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SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

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CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO Il credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene introdotto dal D.L. 145/2013 e completamente riscritto dalla Legge di Stabilità 2015. Il credito è riconosciuto a tutte le imprese: Per investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019; In relazione alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015; Nella misura del 50% della spesa incrementale relativa all assunzione di personale altamente qualificato e a contratti di ricerca extra muros non infragruppo; Nella misura del 25% della spesa incrementale relativa alle quote di ammortamento delle spese per l acquisizione o l utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio e alle spese di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative ad un invenzione; A condizione che nel periodo di imposta in cui si intende accedere all agevolazione siano sostenute spese per R&S per un importo di almeno 30.000 euro Fino ad un massimo annuale di Euro 5.000.000.

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2017 Proroga del bonus al 31.12.2020; Aumento del credito di imposta per le spese incrementali relative alle quote di ammortamento delle spese per l acquisizione o l utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio e alle spese per l acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un invenzione: dal 25% al 50%; Incremento del tetto massimo agevolabile da Euro 5.000.000 a Euro 20.000.000.

AMBITO SOGGETTIVO Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Il credito è utilizzabile anche dalle imprese costituite successivamente al 31.12.2014. E indipendente dalla natura giuridica dell impresa, dalla dimensione aziendale, dal settore economico e dal regime contabile adottato. Esclusione: imprese sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla prosecuzione dell attività.

AMBITO TEMPORALE Investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2020. L imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell agevolazione segue i criteri stabiliti dall art. 109 del TUIR come disposto dall'art. 4, comma 1 del Decreto Attuativo (criterio di competenza). Anche i soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale o forfettaria nonché quelli che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, devono imputare i costi eleggibili ai singoli periodi agevolati in base alle regole dell art. 109 del TUIR. Sulla base del medesimo criterio, concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati anche i costi capitalizzati. Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 2016: agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio a prescindere dal momento in cui sono state avviate le attività di ricerca.

ATTIVITÀ DI R&S AGEVOLABILI Le attività di R&S agevolabili sono descritte all art. 2 del Decreto MEF 27/05/2015. In particolare: lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (c.d. ricerca fondamentale); ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi (c.d. ricerca industriale);

ATTIVITÀ DI R&S AGEVOLABILI acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purchè non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (c.d. sviluppo sperimentale); produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (c.d. sviluppo sperimentale).

ATTIVITÀ DI R&S AGEVOLABILI Le attività di R&S possono anche essere svolte in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad es. in ambito storico e sociologico). Non si qualificano come attività di R&S quelle relative a modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

COSTI AMMISSIBILI (CREDITO DI IMPOSTA 50%) Spese per il personale altamente qualificato: impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. Indifferente se il personale è assunto con contratto di lavoro dipendente o assimilato (artt. 49 e 50 TUIR). Agevolabili anche i compensi corrisposti all amministratore che svolge attività di R&S. Compensi corrisposti per l attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e organizzazione. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all art. 25 del D.L. n. 179/2012 (ricerca c.d. extra muros). A tal riguardo, il decreto attuativo stabilisce che tali contratti devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri dell Unione Europea, in Stati aderenti allo SEE ovvero in paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

COSTI AMMISSIBILI (CREDITO DI IMPOSTA 25%) Quote di ammortamento dei beni materiali ammortizzabili diversi dai terreni e dai fabbricati abitualmente impiegati dall impresa nelle attività di R&S in relazione al tempo di effettivo impiego in tali attività. L ammortamento che rileva è quello ordinario applicato al costo sostenuto per l acquisto o la produzione del bene ai sensi dell art. 110 del TUIR al lordo di eventuali contributi ricevuti. Non rilevano i super-ammortamenti. Nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria concorrono alla determinazione dei costi ammissibili le quote capitali dei canoni, nella misura corrispondente all importo deducibile ai sensi dell art. 102 comma 7 del T.U.I.R., in rapporto all effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo. Nel caso di acquisizione mediante locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 è rappresentato dal costo storico del bene, che deve risultare, ai fini dell agevolazione in esame, dal relativo contratto di locazione ovvero da una specifica dichiarazione del locatore. Competenze tecniche (anche personale «non altamente qualificato» impiegato nell attività di R&S) e privative industriali relative a un invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

DETERMINAZIONE DELL AGEVOLAZIONE Il credito di imposta è riconosciuto in relazione alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. CREDITO DI INVESTIMENTI MEDIA 50% IMPOSTA ANNO X INVESTIMENTI TRIENNIO 25% PREC. 2015 Il credito spetta: Nei limiti della spesa incrementale complessiva; Se nel periodo in cui si intende fruirne è realizzato un investimento minimo di Euro 30.000; Per l importo massimo di Euro 5.000.000 (Euro 20.000.000 dal 2017) per periodo di imposta.

ESEMPIO DI CALCOLO Totale Di cui investimenti lett. a) e c) Di cui investimenti lett. b) e d) Investimenti 2015 800.000 500.000 300.000 Investimenti 2012 650.000 500.000 150.000 Investimenti 2013 550.000 300.000 250.000 Investimenti 2014 600.000 400.000 200.000 Totale investimenti 2012-2014 1.800.000 1.200.000 600.000 Media di riferimento 600.000 400.000 200.000 Spesa incrementativa sul 2015 200.000 100.000 100.000 Credito di imposta 75.000 50.000 25.000

CALCOLO DELLA MEDIA Fissa Il triennio o il diverso periodo di riferimento per il calcolo rimane immutato Aritmetica Dividere l ammontare degli investimenti per le annualità pregresse anche se gli investimenti sono pari a zero Impresa neocostituita. Media pari a zero. Attenzione alle imprese neocostituite in seguito ad operazioni di riorganizzazione aziendale: norma antielusiva art. 10-bis L. 212/2000

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP. Il credito di imposta maturato va utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi relativi agli investimenti ammissibili sono stati sostenuti. Il credito non è soggetto al limite di euro 250.000 per i crediti riportati nel quadro RU del modello UNICO e a quello annuale di euro 700.000. Il credito è utilizzabile anche in presenza di ruoli scaduti.

DOCUMENTAZIONE Costo del personale: fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell attività di R&S, firmati dal dipendente e dal legale rappresentante dell impresa. Per il periodo di imposta in corso alla data del 29.07.2015 possibile solo un documento riepilogativo (es. scadenza mensile); Strumenti e attrezzature: dichiarazione del legale rappresentante dell impresa in merito al periodo in cui gli stessi sono utilizzati in R&S; Ricerca extra muros: contratti stipulati con università, enti di ricerca ecc, e una relazione sottoscritta dai soggetti commissionari sulle attività svolte nel periodo di imposta; Competenze tecniche e privative industriali: contratti e una relazione concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce firmata dal legale rappresentante dell impresa; Prospetto con l indicazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti ed utilizzati nel calcolo della media.

ADEMPIMENTI La documentazione contabile relativa al credito d imposta deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale ed allegata al bilancio. La certificazione non è richiesta per le imprese con bilancio certificato. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 39/2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti osserva, nell assunzione dell incarico, i principi di indipendenza di cui all art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e quelli previsti dal codice etico dell IFAC. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell esecuzione degli atti che sono richiesti per il rilascio della certificazione, è previsto si applicano le disposizioni dell art. 64 c.p.c. (arresto fino a un anno o l ammenda fino a 10.329 euro).

ADEMPIMENTI Forma della certificazione: libera Contenuto minimo: attestazione della regolarità formale della documentazione e dell effettività dei costi sostenuti: Costi sostenuti nel periodo di imposta per il quale si intende fruire del beneficio Costi per gli investimenti pregressi sostenuti nei periodi di imposta rilevanti per il calcolo della media La certificazione deve essere predisposta entro il termine di approvazione del bilancio (entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio per i soggetti non obbligati alla redazione) ed essere conservata ed esibita unitamente al bilancio (non pubblicata). Contributo sotto forma di credito di imposta max 5.000 euro per la certificazione.

CONTROLLI L Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare: - La sussistenza delle condizioni di accesso al credito d imposta; - La conformità delle attività e dei costi di R&S effettuati a quanto previsto dal DM 27.05.2015 Qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, l Agenzia delle Entrate può richiedere il parere del Ministero dello Sviluppo economico.

RECUPERO DELLE AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l indebita fruizione, anche parziale, del credito d imposta, l Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. In particolare: - In caso di utilizzo del credito d imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste, si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato; - In caso di utilizzo in compensazione di un credito d imposta inesistente (es. nel caso in cui non siano stati sostenuti i costi di r&s), si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso, senza possibilità di applicare la definizione agevolata. Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell impresa beneficiaria.

GRAZIE ATAX consulenza tributaria e societaria www.atax.it