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CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RIVAROLO MANTOVANO,RIVAROLO DEL RE ED UNITI, CASTELDIDONE E SPINEDA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. PERIODO:01-01 Rep. L'anno DUEMILAQUATTRODICI il giorno del mese di, tra: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 il Comune di RIVAROLO MANTOVANO legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimiliano Galli, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Rivarolo Mantovano, con sede in Via Gonzaga n., Cod.fis./Partita Iva 0000; il Comune di CASTELDIDONE legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Pierromeo Vaccari domiciliato per la sua carica presso i l Comune di Casteldidone, con sede in Via XXV Aprile, 0 cod.fiscale/partita Iva 0001; il Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco Vezzoni, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Rivarolo del Re ed Uniti, con sede in P.zza Roma, cod.fiscale/partita Iva 000; il Comune di SPINEDA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Davide Caleffi, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Spineda, con sede in P.zza Libertà, 1 cod.fiscale/partita Iva 001; si conviene e si stipula quanto segue: PREMESSO CHE - il Comune di Rivarolo Mantovano con deliberazione C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, 1

- il Comune di Rivarolo del Re ed Uniti con deliberazione C. C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, - il Comune di Casteldidone con deliberazione C.C. n. del,esecutiva ai sensi di legge, - il Comune di Spineda, con deliberazione C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. comma del D. Lgs. n. /000 e nel rispetto di quanto previsto dall art. del D.P.R., n. del.1.1; - che il Comune di Rivarolo Mantovano conta al 1.1.01 n. abitanti, il Comune di Casteldidone n. abitanti, il Comune di Rivarolo del Re ed Uniti 1 1 1 n. 0 abitanti e il Comune di Spineda n. 1 abitanti per un totale sui quattro comuni Convenzionati di n.. abitanti; ART. 1 - OGGETTO E FINE Il Comune di Rivarolo Mantovano ( MN), il Comune di Rivarolo del Re ed Uniti (CR) e 1 il Comune di Casteldidone (CR), il Comune di Spineda (CR) stipulano la presente 1 1 1 1 convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associala le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa. ART. - COMUNE CAPO CONVENZIONE 0 1 Il Comune di Rivarolo Mantovano ( MN) convenzione. assume la veste di Comune capo ART. - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. /001 del C. d. A. dell'agenzia Nazionale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. / e 1/000 dell'agenzia

Segretari Comunali. ART. - MODALITA' OPERATIVE Con la presente convenzione i quattro Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Sindaco del Comune Capofila a nominare un sostituto ART. - ORARIO DI LAVORO Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate, in linea di massima, in modo da assicurare la presenza del Segretario in ciascun Comune: per n.1 ore a Rivarolo Mantovano, n.1 ore a Rivarolo del Re e n. ore ciascuno nei Comuni di Spineda e Casteldidone, per un totale di n. ore contrattualmente previste e comunque 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 secondo le esigenze di ciascun Comune, in rapporto anche alla complessità delle problematiche che si presenteranno. ART. - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico degli altri tre Comuni in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 1/0/001, graverà su ciascun Comune in proporzione al riparto orario di cui al precedente Art.. Compete altresì al Segretario il rimborso delle spese di viaggio (esenti da qualsiasi ritenuta fiscale), regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all altro dei Comuni convenzionati, da calcolarsi secondo Tariffe ACI. Le stesse saranno regolate mensilmente dal Comune Capo convenzione. Le spese per missioni e trasferte svolte dal segretario saranno esclusivamente a carico del Comune nel cui interesse tali prestazioni saranno effettuate. Gli oneri connessi alla

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 partecipazione a corsi, seminari, giornate di studio e simili saranno a carico dei Comune convenzionati in parti uguali. ART. - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni ( cinque ) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: - Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Consiglio di Amministrazione dell'agenzia (AGES Lombardia) con atto deliberativo; - Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR / (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 1 esimo giorno e non oltre il esimo dall'insediamento del Sindaco ). - Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 0 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate, con effetto dal 1 del mese successivo alla data di notifica della deliberazione del comune; prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare. I Sindaci delle amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di un'amministrazione comunale, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire le spese del recedente in proporzione alle amministrazioni rimanenti.

1 1 1 In caso di recesso unilaterale del Comune capoconvenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 0% presso il Comune Capoconvenzione. ART. - CLASSE DELLA CONVENZIONE La presente convenzione è classificata in classe ^, (popolazione compresa dai.000 ai.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto già il Comune capo convenzione è di classe ^. ART. - REGISTRAZIONE La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro. ART. NORME FINALI Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in 1 quanto compatibili. 1 1 La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall' atto dell individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, l'agenzia 1

Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Lombardia per i consequenziali provvedimenti. Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco del Comune di Rivarolo Mantovano Massimiliano Galli Il Sindaco del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti Dr. Marco Vezzoni Il Sindaco del Comune di Casteldidone Dr. Pierromeo Vaccari Il Sindaco del Comune di Spineda Davide Caleffi