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C O N S U L T A M E T R O P O L I T A N A D E L V O L O N T A R I A T O R e g o l a m e n t o (approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 14/06/2017) 1

Articolo 1 Dell'istituzione e dei compiti 1. Presso la Città Metropolitana di Firenze è istituita la Consulta Metropolitana del Volontariato. 2. La Consulta Metropolitana, è promossa dal Consiglio Metropolitano di Firenze in base all'art. 6 della Legge Regionale Toscana 26 aprile 1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni LL.RR. 44/94, 111/94, 29/96 e 21/2016. 3. La Consulta Metropolitana ha il compito: - di essere organo rappresentativo di tutte le organizzazioni di volontariato del territorio iscritte al Registro Regionale del Volontariato - Sezione Città Metropolitana di Firenze - istituito in base alla Legge Quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266; - di essere organo consultivo e propositivo a sostegno dell'attività del Consiglio Metropolitano per i temi che il volontariato del territorio intende affrontare; - di esaminare i problemi normativi ed organizzativi delle Associazioni di Volontariato del territorio di competenza in relazione al loro rapporto con le Pubbliche Istituzioni; - di promuovere programmi di collaborazione fra il volontariato e gli altri enti pubblici del territorio; - di designare 2 membri (uno effettivo e uno supplente) per la Consulta Regionale del Volontariato selezionati ai sensi dell'art. 7, comma 4, della LRT 28/1993 e successive modificazioni. 4. Le sedute della Consulta si svolgeranno in un ambiente messo a disposizione dalla Città Metropolitana e, su richiesta motivata, anche in altro luogo. 5. L'Amministrazione della Città Metropolitana, tramite i propri Uffici ed avvalendosi anche dei referenti della Consulta stessa, provvede all'organizzazione delle attività di Segreteria, salvo quanto disposto dall art. 5, comma 1. Articolo 2 Della struttura della Consulta 1. La Consulta Metropolitana è composta dai seguenti membri: a) La/il Consigliera/e Metropolitana/o con Delega alla Promozione Sociale in carica, membro di diritto; b) Il Presidente della Consulta, eletto nella prima seduta, tra i rappresentanti di cui alla successiva lettera c); c) Nove rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato elette, ai sensi del successivo art. 4, dalle Organizzazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato nella Sezione della Città Metropolitana di Firenze. d) Possono inoltre partecipare alle sedute della Consulta anche rappresentanti di enti pubblici e privati, di organizzazioni di vario genere o esperti qualora se ne ritenga necessaria od opportuna la presenza, per qualunque motivo attinente ai lavori della stessa. 2. La/il Consigliera/e Metropolitana/o con Delega alla Promozione Sociale in carica, nonché i soggetti invitati ai lavori della Consulta Metropolitana di cui al punto c) partecipano senza diritto di 2

voto. La/il Consigliera/e delegata/o riferisce al Consiglio Metropolitano due volte l'anno, nonché quando se ne ravvisi l'opportunità. 3. Su richiesta dei membri della Consulta eletti si possono costituire gruppi di lavoro su singoli argomenti attinenti il volontariato ai quali potranno essere chiamati a partecipare anche rappresentanti di organizzazioni non elette nella Consulta ed esperti. Le eventuali costituzioni e riunioni dei gruppi di lavoro dovranno essere comunicate al Presidente della Consulta. Articolo 3 Elezioni della Consulta 1. Entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Metropolitano, le Organizzazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato, nella Sezione della Città Metropolitana di Firenze, sono chiamate ad eleggere i propri rappresentanti nella Consulta Metropolitana. 2. La Città Metropolitana stabilisce il giorno dell elezione e il luogo deputato a seggio elettorale, e ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima alle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale nella Sezione di competenza, sia per posta elettronica che pubblicando apposito avviso sui canali istituzionali della Città Metropolitana stessa, dei Comuni del proprio territorio e del CESVOT. 3. Tutte le Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato, nella Sezione della Città Metropolitana di Firenze sono eleggibili nella Consulta Metropolitana. Sono ammesse eventuali candidature, che non escludono l eleggibilità delle altre Organizzazioni. 4. Le eventuali candidature devono pervenire al competente Ufficio della Città metropolitana per posta elettronica, entro i sette giorni precedenti la data fissata per le elezioni. 5. La Città Metropolitana, ai soli fini dell elezione dei membri della Consulta metropolitana, redige gli elenchi delle Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, unificandole in 3 macro aree, sulla base della loro attività principale: Sociale-Sanitaria; Protezione Civile-Ambientale; Culturale-Promozione dei Diritti-Volontariato Internazionale. 6. Gli elenchi, con le indicazioni delle eventuali Organizzazioni candidate, vengono pubblicati sul sito della Città Metropolitana tre giorni prima la data fissata per l elezione ed esposti nel luogo adibito a seggio elettorale. 7. Per ogni Organizzazione il diritto di voto spetta al Legale Rappresentante o un suo delegato, munito di procura. Ogni rappresentante di Organizzazione può esprimere una sola preferenza per la propria macro area di appartenenza. 8. Sulla base dei voti ricevuti vengono elette tre (3) Organizzazioni per ciascuna macro area di attività, per un totale di nove (9) Organizzazioni di Volontariato. In caso di parità si procede a sorteggio in seduta pubblica nella settimana successiva alle elezioni, tra le Organizzazioni che hanno conseguito lo stesso numero di voti. Parimenti, nel caso in cui in una delle tre macro aree non si consegua l'elezione di tre Organizzazioni, si procederà a sorteggio in seduta pubblica, tra tutte le Organizzazioni iscritte a quella macro area. 3

9. In caso di rinuncia di un Organizzazione eletta a fare parte della Consulta, si procederà a nominare l Organizzazione prima dei non eletti, ovvero a sorteggio in seduta pubblica, tra tutte le Organizzazioni iscritte a quella macro area. 10. La Consulta è costituita con Deliberazione del Consiglio metropolitano che provvede alla nomina delle Organizzazioni elette, e alle eventuali surroghe, con indicazione dei membri rappresentanti, sia effettivi che supplenti. Articolo 4 Della nomina dei rappresentanti 1. Ciascuna delle Organizzazioni elette nella Consulta Metropolitana del Volontariato deve designare due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, corredata dal verbale delle elezioni. 2. In caso di decadenza di un'organizzazione, si procederà a nominare l'organizzazione prima dei non eletti ovvero l'organizzazione che segue negli elenchi del sorteggio (di cui all'articolo 3, comma 8 ). 3. I componenti della Consulta vi partecipano a titolo gratuito e non hanno diritto al rimborso delle spese. Articolo 5 Del Presidente 1. Nella sua prima seduta, la Consulta Metropolitana del Volontariato elegge, al proprio interno il Presidente e ha facoltà di eleggere un vice Presidente e di nominare un Segretario. 2. Il Presidente convoca la Consulta Metropolitana almeno due volte l'anno in via ordinaria ovvero, in via straordinaria, qualora sia necessario per motivi attinenti i compiti della Consulta stessa come elencati all'articolo 1 comma 3 del Regolamento. 3. La Consulta è convocata dal Presidente anche qualora ne facciano richiesta almeno cinque componenti della Consulta stessa. 4. La convocazione è comunicata, mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi d urgenza, l avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. 5. L avviso di convocazione contiene l indicazione del giorno, dell ora, della sede e l elenco degli argomenti da trattare. Articolo 6 Dei diritti e dei doveri 1. La Consulta resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. 2. I lavori della Consulta sono validi in presenza della maggioranza dei rappresentanti. 4

3. Possono partecipare alla Consulta soltanto un rappresentante, o il suo sostituto, per ogni Organizzazione eletta. 4. Le decisioni della Consulta sono adottate a maggioranza dei presenti. 5. E causa di decadenza, l ingiustificata assenza di un Organizzazione per tre sedute consecutive della Consulta. 6. La Consulta è sciolta per le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o per reiterata incapacità di funzionare. 7. Se una Consulta decade durante il mandato amministrativo del Consiglio Metropolitano che l'ha nominata, si procederà a nuove elezioni. 8. Nella sua prima seduta, la Consulta della Città Metropolitana designa due membri, uno effettivo e uno supplente, nella Consulta Regionale del Volontariato, selezionati ai sensi dell'art. 7, comma 4, della LRT 28/1993 e successive modificazioni. 5