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Sent. n. 1596/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Enrico TORRI dott. Stefano PERRI dott. Giuseppe DI BENEDETTO Consigliere rel. Presidente f.f. Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69849 del registro di segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti di: LA PICCIRELLA Antonio Luigi nato a San Paolo di Civitate il 11 luglio 1952 ed elettivamente domiciliato in Roma Piazza G.Randaccio n. 1, presso lo studio dell Avvocato Paolucci Ettore che lo rappresenta e lo assiste in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione; Visto l atto introduttivo del giudizio, e tutti gli altri documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 14 giugno 2010 il Consigliere relatore dott. Stefano Perri, il Pubblico Ministero nella persona del vice Procuratore generale dott. Antonio Giuseppone, l Avvocato Michele Gelardi su delega dell Avvocato Paolucci per il convenuto, e con l assistenza del segretario dott. Ernestina Barbone; Ritenuto in FATTO Con atto di citazione depositato in data 28 settembre 2009, la Procura regionale presso la

Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio il dott. La Piccirella, nella sua qualità di dirigente dell Ufficio Prestazioni creditizie della Direzione Centrale Crediti e Benefici sociali dell Inpdap di Roma, per sentirlo condannare al pagamento a favore del predetto Istituto della somma complessiva di. 3.454.091,33 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, per la condotta tenuta in occasione dell erogazione, in assenza delle condizioni previste dalla legge,.di mutui agevolati, ipotecari ed edilizi a tre cooperative, Sonia 82, Pio X e San Cristoforo 88 con sede in Roma, In particolare, l istruttoria svolta ha consentito di appurare che i mutui erogati alle predette cooperative non avrebbero potuto essere concessi in quanto le istanze erano prive di documentazione probatoria attestante il possesso, da parte dei soci delle medesime, di tre requisiti fondamentali per la fruizione del finanziamento, e cioè 1) la qualifica di dipendente pubblico in attività di servizio, a tempo indeterminato, iscritto al Fondo gestione unitaria per il credito dell Inpdap, con almeno 1 anno di anzianità utile a pensione ( esclusi i servizi figurativi) e 1 anno effettivo di contribuzione alla gestione unitaria; 2) l assenza di diritti di proprietà su altre abitazioni adeguate alla necessità del proprio nucleo familiare; 3) la dichiarazione di non aver beneficiato in altre occasioni di contributi agevolati concessi dallo Stato o altro Ente pubblico. Dagli atti è risultato che le istanze prodotte non erano state accompagnate da alcuna documentazione di supporto, nè che la medesima fu richiesta dal convenuto in fase istruttoria, anzi sarebbe, poi, emerso che i nominativi di alcuni soci comparivano nei registri sociali di più cooperative contemporaneamente, con profili di responsabilità penale prontamente denunciati dagli ispettori amministrativi alla competente A.G.O.. Nonostante la mancata attestazione di questi tre requisiti fondamentali in capo alle persone

fisiche facenti parte delle società istanti, il La Piccirella accordava, con tre distinte determinazioni, nn. 385, 386 e 387, assunte tutte in data 2 agosto 2006, il finanziamento pubblico alle medesime, disponendo, successivamente, con propri provvedimenti, l erogazione di anticipazioni per l importo complessivo pari alla somma oggi chiesta in restituzione, somma che è stata maggiorata dalla Procura degli interessi legali da corrispondere. Ulteriore irregolarità rinvenuta nella concessione delle anticipazioni ha avuto riguardo alle rilevanti spese fatte rientrare in conto mutuo per la consulenza prestata alle tre cooperative dalla società Assitecnocoop Service (. 360.000,00), stante le diverse finalità perseguite dal finanziamento richiesto. La Procura ha individuato la colpa grave, al limite del dolo, nel comportamento del convenuto che, per la qualifica di vertice del settore Crediti e prestazioni sociali dell Inpdap, non poteva non sapere che una tale documentazione di supporto era indispensabile per accordare il finanziamento richiesto. Peraltro, la necessità imprescindibile di tale documentazione a supporto dell istanza era stata al medesimo più volte segnalata dal responsabile del procedimento dott. Montesi che, alcuni giorni prima dell emanazione delle delibere di concessione del mutuo, ed anche in precedenza, aveva segnalato al dirigente convenuto la grave irregolarità documentale delle istanze prodotte dalle tre cooperative e la impossibilità di poter accordare la provvidenza, in considerazione del carattere vincolante delle disposizioni di legge e di quelle regolamentari contenute nei decreti attuativi che statuivano il possesso dei requisiti soggettivi. A fronte di questa situazione, il La Piccirella non avrebbe esitato a concedere i finanziamenti richiesti, anzi, approfittando del periodo di congedo ordinario che il dott. Montesi stava fruendo, avrebbe emanato le delibere di concessione succitate, seguite successivamente dai provvedimenti di liquidazione delle anticipazioni che avrebbero

determinato, così, l indebita erogazione e, quindi, il danno erariale che oggi viene contestato dalla Procura attrice. Tale condotta gravemente colposa ha determinato, inoltre, l apertura di un procedimento disciplinare a carico del convenuto, conclusosi con il licenziamento deliberato dal C.d.A. dell Inpdap con provvedimento n. 612 del 5 giugno 2008. Si è reso, poi, necessario adottare, con determinazioni nn. 4, 5 e 6, tutte in data 14 maggio 2008, del Dirigente generale preposto alla Direzione centrale del credito, la revoca dei finanziamenti concessi alle tre cooperative, con la contestuale ingiunzione alla restituzione delle somme erogate in anticipazione, determinazioni che le tre cooperative hanno impugnato, previa sospensiva, dinanzi al Tar del Lazio. L Organo giurisdizionale territoriale di primo grado ha respinto, con distinte ordinanze, le richieste cautelari, e tali ordinanze risultano essere state confermate dalla Sezione sesta del Consiglio di Stato adita dalle parti soccombenti. Nelle more di definizione del procedimento giurisdizionale amministrativo, la Procura di questa Corte formulava il prescritto invito a dedurre, a fronte del quale il La Piccirella ha controdedotto, precisando che la responsabilità del procedimento di erogazione del mutuo era del dott. Montesi e che, comunque, i soggetti soci delle cooperative richiedenti i mutui agevolati avrebbero dovuto dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi succitati soltanto al momento del frazionamento del mutuo e non già al momento di presentazione della istanza. Nell atto di citazione, l attore ha ribadito, invece, che i requisiti soggettivi dovevano essere posseduti al momento della presentazione dell istanza e che i medesimi dovevano, semmai, persistere fino al successivo momento di frazionamento del mutuo. Per quanto riguarda le asserite responsabilità del Montesi, la Procura ha osservato, in linea con quanto dichiarato dagli ispettori amministrativi, che l istruttoria delle domande di

finanziamento era stata seguita direttamente dal dirigente convenuto che, nel periodo di congedo ordinario del Montesi, aveva deliberato la concessione del mutuo e successivamente, con proprie determinazioni, aveva disposto la liquidazione delle anticipazioni. Inoltre, dagli atti trasmessi, sarebbe emerso che il dott. Montesi aveva più volte segnalato al dott. La Piccirella che i soci delle tre cooperative non avevano i requisiti per poter fruire delle erogazioni creditizie, requisiti che l Ufficio aveva sempre ritenuto come necessari fin dalla presentazione dell istanza, e nonostante i rilievi prontamente svolti anche in occasione della presentazione delle istanze delle tre cooperative, il convenuto non avrebbe esitato ad accordare i benefici richiesti, comunicando, per di più, l avvenuta concessione del mutuo in data 24 luglio 2006, ben otto giorni prima dell emanazione dei suoi stessi provvedimenti. Ciò dimostrerebbe l assoluta volontarietà della condotta posta in essere in via esclusiva dal convenuto al quale, quindi, deve essere addebitato il danno prodotto pari alle somme erogate in via di anticipazione. Con memoria depositata in data 25 maggio 2010, si è costituito il La Piccirella che, dopo aver illustrato i molteplici compiti di servizio assegnati quale dirigente dell Ufficio prestazioni creditizie dell Inpdap e i numerosi altri incarichi conferiti e portati a compimento con apprezzamento da parte dei vertici dell Istituto, ha nuovamente confermato che il controllo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dei soci delle cooperative richiedenti il finanziamento pubblico doveva essere fatto soltanto nell ultima fase del procedimento di concessione quando, con il rogito notarile di acquisto della proprietà individuale dell immobile costruito, si provvedeva all accollo pro quota del mutuo da parte dei singoli soci. Peraltro, - ha sostenuto la difesa- i requisiti soggettivi, riferendosi alle posizioni dei soci,

verrebbero in rilievo solo in quest ultima fase del procedimento di concessione del mutuo, in quanto nella prima fase di presentazione delle istanze l Inpdap intrattiene rapporti con la sola cooperativa nei confronti della quale non avrebbe senso parlare di requisiti soggettivi, in considerazione anche della possibilità di successiva variazione delle persone fisiche dei soci. In sostanza, secondo la difesa, la mutevolezza della persona dei singoli soci giustificherebbe il controllo dei requisiti succitati solo nel momento finale del procedimento quando, con il frazionamento della proprietà immobiliare, ogni singolo socio diventa proprietario della quota parte del bene costruito e responsabile del pagamento della rata del mutuo. Per tali motivi, il controllo sull effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi dovrebbe essere svolto soltanto nel momento in cui con il frazionamento del mutuo, la titolarità del finanziamento passa dalla cooperativa al singolo socio. A conferma della linea interpretativa adottata e della prassi seguita, sarebbe anche la successiva modifica della disposizione regolamentare, attuata nel novembre 2006, nella quale, all articolo 21, si dispone che il controllo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai soci delle cooperative deve effettuarsi al momento finale del frazionamento del mutuo. In ogni caso, se è vero che tale ultima modifica non si coordinerebbe con la disposizione contenuta nel successivo articolo 24 che, invece, statuisce la necessità che la verifica dei requisiti soggettivi avvenga all atto di presentazione dell istanza con l allegazione della relativa documentazione probatoria, la difficoltà interpretativa giustificherebbe quantomeno l assenza di colpa grave nella condotta del convenuto, specialmente se si tiene conto che, proprio durante l anno 2007, presso la Direzione generale del credito dell Inpdap si sono tenute numerose riunioni proprio al fine di individuare una soluzione che garantisse la

celerità della procedura unitamente alla indispensabilità dei controlli sui requisiti soggettivi, attuabile anche con l ausilio del programma informatico che, proprio in quel periodo, era stato avviato. Tutto ciò escluderebbe sia la volontarietà di danneggiare l ente pubblico sia l eventuale finalità illecita di trarne un ingiusto profitto, ( sul punto il convenuto ha fatto presente di non essere stato indagato per reati connessi ai fatti contestati con la citazione), sia la macroscopica superficialità e, quindi, la colpa grave nell adozione di atti da parte del dirigente convenuto al quale potrebbe al più muoversi un addebito a titolo di colpa lieve. In via subordinata, il convenuto, ha precisato che, qualora questa Corte ravvisasse una qualunque responsabilità nelle omissioni compiute durante l istruttoria delle domande di finanziamento delle tre cooperative, quest ultima dovrebbe ricadere sul dott. Montesi che, in qualità di responsabile del procedimento di erogazione del finanziamento, non avrebbe operato le necessarie verifiche sulla sussistenza dei requisiti soggettivi. Non corrisponderebbe, infatti, al vero che il funzionario non ha partecipato all istruttoria di queste pratiche di finanziamento, in quanto la difesa ha fatto presente che fu proprio il Montesi che, dai luoghi dove fruiva del congedo ordinario, inviò al La Piccirella i files di determina di ammissione al finanziamento delle cooperative, come pure i fac-simili degli atti notarili e delle polizze assicurative. Lo stesso funzionario istruttore non comunicò al convenuto l esistenza di alcuna irregolarità neanche al ritorno del periodo di ferie, mentre, invece, l eventuale necessità di documentazione a supporto delle dichiarazioni già effettuate, come anche l esistenza di nominativi uguali nel registro dei soci delle cooperative, avrebbe potuto essere evidenziata dal Montesi fino al momento della stipula del rogito notarile avvenuta nel mese di dicembre 2006. Con riferimento, poi, alle spese di consulenza dell Associazione che ha fornito servizi di

supporto alle cooperative e che sono state computate in conto mutuo, il convenuto ha sostenuto che le previsioni regolamentari ne consentono la rimborsabilità con le somme dell erogato finanziamento. In ordine, infine, all asserito danno erariale prodotto, la difesa ne ha contestato la concretezza e l attualità in quanto le somme erogate non potrebbero aver determinato un concreto depauperamento del patrimonio dell ente pubblico, in quanto le medesime sono state corrisposte con la garanzia della iscrizione ipotecaria sui terreni edificabili e sulle tre palazzine in costruzione per un valore pari a due volte il valore finanziato, per cui, in caso di mancata restituzione del finanziamento, l Istituto potrebbe facilmente soddisfarsi con la vendita dei beni. Il medesimo danno, poi, non sarebbe neppure attuale in quanto alle cooperative è stata ingiunta la restituzione delle somme con i provvedimenti di revoca dei finanziamenti, per cui, allo stato attuale, non potrebbe ancora parlarsi di una perdita definitiva del denaro pubblico. In conclusione la difesa ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, in caso di condanna, che la Corte faccia ampio uso del potere riduttivo. Alla pubblica udienza il Pubblico Ministero ha confermato la piena ed esclusiva responsabilità del convenuto che ha concesso i mutui ipotecari senza la verifica della sussistenza del presupposto fondamentale per la fruizione e, cioè, quella di iscrizione alla gestione previdenziale dei soci delle cooperative, requisito che è risultato mancante, sia al momento di presentazione delle istanze, sia al momento di frazionamento del mutuo. Pertanto, pur ammettendo la variabilità dei nominativi dei soci, resterrebbe il fatto che le cooperative sono risultate costituite da persone fisiche non aventi titolo alla fruizione del mutuo e, per tale ragione, non avrebbe alcun senso la questione sollevata dalla difesa in ordine sia al momento di accertamento del requisito soggettivo, sia alla sopravvenuta

modifica regolamentare apportata nel novembre 2006 che, a prescindere dal fatto di essere successiva alla presentazione delle istanze, non avrebbe mai consentito la fruizione del finanziamento a soggetti non iscritti. E stato precisato, altresì, che al momento del frazionamento del mutuo, il denaro pubblico è stato già corrisposto e le somme sono state già impiegate nella costruzione degli immobili, per cui sarebbe impossibile recuperare le stesse, qualora il controllo sui requisiti soggettivi dei soci desse esito negativo. Con riferimento alla responsabilità del Montesi, la Procura ha escluso ogni coinvolgimento nella vicenda contrattuale, svolta sotto la diretta direzione del convenuto, mentre, con riguardo all eccepita mancanza di concretezza e di attualità del danno, ha precisato che le somme erogate costituiscono un effettivo depauperamento patrimoniale dell ente e gli eventuali parziali recuperi potranno incidere solo in sede di esecuzione della sentenza di condanna. La difesa ha ripreso e sviluppato più ampiamente le eccezioni e le argomentazioni contenute nella memoria difensiva, soffermandosi sulla correttezza della procedura amministrativa di concessione del mutuo e sulla molteplicità degli incarichi conferiti al convenuto. Con riguardo al procedimento, è stata ribadita la necessità che il controllo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi poteva essere effettuata fino al momento della stipula del rogito notarile e, a riguardo, il Montesi non ha mai sollevato specifiche obiezioni, per cui la responsabilità non potrebbe non ricadere su quest ultimo. La difesa, nel concludere in senso conforme agli scritti depositati, ha chiesto, infine, di poter depositare copia del dispositivo della sentenza del Giudice del lavoro con la quale sarebbe stato revocato il licenziamento del convenuto. In sede di breve replica, il P.M. ha precisato che il La Piccirella non è stato reintegrato nel

posto di lavoro, per cui ha insistito nella richiesta di integrale condanna. DIRITTO L esame degli atti processuali induce il Collegio a fare alcune puntualizzazioni necessarie per giungere alla definizione della vicenda sottoposta al suo esame. L articolo 1 comma 245 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e il successivo regolamento di attuazione n. 468 del 28 luglio 1998 hanno dettato le disposizioni regolanti la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l Inpdap. Tale gestione viene finanziata con il contributo obbligatorio degli iscritti versato all Inpdap dalle Amministrazioni ed enti di appartenenza dei medesimi ed ha lo scopo preciso di favorire l erogazione di crediti monetari e di prestazioni sociali nei confronti degli iscritti e dei loro familiari. Per la concessione dei prestiti monetari, l Inpdap ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, appositi criteri per la concessione dei prestiti e la definizione delle relative modalità di erogazione. Nell anno 2005, il Consiglio di Amministrazione dell Inpdap ha ritenuto di aggiungere al regolamento già deliberato un ulteriore fattispecie di erogazione del prestito e, cioè, quella di concessione del finanziamento agevolato a soggetti iscritti alla gestione unitaria del credito Inpdap, associati in cooperative edilizie create con lo scopo di realizzare alloggi prima casa. Con delibera n. 230 del 5 ottobre 2005, è stata, pertanto, approvata la modifica regolamentare ed introdotta questa nuova prestazione creditizia similare a quella dei crediti ipotecari edilizi direttamente concessa ai singoli iscritti. Nell appendice regolamentare è stata prevista, tra l altro, che la domanda del credito sia inoltrata dalla cooperativa con allegata la documentazione prescritta. In particolare, si statuiva che i soci delle cooperative edilizie devono possedere e

dichiarare ai sensi di legge, che al momento della presentazione della domanda da parte della cooperativa, sono titolari dei sottoelencati requisiti quelli di cui si è fatto riferimento esplicito nella prima parte del presente atto. Ancora si stabiliva che la posizione di iscritto Inpdap da parte del socio deve ancora sussistere al momento del frazionamento del mutuo, pena la revoca del finanziamento nei confronti del socio stesso. Nello stesso regolamento era definita la necessità di accensione dell ipoteca sul terreno e sull erigenda costruzione a garanzia dell estinzione del mutuo e della polizza assicurativa contro incendi ed altri eventi accidentali che avrebbero impedito la realizzazione della costruzione, nonché veniva indicata la documentazione probatoria delle spese sostenute a giustificazione dell erogazione delle somme di denaro in conto mutuo. Le suddette previsioni regolamentari non hanno subito modifiche con la nuova delibera del Consiglio di Amministrazione del febbraio 2006 e, pertanto, devono considerarsi applicabili alle istanze prodotte dalle tre cooperative nel luglio di quello stesso anno. Ovviamente nessuna incidenza sulla valutazione della fattispecie in esame può avere la successiva modifica regolamentare del novembre 2006, proprio perché successiva alla data di presentazione delle istanze e, comunque, non è utile neanche per giustificare la presunta difficoltà interpretativa che legittimerebbe l asserita assenza dell elemento psicologico della colpa grave nella condotta del convenuto. Alla luce del quadro normativo succintamente riassunto, possono essere confutate tutte le argomentazioni difensive, restando così pienamente acclarata la responsabilità amministrativa del convenuto per il danno erariale prodotto. E risultato, infatti, dagli atti che le domande delle tre cooperative sono state tutte prodotte in data 14 luglio 2006, periodo durante il quale il funzionario istruttore dott. Montesi fruiva del congedo ordinario.

In considerazione dell intercorsa corrispondenza tra l Ufficio Inpdap e i rappresentanti legali delle tre cooperative avvenuta nei mesi precedenti, il funzionario istruttore era venuto a conoscenza della volontà da parte di quest ultime di ottenere il finanziamento agevolato e, in tal senso, aveva predisposto le note di risposta a firma del dirigente convenuto, nelle quali si assicurava la disponibilità alla concessione del finanziamento, subordinandola però al possesso dei requisiti soggettivi e di tutte le altre condizioni previste dalle vigenti disposizioni, prima tra tutte la dimostrazione della qualità di iscritto alla gestione creditizia, con la particolare anzianità di contribuzione per la quale lo stesso modulo di domanda prevedeva l allegazione di un attestazione da parte dell Amministrazione di appartenenza di ognuno dei soci. Inoltre, ogni socio avrebbe dovuto dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso degli altri due requisiti soggettivi previsti dalle citate disposizioni. L esame degli atti ha dimostrato che nessuna di queste formalità indispensabili fin dal momento di presentazione della domanda da parte della cooperativa è stata documentata. Non è stata acquisita né l autodichiarazione di responsabilità da parte dei soci sui tre requisiti soggettivi, né la certificazione dell Amministrazione di appartenenza del socio sull effettiva iscrizione alla gestione creditizia Inpdap, per cui, come esattamente fatto rilevare dal dott. Montesi, le domande si presentavano incomplete ed irregolari e non potevano essere accolte. In assenza del medesimo, il La Piccirella avrebbe dovuto provvedere direttamente a richiedere tale documentazione, mentre, invece, con macroscopica ed ingiustificata superficialità, ha ritenuto di accordare il finanziamento, nonostante la mancanza delle dichiarazioni di responsabilità sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dei soci. E bene, infatti, precisare che la dichiarazione sulla qualifica di iscritto alla gestione è stata operata dal rappresentante legale delle tre cooperative, ma nessuna dichiarazione è stata

fatta dai singoli soci per quanto riguarda il requisito di iscrizione, per il quale era pure previsto nella modulistica l allegazione della dichiarazione dell Amministrazione di appartenenza. Nessuna dichiarazione risulta acquisita né da parte del socio né da parte del rappresentante legale della cooperativa in ordine alla sussistenza degli altri due requisiti soggettivi. A riguardo, pur ammettendo, secondo quanto prospettato dalla difesa, che il controllo puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni potesse essere rinviato ad un momento successivo, alla data di presentazione della istanza doveva quantomeno essere acquisita la dichiarazione di responsabilità, il che non risulta dagli atti. Nelle istanze prodotte, quindi, sono risultate mancanti sia le autodichiarazioni dei soci sia le certificazioni delle Amministrazioni di appartenenza che erano da ritenersi necessarie fin dal momento di avvio della procedura, e ciò a prescindere dall eventuale modifica soggettiva della persona del socio che, se pur astrattamente ammissibile, non poteva incidere sul necessario possesso di quei presupposti soggettivi da ritenere indispensabili fino al successivo momento del frazionamento del mutuo. Nella specie, come si legge anche nelle recenti ordinanze del Tar Lazio che si sono pronunciate sulle richieste cautelari avanzate dalla cooperative contro i provvedimenti di revoca del finanziamento, l assenza dei requisiti soggettivi sia da parte degli originari soci che di quelli successivamente intervenuti come sostituti, è comprovata sia con riguardo al momento della presentazione dell istanza, sia anche successivamente, per cui resta priva di ogni rilevanza la disquisizione teorica sull interpretazione delle disposizioni normative che, per come sono formulate, non offrono, tra l altro, alcuno spazio di dubbio o perplessità. Le prestazioni creditizie dell Inpdap sono, infatti, forme di ausilio concesse a chi partecipa con la contribuzione obbligatoria a detta gestione creditizia e non sono in alcun modo

destinate ad esterni alla gestione, per cui il requisito di iscrizione al fondo crediti diventa un presupposto indispensabile per l erogazione del finanziamento che, ovviamente, non può essere destinato ad un estraneo alla predetta gestione senza tradirne la naturale funzione, come invece è stato operato dal convenuto. Non può essere condivisa, per questa superiore ragione, l argomentazione difensiva secondo la quale il controllo dei requisiti soggettivi debba essere fatta solo al momento dell accollo individuale del mutuo in quanto, trattandosi di prestazione creditizia diretta ad agevolare una particolare categoria di dipendenti pubblici iscritti alla gestione e per la realizzazione di una finalità particolare, i requisiti soggettivi devono essere posseduti fin dall inizio della procedura che in tanto può essere avviata in quanto il vincolo di destinazione del finanziamento pubblico possa essere effettivamente e concretamente perseguito, per cui non è possibile rinviare la verifica dei requisiti ad un momento futuro quando la costruzione degli immobili è stata già realizzata con l intervenuta erogazione del mutuo. La gravità della colpa nella condotta posta in essere sta proprio nell aver completamente violato la normativa che prevede che le prestazioni creditizie Inpdap, ancorchè richieste da cooperative, siano comunque destinate ai soci che devono essere tutti iscritti alla gestione unitaria del credito, tutti dipendenti pubblici con particolari requisiti contributivi, che dimostrino di non possedere alcun immobile e di non aver goduto in precedenza di analoghe contribuzioni agevolate Non si tratta, quindi, di dare preferenza ad un interpretazione del dettato normativo rispetto ad un altra, quanto, invece, di riconoscere che la gestione del credito istituita presso l Inpdap è una forma di provvidenza a favore dei soci e dei loro familiari e non un generico mezzo di finanziamento del mercato immobiliare. Il dirigente convenuto, al quale il funzionario istruttore aveva per tempo segnalato le gravi

irregolarità presenti nelle istanze delle tre cooperative, avrebbe dovuto astenersi dall emanazione dei relativi provvedimenti concessivi in assenza della sopra ricordata documentazione e/o autodichiarazione sostitutiva mentre, invece, avvalendosi dei poteri di dirigente dell Ufficio, ha preteso che il dott. Montesi, legittimamente assente per ferie, inviasse via e-mail la modulistica ufficiale per richiedere le sovvenzioni. L avocazione delle pratiche concessive del mutuo alle tre cooperative operata dal dirigente La Piccirella, diretto superiore gerarchico del Montesi, ha impedito a quest ultimo ogni ulteriore attività amministrativa volta ad impedire la continuazione indebita della procedura avviata in piena autonomia dal dirigente, la quale ha avuto il suo epilogo nei successivi provvedimenti concessivi delle anticipazioni, anch essi predisposti e sottoscritti dallo stesso dirigente, per cui nessuna responsabilità né a titolo commissivo né a titolo omissivo è possibile attribuire da parte di questa Corte al responsabile del procedimento. Per quanto concerne, poi, le argomentazioni difensive svolte in merito alla possibilità di computare in conto mutuo anche le spese per le prestazioni svolte dall associazione di consulenza Assitecnocoop Service, dalla lettura delle norme non è in alcun modo possibile considerarle come sostenute in conto mutuo, visto l elenco tassativo delle spese che possono essere esibite a giustificazione dell erogando finanziamento che ha una finalità ben precisa e non può subire alcuna decurtazione ad opera di spese discrezionali che la cooperativa, se vuole, deve sostenere con mezzi propri. Né alcun pregio possono avere le deduzioni difensive circa la mancata concretezza ed attualità del danno in relazione alla sussistenza dell ipoteca legale sugli immobili offerti a garanzia (terreno e palazzine costruende), dell assicurazione stipulata o comunque del possibile recupero delle somme erogate in considerazione dell avvio della procedura di revoca del finanziamento, in quanto l ipoteca legale è stata costituita sugli immobili a garanzia del corretto adempimento del pagamento delle rate di mutuo fino alla sua

estinzione e non per il caso di revoca del finanziamento. La polizza assicurativa è stata, pure, stipulata a garanzia dell adempimento dell obbligo di restituzione qualora si possa verificare un evento straordinario ed accidentale che renda impossibile la realizzazione dell intervento costruttivo, il che, quindi, nulla ha a che vedere con la revoca del finanziamento per difetto originario dei requisiti soggettivi. Infine, la procedura amministrativa d ingiunzione alla restituzione delle somme indebitamente erogate è tuttora in corso, ma ciò non toglie attualità al pregiudizio sofferto dall Inpdap che, non solo è presente e concreto, in considerazione dell avvenuto esborso del denaro, ma è anche di incerta ed immediata risoluzione in quanto non è possibile conoscere l effettiva solvibilità dei soggetti passivi, in disparte l attuale controversia giudiziale pendente nel merito dinanzi alla magistratura amministrativa. Pertanto, nell ottica di incondizionata tutela delle ragioni del patrimonio dell ente pubblico, questa Corte, in assenza dell avvenuta ed integrale restituzione delle somme indebite, ritiene di dover condannare il convenuto alla restituzione dell intera somma erogata indebitamente alle cooperative, con esclusione di quanto già eventualmente recuperato dall Inpdap in forza della procedura amministrativa di ingiunzione già avviata e non sospesa negli effetti dalla magistratura amministrativa. Sulle somme da corrispondere sono, altresì, dovute la rivalutazione monetaria dalla data dell evento alla data di deposito della presente sentenza e gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza PQM. La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, condanna La Piccirella Antonio Luigi al risarcimento a favore dell Inpdap della somma di. 3.454.091,33 con rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva, salvo

scomputo di eventuali somme già recuperate in via amministrativa dall Inpdap. Le spese di giudizio, liquidate nell importo di 304,74 (trecentoquattro/74) seguono la soccombenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 giugno 2010. L estensore F.to Cons.. Stefano PERRI Il Presidente f.f. F.to Cons. Enrico TORRI Deposito del 02/08/2010 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Dott. Francesco MAFFEI