DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER INCREMENTARE IL CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE E L EFFICIENZA DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

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DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER INCREMENTARE IL CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE E L EFFICIENZA DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che assicurino il potenziamento della lotta all evasione fiscale e l efficienza dell amministrazione finanziaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 (Misure urgenti di contrasto al traffico illecito di capitali, al riciclaggio e per il recupero di base imponibile) 1. Al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli: 5-quater (Collaborazione volontaria). 1. L autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all articolo 4, comma 1, commesse fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all articolo 4, comma 1; b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all avviso di accertamento ai sensi dell articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell atto, oltre alle somme dovute in base all atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. 3. Entro 30 giorni dall effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l Agenzia delle entrate comunica all autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria. 4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. 5-quinquies (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell articolo 5- quater: a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono diminuite fino alla metà. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all estero. 3. Le sanzioni di cui all articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell Unione europea e in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l autore delle violazioni di cui all articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. 4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l autorizzazione di cui alla lettera c) all intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziare italiane, pena l applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3. 5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 è operato tra il terzo della sanzione indicata nell atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3. 6. Se il contribuente destinatario dell atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di notifica dell avviso di accertamento o a quello di redazione dell atto di adesione o di notifica dell atto di contestazione. 5-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). 1. Le modalità di presentazione dell istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. L Agenzia delle entrate e gli altri organi dell amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). 1. Chiunque, nell ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.. 2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate [in attesa formulazione RGS] 3. L articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: 648-bis. (Riciclaggio). E punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 2.000 a 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Si applica l ultimo comma dell art. 648.». 4. Le disposizioni di cui all articolo 648-bis del codice penale, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, si applicano ai fatti commessi successivamente al 31 luglio 2014. Ai fatti commessi sino al 31 luglio 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni dell articolo 648-bis del codice penale vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, salvo quanto previsto dall articolo 2, quarto comma, del codice penale

Art. 2 (Misure urgenti per il rafforzamento dell operatività dell Amministrazione economico - finanziaria) 1. Al fine di potenziare l azione di prevenzione e contrasto all evasione e all elusione fiscale, assicurando l incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, l Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l anno 2014, a 24 milioni di euro per l anno 2015 e a 55 milioni di euro a decorrere dall anno 2016. 2. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all art. 1, comma 346, lett. e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all incorporazione di cui all articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione dogane si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all Agenzia delle Dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione ASSI alla sezione monopoli si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 3 (Altre misure urgenti) 1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 575 e 576 dell articolo 1 sono soppressi. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 3. 3. Al comma 427 dell articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, le parole in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017, sono sostituite dalle seguenti: in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l anno 2015, a 1874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall anno 2018. 4. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l anno 2014, i termini di cui all articolo 28, comma 4, primo periodo, e all articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data. 5.All articolo 1 della modificazioni: legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché l intero gettito aggiuntivo sia esclusivamente destinato a finanziare riduzioni d imposta, relative alle abitazioni principali, aggiuntive rispetto alle detrazioni disposte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 731. ; b) il primo ed il secondo periodo del comma 731 sono sostituiti dal seguente: Per l anno 2014, è attribuita ai comuni un contributo di 500 milioni di euro.. MEMO 6. Alluvione fiume Sacco (Modena)

Art. 4 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.