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CAPITOLATO SPECIALE D ONERI OGGETTO Fornitura professionale di manodopera a termine COMMITTENTE/CONTRAENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Area 02 Organizzazione e sviluppo Dott.ssa Marte Guglielmi DEFINIZIONI Provincia... Agenzia... Concorrente/i... La Provincia di Genova, nella sua qualità di Contraente Il soggetto che in base ai criteri di aggiudicazione ha presentato la migliore offerta e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario I soggetti ammessi a partecipare alla gara

SOMMARIO pagina SEZIONE I DEFINIZIONE DELL APPALTO... 3 Articolo 1 Oggetto dell'appalto... 3 Articolo 2 Quantita delle prestazioni... 3 Articolo 3 Impiego e trattamento della manodopera... 3 Articolo 4 Formazione della manodopera... 3 SEZIONE II CONDIZIONI CONTRATTUALI... 4 Articolo 5 Durata del contratto... 4 Articolo 6 Ordinativo della fornitura... 4 Articolo 7 Provvedimenti disciplinari... 4 Articolo 8 Oneri a carico dell agenzia... 4 Articolo 9 Oneri a carico dell amministrazione... 4 Articolo 10 Missione... 5 Articolo 11 Interruzione... 5 Articolo 12 Cauzione definitiva... 5 Articolo 13 Corrispettivo... 6 Articolo 14 Fatturazione... 6 Articolo 15 Modalità di pagamento... 6 Articolo 16 Penali... 6 Articolo 17 Risoluzione del contratto... 7 Articolo 18 Recesso... 7 Articolo 19 Cessione e subappalto... 8 Articolo 20 Trattamento dei dati personali... 8 Articolo 21 Rinvio a norme di diritto vigenti... 8 Articolo 22 Foro competente...8 Articolo 23 Spese imposte e tasse... 8 SEZIONE III OFFERTA ECONOMICA... 9 Articolo 24 Offerta economica...9 Articolo 25 Criterio di aggiudicazione... 9

Articolo 1 Oggetto dell'appalto SEZIONE I DEFINIZIONE DELL APPALTO Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di lavoratori temporanei, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 276/2003, da destinare alle strutture della Provincia di Genova, di seguito denominata Amministrazione, dislocate sul territorio provinciale. Si prevede l impiego di lavoratori ascrivibili alle categorie B, C e D del Contratto Nazionale Collettivo di lavoro del comparto Regione - Enti Locali, sulla base di singole richieste di fornitura che saranno effettuate di volta in volta in relazione alle effettive esigenze dell Amministrazione. Articolo 2 Quantita delle prestazioni I quantitativi di fornitura su base annua sono di circa 50 lavoratori temporanei per un valore retributivo lordo pari ad 1.400.000,00 e 62.000,00 per mark up/provvigione. Il contratto è a misura per i quantitativi di fornitura saranno richiesti secondo le necessità che si presenteranno di volta in volta nell arco della durata del contratto medesimo. Pertanto, saranno riconosciute all impresa fornitrice, di seguito denominata Agenzia, in ogni caso, le sole prestazioni di lavoro effettivamente svolte dal personale inviato in missione. Qualora nel corso del periodo contrattuale emergessero ulteriori necessità di fornitura, rispetto a quanto stimato in via presuntiva, le stesse potranno essere estese con appositi provvedimenti. Articolo 3 Impiego e trattamento della manodopera I lavoratori a tempo determinato, oggetto della fornitura di cui al presente capitolato, saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti degli Enti Locali, cat. B, C e D - del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. L orario di lavoro sarà di massimo 36 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di straordinario. I lavoratori assegnati saranno soggetti ad un periodo di prova secondo quanto previsto dall art. 18 del C.C.N.L. del 23/09/2002 per le categorie delle Agenzie di lavoro temporaneo. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. L Amministrazione comunica all Agenzia il C.C.N.L. da applicarsi ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie per la somministrazione di lavoro a termine. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta fornitura. Articolo 4 Formazione della manodopera Il personale fornito dovrà essere già istruito e formato, a cura dell Agenzia, in relazione alle competenze richieste, e garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme all esigenze dell Amministrazione.

Articolo 5 Durata del contratto SEZIONE II CONDIZIONI CONTRATTUALI Il contratto avrà durata biennale e decorrerà dal 1 gennaio 2009. Le singole forniture di lavoro temporaneo potranno essere richieste sino alla data di scadenza del contratto stesso. Conseguentemente i rapporti di esecuzione contrattuale instaurati si protrarranno sino alla loro naturale scadenza. Il contratto è a termine senza necessità di disdetta da parte della Provincia. Il contratto è rinnovabile per ulteriori dodici mesi a seguito di trattativa privata con l Agenzia, o prorogabile, su richiesta della Provincia stessa, per la durata massima di sei mesi, necessari per il buon termine delle attività o per l espletamento della nuova procedura di gara. L Agenzia si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione e modificati a termini del presente capitolato speciale d'oneri. Articolo 6 Ordinativo della fornitura L Amministrazione procederà alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo all Agenzia, tramite apposita Scheda di fornitura di manodopera professionale a tempo determinato firmata dal Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane o da un suo Delegato. Ogni scheda conterrà le seguenti informazioni: A. la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario; B. le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa; C. la sede di lavoro. La scheda verrà inviata all Agenzia a mezzo posta o fax o tramite e - mail. Articolo 7 Provvedimenti disciplinari L Agenzia svolge l azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo. L Agenzia ha l obbligo di portare a conoscenza dell Amministrazione tutte le comunicazioni inerenti al lavoratore temporaneo affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari l Amministrazione intende siano adottati, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa. Articolo 8 Oneri a carico dell agenzia L Agenzia, per il corretto svolgimento della fornitura, ha altresì l obbligo di assumersi tutti gli oneri derivanti dalla vigente normativa in materia lavoro temporaneo e del presente capitolato, ed in particolare è tenuta a: 1. provvedere al pagamento diretto al lavoratore nonché del versamento dei contributi previdenziali; 2. alla sostituzione del lavoratore che, per cause a lui imputabili, interrompe la prestazione lavorativa; 3. all attività di ricerca, selezione, somministrazione ed intermediazione in ordine alla fornitura professionale di manodopera oggetto dell appalto; 4. provvedere all invio periodico della situazione ferie e ore straordinario di ciascun lavoratore. Articolo 9 Oneri a carico dell amministrazione Sarà cura del dirigente di ogni singola struttura dell Amministrazione controllare la correttezza dei cartellini di presenza relativi al servizio relativamente prestato, sottoscriverli e restituirli al lavoratore interinale ai fini della trasmissione all Agenzia, che dovrà avvenire entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Sarà altresì cura dell Amministrazione comunicare tempestivamente all Agenzia quanto segue: 1. le eventuali modifiche al C.C.N.L. intervenute durante le singole missioni; 2. le eventuali variazioni del rapporto contrattuale delle singole missioni; 3. gli elementi che possono formare oggetto di un eventuale contestazione ai sensi dell art. 7 della legge 300/70. Articolo 10 Missione L Agenzia ha l obbligo di fornire all Amministrazione il lavoratore temporaneo entro 5 giorni lavorativi consecutivi decorrenti dal ricevimento della scheda di cui all Articolo 6. Entro il medesimo termine l Agenzia è tenuta, se richiesto, a sostituire il lavoratore temporaneo che interrompa il rapporto di lavoro per qualsiasi causa. Il termine decorre dalla data della comunicazione scritta inviata a mezzo fax. Nel caso in cui, durante il periodo di prova, le prestazioni non siano adeguate a quanto richiesto, l Agenzia è tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore nel termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione a mezzo fax dell Amministrazione all Agenzia. Nel caso di disservizi causati da assenze del lavoratore che superino il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, l Agenzia si impegna a sostituire il lavoratore entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per l inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi sarà applicata la penale di cui all @@@@. Articolo 11 Interruzione L interruzione della singola fornitura di lavoro temporaneo per cause imputabili all Amministrazione comporterà comunque il diritto dell Agenzia ad ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a tale fornitura. Nel caso l interruzione sia imputabile al lavoratore, l Agenzia dovrà sostituire il lavoratore entro i termini di cui all Articolo 10. Articolo 12 Cauzione definitiva Il soggetto aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattuale complessivo biennale, salvo gli incrementi disposti all articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La cauzione con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita nei seguenti modi:: A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635; B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175; C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di garanzie fidejussorie il garante si dovrà ritenere liberato dall obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia di Genova. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione.

Articolo 13 Corrispettivo Il corrispettivo sarà determinato dalle provvigioni espresse, al netto dell I.V.A., in sede di gara dall Agenzia, che rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata dell appalto. Articolo 14 Fatturazione La fatturazione delle prestazioni avverrà con cadenza mensile posticipata e dovrà essere intestata all Area o al Servizio dell Amministrazione provinciale che ha emesso il buono d ordine. Ogni fattura dovrà contenere, in base a quanto riportato nei cartellini di presenza trasmessi dall Amministrazione: a) i nominativi dei lavoratori impiegati presso l Area o il Servizio di riferimento; b) il numero delle ore lavorate per ogni lavoratore; c) l onere retributivo effettivamente sostenuto dall Agenzia a favore dei prestatori di lavoro, come risultante dall applicazione dal C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali vigente al momento della prestazione; d) gli oneri contributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dall Agenzia a favore dei prestatori di lavoro secondo le disposizioni di legge; e) la provvigione per fornitura oraria, offerta in sede di gara dall Agenzia fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto; f) oneri fiscali riferiti alla provvigione. Articolo 15 Modalità di pagamento L Amministrazione si obbliga ad effettuare il pagamento delle fatture entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. La liquidazione delle fatture è subordinata alla corrispondenza tra il lavoro effettivamente prestato come desumibile dai dati riportati sui singoli cartellini, e i dati riportati nelle fatture, nonché dell avvenuto versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. L Amministrazione, in caso di inadempimento dell Agenzia, provvederà al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fermo restando l incameramento del deposito cauzionale per le somme dovute non ancora pagate e fatto salvo il diritto di rivalsa verso l Agenzia. Articolo 16 Penali Per l inosservanza dei termini di cui al precedente articolo sarà applicata, per ogni giorno di ritardo riferito ad ogni singolo lavoratore, una penalità pari a 50,00. Gli inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all applicazioni delle penali saranno contestati in forma scritta all Agenzia. Questa dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Genova o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, saranno applicate all Agenzia le penali. In ogni caso le penali decorreranno dall inizio dell inadempimento. Le predette penali sono portate in deduzione del primo pagamento di fatture effettuato successivamente al verificarsi dell evento o, in mancanza di queste ultime, sulla cauzione definitiva costituita dall Agenzia, con l obbligo per quest ultimo di reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta della Provincia di Genova, pena l eventuale risoluzione del contratto.

L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia di Genova per la ritardata o omessa prestazione del servizio, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Provincia stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell Agenzia. Articolo 17 Risoluzione del contratto In tutti i casi di inadempimento o violazione degli obblighi contrattuali la Provincia, indipendentemente dall applicazione delle penali, comunica all Agenzia gli estremi delle disfunzioni rilevate, assegnando un termine minimo di quindici giorni per formulare giustificazioni e/o per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate. Qualora l Agenzia non ottemperi, è facoltà della Provincia risolvere il contratto. Oltre quanto è genericamente previsto dall articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiranno motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi: (a) abbia cumulato più di 500,00 di penalità; (b) ometta di rispettare quanto previsto all Articolo 8 del presente capitolato speciale; (c) persista nelle inadempienze contrattuali, nonostante la diffida, ripetuta tre volte per iscritto, a causa della non puntuale esecuzione della fornitura; (d) mancata forniture del personale richiesto; (e) non reintegri la cauzione definitiva come previsto dall art.12; (f) subappalti la fornitura o ceda il contratto. Nei suddetti casi, la Provincia comunica all Agenzia gli estremi dell inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare il servizio secondo le modalità concordate. Qualora il fornitore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le deduzioni non siano, a giudizio della Provincia, accoglibili, è facoltà della Provincia risolvere il contratto. Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Provincia, indipendentemente dall applicazione delle penali, comunica all Agenzia gli estremi degli inadempimenti rilevati assegnando un termine minimo di 15 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il fornitore non ottemperi, è facoltà della Provincia risolvere il contratto. La risoluzione del contratto comporta, l escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore. Può costituire motivo di risoluzione contrattuale la diminuzione del 50% delle richieste di fornitura di personale. L Agenzia nulla avrà a pretendere come compenso o risarcimento, salvo il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei singoli contratti stipulati prima della data della risoluzione, eseguita a qualsiasi titolo. Articolo 18 Recesso La Provincia di Genova si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi: giusta causa; reiterati inadempimenti dell aggiudicatario, anche se non gravi. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando: - sia stato depositato contro l Agenzia un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell aggiudicatario; - l Agenzia perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;

- sia accertata a carico dell Agenzia, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale; - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. Si ha, altresì, recesso nell eventualità di mutamenti del quadro normativo che rechino modifiche sostanziali all oggetto del contratto. Dalla data del recesso l Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all amministrazione, restituendo immediatamente gli immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio. Spetta all Agenzia la liquidazione del contributo rapportato al periodo di gestione espletato purché abbia eseguito le prestazioni a regola d arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 del codice civile. Articolo 19 Cessione e subappalto La cessione del contratto e il subappalto sono vietati. Articolo 20 Trattamento dei dati personali Ai sensi della Legge 196/2003, i dati forniti dalle Agenzie saranno trattati dall Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Articolo 21 Rinvio a norme di diritto vigenti Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, oltre che alla legislazione per gli appalti di fornitura, nonché in materia di lavoro temporaneo. E fatto salvo altresì il disposto dell art. 36 -comma 2- del D.Lgs. 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative, riguardanti l assunzione o l impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Amministrazioni Pubbliche, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Articolo 22 Foro competente Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Genova. Articolo 23 Spese imposte e tasse Dopo l aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell Agenzia, ivi compresa bollatura prevista sulle fatture emesse.

Articolo 24 Offerta economica SEZIONE III OFFERTA ECONOMICA L offerta economica è rappresentata dalla provvigione per fornitura oraria al netto dell Iva, espressa sulle fasce temporali e categorie contrattuali sotto specificate per ogni singolo contratto: Categoria Durata Provvigione oraria B fino a 6 mesi da 6 mesi a 12 mesi oltre 12 mesi Categoria Durata Provvigione oraria C fino a 6 mesi da 6 mesi a 12 mesi oltre 12 mesi Categoria Durata Provvigione oraria D fino a 6 mesi da 6 mesi a 12 mesi oltre 12 mesi Articolo 25 Criterio di aggiudicazione L aggiudicazione avverrà al prezzo più basso determinato dalla media aritmetica delle provvigioni espresse dai concorrenti.