendistato, la legge prevede differenti modalità di realizzazione del percorso formativo. Per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Aspetti formativi Definiti dalle Regioni con autonomi provvedimenti. In assenza di regolamentazione regionale, attivazione del ministero del Lavoro con DM. Il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce contenuto e durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. Nell apprendistato che si svolge nell ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all azienda è impartita

Professionalizzante (1) Di alta formazione e di ricerca Aspetti formativi nell istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al: - 60% dell orario ordinamentale per il secondo anno - 50% per il terzo e quarto anno e per l anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica Definiti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. La formazione è integrata dall'eventuale offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali (2). Il Decreto Contratti non ha modificato le modalità di svolgimento della formazione Definiti dalle Regioni in accordo con parti sociali, Università e altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale, sono definiti da apposite convenzioni fra datori di lavoro e istituzioni formative o di ricerca. Il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro (3). La formazione esterna all azienda è svolta nell istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell orario ordinamentale (1) Le regioni (e le province autonome di Trento e Bolzano) e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. (2) In assenza di un'offerta formativa pubblica, si applicano immediatamente le regolazioni contrattuali vigenti. A nostro avviso, ciò significa che il datore di lavoro deve erogare unicamente la formazione prevista per il profilo dal contratto collettivo. (3) Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda. La registrazione nel libretto formativo del cittadino è di competenza: - dell istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente in caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l alta formazione e ricerca; - del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali nell apprendistato professionalizzante. Retribuzione Nelle ipotesi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e in quelle di apprendistato di alta formazione e di ricerca, per le ore di formazione: - svolte nell istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; - a carico del datore di lavoro, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. Cessazione del rapporto Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall istituzione formativa, costituisce giustificato motivo di licenziamento nel contratto

di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Contributi e premi Nell apprendistato i contributi previdenziali e i premi assicurativi sono previsti in misura estremamente ridotta. Tuttavia, in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, il datore di lavoro deve versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale di destinazione finale, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. Sono esclusi da tale previsione, non solo i contratti di apprendistato stipulati con lavoratori in mobilità, ma anche quelli stipulati con beneficiari di un trattamento di disoccupazione. artt. 41-47 D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81: GU 24 giugno 2015 n. 144 Suppl Ord. n. 34