Sintesi nuovo decreto Certificati Bianchi DM 11 gennaio 2017

Documenti analoghi
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto Il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CERTIFICATI BIANCHI Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti

VISTO VISTO VISTI VISTI VISTO VISTO VISTO

Il nuovo regime dei certificati bianchi: cosa cambia?

2017 GSE S.p.A Gestore dei Servizi Energetici

TITOLO I Definizioni, ambito di applicazione e criteri generali per la valutazione dei progetti

La presentazione di progetti a consuntivo nel meccanismo dei certificati bianchi. Walter Grattieri

Gestione del meccanismo dei Certificati Bianchi da parte del GSE. 5 febbraio 2013 Roma

IL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI I principali risultati raggiunti e punti di attenzione sullo schema dei TEE in Italia

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 gennaio 2017

CRESCERE. La diagnosi energetica: obbligo di legge ed opportunità CON EFFICIENZA. Matteo Manica

Il raggiungimento degli obiettivi viene assolto dalle aziende distributrici:

Allegato A DETERMINAZIONE DG N. 19/08

Le nuove linee guida per i Cer0fica0 Bianchi: opportunità e case history Davide Mariani Alens srl

TITOLO I Definizioni, ambito di applicazione e criteri generali per la valutazione dei progetti

Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09

Criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia

NUOVI SCENARI: MERCATO DELL ENERGIA

Le nuove linee guida sui TEE

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare Decreto 6 agosto 2010

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA

Risparmio energetico ed efficienza energetica. perché l'energia più economica è quella che non si consuma

SISTEMI DI MISURA E DI MONITORAGGIO ENERGETICO

RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/179/CU8/C5

Resoconto riunione GSE-FIPER

Roberto Malaman. Direttore Generale. Autorità per l energia elettrica e il gas. Autorità per l'energia elettrica e il gas 1

Giornata formativa SINDAR LODI, 24 MARZO 2015 ADEMPIMENTI D.M. 102 del 4/7/14

ALLEGATOA alla Dgr n. 842 del 29 giugno 2015 pag. 1/6 PROGRAMMA REGIONALE

CERTIFICATI BIANCHI: la valutazione a consuntivo. Walter Grattieri

QUINTO CONTO ENERGIA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Deliberazione 24 novembre EEN 12/11

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

L Efficienza Energetica. Antonio N. Negri Direttore Efficienza ed Energia Termica

Progetti standard Chiarimenti operativi

Progetti standard Chiarimenti operativi

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Le nuove iniziative della Regione Piemonte a favore dell efficienza energetica

I Mercati paralleli per l ambiente Gli incentivi economici per l incremento dell efficienza energetica nelle fonderie

Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica

art. 1 oggetto e finalità

La rendicontazione dei risparmi Art. 7 comma 8

SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEGLI INCENTIVI ALL EFFICIENZA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il Sistema di Gestione Energia ISO per competere e investire in efficienza

Verbale riunione GSE-Confindustria-Ceramica e Laterizi

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica

1.2 Soggetti Ammessi e Soggetti Responsabili

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Diagnosi energetica o certificazione ISO 50001: saper scegliere consapevolmente

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1 Definizioni

Nuovi obiettivi per i certificati bianchi

Le azioni strategiche italiane

Determinazione 19 maggio 2016 n. 11/2016

Le verifiche tecniche del progetto di efficienza energetica ING. GIOVANNI MARAVIGLIA RESPONSABILE TECNICO V.P.E. S.R.L.

Delibera n. 293/06 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Documenti collegati

Efficienza energetica, fonti rinnovabili e domanda di energia

Il recepimento della direttiva sull efficienza energetica:

di energia: esempi concreti Ing. Massimo Passerelli Amministratore Delegato La La possibile collaborazione tra

Il D.lgs 102/14: nuove prospettive e opportunità per l efficienza energetica nelle imprese. Convegno Finlombarda - TREND Milano, 28 ottobre 2014

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il nuovo conto energia

REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA AREA DI COORDINAMENTO CULTURA SETTORE BENI CULTURALI

Il decreto legislativo 102 e le diagnosi energetiche:

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 15 luglio Riparto, ai sensi dell articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CONTO ENERGIA. LE ATTIVITÀ DEL GSE PER LA GESTIONE DELLA QUALIFICA SEU. Fiera Milano 8 maggio 2014

L attività di verifica e controllo del GSE sul riconoscimento degli incentivi agli impianti fotovoltaici

Delibera n. 90/07 L AUTORITA' PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione dell 11 aprile Visti:

R = Risparmio ottenuto;

!"#$%&'()'*)")+'(&,'!",,&'-.+/'

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Comune Fabriano. Protocollo Generale, Servizio Progettazione, Servizio Edilizia Privata. Progetto di Certificazione secondo le norme ISO 9000

Ministero delle attività produttive

Il meccanismo dei Certificati Bianchi Workshop «Gli strumenti per finanziare l Efficienza Energetica» Domenico Rotiroti Unità Certificati Bianchi

NUOVI INCENTIVI INAIL ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. (art. 11 comma 5 dei decreti 81/2008 e 106/2009)

DETERMINAZIONE PROT. N REP. 648 DEL

REGOLAMENTO SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GSE

Bando Regione Lombardia incentivi agli accumuli su FV

Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SISTEMA PER L ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE DI EMERGENZA IN BT NEGLI ASSPC

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Obiettivi del decreto Certificati Bianchi

Oltre 23 milioni di Titoli di

Il Conto Termico D.M. 16 febbraio 2016 Adempimenti del GSE ai sensi dell articolo 8, comma 4

RICOGE Presentazione delle richieste successive al primo consuntivo documentazione e modalità di caricamento

Determinazione 15 gennaio 2016, n.1/2016

Diagnosi energetiche per le imprese dei settori produttivi agricoli, agroindustriali e forestali

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il decreto 102/2014 e il ruolo dell ENEA

Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica

per maggiori info vai su:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Transcript:

Sintesi nuovo decreto Certificati Bianchi DM 11 gennaio 2017 GSE S.p.A Gestore dei Servizi Energetici 2017

IL NUOVO DECRETO CERTIFICATI BIANCHI 3 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico 3 2. I soggetti ammessi al meccanismo 4 3. I progetti ammissibili al meccanismo 5 4. Metodi di valutazione dei progetti e certificazione dei risparmi 6 5. Attività di verifica e controllo 8 2

Il nuovo decreto Certificati Bianchi Nel presente documento si riporta una sintesi degli aggiornamenti più rilevanti introdotti dal DM 11 gennaio 2017 (di seguito il decreto) che, oltre a definire i nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2017-2020, stabilisce le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi a partire dal 4 Aprile 2017. In particolare, al fine di potenziare l efficacia complessiva del meccanismo, il decreto: a. individua i soggetti ammessi al meccanismo; b. stabilisce le nuove Linee Guida per la preparazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei Certificati Bianchi; c. definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi; d. aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo ed il relativo regime sanzionatorio. 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico Il decreto determina i seguenti obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi nel periodo 2017-2020. Obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 2017-2020 [Mtep] 2017 2018 2019 2020 Risparmi energia primaria 7,17 8,32 9,71 11,19 Al fine di ottemperare agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio, il meccanismo prevede l assegnazione di un obbligo di risparmio di energia primaria in capo ai soggetti obbligati che, come definito dall art. 3 del D.M. 11 gennaio 2017, sono: 1. i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all anno d obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione; 2. i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all anno d obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione. Gli obblighi quantitativi nazionali annui, definiti in milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nel periodo 2017-2020 sono: Obblighi quantitativi nazionali annui incremento dell efficienza energetica 2017-2020 (MTEE) 2017 2018 2019 2020 Obbligo elettrico 2,39 2,49 2,77 3,17 Obbligo gas naturale 2,95 3,08 3,43 3,92 OBBLIGO TOTALE ANNUALE 5,34 5,57 6,2 7,09 3

2. I soggetti ammessi al meccanismo Secondo le modalità previste dal D.M. 11 gennaio 2017, i progetti di efficienza energetica predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio, di cui all art. 4 del decreto, possono essere eseguiti mediante azioni dirette dei soggetti obbligati (o da società da essi controllate) e mediante interventi per l incremento dell efficienza energetica realizzati dai soggetti ammessi al meccanismo. In particolare, ai sensi dell art. 5 del D.M. 11 gennaio 2017, i progetti di efficienza energetica realizzati per ottemperare agli obblighi di risparmio annui possono essere eseguiti: a. mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate o controllanti; b. mediante azioni delle imprese di distribuzione dell energia elettrica e del gas naturale non soggette all obbligo; c. da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352; d. da soggetti sia pubblici sia privati che hanno nominato un esperto in gestione dell energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339; e. da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso di un sistema di gestione dell energia certificato in conformità alla norma ISO 50001. I requisiti sopra richiamati devono essere mantenuti per tutta la durata della vita utile del progetto per il quale si presenta l istanza per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. Ai fini della presentazione dell istanza al GSE per l accesso al meccanismo, il nuovo decreto definisce: a. soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità richiamati sopra (art. 5, comma 1) che presenta l istanza per la richiesta di incentivo al GSE; b. soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica; Il soggetto proponente può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto. In tal caso, il soggetto proponente presenta l istanza per la richiesta di incentivo al GSE su delega del soggetto titolare. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano, i requisiti di ammissibilità richiamati sopra (art. 5, comma 1) sono richiesti per il solo soggetto proponente. Come sancito all Art. 5 i Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo. Lo schema di contratto tipo è approvato dal MiSE su proposta del GSE ed è pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Il soggetto titolare può anche espressamente richiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega. In tal caso, il contratto è sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono responsabili in solido dell adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo. 4

3. I progetti ammissibili al meccanismo Ai fini dell accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono ammissibili i progetti di efficienza energetica: realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati; realizzati con data di inizio della realizzazione dell intervento successiva alla data di trasmissione al GSE dell istanza di accesso al meccanismo; che generano risparmi energetici addizionali, ovverosia i risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline (il consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione post operam, con riferimento al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico; per i quali si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera degli interventi che compongono il progetto siano stati utilizzati nuovi componenti o componenti rigenerati per i quali non siano già stati riconosciuti Certificati Bianchi (al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto); predisposti e trasmessi al GSE, in base alla tipologia di progetto, secondo quanto previsto all Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017; classificabili tra le tipologie di intervento riportate in Tabella 1, Allegato 2, del D.M. 11 gennaio 2017; 5

4. Metodi di valutazione dei progetti e certificazione dei risparmi Ai sensi del nuovo decreto, i metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica sono due: 1. METODO A CONSUNTIVO: consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall Allegato 1, capitolo 1, del nuovo decreto. Il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto a consuntivo (di seguito PC) tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post. Ai fini dell accesso al meccanismo, i PC devono aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio. Sulla base della misurazione effettuata in conformità al programma di misura relativo al PC, predisposto secondo le disposizioni dell Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017 e approvato dal GSE, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la richiesta di verifica e di certificazione a consuntivo (di seguito RC) dei risparmi conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti. Le RC devono essere presentate, al più, entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio e devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi è possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 5.000, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 10.000. Il nuovo decreto, nella Tabella 1 dell Allegato 2, riporta l elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata, con l indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi. La Tabella 1 dell Allegato 2 che può essere aggiornata ed integrata con decreto del Direttore Generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE. Qualora si intenda presentare un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, ai soggetti ammessi al meccanismo è data la possibilità di proporre nuove tipologie di interventi inviando una richiesta al GSE che valuta l ammissibilità del progetto ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017. 6

2. Il METODO STANDARDIZZATO quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto standardizzato (di seguito PS) è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE, secondo quanto previsto dall Allegato 1, capitolo 2, del DM 11 gennaio 2017. Ai fini dell ammissibilità preliminare al metodo di valutazione dei risparmi con il metodo standardizzato, è necessario dimostrare: a. la ripetitività degli interventi che compongono il progetto PS in contesti simili; b. la non convenienza economica del costo relativo all installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi. L algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, verificato in sede di presentazione dell istanza, all insieme degli interventi realizzati nell ambito del progetto (di seguito perimetro del progetto). Ai fini dell accesso al meccanismo, il PS deve aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio. Sulla base della misurazione effettuata sul campione rappresentativo, in conformità al programma di misura predisposto e approvato dal GSE secondo le disposizioni dell Allegato 1 del DM 11 gennaio 2017, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la richiesta di verifica e di certificazione standardizzato dei risparmi (RS) conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti. Le RS devono essere presentate, al più, entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio e devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. L elenco delle schede degli interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata è approvato e aggiornato con decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Direttore generale DG-CLE del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, d intesa con la Conferenza Unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE. Ai soggetti ammessi al meccanismo è data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato inviando una richiesta al GSE che valuta l ammissibilità del progetto ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017. 7

5. Attività di verifica e controllo L art. 12 del decreto definisce le modalità secondo le quali viene svolta l attività di verifica e controllo su tutti i progetti di efficienza energetica, anche quelli qualificati ai sensi della precedente normativa. Infatti, come specificato nell art. 16, comma 5, Il decreto 11 gennaio 2017, si applica a tutti i progetti presentati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, con eccezione dell'art. 4 e dell'art. 12. Le attività di verifica e controllo si svolgeranno mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, anche senza preavviso. Il decreto definisce il termine di conclusione dei procedimenti di controllo, fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato. L art. 12, ai commi 13 e 14, definisce le violazioni rilevanti in seguito all accertamento delle quali il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate. Costituisce violazione rilevante, ad esempio, l alterazione della configurazione dell intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi. Al di fuori delle suddette fattispecie, il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, potrà comunque procedere: a. alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate; b. al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario. Inoltre, nell'ambito delle verifiche il GSE, qualora riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire. 8