Libro I Dei reati in generale. Codice Penale. Titolo I Della legge penale

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Libro I Dei reati in generale Titolo I Della legge penale 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito (13 2 ) per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (40, 42, 85), né con pene che non siano da essa stabilite (199; 25 Cost.) ( 1 ). ( 1 ) L art. 1, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Successione di leggi penali ( 1 ). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell articolo 135 ( 2 ). Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (648 c.p.p.) ( 3 ). Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti (14 prel.). Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) ( 4 ). ( 1 ) Si vedano gli artt. 10, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile. ( 2 ) Questo comma è stato inserito dall art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 85. L art. 15 della medesima legge prevede inoltre che alle violazioni depenalizzate dalla stessa legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507. ( 3 ) L art. 30, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce che, qualora in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessino l esecuzione e tutti gli effetti penali. ( 4 ) La Corte costituzionale con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51 ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di questo articolo. 3. Obbligatorietà della legge penale. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (4 2, 242 3 ), salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (10, 68, 90, 122 4 Cost.) ( 1 ). La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7 ss.) o dal diritto internazionale (1080 c.n.; 17, 18 c.p.m.p.) ( 1 ). ( 1 ) Le eccezioni previste dal diritto pubblico interno riguardano: a) il Capo dello Stato; b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i giudici della Corte costituzionale e i membri del Consiglio superiore della magistratura. Le eccezioni previste dal diritto internazionale riguardano: a) la persona del Sommo Pontefice; b) i Capi di Stato esteri e i reggenti; c) i Capi di governo e ministri di Stati esteri o rappresentanti di questi in conferenze o organiz- Codice Penale VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 65 05/07/17 14:31

Art. 4 LIBRO I DEI REATI 66 zazioni internazionali e i membri stranieri di tribunali arbitrali; d) gli Agenti diplomatici presso il Capo dello Stato, i membri della famiglia dell agente conviventi, i membri delle missioni militari e tecniche e le loro famiglie, il personale amministrativo e le loro famiglie purché conviventi a carico e gli appartenenti al personale di servizio per gli atti compiuti nell esercizio delle loro funzioni salvo che non si tratti di cittadini dello Stato ospitante o di persone che abbiano fissato la loro residenza in Italia; e) i membri del Parlamento europeo; f) i Consoli, i vice consoli e gli Agenti consolari; g) i giudici della Corte dell Aia; h) i membri delle istituzioni specializzate e i rappresentanti dell O.N.U.; i) i corpi o reparti di truppe straniere, con particolare riferimento ai membri e alle persone al seguito delle forze armate della N.A.T.O. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato ( 1 ). Agli effetti della legge penale, sono considerati «cittadini italiani» i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali ( 2 ), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato (242 3 ). Agli effetti della legge penale, è «territorio dello Stato» il territorio «della Repubblica», quello delle colonie ( 3 ) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera (2, 3, 4 c.n.). ( 1 ) Si veda la L. 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza italiana. ( 2 ) I riferimenti ai cittadini delle colonie ed ai sudditi coloniali devono ritenersi non più operanti. ( 3 ) Il riferimento al territorio delle colonie deve ritenersi non più operante. 5. Ignoranza della legge penale. Nessuno può invocare a propria scusa l ignoranza della legge penale (47 3 ) ( 1 ). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l incostituzionalità di questo articolo, nella parte in cui non esclude dall inescusabilità dell ignoranza della legge penale l ignoranza inevitabile. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato (3, 4 2 ) è punito secondo la legge italiana (11). Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l azione o l omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l evento che è la conseguenza dell azione od omissione. 7. Reati commessi all estero. È punito secondo la legge italiana (11 2 ) il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati (10 c.p.p.): 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano ( 1 ) (241 ss.); 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto (467); 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano (453 ss.); 4) delitti commessi da pubblici ufficiali (357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni (61, n. 9, 314 ss.); 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge ( 2 ) (269, 501 4, 537, 591 2, 604, 642 4 ; 17, 18 c.p.m.p.; 1080 c.n.) o convenzioni internazionali stabiliscono l applicabilità della legge penale italiana ( 3 ). ( 1 ) La parola: «italiano» è stata aggiunta dall art. 1, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438. ( 2 ) Si veda anche l art. 48 della L. 24 gennaio 1979, n. 18, recante disposizioni in tema di elezione dei rappresentanti dell Italia al Parlamento europeo, il quale stabilisce che per i reati, previsti dalla suindicata legge, commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio estero, si applichi la legge italiana. ( 3 ) Si veda l art. 22, primo comma, della L. 27 maggio 1929, n. 810 che ha reso esecutivo il trattato fra la Santa Sede e l Italia stipulato l 11 febbraio 1929, il quale stabilisce che a richiesta della Santa Sede, l Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz altro contro di lui a norma delle leggi italiane. 8. Delitto politico commesso all estero. Il cittadino o lo straniero (3, 4), che commette in VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 66 05/07/17 14:31

67 TITOLO I LEGGE PENALE Art. 9 territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia (11 2, 128, 129; 10, 342 c.p.p.). Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela (120-127; 336 ss. c.p.p.). Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino (48-54 Cost.). È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (241 ss.). 9. Delitto comune del cittadino all estero. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte ( 1 ) o] l ergastolo (22), o la reclusione (23) non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4 2 ; 10 c.p.p.). Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia (128, 129; 342 c.p.p.), ovvero a istanza (130; 341 c.p.p.) o a querela (120-127; 336 ss. c.p.p.) della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ( 2 ) o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l estradizione (13; 697 ss. c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (11 2 ). ( 1 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224. L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. ( 2 ) Le parole: «a danno di uno Stato estero», sono state sostituite dalle attuali: «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero» dall art. 5 della L. 29 settembre 2000, n. 300. 10. Delitto comune dello straniero all estero. Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte ( 1 ) o] l ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4 2 ), e vi sia richiesta del Ministro della giustizia (11 2 ; 128, 129; 342 c.p.p.), ovvero istanza (130; 341 c.p.p.) o querela (120-127; 336 ss. c.p.p.) della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ( 2 ) o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia (11 2, 128, 129), sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato (4 2, 128 2 ); 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte ( 1 ) o] dell ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l estradizione (10 4 Cost.; 13; 697 ss. c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. ( 1 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224. L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. ( 2 ) Le parole: «a danno di uno Stato estero» sono state sostituite dalle attuali: «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero» dall art. 5 della L. 29 settembre 2000, n. 300. 11. Rinnovamento del giudizio. Nel caso indicato nell art. 6, il cittadino o lo straniero è giudi- Codice Penale VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 67 05/07/17 14:31

Art. 12 LIBRO I DEI REATI 68 cato nello Stato, anche se sia stato giudicato all estero (138, 201; 730 ss. c.p.p.). Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta (128, 129; 342 c.p.p.). 12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento (730 ss. c.p.p.): 1) per stabilire la recidiva (99 ss.) o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l abitualità (102-104) o la professionalità (105) nel reato o la tendenza a delinquere (108, 109); 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria (28 ss.) ( 1 ); 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato (4 2 ), a misure di sicurezza personali (199 ss., 215 ss.); 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno (185 ss.; 2043 c.c.), ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili (185-198). Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta (128, 129; 342 c.p.p.). Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4 (730 ss. c.p.p.). ( 1 ) Si veda l art. 85 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi sugli stupefacenti. 13. Estradizione. L estradizione (697 ss. c.p.p.) è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (10, 26 Cost.) ( 1 ). L estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. L estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. Non è ammessa l estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali. ( 1 ) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, in sede di interpretazione autentica delle disposizioni contenute negli artt. 10, ultimo comma, e 26, ultimo comma, della Costituzione, che escludono l estradizione per reati politici, ha stabilito che esse non si applicano ai delitti di genocidio, sui quali si veda la L. 9 ottobre 1967, n. 962. Tra le numerose Convenzioni di estradizione si vedano quella europea di Parigi 13 dicembre 1957, ratificata dall Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300 e il Trattato di estradizione fra Italia e Stati Uniti d America ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225. 14. Computo e decorrenza dei termini. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico (124, 157, 163, 172, 173, 217) dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune (172 2 c.p.p.). Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine (172 4 c.p.p.). 15. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito ( 1 ). ( 1 ) Si veda l art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, di cui si riporta il testo, come modificato dall art. 95 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.: «9. (Principio di specialità). Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. «Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. «Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 68 05/07/17 14:31

69 TITOLO II DELLE PENE Art. 16 integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.». 16. Leggi penali speciali. Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti ( 1 ). ( 1 ) Si veda l art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, il cui testo è riportato nella nota ( 1 ) dell art. 15 di questo codice. Titolo II Delle pene ( 1 ) ( 1 ) Per i reati di competenza del giudice di pace si vedano le sanzioni applicabili dal medesimo giudice previste dal titolo II (artt. 52-62) del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Capo I Delle specie di pene, in generale 17. ( 1 ) Pene principali: specie. Le pene principali stabilite per i delitti (5, 6 coord.) sono: 1) [la morte ( 2 )] (21; 27 Cost.); 2) l ergastolo (22); 3) la reclusione (23); 4) la multa (24). Le pene principali stabilite per le contravvenzioni (5, 6 coord.) sono: 1) l arresto (25); 2) l ammenda (26). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non esclude l applicazione della pena dell ergastolo al minore imputabile. ( 2 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224. L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. 18. ( 1 ) Denominazione e classificazione delle pene principali. Sotto la denominazione di «pene detentive» o «restrittive della libertà personale» la legge comprende: l ergastolo, la reclusione e l arresto. Sotto la denominazione di «pene pecuniarie» la legge comprende: la multa e l ammenda. ( 1 ) Si veda, l art. 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, in virtù del quale alle pene di questo articolo devono ritenersi aggiunte le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi. 19. Pene accessorie: specie. Le pene accessorie (20, 77, 166; 662 c.p.p.; 1082 c.n.) per i delitti sono: 1) l interdizione dai pubblici uffici (28, 29; coord. 14, 15, 16); 2) l interdizione da una professione o da un arte (30, 31); 3) l interdizione legale (32); 4) l interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (32 bis); 5) l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (32 ter, 32 quater); 5 bis) l estinzione del rapporto di impiego o di lavoro ( 1 ); 6) la decadenza o la sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale ( 2 ) (34) ( 3 ). Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall esercizio di una professione o di un arte (35); 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (35 bis) ( 3 ). Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna (36; 543 c.p.p.) ( 4 ). La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni (671 2 ). ( 1 ) Questo numero è stato inserito dall art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale per i dipendenti pubblici. ( 2 ) Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall art. 93, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014). Codice Penale VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 69 05/07/17 14:31

Art. 20 LIBRO I DEI REATI 70 ( 3 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 118 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 4 ) Si veda il R.D.L. 9 luglio 1936, n. 1539 in tema di pubblicazione delle sentenze penali nei giornali. 20. Pene principali e accessorie. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (77, 139, 140; 662 c.p.p.). Capo II Delle pene principali, in particolare 21. [Pena di morte. (Omissis)] ( 1 ). ( 1 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224. L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. 22. ( 1 ) Ergastolo. La pena dell ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati ( 2 ), con l obbligo del lavoro e con l isolamento notturno (29, 32, 36; 1 coord.; 642 c.p.p.). Il condannato all ergastolo può essere ammesso al lavoro all aperto ( 3 ) ( 4 ). (Omissis) ( 5 ). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non esclude l applicazione della pena dell ergastolo al minore imputabile. ( 2 ) Per l individuazione dei relativi istituti penitenziari si vedano gli artt. 59 e 61 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull ordinamento penitenziario e gli artt. 110 e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. ( 3 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634. ( 4 ) Si veda l art. 8 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, che così dispone: «8. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell articolo 4 ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall articolo 511 del codice di procedura penale. «2. Quando per effetto dell impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all articolo 7, l imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. «3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell articolo 303 del codice di procedura penale.». ( 5 ) Il terzo e il quarto comma di questo articolo sono stati abrogati dall art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634. 23. Reclusione. La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni ( 1 ), ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati ( 2 ), con l obbligo del lavoro ( 3 ) e con l isolamento notturno (29, 32, 64, 66, 78, 132 ss.; 1 coord.; 656, 691 1 c.p.p.). Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all aperto (142 2 ). Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell articolo precedente ( 4 ). ( 1 ) Si veda l art. 442, secondo comma c.p.p., il quale, in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato, stabilisce che la pena che il giudice deter- VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 70 05/07/17 14:31

71 TITOLO II DELLE PENE Art. 24 mina tenendo conto di tutte le circostanze sia diminuita di un terzo. ( 2 ) Per l individuazione dei relativi istituti penitenziari si vedano gli artt. 59 e 61 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull ordinamento penitenziario e gli artt. 110 e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Si veda inoltre l art. 95 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi sugli stupefacenti, il quale stabilisce che la pena detentiva comminata al condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei allo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. ( 3 ) Gli artt. 20 e 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull ordinamento penitenziario, prevedono rispettivamente l obbligo del lavoro negli istituti penitenziari e la possibilità per i detenuti di essere assegnati al lavoro all esterno. ( 4 ) Questo comma deve ritenersi implicitamente abrogato dall art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634, recante modificazioni alle norme del codice penale relative all ergastolo e alla liberazione condizionale. 24. ( 1 ) Multa. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 ( 2 ), né superiore a euro 50.000 ( 3 ) (133 bis). Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000 ( 4 ). ( 1 ) Questo articolo è stato sostituito dall art. 101 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Le parole: «non inferiore a euro 5» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore a euro 50» dall art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 3 ) Le parole: «né superiore a euro 5.164» sono state così sostituite dalle attuali: «né superiore a euro 50.000» dall art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 4 ) Le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono state così sostituite dalle attuali: «da euro 50 a euro 25.000» dall art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94. 25. Arresto. La pena dell arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati ( 1 ) o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l obbligo del lavoro ( 2 ) e con l isolamento notturno (66, 78, 134; 1, 12 coord.). Il condannato all arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. ( 1 ) Per una più precisa individuazione dei relativi istituti di pena si vedano gli artt. 59 e 61 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni sull ordinamento penitenziario e gli artt. 110 e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Si veda inoltre l art. 95 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi sugli stupefacenti, il quale stabilisce che la pena detentiva comminata al condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei allo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. ( 2 ) Gli artt. 20 e 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull ordinamento penitenziario prevedono rispettivamente l obbligo del lavoro negli istituti penitenziari e la possibilità per i detenuti di essere assegnati ad un lavoro all esterno. 26. ( 1 ) Ammenda. La pena dell ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 ( 2 ) né superiore a euro 10.000 ( 3 ) (133 bis; 8 coord.) ( 4 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 101 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Le parole: «non inferiore a euro 2» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore a euro 20» dall art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 3 ) Le parole: «né superiore a euro 1.032» sono state così sostituite dalle attuali: «né superiore a euro 10.000» dall art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 4 ) L art. 10 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, così come modificato dall art. 3, comma 63, della L. 15 luglio 2009, n. 94, prevede che: «La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 10 e non superiore a 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. «Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo». Codice Penale VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 71 05/07/17 14:31

Art. 27 LIBRO I DEI REATI 72 27. ( 1 ) Pene pecuniarie fisse e proporzionali. La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. ( 1 ) L art. 115 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione stabilisce che gli artt. 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito. Capo III Delle pene accessorie, in particolare 28. Interdizione dai pubblici uffici. L interdizione dai pubblici uffici (19 1 ) è perpetua o temporanea (77, 79; 662 c.p.p.; 14 ss. coord.). L interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale (357) o di incaricato di pubblico servizio (358); 3) dell ufficio di tutore (346 ss. c.c.) o di curatore (48, 392, 424, 486, 528 c.c.; 78 ss., 780 c.p.c.), anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura (31, 564, 569, 609 nonies) ( 1 ); 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico ( 2 ) ( 3 ); 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze ( 2 ). Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque (79; 14-16 coord.). La legge determina i casi nei quali l interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi (512, 564, 569, 609 nonies) ( 4 ). ( 1 ) L art. 6 della L. 20 febbraio 1958, n. 75, recante norme in tema di abolizione della regolamentazione della prostituzione, prevede per i colpevoli dei reati previsti dalla suddetta legge, un ipotesi specifica di interdizione dall esercizio della tutela e della curatela. ( 2 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 13 gennaio 1966, ha dichiarato l illegittimità costituzionale, del secondo comma, n. 5 e del terzo comma di questo articolo limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro. ( 3 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 19 luglio 1968, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del secondo comma, n. 5 di questo articolo per quanto attiene alle pensioni di guerra. ( 4 ) L art. 12 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, prevede casi particolari di pene accessorie in materia tributaria. 29. Casi nei quali alla condanna consegue l interdizione dai pubblici uffici ( 1 ). La condanna all ergastolo (22) e la condanna alla reclusione (23) per un tempo non inferiore a cinque anni importano l interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (31, 33, 98, 139, 140, 317 bis, 389; 662 c.p.p.; 15 coord.; 228 2 l. fall.). La dichiarazione di abitualità (102 ss.) o di professionalità nel delitto (105), ovvero di tendenza a delinquere (108), importa l interdizione perpetua dai pubblici uffici (33). ( 1 ) Casi particolari di interdizione dai pubblici uffici sono previsti dalle seguenti disposizioni: a) art. 2, quinto comma, della L. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, in tema di reati concernenti la ricostituzione del disciolto partito fascista; b) art. 6, della L. 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di reati concernenti la prostituzione; c) art. 12 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, recante nuova disciplina sui reati fiscali; VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 72 05/07/17 14:31

73 TITOLO II DELLE PENE Art. 30 d) art. 2, della L. 25 gennaio 1982, n. 17, in tema di reati inerenti le associazioni segrete. 30. Interdizione da una professione o da un arte ( 1 ). L interdizione da una professione o da un arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. L interdizione da una professione o da un arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge (31, 33, 79, 139, 140; 15 ss. coord.; 662 c.p.p.; 216, 217 l. fall.; 11 T.U. di P.S.). ( 1 ) Casi particolari d interdizione da una professione o da un arte sono previsti dalle seguenti disposizioni: a) art. 20, quarto comma, della L. 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, in tema di reati d inquinamento delle acque marine; b) art. 186 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; c) art. 22 della L. 1 aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di trapianti di organi e tessuti. 31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un arte. Interdizione. Ogni condanna per delitti commessi con l abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell articolo 28, ovvero con l abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere (33 2, 37, 79, 98 2, 140, 323, 328, 334, 357, 358, 360, 366 4, 373; 14 ss. coord.). 32. Interdizione legale. Il condannato all ergastolo è in stato di interdizione legale. La condanna all ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale ( 1 ) (316 c.c.) ( 2 ). Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale ( 3 ), salvo che il giudice disponga altrimenti (33) ( 2 ). Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale (424, 425 ss. c.c.; 662 c.p.p.). ( 1 ) Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall art. 93, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014). ( 2 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 119 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 3 ) L art. 93, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014), ha sostituito le parole: «potestà dei genitori» con le attuali: «responsabilità genitoriale» nel secondo comma di questo articolo. Si ritiene che anche in questo comma vada apportata la modifica e lo si segnala in attesa di rettifica in G.U. 32 bis. ( 1 ) Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ( 2 ). L interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l interdizione, l ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ( 3 ), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ufficio. ( 1 ) Questo articolo è stato aggiunto dall art. 120 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Si veda l art. 186 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. ( 3 ) Le parole: «e direttore generale» sono state così sostituite dalle attuali: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti con- Codice Penale VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 73 05/07/17 14:31

Art. 32 ter LIBRO I DEI REATI 74 tabili societari» dall art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 262. 32 ter. ( 1 ) Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio ( 2 ). Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque ( 3 ) anni. ( 1 ) Questo articolo è stato aggiunto dall art. 120 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Si veda l art. 186 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. ( 3 ) La parola: «tre» è stata così sostituita dall attuale: «cinque» dall art. 1, comma 1, lett. a), della L. 27 maggio 2015, n. 69. 32 quater. ( 1 ) Casi nei quali alla condanna consegue l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter ( 2 ), 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, ( 3 ) 320, 321, 322, 322 bis ( 2 ), 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, ( 4 ) 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644 ( 5 ), nonché dall articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ( 6 ) commessi in danno o in vantaggio di un attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. ( 1 ) Questo articolo, aggiunto dall art. 120 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, è stato da ultimo così sostituito dall art. 3 del D.L. 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, nella L. 15 novembre 1993, n. 461. ( 2 ) Le parole: «, 316 ter» e «, 322 bis» sono state inserite dall art. 6, comma 1, della L. 29 settembre 2000, n. 300. ( 3 ) Le parole: «319 quater,» sono state inserite dall art. 1, comma 75, lett. a), della L. 6 novembre 2012, n. 190. ( 4 ) Le parole: «452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies,» sono state inserite dall art. 1, comma 5, della L. 22 maggio 2015, n. 68. ( 5 ) La parola: «644,» è stata inserita dall art. 7 della L. 7 marzo 1996, n. 108. ( 6 ) Le parole: «, nonché dall articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» sono state inserite dall art. 1, comma 5, della L. 22 maggio 2015, n. 68. 32 quinquies. ( 1 ) Casi nei quali alla condanna consegue l estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due ( 2 ) anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, ( 3 ) e 320 importa altresì l estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall art. 5, comma 2, della L. 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale per i dipendenti pubblici. ( 2 ) La parola: «tre» è stata così sostituita dall attuale: «due» dall art. 1, comma 1, lett. b), della L. 27 maggio 2015, n. 69. ( 3 ) Le parole: «, 319 quater, primo comma,» sono state inserite dall art. 1, comma 75, lett. b), della L. 6 novembre 2012, n. 190. 33. Condanna per delitto colposo. Le disposizioni dell articolo 29 e del secondo capoverso dell articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (43) ( 1 ). Le disposizioni dell articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria. ( 1 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 121 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. 34. ( 1 ) Decadenza dalla responsabilità genitoriale ( 2 ) e sospensione dall esercizio di essa. La legge determina i casi (32, 38, 98 2, 564, 569, 609 nonies) nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale ( 2 ) (316 c.c.) ( 3 ). La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale ( 2 ) importa la sospensione dall esercizio di essa (287, 288 c.p.p.) per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (139). La decadenza dalla responsabilità genitoriale ( 2 ) importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 74 05/07/17 14:31

75 TITOLO II DELLE PENE Art. 35 responsabilità genitoriale ( 4 ) di cui al titolo IX del libro I del codice civile (315 ss. c.c.). La sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale ( 2 ) importa anche l incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile (315 ss. c.c.). Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell interesse dei minori ( 5 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 122 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall art. 93, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014). ( 3 ) Si veda l art. 71, terzo comma, della L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori, in tema di violazione delle norme di legge in materia d adozione. ( 4 ) La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall art. 93, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014). ( 5 ) Questo comma è stato aggiunto dall art. 5 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti. 35. Sospensione dall esercizio di una professione o di un arte. La sospensione dall esercizio di una professione o di un arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell Autorità (14 ss. coord.). La sospensione dall esercizio di una professione o di un arte non può avere una durata inferiore a tre mesi ( 1 ), né superiore a tre anni ( 2 ) (79, 139, 140). Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere (689, 691, 727 4 ), ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d arresto. ( 1 ) Le parole: «quindici giorni» sono state così sostituite dalle attuali: «tre mesi» dall art. 1, comma 1, lett. c), della L. 27 maggio 2015, n. 69. ( 2 ) Le parole: «due anni» sono state così sostituite dalle attuali: «tre anni» dall art. 1, comma 1, lett. c), della L. 27 maggio 2015, n. 69. 35 bis. ( 1 ) Sospensione dall esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La sospensione dall esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l ufficio di amministratore (2382 c.c.), sindaco (2399 c.c.), liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ( 2 ), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ufficio. ( 1 ) Questo articolo è stato aggiunto dall art. 123 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Le parole: «e direttore generale» sono state così sostituite dalle attuali: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari» dall art. 15, comma 3, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n. 262. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna ( 1 ). La sentenza di condanna [alla pena di morte ( 2 ) o] all ergastolo (22) è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l ultima residenza. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata [, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e] ( 3 ) nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni ( 4 ). La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d ufficio e a spese del condannato. Codice Penale VIG_393_CodicePenaleLeggiCompl_2017_2.indb 75 05/07/17 14:31