Ag. Entrate, Risoluzione 24/E/2017. ( da )

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Spese veterinarie: basta lo scontrino per le detrazioni Ma niente "mangimi" nel 730. I chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sulle spese da riportare nella dichiarazione precompilata di Redazione - Per detrarre le spese veterinarie e mediche per i pet di casa può bastare lo scontrino. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/E/2017 emanata oggi (qui sotto allegata), rilasciando una consulenza giuridica sulla detrazione delle spese mediche veterinarie da inserire nella dichiarazione precompilata. Ai fini della detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari, specificano le Entrate non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario ma è sufficiente lo scontrino "parlante", ossia quello che riporta: "oltre al codice fiscale del soggetto destinatario, anche la natura e la quantità dei medicinali acquistati". Resta inteso, specifica l'amministrazione, che se la struttura emette uno scontrino parlante per un bene che non è un farmaco tale spesa non è detraibile. Non rileva, invece, il luogo in cui sono stati acquistati i medicinali: i farmaci certificati da scontrino parlante "sono detraibili infatti - anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal ministero della salute". La detrazione prevista (dall'art. 15 del TUIR) per le spese veterinarie, ricordano le Entrate, è pari al 19% delle spese sostenute nell'anno, indipendentemente dal numero di animali posseduti, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Le spese da portare in detrazione, sono solo quelle "sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite". Rientrano pertanto nella detrazione: le prestazioni professionali rese dal veterinario e l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dallo stesso, nonché le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. Non rientrano, invece, tra gli importi detraibili le spese sostenute per i mangimi per animali da compagnia anche se prescritti dal veterinario, giacché "non possono essere considerati farmaci ma prodotti appartenenti all'area alimentare". Ag. Entrate, Risoluzione 24/E/2017 ( da www.studiocataldi.it )

RISOLUZIONE N. 24/E ROMA 27/02/2017 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica detrazione spese veterinarie Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente QUESITO L'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 175 del 2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell'agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'art. 1, comma 949, lettera a) della Legge Stabilità 2016 ha previsto l'ampliamento della platea dei soggetti interessati all'obbligo della trasmissione telematica dei dati, prevedendo che anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari ancorché non accreditate con il SSN debbano provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1 gennaio 2016. In base alla normativa sanitaria veterinaria, i grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita diretta ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 193 del 2006, possono effettuare anche la vendita di medicinali destinati agli animali da compagnia, in

2 confezioni ad essi esclusivamente destinati, agli utilizzatori finali (vendita al dettaglio), senza bisogno di ulteriore autorizzazione (art. 70, comma 2, del D. Lgs. n. 193 del 2006 e nota del Ministero della Salute del 20/07/2006). Nelle premesse del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 2 agosto 2016 è stabilito che sono tenute alla trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, anche le strutture autorizzate alla «vendita al dettaglio dei medicinali veterinari» ai sensi del comma 2 dell'art. 70 del D.lgs. n. 193 del 2006. A tal fine si chiede di sapere: 1) se siano detraibili spese ulteriori rispetto a quelle indicate dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n. 55/E del 2001, in particolare se si possono detrarre i medicinali veterinari senza obbligo di ricetta (DM Salute del 23 novembre 1995) e quelli acquistabili presso i cosiddetti pet-shops, come gli antiparassitari e disinfestanti per uso esterno di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 193 del 2006; 2) se, in analogia con quanto l'agenzia delle Entrate ha affermato per gli integratori alimentari ad uso umano (risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 396/E del 2008), non siano detraibili le spese per l'acquisto di mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Associazione istante non fornisce nessuna soluzione interpretativa. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del TUIR prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (Cfr. circolare n. 207 del 2000). Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in

3 detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (Cfr. Decreto del Ministero delle Finanze 6 Giugno 2001, n. 289). Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano: le prestazioni professionali rese dal veterinario (Cfr. circolare n. 207 del 2000), l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario (Cfr. circolare n. 55 del 2001) e definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 193 del 2006 e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. In particolare, in analogia con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari, non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante. Posta la normativa e la prassi sopra descritta, con riferimento ai quesiti sopra formulati si fa presente quanto segue. Quesito 1. Le spese relative all'acquisto di medicinali, anche veterinari, sono detraibili a condizione che siano certificate da scontrino "parlante". Quindi lo scontrino dovrà riportare, oltre al codice fiscale del soggetto destinatario, anche la natura e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, per quanto concerne la natura di farmaco, questa è attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. (Cfr. Ris. 218/2099, Circ. 40/E del 2009).

4 Resta inteso che se la struttura emette uno scontrino parlante per un bene che non è un farmaco tale spesa non è detraibile, in quanto la detrazione spetta esclusivamente per le spese relative ai farmaci veterinari così come definiti dal Dlgs n. 193 del 2006. Per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari non è più necessaria la prescrizione medica ma solamente lo scontrino parlante, come precedentemente chiarito. Non rileva invece il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, i farmaci certificati da scontrino parlante sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati). Quesito 2. In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare (Cfr. Risoluzione n.396 del 2008). ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE Annibale Dodero (firmato digitalmente)