Obbligo di effettuazione delle analisi.

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Obbligo di effettuazione di NIKY SEBASTIANI Avvocato-Associate Carissimi Avv. Daniele & Altri S.t.p. ABSTRACT Il presente lavoro, dopo aver analizzato la disciplina ambientale sul punto, si propone di individuare ed esaminare le ipotesi in cui sussiste l obbligo di effettuazione delle analisi dei rifiuti. Invero, la normativa ambientale non disciplina puntualmente i casi in cui tale adempimento sia dovuto, ma si limita ad imporre esclusivamente un obbligo di risultato, consistente nella rispondenza al vero della classificazione. Tale circostanza determina, infatti, che uno dei quesiti più ricorrenti tra gli operatori del settore sia quello relativo all effettiva esistenza, nel nostro ordinamento, di uno specifico obbligo di effettuare le analisi sui rifiuti. IN SINTESI Il TUA non disciplina le ipotesi in cui è obbligatorio effettuare le analisi, ma impone solo la rispondenza al vero della classificazione dei rifiuti. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore; invero, gli obblighi per una corretta gestione gravano, in primo luogo, su tale soggetto. Per i rifiuti con codici CER speculari l obbligo di effettuazione delle analisi è esplicitamente previsto dall Allegato D alla parte IV del TUA. per i rifiuti pericolosi assoluti, in talune ipotesi è necessario procedere all effettuazione Per i rifiuti non pericolosi assoluti, in via generale non vi è uno specifico obbligo di effettuazione L Allegato D di cui alla parte IV del TUA deve in ogni caso essere letto in combinato disposto con il Reg. UE 1357/2014 e la Decisione UE 955/2014. 82 N. 1 - Luglio-Agosto 2016 www.digesta.ambientelegale.it

3.1. 1. L obbligo di effettuazione delle analisi in generale Al fine di fare chiarezza sull argomento, deve preliminarmente evidenziarsi che con riguardo all obbligo di analisi dei rifiuti prodotti, la legge di settore ovvero il Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152 del 2006 - non disciplina puntualmente i casi in cui tale adempimento sia dovuto, imponendo esclusivamente un obbligo di risultato, consistente nella rispondenza al vero della classificazione del medesimo rifiuto. Alcune indicazioni sono state, tuttavia, introdotte con il D.L. n. 91/2014 1 - convertito con L. 116 del 2014 2 - il quale, inter alia, ha introdotto delle nuove premesse all allegato D 3 alla parte IV del TUA, le quali, per quel che in questa sede interessa prevedono che: 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore 4 assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. 2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione. 3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso assoluto, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. 4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti: a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: - la scheda informativa del produttore; - la conoscenza del processo chimico; - il campionamento e l analisi del rifiuto; [ ] Pertanto, dalla lettura della disposizione appena richiamata si desumono adempimenti differenti a carico del produttore, a seconda che un rifiuto abbia un codice assoluto pericoloso o non pericoloso - ovvero speculare, conseguendone che: i rifiuti pericolosi assoluti (ovvero i rifiuti caratterizzati da un codice CER con asterisco, senza riferimento al contenuto di sostanze pericolose e senza che esista un corrispondente analogo codice speculare privo di asterisco) vanno considerati sempre come pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono. Le proprietà di pericolo, definite da HP1 ad HP15, possedute dal rifiuto, devono tuttavia essere determinate al fine di procedere alla sua gestione (trasporto secondo la normativa ADR, valutazione della ammissibilità in discarica). Per questi rifiuti, pertanto, pur non sussistendo uno specifico obbligo di legge in tal senso, in alcuni casi appare necessario effettuare le analisi al fine di individuare le relative caratteristiche di pericolo. I rifiuti non pericolosi assoluti (ovvero i rifiuti caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice speculare con asterisco) vanno considerati sempre come non pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che quindi non contengono o che contengono al di sotto di una determina concentrazione. Per i rifiuti caratterizzati da codici CER specu- 1 Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea). 2 Legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea). 3 L allegato D di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, deve in ogni caso essere letto in combinato disposto di due provvedimenti comunitari successivi al D.L. sopra richiamato che hanno introdotto alcune novità in tema di rifiuti pericolosi: - Reg. UE 1357 del 2014; - Decisione n. 955 del 2014. - Sul punto, vedi meglio infra. 4 Si rammenta che, ai sensi dell art. 183 (Definizioni) co. 1 lett. f) del D.Lgs. 152/2006, per «produttore di rifiuti» si intende il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). www.digesta.ambientelegale.it N. 1 - Luglio-Agosto 2016 83

lari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è effettivamente pericoloso o non pericoloso, debbono necessariamente essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. A tal fine la disposizione elenca una serie di indagini che devono essere svolte al fine di determinare le proprietà di pericolo del rifiuto, tra le quali, come visto, vi è anche l analisi del rifiuto. Da quanto sopra, in via generale si desume pertanto che: per i rifiuti con codici speculari è esplicitamente previsto l obbligo di effettuazione delle analisi; per i rifiuti pericolosi assoluti, in talune ipotesi è necessario procedere all effettuazione delle analisi; per i rifiuti non pericolosi assoluti, in via generale non vi è uno specifico obbligo di effettuazione 2. L obbligo di effettuazione delle analisi per i rifiuti non pericolosi assoluti Fermo restando quanto sopra espresso in merito ai rifiuti non pericolosi assoluti - ovvero che in via generale, per i medesimi, non vi è uno specifico obbligo di effettuazione delle analisi - deve tuttavia evidenziarsi che in determinati casi anche per tali rifiuti può essere necessaria l effettuazione delle analisi, per necessità connesse alla gestione del rifiuto medesimo e soprattutto laddove imposto da una specifica normativa di settore. A tal fine, si evidenzia, infatti, che un obbligo di effettuazione delle analisi per i rifiuti non pericolosi assoluti è espressamente previsto dai seguenti provvedimenti: Normativa in tema di discariche: - il D.M. 27 settembre 2010 5 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) - così come recentemente modificato dal D.M. 24 giugno 2015 6 - il quale, a sua volta: - all art. 2 (Caratterizzazione di base) prevede espressamente che 1. Al fine di determinare l ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l ultimo trattamento effettuato. 2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell allegato 1 al presente decreto. 3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l anno. [ ], - all Allegato 3 (Campionamento e analisi dei rifiuti) sancisce che Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente. [ ] ; - il D. Lgs. 36 del 2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il quale all art. 11 (Procedure di ammissione) prevede che 1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. 2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presenta 5 Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005). 6 Decreto Ministeriale 24 giugno 2015 (Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica). 84 N. 1 - Luglio-Agosto 2016 www.digesta.ambientelegale.it

3.1. re la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all articolo 7, comma 5 7, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l anno, e devono essere conservati dal gestore. [ ]. Le normative richiamate, come è evidente, non pongono distinzioni tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, richiedendo in ogni caso - che al primo conferimento in discarica nonché ogni qualvolta intervengano significative variazioni del processo produttivo e, comunque, almeno una volta l anno - il detentore debba comunque fornire delle determinazione analitiche del rifiuto che destina in discarica. in materia di recupero semplificato: - il D.M. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate), il quale all art. 8 (Campionamento ed analisi) comma 4 prevede che Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione ; Anche in questa ipotesi, in caso di conferimento di rifiuti non pericolosi (ed invero il Decreto si riferisce esclusivamente a tale tipologia di rifiuti), il produttore dovrà procedere al campionamento e alle analisi degli stessi sia in occasione del primo conferimento che nel caso di modifiche sostanziali nel processo di produzione e, in ogni caso, ogni ventiquattro mesi. Pertanto, alla luce delle argomentazioni effettuate può affermarsi che non esiste un generale obbligo di effettuazione delle analisi per i rifiuti non pericolosi assoluti, salvo quanto espressamente previsto dalle specifiche normative di settore sopra richiamate. 3. L obbligo di effettuazione delle analisi per i rifiuti aventi codici CER speculari Per quanto concerne, invece, i rifiuti con codice CER speculare, si rammenta che il citato comma 4 delle premesse all Allegato D prevede espressamente che per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Pertanto, nel caso di rifiuto classificato con codice CER speculare, per determinare se effettivamente il medesimo sia pericoloso o non pericoloso, debbono essere, in ogni caso, determinate le proprietà di pericolo dello stesso, attraverso specifiche indagini tra le quali, come visto, rientrano anche le analisi del rifiuto. In particolare, le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto (con codice CER speculare) possiede e, quindi, per determinare se sia, o meno, pericoloso sono le seguenti: a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: - la scheda informativa del produttore; - la conoscenza del processo chimico; - il campionamento e l analisi del rifiuto; b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: - la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; - le fonti informative europee ed internazionali; - la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo. Emerge quindi che, relativamente ad un rifiuto avente codice CER speculare, ai fini della sua corretta classificazione, tra le altre cose, debbono necessariamente essere svolti anche degli esami analitici. 7 Art. 7 comma 5 del D.Lgs. 36/2003 I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Trattasi, nello specifico, del citato D.M. 27 settembre 2010. www.digesta.ambientelegale.it N. 1 - Luglio-Agosto 2016 85

Tale verifica analitica si ritiene sia ancor più rilevante allorquando si intenda gestire un determinato rifiuto come non pericoloso. Ed invero, il certificato analitico potrà rappresentare un importante mezzo di prova (rectius, l unico univoco mezzo di prova) dinanzi a denegate contestazioni da parte dell autorità giudiziaria proprio sulla pericolosità, o meno, del rifiuto. Ovviamente, anche tali rifiuti, anche dopo esser stati classificati secondo le modalità sopra indicate - come pericolosi o non pericolosi, rimangono soggetti agli obblighi espressamente previsti dal D.M. 27 settembre 2010 e dal D. Lgs. 36 del 2003. 4. L obbligo di effettuazione delle analisi per i rifiuti pericolosi assoluti Infine come visto per quanto concerne i rifiuti pericolosi assoluti, nel rispetto del comma 2 delle citate premesse, dovranno comunque essere determinate le proprietà di pericolo dai medesimi possedute oggi definite da HP1 ad HP15 al fine procedere alla loro corretta gestione. Ebbene, si ritiene che per determinare le proprietà di pericolo di un rifiuto pericoloso debbano essere svolte le medesime indagini espressamente previste dal comma 4 per la qualificazione di un rifiuto avente un codice CER speculare, tra le quali come poc anzi visto sono previste anche le analisi del rifiuto. Pertanto, da quanto sopra argomentato si evince che anche per i rifiuti classificati pericolosi assoluti - analogamente a quanto previsto per quelli aventi codici CER speculari - debbono essere svolti degli esami analitici. Difatti, anche per i rifiuti di cui si conosce la natura pericolosa, tale test rappresenta l unico strumento idoneo ad attestarne e verificarne - in maniera univoca - la concentrazione delle caratteristiche di pericolo. In conclusione, quindi, per tali rifiuti, pur non sussistendo un espresso obbligo in tal senso, in alcuni casi - per poter procedere alla loro corretta gestione - risulta comunque necessario effettuare le analisi dirette all individuazione delle relative caratteristiche di pericolo. Infine fermo restando l osservanza degli oneri sopra indicati si rammenta che anche i rifiuti pericolosi sono soggetti agli obblighi posti dal D.M. 27 settembre 2010 e dal D. Lgs. 36 del 2003 nonché, in materia di recupero semplificato, a quanto previsto: dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate), il quale all art. 7 (Campionamenti e analisi) comma 3 sancisce espressamente che Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.. Stabilito l obbligo di effettuazione delle analisi anche per i rifiuti pericolosi, per completezza espositiva appare opportuno ricordare che recentemente sono intervenuti due provvedimenti comunitari, i quali hanno introdotto alcune novità in tema di rifiuti pericolosi. Trattasi in particolare: della Decisione UE n. 955 del 18.12.2014 8 ; del Regolamento UE del 18.12.2014 n. 1357 9. Relativamente alla Decisione 955/2014, si evidenzia che la medesima ha introdotto tre nuovi codici pericolosi ed ha provveduto alla rivisitazione di molte definizioni, soprattutto con piccole modifiche nella terminologia ma senza radicali variazioni. In particolare, per ciò che in questa sede interessa, si riporta che l Allegato 10, al Punto1 (Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti) della sezione VALUTAZIONE E prevede che Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei ri- 8 Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE (Decisione della Commissione che modifica la Decisione 2000/532/ CE relativa all elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE). 9 Regolamento della Comunità Europea 18 dicembre 2014, n. 1357/2014 (Regolamento della Commissione che sostituisce l allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)). 10 Per completezza si riporta anche il punto 2 (Classificazione di un rifiuto come asterisco) dell Allegato, secondo cui I rifiuti contrassegnati da un asterisco () nell elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l articolo 20 di detta direttiva. Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: - L iscrizione di una voce nell elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose 86 N. 1 - Luglio-Agosto 2016 www.digesta.ambientelegale.it

3.1. fiuti, si applicano i criteri di cui all allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova. Per quanto concerne, invece, il Regolamento 1357/2014, si evidenzia che l Allegato III ha sostituito il vecchio Allegato III della Direttiva 2008/98/ CE 11 concernente le caratteristiche di pericolo per i rifiuti, modificando in particolare: La definizione delle caratteristiche di pericolo; La denominazione delle caratteristiche di pericolo da H ad HP; Introducendo nuovi criteri per l attribuzione delle classi di pericolo, e nello specifico: - introducendo i valori soglia per alcune classi di pericolo (HP4, HP6, HP8); - introducendo nuovi limiti di concentrazione per alcune classi di pericolo. Si evidenzia, infine, che il Regolamento 1357/2014 e la Decisione 955/2014 non hanno aggiunto o modificato alcunché relativamente alla frequenza con la quale il produttore dei rifiuti deve ottemperare all obbligo di classificazione e caratterizzazione dei medesimi che, come visto, rimane stabilita dalle specifiche normative di settore. 5. Il rapporto tra il produttore e il laboratorio di analisi Posto che, come noto, la predisposizione e l uso di un certificato di analisi di rifiuti falso sia che sia relativo a rifiuti pericolosi che non pericolosi - è espressamente sanzionata dall art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4 12 del D. Lgs. 152/2006, è quantomeno opportuno che il produttore presti particolare attenzione alle modalità con cui viene eseguita la classificazione dei rifiuti e, in particolare - quando occorrente - la pertinente certificazione analitica. Conseguentemente, nell ambito dell analisi dei rifiuti intesa in senso lato è certamente consigliabile, in primo luogo, che il produttore predisponga delle procedure interne che prestabiliscano le specifiche modalità di effettuazione del campionamento del rifiuto, in quanto è evidente che tale fase andrà necessariamente ad incidere direttamente sugli esiti strettamente valutativi dell analisi. pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. - Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana. - I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) devono essere classificati come pericolosi. - I limiti di concentrazione di cui all allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (). - Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: - 1.1.3.1. Note relative all identificazione, alla classificazione e all etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U. - 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5. - Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.. 11 Direttiva CEE 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)). 12 Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4 del TUA: 4.Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro www.digesta.ambientelegale.it N. 1 - Luglio-Agosto 2016 87

In secondo luogo, il produttore ha l onere di valutare l idoneità del laboratorio prescelto, nel senso che: quest ultimo deve essere in grado di eseguire concretamente le analisi richieste; le analisi devono, in ogni caso, essere adeguate in relazione agli elementi conoscibili ed esigibili dal laboratorio medesimo. Ed invero, secondo la giurisprudenza costante, l inidoneità del laboratorio e/o delle procedure di analisi poste in essere, rappresentano importanti indizi circa la falsità del certificato analitico. Ad esempio, infatti, è stata ritenuta assolutamente significativa ai fini dell accertamento della falsità del certificato d analisi la circostanza che nel medesimo sia stata esclusa la presenza di sostanze pericolose, nonostante tale giudizio presupponesse l impiego di macchinari non in possesso del laboratorio e/o il ricorso a tecniche che il laboratorio medesimo non era in grado di praticare. In particolare, il riferimento è alla sentenza della Cass. Pen., Sez. III, n. 19955 del 27 maggio 2005 secondo la quale La predisposizione di certificati di analisi senza essere in possesso della strumentazione tecnica necessaria per la valutazione di determinati parametri, inseriti invece nella certificazione, costituisce valido elemento per escludere l errore o la buona fede dell analizzatore. Si consiglia, pertanto, al produttore di pretendere, quale condizione essenziale del contratto, la garanzia dell idoneità tecnica e di indipendenza del laboratorio. All uopo, è certamente importante il possesso - da parte del laboratorio - dell accreditamento secondo le norme tecniche in tema di certificazione, che attribuisce al medesimo la presunzione dell idoneità e dell indipendenza. Da questo punto di vista, infatti, è stato affermato che alle esigenze di indipendenza sostanziale provvede il meccanismo dell accreditamento, che presuppone la verifica dell effettiva assenza di pressioni indebite sugli operatori del laboratorio, come prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17025. Per il principio di proporzionalità, il controllo svolto dall organismo di accreditamento quando valuta se il laboratorio abbia l autonomia necessaria per effettuare analisi rispondenti unicamente ai protocolli scientifici deve considerarsi una garanzia adeguata. 13 Infine, si consiglia al produttore di verificare durante la fase esecutiva delle analisi la congruità dei criteri utilizzati dal laboratorio nella ricerca delle sostanze pericolose, tenuto conto della natura dei cicli produttivi dell azienda, nonché di intervenire nei casi di evidente incongruenza. A tal fine si rammenta, infatti, che l omesso controllo del produttore - nei confronti del laboratorio d analisi può essere considerato elemento sintomatico del concorso nella falsità del certificato analitico. Posto quanto sopra, si evidenzia inoltre che, attraverso un certificato falso possono venire trattati rifiuti non previsti nell autorizzazione del gestore (dell impianto). Orbene, come noto, in tal evenienza si viene ad integrare il reato di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all art. 256 comma 1 14 del TUA che, sotto il profilo oggettivo, è riferibile al titolare dell impianto, salvo che quest ultimo non riesca a dimostrare l assenza della propria colpevolezza. Tuttavia, in tale ipotesi il produttore, in virtù del noto principio della corresponsabilità 15, potrebbe concorrere nel reato qualora, seppur estraneo al falso, abbia omesso il doveroso controllo nella scelta del laboratorio e nello svolgimento della sua attività rispondendo, in tal caso, per culpa in eligendo o vigilando. a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 13 Cfr., ex multis, Tar Lombardia Brescia, Sez. II, n. 132 del 27 gennaio 2012. 14 Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) comma 1, D.Lgs. 152/2006: Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 15 Il principio della corresponsabilità impone a tutti gli operatori coinvolti nella filiera la puntuale verifica del corretto assolvimento degli obblighi ambientali, pena il coinvolgimento nell irrogazione delle sanzioni ambientali. In altri termini, in forza dei cc.dd. principi della responsabilità condivisa e della cooperazione, ciascun soggetto coinvolto nella filiera del rifiuto, al quale sia attribuito un ruolo in una o più fasi in cui viene articolata la gestione dei rifiuti risponde non solo del suo operato ma anche di eventuali comportamenti illeciti del soggetto cui conferisce o trasferisce immediatamente il rifiuto allorché non adempia a determinati obblighi di controllo. 88 N. 1 - Luglio-Agosto 2016 www.digesta.ambientelegale.it