L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Il legislatore italiano, dopo un lungo iter, con la legge n.6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto nel codice civile (titolo XII) la disciplina delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia, prevedendo la figura dell Amministrazione di Sostegno. Si tratta di un nuovo istituto concepito per aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione. Quindi porre in essere tutte quelle scelte/attività aventi natura giuridica alle quali non è più in grado di provvedere in autonomia. Fra gli esempi di intervento: quando vi è la necessità di vendere, affitare o comunque disporre di un immobile, l assunzione di una badante, l accettazione di una successione, la riscossione della pensione o la gestione dei propri risparmi, l accettazione di una donazione. Il procedimento è semplice ed informale: si propone ricorso diretto al Tribunale e la nomina dell amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste. Il ricorso deve contenere: le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale; le ragioni per cui si richiede la nomina dell amministratore di sostegno; il nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti e degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario e dei conviventi del beneficiario ogni altra indicazione utile a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario. Le indicazioni dovranno riguardare: il tipo di infermità o di menomazione fisica o psichica del beneficiario, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, l indicazione del possibile amministratore di sostegno e le motivazioni poste a fondamento della possibile scelta, le ragioni della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l indicazione degli atti che l amministratore di sostegno dovrà compiere in assistenza del beneficiario, l indicazione degli atti che l amministratore di sostegno dovrà compiere al posto del beneficiario. Il magistrato ha sempre poteri molto ampi per determinare cosa è di maggior interesse del beneficiario ed ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate, intervenendo con misure particolari sul singolo caso concreto. Per questa ragione il Giudice Tutelare individua (ed indica espressamente nel decreto di nomina) la durata e l oggetto dell incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell assistenza dell amministratore di sostegno e quelli che quest ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa e le altre condizioni che l ADS è tenuto a rispettare. Il Giudice Tutelare può anche adottare provvedimenti d urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l indicazione sull amministratore svolta dal beneficiario.

Legittimati a richiedere l applicazione dell amministrazione di sostegno sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4 grado e gli affini entro il 2 grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati. La scelta dell amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario che sono e restano l unico parametro per le scelte e le attività da effettuarsi. Nello svolgimento dei suoi compiti l amministratore di sostegno deve infatti tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L amministratore di sostegno può persino essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando lo ritiene necessario, può nominare amministratore di sostegno anche altra persona idonea. Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti; al momento del deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre solo applicare una marca da bollo 27,00. Può essere richiesto in proprio, salvo per i procedimenti più complessi dove è necessario il patrocinio tecnico di un avvocato. Questo significa che sovente è possibile presentare da soli il ricorso per la nomina di un ADS, ma ciò non è però ammesso ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell interessato o incida sui diritti fondamentali della persona. Pertanto, ogni qual volta non vi sia conflittualità nella richiesta (con l interessato o fra i familiari del medesimo) o la nomina abbia a svolgere una semplice attività di cosiddetta ordinaria amministrazione si può procedere senza ausilio di un avvocato, necessario invece in tutti gli altri casi. In quest ultimo frangente, qualora si posseggano i requisiti reddituali previsti dalla legge si può ottenere l ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Esempio di ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno: TRIBUNALE ORDINARIO DI Ufficio del Giudice Tutelare Ricorso ex art.407 cod. civ. e 720 bis c.p.c. per l istituzione di amministratore di sostegno I sottoscritti signori... tutti rappresentati e difesi dall avvocato.. del Foro di., presso di lui domiciliati nello studio in..., in forza di mandato in calce al presente atto Espongono quanto segue. I ricorrenti sono rispettivamente la moglie e i figli del signor Purtroppo, a causa di malattia il signor... è incapace di provvedere ai propri interessi e pertanto, ricorrono i presupposti legali e l opportunità concreta di provvedere per il beneficiario alla nomina di un amministratore di sostegno. Infatti il signor...è affetto da (documentazione medica) Da ultimo si rende noto all Ufficio che il signor...dimorato abitualmente in. è impossibilitato a muoversi. Si indica quale opportuno amministratore di sostegno la signora..., qui ricorrente, che già gestiva la ordinaria amministrazione per conto del beneficiario stesso prima della sua incapacità. Tanto premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono che il Giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti voglia designare a tutela del beneficiario signor... un amministratore di sostegno nella persona di... Si allegano i seguenti documenti: 1 e 2 (certificato di residenza e stato di famiglia); 3 (certificato medico); 4 (stato di famiglia originario). Ai sensi dell art. 10 n.3 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il presente ricorso è esente dal contributo unificato.., li Con osservanza Avvocato...

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (oggi pari a 11.528,41) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito. L'ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo. Può pertanto essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito, risultante dall ultima dichiarazione, non superiore a euro 11. 528,41. Il limite di reddito a cui riferirsi viene aggiornato ogni due anni e l'ultimo aumento è riferito al 30 giugno 2014 (DM del 12 agosto 2015): il prossimo adeguamento dovrà avvenire a partire dal 30 giugno 2016, ma il ministero non provvede a dare automatico adeguamento alla scadenza e può accadere che la maggiorazione in crescere dell'indice ISTAT pervenga anche molti mesi dopo la scadenza del termine biennale previsto dal DPR 115/2002. Se l interessato vive solo, la somma dei suoi redditi imponibili non deve superare 11.528,41 euro. Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi. Se l interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio). È bene perciò chiarire che, in tale frangente, il reddito di riferimento è sempre costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia allargata. Al contrario, si considera solo il reddito personale dell interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. La proprietà della sola casa di abitazione ( o di parte di essa) non impedisce l'ammissione al gratuito patrocinio; o meglio, la casa non è inibitoria all'accesso al patrocinio a spese dello Stato quando non vi siano redditi imponibili o, comunque, essi siano inferiori ad 11.528,41 pur cumulando la rilevanza reddituale dell'immobile medesimo. Per la determinazione del proprio reddito, e per la verifica del rispetto del tetto di legge ai fini dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non si deve fare riferimento all'isee, ma al proprio reddito imponibile per come risultante dall'ultima dichiarazione o dal CUD, al netto degli oneri deducibili (prima casa, figli a carico etc.). Chi può sottoscrivere la domanda? Esclusivamente e personalmente l interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza. Chi può presentare la domanda? L interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale. Non vi sono impedimenti all ammissione al gratuito patrocinio anche a favore di colui che, avendone i requisiti di legge, presenti la propria domanda in assenza di un avvocato già individuato. Il richiedente ha infatti diritto di presentare la propria istanza e di essere ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato anche senza indicare un legale in tale momento: la nomina di un avvocato dovrà comunque essere svolta successivamente.

Quando si presenta la domanda? La domanda deve sempre essere presentata a procedimento in corso e gli effetti decorrono dalla presentazione: non è infatti consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo e l'ammissione vale dal momento della delibera senza retroagire per la precedente attività processuale. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se seguita dal provvedimento la accoglie, ha efficacia dalla data di presentazione della domanda (che sia del Consiglio dell'ordine degli Avvocati che del Magistrato competente). Nelle more dell'ammissione non serve anticipare alcun importo e, semmai, in caso di mancato accoglimento della domanda, sarà la cancelleria a provvedere alla riscossione degli importi non versati. Resta compito del richiedente il depositare presso la cancelleria competente e senza indugio, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per evitare l attivazione della procedura di riscossione. Nel giudizio civile: presso la Segreteria del Consiglio dell Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo. Come si scrive la domanda? La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale. La domanda deve essere firmata dall interessato e la firma deve essere autenticata dall avvocato o dal funzionario dell ufficio che la riceve. Quali documenti devono allegarsi alla domanda? Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l esistenza dei requisiti di legge. Nei processi civili e di volontaria giurisdizione, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati decide se accogliere l'istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria: il provvedimento è infatti modificabile da parte del Magistrato che ne verifichi la necessità. Il provvedimento provvisorio è comunicato alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato. Cosa fare dopo l'ammissione? Comunicare entro 30 giorni dalla fine di ogni anno, dopo la presentazione della domanda di ammissione o dalla comunicazione precedente, e fino alla conclusione del processo, ogni eventuale variazione del reddito avvenuta nell'anno trascorso. Come si sceglie il difensore? La scelta dell'avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio, ma si può nominare un solo difensore Cosa si deve pagare? Niente. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, o sono prenotate a debito, e non si deve pagare l avvocato o il consulente tecnico. La parcella del legale viene saldata direttamente dalla cancelleria, previa liquidazione del Giudice, e l'eventuale vittoria delle spese nella causa va a solo beneficio dello Stato. Ogni patto contrario è nullo!

L avvocato e i consulenti che chiedono l anticipazione dei compensi commettono un grave illecito deontologico: qualora pongano in essere una tale condotta possono essere denunciati all'ordine e sottoposti a procedimento disciplinare che può concludersi con l'irrogazione di una grave sanzione.

Esempio di domanda di ammissione al patrocinio nel processo civile Onorevole Consiglio dell Ordine degli Avvocati di... ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE Ill.mo Consiglio, Il sottoscritto nato a il residente a Prov./Naz Cap Via di cittadinanza Cod. Fisc. Rec. Tel. Dichiara Ai sensi dell art. 46 D.P.R. 445/00 e a conoscenza delle sanzioni previste dall art. 26 della L. 15/68 e dal 3 comma dell art. 11 D.P.R. 403/1998 in caso di dichiarazione false (nota 2) 1)- che lo scrivente è componente di un nucleo familiare composto da: -- nato a il residente a Via C.F. -- nato a il residente a Via C.F. -- nato a il residente a Via C.F. -- nato a il residente a Via C.F. (Deve essere allegato lo stato di famiglia) 2)- che lo scrivente versa nelle condizioni di reddito previsto per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato avendo percepito, nell anno reddito complessivo di uro inferiore ai limiti di legge fissati per l ammissione al patrocinio a spese dello stato; 3)- che i familiari ed i conviventi componenti il nucleo familiare sono / non sono percettori di reddito nella misura rispettivamente di: - - - 4)- che lo scrivente è stato messo a conoscenza dell obbligo di comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla presentazione della istanza presente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito che dovessero intervenire, rilevanti ai fini dell ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 5)- che il sottoscritto intende esporre, qui di seguito, le enunciazioni in fatto e in diritto atte a delineare la fondatezza della pretesa nonché i mezzi di prova di cui intende avvalersi Enunciazioni in fatto e in diritto: -... -... -... Specifica indicazione delle prove di cui si chiede l ammissione:

-... -... -... Tutto ciò premesso, C H I E D E di essere ammesso in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento pendente avanti avente il nr.. oppure per il procedimento che intende avviare nei confronti di da instaurarsi avanti. Con osservanza. Luogo e data, La firma, se non autenticata dal difensore, deve essere apposta davanti al dipendente delegato o al Consigliere dell Ordine degli Avvocati Il/la sottoscritto/a delega l avv. con studio in alla presentazione e/o al ritiro di ogni comunicazione inerente la presente istanza. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell'ordine degli Avvocati, affinché questi provveda nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali al trattamento dei dati personali sopra forniti e alle eventuali comunicazioni a terzi.