Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. di Milano. DOCUMENTO DI STUDIO n. 2/2015



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137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015

Transcript:

in collaborazione con Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano - Gruppo di studio voluntary disclosure DOCUMENTO DI STUDIO n. 2/2015 Componenti del gruppo di studio: Guido Beltrame; Alessandro Galli; Alessandro Savorana; Paolo Bifulco; Carlo Galli; Massimiliano Sironi; Sandro Botticelli; Giampiero Guarnerio; Andrea Tavecchio; Angelo Bugané; Alfredo Imparato; Luca Luigi Tomasini; Massimo Caldara; Sandro La Ciacera; Alberto Villani; Davide Campolunghi Duilio Liburdi; Andrea Zonca. Alessandro Cerati; Federico Cocchi; Annalisa Donesana; Fabio Fiorentino; Nicola Frangi; Luca Galassi; Paolo Ludovici; Massimo Pometto; Francesco Renne; Marco Rigamonti; Marco Salvatore; Corrado Sanvito;

Indice 1. Premessa..3 2. Prelievi - Ulteriori aspetti di criticità e possibili soluzioni...4 3. Cassette di sicurezza - applicabilità delle norme presuntive nell ambito della procedura; la disponibilità esistente nelle cassette di sicurezza.....6 4. Immobili - emersione degli immobili situati in Stati o territori black-list con accordo [ripresa da documento n.1/2015]....7 5. Immobili - emersione degli immobili situati in Stati white-list [ripresa da documento n.1/2015].....8 6. Società interposte [ripresa da documento n.1/2015].....9 7.Società esterovestite una fattispecie tipica e il suo esame ai fini della collaborazione volontaria [ripresa da documento n.1/2015].... 11 8. Minusvalenze - determinazione dei redditi da assoggettare a tassazione nell ambito della voluntary disclosure [ripresa da documento n.1/2015]. 12 9. Crediti per imposte pagate all estero - utilizzabilità del credito di imposta per le imposte pagate all estero nella voluntary disclosure......13 10. RW - coordinamento della procedura di voluntary disclosure con la compilazione del quadro RW del modello Unico 2015 [ripresa da documento n.1/2015]..14 11. Raddoppio dei termini [ripresa da documento n.1/2015]...15 2

1. Premessa Nel presente documento (redatto dal gruppo di studio voluntary disclosure dell ODCEC Milano 1, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti), si evidenziano alcuni temi della procedura di collaborazione volontaria 2 per i quali lo scrivente Ordine prospetta soluzioni, anche operative, su aspetti non ancora affrontati, o comunque ancora da chiarire, da parte dell Amministrazione Finanziaria. E importante che l Amministrazione Finanziaria dia risposta ai quesiti sottoposti alla sua attenzione, al fine di mettere in condizione i professionisti di applicare correttamente questa complessa normativa e, nel contempo, delimitare i margini di possibile errore 3. E da subito importante evidenziare come la collaborazione volontaria è finalizzata a [ ] definire la propria posizione fiscale pregressa [ ] essendo informata ai principi di spontaneità, della completezza e della veridicità 4 e si ponga in un ottica completamente differente ed innovativa rispetto a precedenti provvedimenti legislativi di emersione. Tali caratteristiche comportano necessariamente una maggiore articolazione e complessità rispetto a quanto richiesto in passato, richiedendo a colui che intende aderire la corresponsione di tutte le imposte dovute, degli interessi e prevedendo solo una riduzione delle sanzioni per la chiusura della propria posizione fiscale pregressa. 1 Il precedente documento di studio n. 1/2015 è stato redatto in data 15/06/2015. 2 L. n. 186/2014. 3 Si fa inoltre presente che alcuni temi ed alcuni paragrafi sono ripresi dal documento di studio n.1/2015, sulla base della considerazione che per questi, permangano rilevanti aree di incertezza. 4 Cfr. Circ. Ag. Entrate n. 10/E del 13/03/2015. 3

Sulla base delle prime evidenze, la combinazione tra questo assetto e la varietà di situazioni che nella pratica possono darsi, ha generato notevoli complessità operative e incertezze di carattere interpretativo che solo in parte sono state dissipate: ad oggi permangono alcune questioni rilevanti che rischiano di compromettere il buon esito di un provvedimento le cui finalità sono non solo condivisibili, ma meritorie. 2. Prelievi Ulteriori aspetti di criticità e possibili soluzioni Nel documento n. 1/2015 del gruppo di studio voluntary disclosure dell ODCEC Milano era stato evidenziato, con riferimento alla problematica dei prelevamenti nell ambito della procedura di voluntary disclosure come: - gli stessi non potessero in alcun modo rappresentare una presunzione da utilizzare per individuare maggiori redditi a prescindere dalla tipologia del reddito dichiarato dal soggetto che accede all istituto; - rimanesse fermo il potere dell Agenzia delle Entrate, al di fuori della procedura, di approfondire le dinamiche legate ai prelevamenti in questione senza che questo potesse in alcun modo inficiare la validità dell istanza; - fosse possibile, per esigenze di chiarezza, produrre documentazione o evidenziare nella relazione di accompagnamento, la destinazione di tali prelevamenti. Sulla questione è poi intervenuta la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 27/E del 16 Luglio 2015, con la quale sono state assunte posizioni che potrebbero invece acuire la criticità della problematica. Viene infatti affermato : - i prelievi possono essere automaticamente giustificati nel caso in cui gli stessi siano contenuti in un ammontare corrispondente al rendimento estero. Tale affermazione è priva di qualunque riferimento logico giuridico. Seguendo infatti la posizione dell Amministrazione Finanziaria, si arriverebbe a concludere che nel caso di patrimonio estero che non produce rendimenti, ogni prelievo, anche di esiguo ammontare, andrebbe in qualche modo giustificato; 4

- il rifiuto di fornire spiegazioni rispetto ai prelevamenti di elevato ammontare che intaccano la consistenza patrimoniale potrebbero inficiare la procedura in quanto potenziali indicatori di nuove attività estere non incluse nell istanza. Su questi temi è necessario ribadire come : - i prelievi contenuti, per importo e per frequenza, anche se non corrispondenti al rendimento del patrimonio estero, trovano una forma di auto-giustificazione nei consumi personali che ben possono avere interessato il soggetto che accede alla procedura. La stessa circolare dell Agenzia delle Entrate ammette infatti che i contribuenti non debbano conservare giustificativi in merito alle spese personali 5 ; - fermo restando quanto ribadito nel già menzionato documento n. 1/2015 del gruppo di studio voluntary disclosure dell ODCEC Milano, in merito alla ovvia necessità che il soggetto il quale accede alla procedura fornisca opportune spiegazioni in merito alla sorte di importi elevati che sono stati portati a riduzione del patrimonio estero, nella procedura di voluntary disclosure non possono trovare spazio presunzioni di alcun tipo e, conseguentemente, fattispecie che possano inficiare l esito dell istanza sulla base delle predette presunzioni. Come già ricordato nel documento n. 1/2015, l Amministrazione Finanziaria potrà sempre svolgere le proprie indagini in merito ad elementi che potrebbe ritenersi sintomatici di anomalie, in considerazione del fatto che per definizione l istanza di voluntary disclosure ha ad oggetto l evidenziazione di tutte le attività detenute all estero; - in ogni caso, sempre in tema di presunzioni, le stesse non possono operare nei confronti di nessun soggetto a prescindere dal tipo di reddito ordinariamente prodotto. Peraltro, laddove il soggetto che aderisce alla procedura abbia immesso in Italia delle attività finanziarie precedentemente alla presentazione dell istanza per 5 La destinazione delle somme al consumo personale risulta talvolta complessa da dimostrare in quanto il contribuente, non essendovi tenuto, difficilmente conserva i giustificativi Cfr. Circ. n. 27/E del 16/07/2015, par. 4.1. 5

l accesso alla collaborazione volontaria, si ritiene possa darne contezza all interno del modello di istanza nel rigo VD16, colonna 13. 3. Cassette di sicurezza denaro contante e metalli preziosi contenuti in cassette di sicurezza all estero Nella circolare dell Agenzia delle Entrate n. 27/E del 16 Luglio 2015 sono stati confermati alcuni punti già contenuti nel documento di studio n. 1/2015 del gruppo voluntary disclosure dell ODCEC Milano in tema di cassette di sicurezza (par.3); più precisamente: - non si applica alcuna presunzione di reddito per le disponibilità documentate (ciò risulta coerente anche con quanto precedentemente scritto in materia di prelievi); - la prova circa la provenienza delle somme può essere fornita anche in via indiretta o come sommatoria di indizi coerenti e concordanti (tra cui la coincidenza temporale con l apertura fisica delle cassette rispetto al prelevamento o trasferimento delle somme per contanti); - gli importi contenuti nella cassetta devono essere depositati presso un intermediario estero e rimpatriati o assoggettati all obbligo di waiver; - la prova circa il contenuto della cassetta può essere fornita mediante un inventario redatto con testimoni (ovviamente ciò non sarà possibile qualora la cassetta non esista più e il contenuto sia stato prima d ora prelevato). In linea con la ratio della norma ed in considerazione della estrema difficoltà di documentare le movimentazioni fisiche di denaro e metalli preziosi identificandone con precisione il momento di entrata in possesso (in periodi 6

accertabili o in periodi precedenti), è ipotizzabile il ricorso all autocertificazione di tali elementi da parte del contribuente istante in quanto: - ogni dichiarazione incompleta o non veritiera renderebbe l intera procedura di voluntary disclosure invalida, facendo perdere ogni elemento premiale; - ogni dichiarazione non veritiera potrebbe configurarsi come reato penale ai sensi dell art. 5 septies del DL.167/90. Quanto sopra, sarà tanto più attuale nel caso in cui la cassetta sia già stata chiusa prima della presentazione dell istanza e il relativo contenuto già asportato, utilizzato e/o rimpatriato. In tale situazione non sarà nemmeno possibile documentare con l attestazione dei testimoni il contenuto ad oggi, ed ogni riferimento alla cassetta stessa ed ai bene in essa custoditi dovrà necessariamente basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni fornite del contribuente istante. 4. Immobili emersione degli immobili situati in Stati o territori black-list con accordo Come noto, in relazione alle attività finanziarie, che successivamente alla procedura di voluntary disclosure dovessero essere mantenute all estero e segnatamente in Stati o territori black-list con accordo è necessario, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni previste dal decreto legge n. 167 del 1990 alla metà del minimo che : a) lo Stato in questione abbia stipulato un accordo con l Italia; b) venga effettuato il rimpatrio dell attività; c) ovvero sia effettuata la consegna del cosiddetto waiver ai fini della applicazione del principio del c.d. monitoraggio rafforzato. Tali condizioni, con particolare rilievo a quella di cui alla lettera a), consentono anche la sterilizzazione del raddoppio dei termini di cui all articolo 12 del decreto 7

legge n. 78 del 2009, sia in relazione alla presunzione di redditività che in termini di periodo di irrogazione delle sanzioni. Ciò posto, si deve considerare il fatto che è del tutto evidente come sia impossibile in relazione agli immobili osservare le condizioni sopra indicate, tenendo altresì conto che il contribuente potrebbe non intendere a procedere al rimpatrio giuridico mediante l attribuzione di uno specifico mandato ad una società fiduciaria. Peraltro, il c.d. rimpatrio giuridico è di fatto perfezionato attraverso l emersione nell istanza del bene immobile In questa fattispecie, fermo restando l eventuale reddito da regolarizzare conseguito in relazione all immobile, si ritiene che l emersione degli immobili di specie sconterà esclusivamente la sanzione prevista dalla norma di cui al decreto legge n. 167 del 1990 ridotta di un quarto, senza che si possa ipotizzare in alcun caso l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 12, comma 2 bis e 2 ter del decreto legge n. 78 del 2009. Nei successivi periodi di imposta, il contribuente provvederà ad indicare nel modello RW il valore dell immobile corrispondendo l IVIE dovuta, salvo che lo stesso non intenda successivamente attribuire uno specifico mandato di amministrazione o gestione a un intermediario residente. 5. Immobili - emersione degli immobili situati in Stati white-list Si supponga il caso di una persona fisica residente in Italia (nel prosieguo il Contribuente italiano ), la quale possiede un immobile in uno Stato estero whitelist (nel prosieguo l Immobile ) acquistato prima del 2009; si ipotizzi altresì che il contribuente italiano non abbia mai dichiarato l Immobile nel proprio quadro RW. In tale fattispecie, si prospetta ai fini della procedura di voluntary disclosure, il seguente inquadramento. 8

Si deve innanzitutto premettere che le violazioni commesse dal Contribuente italiano possono essere oggetto di regolarizzazione mediante collaborazione volontaria internazionale; in particolare: (i) le violazioni relative al monitoraggio vengono regolarizzate indicando il costo storico o, in mancanza, il valore di mercato (o valore determinato catastalmente, ricorrendone le condizioni) dell Immobile; (ii) se l Immobile viene affidato in amministrazione (senza intestazione) a fiduciaria italiana, il Contribuente italiano beneficia della riduzione delle sanzioni prevista ex art. 5-quinquies, comma 4, del D.l. n. 167/90. Diversamente, la regolarizzazione è comunque perfezionata (effettività del rimpatrio giuridico ), ma non si applica la riduzione di cui trattasi; in quest ultimo caso, nei successivi periodi di imposta il contribuente provvederà ad indicare nel mod. RW il valore dell immobile corrispondendo l IVIE dovuta (iii) l eventuale reddito da regolarizzare conseguito in relazione all Immobile viene determinato secondo le modalità previste ex art. 70, comma 2, Tuir. 6. Società interposte E noto che sono ammessi alla procedura di voluntary disclosure internazionale i soggetti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all art. 5- quater del D.L. n. 167/1990, ossia le persone fisiche, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed enti non commerciali residenti in Italia. Si tratta, in altri termini, dei soggetti che hanno omesso di indicare nel quadro RW del modello UNICO le attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero sia direttamente che indirettamente. 9

Per quel che attiene al possesso diretto delle attività estere, la procedura internazionale di spontanea collaborazione risulta attivabile qualora i predetti soggetti siano titolari della proprietà o altro diritto reale sulle stesse. Più complessa è l identificazione dei soggetti che possono aderire alla procedura di collaborazione volontaria nel caso in cui le attività estere siano possedute indirettamente per il tramite di società interposte. Nello specifico si tratta di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che detengono attività all estero per il tramite di società schermo, che a nostro parere devono considerarsi tanquam non esset. In termini concreti, la voluntary disclosure deve essere attivata dal soggetto residente interponente che di fatto ha conservato il potere di disporre delle attività detenute all estero. In passato l amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare (C.M. 43/E/2009 e C.M. 99/E/2011), che relativamente alla nozione di interposta persona, la questione è direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. In tale sede, a titolo esemplificativo, è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio. Con la successiva circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, a proposito dell IVIE, l Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l imposta trova applicazione nel caso in cui gli immobili..siano detenuti per il tramite una società fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti. 10

E da notare come nell ultimo documento di prassi richiamato, la localizzazione della società schermo interposta sia ininfluente, per cui ciò che rileva risulta essere esclusivamente, le caratteristiche e le modalità organizzative del soggetto interposto (mancanza di contabilità, mancato obbligo di deposito del bilancio, ecc..). In questo senso si era peraltro già espressa l amministrazione nella risoluzione 30/4/2002 n. 134/E, nella quale è stato affermato il principio secondo cui.se la società estera è un soggetto interposto, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale, la titolarità dei beni intestati alla società spetta in realtà al socio, e sono tali beni oggetto di regolarizzazione. A nostro parere, dunque, se la società interposta risulta una società schermo, ai fini di un applicazione corretta della procedura di voluntary disclosure, il soggetto residente dovrà indicare il valore delle attività detenute tramite la stessa. 7. Società esterovestite una fattispecie tipica e il suo esame ai fini della collaborazione volontaria Il caso Una persona fisica residente in Italia (nel prosieguo il Contribuente italiano ) possiede una partecipazione (100%) in una società legalmente costituita in uno degli Stati della comunità europea. Questa società (nel prosieguo la Società estera ) possiede, quale unico asset, una partecipazione ed un finanziamento in una società italiana (nel prosieguo la Società italiana ). La Società estera è amministrata da un professionista locale il quale riceve, di fatto, istruzioni dal contribuente italiano. La Società estera intende aderire alla procedura di collaborazione volontaria, dichiarandosi residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi, poiché, nella sostanza, si realizzano le condizioni previste dall art. 73, comma 5-bis, del Tuir (oggetto principale e direzione effettiva in Italia - c.d. esterovestizione). 11

Il Contribuente italiano non mai ha dichiarato la partecipazione nella Società estera nel proprio quadro RW. La soluzione prospettata La Società estera non può essere considerata fittiziamente interposta, alla luce della prassi consolidata dell Agenzia delle Entrate. Le violazioni commesse dal Contribuente italiano vengono regolarizzate mediante la collaborazione volontaria; in particolare: (i) la Società estera ricorrerà alla voluntary disclosure nazionale per i periodi d imposta dal 2009 (incluso) al 2013 (incluso), avendo omesso le dichiarazioni ai fini IRES IRAP e IVA. (ii) il Contribuente italiano ricorrerà alla voluntary disclosure internazionale limitatamente ad eventuali redditi erogatigli dalla Società estera nel periodo 2010-2013 6 ; nessuna sanzione sarà dovuta per omesso monitoraggio posto che la Società estera è da considerarsi, fin dalla sua costituzione, fiscalmente residente in Italia. 8. Minusvalenze - determinazione dei redditi da assoggettare a tassazione nell ambito della voluntary disclosure Nell ambito della procedura di voluntary disclosure, tra i redditi che devono essere assoggettati a tassazione con riferimento alla modalità di determinazione analitica 6 Nel caso il contribuente italiano abbia omesso le dichiarazioni dei redditi, il periodo da prendere in considerazione sarà 2009 2013. 12

rientrano senza dubbio quelli di cui agli articoli 67 e seguenti del TUIR. Come noto, le disposizioni di legge afferenti i redditi diversi di natura finanziaria prevedono la compensazione, nell ambito dei medesimi comparti, delle plusvalenze con le minusvalenze. Posto che in relazione al medesimo periodo di imposta appare non in discussione che il reddito da assoggettare a tassazione sia costituito dall eventuale differenziale positivo, si deve ritenere che, laddove in un periodo di imposta il risultato finale sia negativo, tale risultato possa essere riportato a nuovo, nei successivi periodi di imposta al fine di ridurre la base imponibile positiva. Tale soluzione appare coerente, in primis, con le regole generali previste dal testo unico delle imposte sui redditi e non appare configgere con le finalità previste dalla legge n. 186 del 2014. Infatti, l articolo 5 quater, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 167 del 1990 come introdotto dall articolo 1 della menzionata legge n. 186 del 2014 fa riferimento ai redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, non intendendo derogare da un punto di vista letterale al concetto di reddito assumendo, invece, quello di corrispettivo. Quanto sopra appare coerente anche con quanto successivamente riportato nel successivo paragrafo 9 relativo ai crediti di imposta per imposte pagate all estero, in tema di natura sostanziale della procedura. 9. Crediti per imposte pagate all estero - Utilizzabilità del credito di imposta per le imposte pagate all estero Nell ambito della procedura di voluntary disclosure, l Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 10/E del 13 Marzo 2015 nulla afferma in merito alla possibilità che, dai redditi assoggettati a tassazione in sede di procedura, possano essere scomputate le imposte eventualmente pagate all estero con riferimento ai medesimi redditi. Ciò posto si ritiene che, anche alla luce delle indicazioni fornite con la circolare n. 9/E 5 Marzo 2015 (illustrativa delle disposizioni di cui all articolo 165 del TUIR), i contribuenti che avessero subito un prelievo all estero 13

possano legittimamente scomputare le imposte assolte all estero per i seguenti motivi. In primo luogo, il procedimento, nella sua intrinseca sostanza, rappresenta una dichiarazione integrativa (pur senza auto-liquidazione) attraverso la quale il contribuente, in ragione di leale collaborazione e legittimo affidamento, regolarizza la propria posizione rideterminando il reddito complessivo di ciascun periodo d imposta. In secondo luogo, disconoscere al contribuente il credito per imposte effettivamente versate all estero, significherebbe alterare il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., principio immanente nel nostro ordinamento indipendentemente dal fatto che il contribuente provveda a legalizzare la sua posizione fiscale in via tardiva. Per quanto sopra si ritiene che i crediti d imposta effettivamente pagate all estero debbano essere riconosciute nell ambito della voluntary disclosure. 10. RW - coordinamento della procedura di voluntary disclosure con la compilazione del quadro RW del modello Unico 2015 Un rilevante aspetto operativo, anche in considerazione della sostanziale coincidenza delle scadenze relativamente agli adempimenti tributari, è costituito dalla necessità di conoscere quali siano gli obblighi correlati alla compilazione del quadro RW del modello Unico 2015 per il periodo di imposta 2014 sia ai fini del monitoraggio fiscale che ai fini della liquidazione di IVIE ed IVAFE. In relazione a tale problematica, si potrebbe ritenere come, quantomeno ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, la compilazione della relazione di accompagnamento che identifica le attività oggetto di emersione alla data di presentazione dell istanza (ovvero ad una data significativamente ravvicinata rispetto alla presentazione dell istanza), possa tenere luogo della parte del quadro 14

RW dedicata alle indicazioni in merito a quanto previsto dalle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale. In altri termini, infatti, sarà sufficiente ricostruire, anche in relazione al periodo di imposta 2014 il quadro delle attività detenute all estero al fine di soddisfare il predetto obbligo. 11. Raddoppio dei termini La circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 pone un problema interpretativo a proposito della localizzazione degli investimenti esteri. In un passo della circolare si legge che Il principio generale valorizza la localizzazione dell attività ove e ubicata la stessa. Qualora, però, venga utilizzato un veicolo per garantire l occultamento della reale disponibilità, è la sede di quest ultimo che determina il paese di detenzione dell attività. Pertanto, anche in presenza di una detenzione effettiva dell attività presso un paese collaborativo, quello che rileva ai fini del regime applicabile è lo stato in cui ha sede il veicolo interposto Salvo poi precisare che se un contribuente nel corso del 2004 ha costituito delle attività finanziarie a Panama depositandole presso un intermediario locale e, nel 2008, ha trasferito dette attività presso un intermediario svizzero, dal momento che per le annualità dal 2004 al 2007 le attività sono state illecitamente detenute in un Paese che non ha stipulato l accordo, per tali periodi d imposta le violazioni in materia di monitoraggio fiscale dovranno essere oggetto della procedura, operando in tali casi il disposto di cui all articolo 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009. Stando alla lettera dell interpretazione fornita, sembrerebbe che se una panamense scherma un conto in un Paese white-list si applichi il raddoppio dei termini e se invece scherma un conto in Svizzera non si applichi. Oggettivamente, cosa cambia con riferimento allo scambio d informazioni? 15

Riteniamo che il raddoppio dei termini non si applica tutte le volte in cui la gestione delle attività finanziarie è affidata a un intermediario residente in un Paese collaborativo o in quei Paesi che hanno concluso l accordo di cui all articolo 5-quinquies, comma 7. * * * Milano, il 3 Agosto 2015 Gruppo di studio voluntary disclosure Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano 16