DELIBERAZIONE N. DEL. Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di tributi regionali"

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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 254 26/05/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 8141 DEL 21/05/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di tributi regionali" (GUGLIELMI GIUSEPPE) (GUGLIELMI GIUSEPPE) (A. SABBADINI) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE DI CONCERTO IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 22/05/2015 prot. 263 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: Disposizioni in materia di tributi regionali. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA VISTA VISTO VISTA VISTO VISTO VISTA VISTA VISTA VISTO dell Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio; la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della Costituzione; lo Statuto della Regione Lazio; la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; la Legge Regionale 30 dicembre 2014 n. 17, Legge di stabilità regionale 2015 ; la Legge Regionale 30 Dicembre 2014, n. 18 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 ; la relazione dell Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio; il testo della proposta di legge regionale concernente Disposizioni in materia di tributi regionali, composto da n. 4 articoli e formulato, ai sensi dell articolo 65, comma 5 bis, del citato regolamento regionale n. 1/2002, in raccordo con l Ufficio Legislativo del Segretariato Generale, che è allegato e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra specificato, adottare e sottoporre all esame del Consiglio Regionale l allegata proposta di legge regionale concernente Disposizioni in materia di tributi regionali, che consta di quattro articoli; D E L I B E R A - di adottare e di sottoporre all esame del Consiglio regionale l allegata proposta di legge regionale concernente: Disposizioni in materia di tributi regionali, composta da n. quattro articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Pagina 2 / 6

Progetto di legge Disposizioni in materia di tributi regionali Art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all IRPEF) 1. L alinea del comma 3 dell articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente Legge di stabilità regionale 2015, è sostituita dalla seguente: 3. Per l anno d imposta 2015 non trova applicazione la maggiorazione dell aliquota dell addizionale regionale all IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti:. 2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 2 dell articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17. Pagina 3 / 6

Art. 2 (Adeguamento alle disposizioni contenute nell articolo 13, comma 15-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9) 1. A decorrere dal 22 febbraio 2014, all articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, concernente Legge finanziaria regionale per l esercizio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6, lettera a) è così riformulato: per gli aeromobili con propulsione ad elica, tariffa forfettaria di 0,42 euro, per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo, con la sola eccezione degli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo IV dell annesso per i quali si applica la tariffa di cui alla lettera c), numero 3), del presente comma; ; b) al comma 6, la lettera b) è abrogata; al comma 6, lettera c), sono soppresse le parole e peso massimo al decollo superiore a 25 tonnellate ; c) il comma 6, lettera c), numero 1) è cosi riformulato: aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo II dell annesso: 0,48 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo; ; d) il comma 6, lettera c), numero 2) è cosi riformulato: aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell annesso: 0,45 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo; ; e) il comma 6, lettera c), numero 3) è cosi riformulato: aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo IV dell annesso: 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo; ; f) al comma 6, lettera d), le parole 2,50 euro sono sostituite dalle seguenti: 0,50 euro ; g) al comma 10, le parole: e a 55 milioni a decorrere dall anno 2014, sono sostituite dalle seguenti:, a 55 milioni per l anno 2014 e a 13,5 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017. 2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il fondo da istituirsi nel programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato della missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 21,5 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017, derivanti: per l anno 2015, dalla riduzione per euro 2,15 milioni del programma 08 Qualità dell aria e riduzione dell inquinamento della missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente e per euro 19,35 milioni dai risparmi di spesa conseguenti alle operazioni di cui all articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, concernente Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali e per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con corrispondente riduzione per euro 2,15 milioni di euro del suddetto programma 08 della missione 09 e per euro 19,35 milioni di euro del programma 01 Fondo di riserva della missione 20 Fondi ed accantonamenti. Alle relative variazioni di bilancio si provvede ai sensi dell articolo 1, commi da 16 a 19, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, concernente: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Pagina 4 / 6

Art. 3 (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale) 1. All articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 concernente Legge finanziaria regionale per l esercizio 2013, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: 2-bis. Ai fini della sospensione dell obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d uso dei veicoli, ai sensi dell articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, da uso di terzi a uso proprio. Per la sospensione dal pagamento della tassa automobilistica, si applicano le modalità previste dall articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. 2-ter. Per i periodi tributari fissi compresi tra l entrata in vigore dell articolo 9, comma 2 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 e l entrata in vigore della presente legge, la variazione di destinazione d uso del veicolo può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.. Pagina 5 / 6

Art. 4 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Pagina 6 / 6

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO L ASSESSORE Relazione Illustrativa Articolo 1 Con le disposizioni di cui al presente articolo si provvede a dare attuazione a quanto previsto all articolo 2, commi 2 e 3 della L.R. 17/2014, disponendo, con riferimento all anno di imposta 2015, la mancata applicazione della maggiorazione dell aliquota dell addizionale regionale all IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti: a) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a 35.000,00 euro; b) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. Sulla base delle elaborazioni condotte dagli uffici regionali a valere sui dati delle dichiarazioni dei redditi 2013, relative all anno di imposta 2012, i soggetti che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nel corso del 2013 (con riferimento all anno di imposta 2012), risultano, nel Lazio, pari a 3.759.015 unità. Tale dato, se comparato con la popolazione residente nel territorio regionale al 31.12.2012 (pari a 5.557.276 unità, fonte ISTAT), testimonia un livello di partecipazione della popolazione residente alla creazione del reddito pari al 67,6%. Solo una parte dei contribuenti totali, ed esattamente 3.723.474, hanno dichiarato un reddito imponibile IRPEF positivo. In altri termini, vi sono 35.541 contribuenti (pari allo 0,9% dei contribuenti complessivi) che hanno dichiarato un reddito complessivo a fini IRPEF superiore a zero ma un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a zero. Si tratta di contribuenti che hanno beneficiato di un ammontare di oneri deducibili tale da determinare il completo abbattimento del reddito complessivo prodotto. Il reddito complessivo dichiarato dai contribuenti IRPEF del Lazio è pari a 82,3 miliardi di euro, circa il 49 del Prodotto Interno Lordo regionale. La frequenza dei contribuenti che concorrono alla formazione della base imponibile rilevante ai fini dell applicazione dell addizionale regionale all IRPEF ammonta ad euro 2.851.683 (con un ammontare medio di reddito imponibile pari a 26.838 euro). La platea di soggetti interessati risulta pertanto sensibilmente inferiore a quella dei soggetti che concorrono alla determinazione della base

imponibile dell IRPEF erariale. La differenza (pari a 871.791 unità) concerne i contribuenti che, pur avendo una base imponibile con valore positivo, corrispondono, per effetto delle detrazioni e dei crediti di imposta, un imposta erariale che non supera il limite di 12 euro. L esclusione dei contribuenti incapienti dall ambito di applicazione del prelievo regionale determina, conseguentemente, una riduzione della base imponibile dell addizionale regionale all IRPEF (76,5 miliardi di euro), rispetto alla base imponibile dell IRPEF erariale (82,3 miliardi di euro). Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, restano interessati al prelievo aggiuntivo ai fini dell addizionale regionale all IRPEF circa 521.000 contribuenti (il 18,3% del totale dei 2.851.683 soggetti passivi dell addizionale regionale). La mancata applicazione del prelievo aggiuntivo per i soggetti con reddito imponibile fino a 35.000 euro e per i nuclei familiari con reddito imponibile fino a 50.000 euro e tre o più figli a carico determina infatti l esclusione dell ambito applicativo della manovra per 1.497.000 contribuenti. Restano, inoltre, esclusi dal prelievo aggiuntivo i contribuenti con reddito non superiore a 15.000 euro, che risultano pari a 833.331 unità. Il prelievo medio a carico del contribuente è pari, su base annuale, a 144 euro. Per i contribuenti con reddito imponibile compreso tra 28.000 e 35.000 euro, tali misure determinano una riduzione del prelievo fiscale, rispetto a quanto dovuto per l anno di imposta 2014, quantificabile in valori pro capite in 97 euro su base annuale. Le disposizioni di cui al presente articolo recano minori entrate, a carico del bilancio regionale, pari a 199.802.613 euro. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte sul Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 2 dell articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17.

Simulazioni sull'applicazione della maggiorazione dell'addizionale regionale all'irpef per l'anno di imposta 2015 Reddito Reddito imponibile addizionale IRPEF - Frequenza contribuenti Reddito imponibile addizionale IRPEF - ammontare assoluto Reddito imponibile addizionale IRPEF - Ammontare medio pro capite Gettito maggiorazione addizionale IRPEF Prelievo medio maggiorazione addizionale IRPEF Gettito addizionale IRPEF aliquote preesistenti 1,23+0,5= 1,73% Gettito totale addizionale IRPEF Valori in euro Prelievo medio complessivo addizionale IRPEF DA 0 A 15.000 833.331 8.110.719.758 9.733 - - 140.315.452 140.315.452 168 DA 15.000 A 28.000 1.150.113 24.132.718.005 20.983 - - 417.496.021 417.496.021 363 DA 28.000 a 35.000 346.888 10.809.960.335 31.163 - - 187.012.314 187.012.314 539 DA 35.000 a 55.000 324.470 13.693.125.826 42.202 141.217.213 435 236.891.077 378.108.290 1.165 DA 55.000 A 75.000 93.013 5.931.540.949 63.771 72.581.535 780 102.615.658 175.197.194 1.884 OLTRE 75.000 103.868 13.864.436.706 133.481 196.902.667 1.896 239.854.755 436.757.422 4.205 Totale 2.851.683 76.533.662.142 26.838 410.701.416 144 1.324.185.277 1.734.886.693 608 Fonte: simulazioni Regione Lazio su dati MEF, anno di imposta 2012 Riepilogo aliquote Per memoria Scaglioni di reddito Aliquota aggiuntiva Aliquota ordinaria Aliquota sanità Totale DA 0 A 15.000 0,0% 1,23% 0,5% 1,73% DA 15.000 A 28.000 1,6% 1,23% 0,5% 3,33% DA 28.000 A 55.000 1,6% 1,23% 0,5% 3,33% DA 55.000 A 75.000 1,6% 1,23% 0,5% 3,33% OLTRE 75.000 1,6% 1,23% 0,5% 3,33% Disposizioni particolari: Disapplicazione maggiorazione addizionale IRPEF per: - soggetti con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a 28.000,00 euro (art. 2, comma 137, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7). - per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a 50.000,00 euro aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo (art. 8, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13). Articolo 2 L esigenza di provvedere alla modifica dell articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, istitutivo dell IRESA (Imposta Regionale Sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili) quale tributo regionale proprio, è sorta a seguito dell introduzione dell articolo 13, comma 15-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante Interventi urgenti di avvio del piano "destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015 convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, la quale individua in 0,50 euro la misura massima dell imposta per tonnellata di peso massivo al decollo. La Regione Lazio, con ricorso depositato in cancelleria in data 23 aprile 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso la suddetta norma. Con sentenza n. 13 del 9 febbraio 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in combinato disposto con l art. 3 Cost., dalla Regione Lazio, e non fondate le questioni di legittimità costituzionale riferite agli artt. 117, secondo e terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 Costituzione. Pertanto, preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale, si è reso necessario intervenire sul comma 6 dell art. 5 L.R. n. 2/2013, adeguando, a decorrere dal 22 febbraio 2014, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all art. 13, comma 15-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.

145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, le misure dell IRESA alla luce delle nuove disposizioni normative. Nell ambito dell iniziativa in esame, è stata salvaguardata la ratio ambientale dell art. 5 della L.R. 2/2013, attraverso una graduazione delle tariffe orientata a disincentivare l impiego di aeromobili obsoleti, maggiormente rumorosi ed inquinanti, e rispettosa al contempo sia dei criteri fissati dall Annex 16 dell ICAO (International Civil Aviation Organization) sia del tetto massimo di 0,50 euro per tonnellata di peso massimo al decollo (MTOW) stabilito dal legislatore a livello nazionale. Contestualmente, si è provveduto ad una semplificazione del prelievo fiscale posto a carico dei soggetti passivi del tributo, superando la graduazione del prelievo tra le prime 25 tonnellate di peso massimo al decollo dell aeromobile e le successive tonnellate. Sulla base dei dati trasmessi da Aeroporti di Roma Spa relativi al dettaglio analitico dei flussi di traffico in atterraggio e in decollo dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino nell esercizio 2014, e recanti tutti gli elementi informativi utili a determinare le somme dovute a titolo di IRESA (peso massimo al decollo (MTOW), classe di emissione sonora), l applicazione della proposta di revisione delle misure dell IRESA di cui al presente articolo determina una riduzione del gettito del tributo da 55 milioni di euro a 13,5 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017. In via prudenziale, nelle more della decisione della Corte Costituzionale in merito alle questioni di illegittimità dell art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 promosse dalla Regione Lazio, il bilancio di previsione 2015-2017 approvato con L.R. 18/2014 aveva individuato in 35 milioni di euro il gettito atteso dell IRESA per ciascuno degli esercizi 2015-2017.

Articolo 3. La disposizione in esame, anche nell ottica di favorire le rettifiche presso PRA e Motorizzazione Civile (in linea con quanto già stabilito dall art. 9, comma 2, della legge regionale n. 2/2013 e art. 5 della L. R. n. 13/2013), prevede la possibilità di usufruire dell esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica anche per i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, di cui risultino già essere proprietari e, quindi, non soggetti all obbligo di minivoltura, per il periodo di giacenza del veicolo presso tali soggetti. Alessandra Sartore