SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTO DIVALUTAZIONE DEI RISCHI VITERBO, 22/02/2013 1 A CURA DELLA SOCIETA SISTHEMA & ANALISI S.r.l. Certificata ISO 9001:2008 settore EA37: progettazione ed erogazione corsi formazione Sedi di Roma V.le A. Ciamarra, 222 Viterbo L.go F. Nagni, 15 0761 324247 www.sisthemanalisi.it info@sisthemanalisi.it
D. Lgs. 81/08 Attuale normativa: D. Lgs. 81/08 (D. Lgs. 106/09) Testo unico in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro Ricomprende abrogandole le normative precedenti (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D. Lgs. 626/94, etc) Introduzione di numerose novità In vigore dal 15 maggio 2009 2
LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: SOCIO LAVORATORE che presta la sua attività per conto della società o della cooperativa; ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE (art. 2549 e seg. C.C.); SOGGETTO BENEFICIARIO iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18, L. 24/06/97, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali) promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; ALLIEVO istituti di istruzione ed universitari e partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; VOLONTARI Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile. 3
D. Lgs. 81/08 QUANDO SCATTA OBBLIGO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO? Indipendentemente dal tipo di attivita, quando vi e almeno un lavoratore (anche part time) o un socio lavoratore QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI MINIMALI? Nomina RSPP DVR Nomina del RLS Nomina Addetti emergenze Nomina Addetti primo intervento Medico Competente (non sempre) 4
ORGANIGRAMMA SICUREZZA R.S.P.P. MEDICO COMPETENTE ADDETTI ANTINCENDIO DATORE di LAVORO ADDETTI PRIMO SOCCORSO R.L.S. DIRIGENTI PREPOSTI 5
RSPP DATORE di LAVORO CORSO 16 ore * (in base al D.M. 16.01.1997) AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE N ORE Basso rischio: 6 Medio rischio: 10 Alto rischio: 14 In base al codice Ateco2007 CONSULENTE ESTERNO Mod. A: 28 ore Mod. B: da 12 a 68 ore (in base al macrosettore di appartenenza) Mod. C: 24 ore (Accordo Governo e Regioni e Province autonome n. 2407 del 26/01/2006) QUINQUENNALE In base al macrosettore di appartenenza (da 1 a 9) * Per il DdL che da gennaio 2012 è diventato RSPP, il corso dovrà essere: Basso rischio: 16 ore Medio rischio: 32 ore Alto rischio: 48 ore in base al codice Ateco 2007 6
RLS N LAVORATORI ELEZIONE <15 RLS eletto direttamente dai lavoratori >15 RLS designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. NOMINA RLS: Comunicazione INAIL MANCATA NOMINA RLS: Nessuna Comunicazione INAIL invia proprio R. T. S. che verrà pagato annualmente dal D. d. L. nell equivalente di 2 ore/lavoratore moltiplicato per il n di lavoratori: ES: ditta 6 lavoratori con retribuzione oraria 10 10 x 2 x 6 = 120 anno 7
RLS CORSO 32 ore AGGIORNAMENTO Fino 15 lavoratori no Da 16 a 50 lavoratori 4 ore anno > 50 lavoratori 8 ore anno 8
CORSI di FORMAZIONE FIGURE CORSI AGGIORNAMENTI RSPP Titolare 16 ore (fino a gennaio 2012) Titolare 16-32 - 48 ore ( dopo gennaio 2012) Consulente esterno 28 + 24 + (da 12 a 68) ore Basso rischio: 6 ore Medio rischio: 10 ore Alto rischio: 14 ore (ogni 5 anni) Da 40 a 100 ore (ogni 5 anni) Dip.ti <15 no RLS 32 ore Dip.ti 15-50 4 ore/anno ADDETTO ANTINCENDIO ADDETTO PRIMO INTERVENTO Rischio Alto :16 ore Rischio Medio: 8 ore Rischio Basso : 4 ore Dip.ti >50 8 ore/anno Nessun aggiornamento al momento 12 ore Aggiornamento triennale 9
CORSI di FORMAZIONE ACCORDO CONFERENZA UNIFICATA 221/11 (in G.U. 11.01.2012): accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la FORMAZIONE DEI LAVORATORI, ai sensi dell art. 37,comma2,delD.Lgs.81/2008. Il percorso formativo si articola in 2 moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) eb)delcomma1ealcomma3dell art.37deld.lgs.81/08. MODULO FORMAZIONE GENERALE MODULO FORMAZIONE SPECIFICA 4 ORE RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO 4 ORE 8 ORE 12 ORE 10
MEDICO COMPETENTE qualora vi siano mansioni per le quali i lavoratori esposti a rischi per i quali la sorveglianza è obbligatoria M. M. C. (art. 168) Rumore (art. 196) C.E.M.(art. 211) Amianto (art. 259) Agenti Chimici (art. 229) Vibrazioni (art. 204) Lavoro VDT (art. 176) Agenti Biologici (art. 279) Esposizione a R.O.A.(art. 218) Agenti cancerogeni e mutageni (art. 242) Esposizione a radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95) Lavoro notturno (D. Lgs. 532/99, D. Lgs. 66/03, D. L. 112/08) 11 Altri agenti fisici: ultrasuoni, infrasuoni, microclima, atmosfere iperbariche (artt. 180-185)
OBBLIGHI NON DELEGABILI DATORE di LAVORO Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). 12
AUTOCERTIFICAZIONE Art. 29, c. 5, D. Lgs. 81/08: Modalità effettuazione valutazione dei rischi i DdL che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate..omissis.. Fino all entrata in vigore del decreto Interministeriale di cui all art. 6, c. 8,lettera f),e,comunque non oltre il 30 giugno 2012,gli stessi DdL possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. SCADENZA PER RICORRERE ALL AUTOCERTIFICAZIONE: 30 GIUGNO 2012 13
AUTOCERTIFICAZIONE Art. 29, c. 5, D. Lgs. 81/08 Modalità effettuazione valutazione dei rischi Modificato primadall art.1,c.2deld.l.12/05/12,n57(coordinatodallal.diconversione 12/07/12 n 101) al 31/12/2012; poidall art.1,c.388eallegatatabella2,p.to9,l.24/12/12,n228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. i DdL che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all art. 6, c.8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto Interministeriale di cui all art. 6, c. 8, lettera f), e, comunque non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi DdL possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. 14
AUTOCERTIFICAZIONE Con questa formulazione le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi fino al 30 giugno 2013? La risposta è: NO!! Bisogna tener conto del capoverso che indica fino alla scadenza del 3 mese successivo alla data di entrata in vigore del D.I.di cui all art.6,c.8,lettera f). Il Decreto Interministeriale del 30/11/2012 è entrato in vigore il 04/02/2013. Quindi la scadenza del 3 mese successivo alla data di entrata in vigore del D.I. è la data del 31/05/2013 Ribadito dalla nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro che riporta un chiarimento in merito alla proroga del termine per l autocertificazione della valutazione dei rischi,ai sensi dell art.29,c.5,del D.Lgs.81/08 e s.m.i.. Tale chiarimento definisce come data ultima per l autocertificazione il 31/05/2013 15
AUTOCERTIFICAZIONE NOTA del MINISTERO del LAVORO del 31 gennaio 2013: Fino alla scadenza del 3 mese successivo alla data di entrata in vigore del D.I. non si deve intendere il calcolo di 3 mesi esatti dall entrata in vigore del D.I. relativo alle procedure standardizzate, 06/05/2013. Si deve intendere invece proprio la fine del terzo mese. Stante questo chiarimento e questa interpretazione la nota stabilisce DEFINITIVAMNENTE che la possibilità per i DdL di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina il 31/05/2013 16
QUADRO NORMATIVO NORMA Nota Ministero del Lavoro del 31 gennaio 2013 Legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1, 388 e tab.2, p.to 9 Decreto Interministeriale del 30/11/2012 ARGOMENTO Chiarimento sulla scadenza per l autocertificazione (31.05.13) Modifica dell art. 29, c. 5 del D. Lgs. 81/08 I DdL possono ricorrere per la valutazione dei rischi alle procedure standardizzate Seduta Conferenza Stato-Regione del Approvazione delle procedure standardizzate 25/10/2012 Legge di conversione n 101 del 12/07/12 Proroga dell autocertificazione fino al 31/12/2012 D. L. n 57 del 12/05/12, art. 1, c. 2 Proroga dell autocertificazione fino al 31/12/2012 D. Lgs. 106/09 Modifica, integra ed abroga alcuni articoli del D.Lgs.81/08 D. Lgs. 81/08 Nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (in vigore dal 15 maggio 2009) 17
VALUTAZIONE dei RISCHI COSA DOVRA FARE IL DdLCHE OCCUPA FINO A 10 LAVORATORI DAL 01/06/2013? A) AZIENDE IN AUTOCERTIFICAZIONE B) AZIENDE CHE HANNO NULLA DVR (ricorrendo anche alle procedure standardizzate) C) AZIENDE CON DVR Controllare la data del DVR 18
PROCEDURE STANDARDIZZATE Elaborate il 16/05/2012 dalla Commissione Consultiva Permanente ed allegate al Decreto del 30/11/2012. Si applicano con alcune eccezioni alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori(art. 29, c. 5), ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori(art. 29, c. 6). Le procedure standardizzate prevedono 4 passi: 1. DESCRIZIONE AZIENDA, CICLO LAVORATIVO E MANSIONI; 2. INDIVIDUAZIONE PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA; 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AI PERICOLI INDIVIDUATI E IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE; 4. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO. 19
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VALUTAZIONE dei RISCHI 1. RISCHI PER LA SICUREZZA: Macchine, attrezzature, ambienti di lavoro 2. RISCHI IGENICO AMBIENTALI: Agenti fisici (rumore, vibrazioni, CEM, ROA) Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto) Agenti biologici (batteri, virus, parassiti, funghi) 3. RISCHI ORGANIZZATIVI: Ritmi usuranti, posizioni di lavoro disagevole, procedure, etc 4. RISCHI PSICO-SOCIALI: Ripetività, compiti non adeguati, etc 5. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 6.VIDEOTERMINALI 7. ATMOSFERE ESPLOSIVE 8. STRESS LAVORO CORRELATO 9. LAVORATRICI IN GRAVIDANZA 10. DIFFERENZE GENERE, ETA e LINGUA 21
SANZIONI al DATORE di LAVORO ILLECITO SANZIONE Mancata nomina RSPP Arresto 3 6 mesi o ammenda 2.500 6.400 Omessa valutazione rischi Arresto 3 6 mesi o ammenda 2.500 6.400 Omessa redazione del DVR Arresto 3 6 mesi o ammenda 2.500 6.400 Incompleta redazione del DVR Arresto 3 6 mesi o ammenda 2.500 6.400 Mancata redazione/aggiornamento DVR: In collaborazione con il RSPP e MC Arresto 3 6 mesi o ammenda 2.500 6.400 Senza consultazione preventiva RLS Ammenda 2.000 4.000 In occasione di modifiche Ammenda 2.000 4.000 DVR non indicante: Programma misure atte a garantire il miglioramento nel tempo livelli di sicurezza Nominativo RSPP-RLS-MC Ammenda 1.000 2.000 Ammenda 1.000 2.000 Omessa informazione dei lavoratori Arresto 2 4 mesi o ammenda 1.200 5.200 Omessa formazione dei lavoratori, preposti e RLS Arresto 2 4 mesi o ammenda 1.200 5.200 22
SANZIONI al DATORE di LAVORO SIMULAZIONE Controllo in un ufficio dove lavorano due dipendenti nel quali il DdL: NonhanominatoRSPP NonhanominatoeformatoRLS Non ha nominato e formato addetto alle emergenze Non ha nominato e formato addetto al primo intervento NonharedattoilDVR Non sono stati effettuati corsi di informazione ai lavoratori Non sono stati effettuati corsi di formazione ai lavoratori Sanzione pecuniaria da 11.000 a 38.800!!!!! 23
SANZIONI al DATORE di LAVORO SIMULAZIONE Controllo in un cantiere dove lavorano quattro operai dei quali uno non in regola: provvedimento di sospensione dell attività con sequestro dei cantieri e relativi macchinari quando si riscontrano: a. Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; b. In caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 24
SICUREZZA sul LAVORO GRAZIE PER L ATTENZIONE!! 25 Viterbo, 22/02/2013