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Il Nuovo Codice dell amministrazione digitale in pillole Nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011 - supplemento ordinario n. 8, è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell amministrazione digitale, a norma dell articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il decreto legislativo è entrato in vigore il 25 gennaio 2011. Il Nuovo Codice dell amministrazione digitale (CAD) Il nuovo CAD rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito con il decreto legislativo n. 82 del 2005, aggiornando le regole di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione. Il decreto legislativo contiene norme sulla posta elettronica certificata, sul documento informatico e sulle firme elettroniche, sui documenti amministrativi informatici, sulla formazione e conservazione dei documenti informatici. La riforma mira a rendere effettivi i diritti per cittadini e imprese, cogenti gli obblighi per la PA, dando sicurezza agli operatori circa la validità, anche giuridica, dell amministrazione digitale. In coerenza con il Piano e-gov, l orizzonte temporale dell intervento è il 2012. Il nuovo Codice dell amministrazione digitale si basa su due principi: effettività della riforma: si introducono misure premiali e sanzionatorie favorendo, da una parte, le amministrazioni virtuose (anche con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali) e sanzionando, dall altra, le amministrazioni inadempienti; incentivi all innovazione della PA: dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall informatizzazione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno dei risparmi che potranno utilizzare per il finanziamento di progetti di innovazione e per l incentivazione del personale in essi coinvolto. In particolare, le scadenze per l attuazione del CAD possono così ipotizzarsi: entro i prossimi 3 mesi le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno la PEC o altre soluzioni tecnologiche equivalenti per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di ritorno ai soggetti che preventivamentehanno dichiarato il proprio indirizzo elettronico; entro i prossimi 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell attività ICT; entro i prossimi 6 mesi le Pubbliche Amministrazioni centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso; -2-

entro i prossimi 12 mesi saranno emanate regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di de materializzazione dei documenti della PA. Inoltre le Pubbliche Amministrazioni non potranno richiedere l uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà poi una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare - tramite convenzioni - l accessibilità delle informazioni alle altre PA richiedenti; entro i prossimi 15 mesi le Pubbliche Amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività. -3-

Principali cambiamenti introdotti dalla riforma del Codice dell amministrazione digitale Di seguito si sintetizzano i principali cambiamenti introdotti dalla riforma del Codice dell amministrazione digitale: Validità dei documenti indipendente dal supporto (artt. 20-23-quater) Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli digitali. Validità dei documenti informatici (art. 22, 23, 23-bis, 23-ter) Il nuovo CAD fornisce indicazioni sulla validità delle copie informatiche di documenti con riferimento preciso circa le diverse possibilità (copia digitale del documento cartaceo, duplicazione digitale, ecc.). Conservazione digitale dei documenti (artt. 43-44 bis) E prevista la gestione della conservazione dei documenti e del relativo processo da parte di un Responsabile della conservazione che si può avvalere di soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie. Ogni responsabile della conservazione dei documenti negli uffici pubblici può certificare il processo di digitalizzazione e di conservazione servendosi (se vuole) di Conservatori accreditati. La norma introduce la figura dei Conservatori accreditati, soggetti che ottengono da DigitPA il riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza e affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici. Posta elettronica certificata (artt. 6 e 65) La PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le PA. I cittadini possono utilizzare la PEC anche come strumento di identificazione, evitando l uso della firma digitale. La stessa validità è estesa alla trasmissioni effettuate tramite PEC che rispettano i requisiti tecnici. Vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e sono previsti strumenti di firma più semplici, senza pregiudizio di sicurezza e attendibilità. Le istanze possono essere trasmesse da tutte le caselle di posta elettronica certificata rilasciate previa identificazione del titolare. Tramite PEC potranno essere effettuate anche le diffide necessarie per avviare una class action. Siti pubblici e trasparenza (art. 54) Il nuovo CAD arricchisce il contenuto dei siti istituzionali delle amministrazioni, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i bandi di concorso. La norma obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere pubblicati sul proprio sito istituzionale. Anche tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei dirigenti. Customer satisfaction dei cittadini su Internet (artt. 54 e 63) Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio dei propri clienti sui servizi online. Moduli on line (art. 57) Le Pubbliche Amministrazioni hanno l obbligo di pubblicare online l elenco dei documenti richiesti per procedimento (moduli e formulari validi) e non possono richiedere l uso di moduli o formulari che non siano stati pubblicati sul web. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. Trasmissione delle informazioni via web (art. 58) Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere informazioni di cui già dispongono. Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre amministrazioni. -4-

Comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art. 5-bis) La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti (anche a fini statistici) tra imprese e PA (e viceversa) avviene solo utilizzando tecnologie ICT. Accesso ai servizi in rete (artt. 64 e 65) Per l accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni è possibile utilizzare strumenti diversi dalla carta d identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che ne richiede il servizio. Firme (artt. 1, comma 1, lett. q-bis, e 28, comma 3-bis) Si introduce il concetto di firma elettronica avanzata, con cui è possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità legale. Si liberalizza il mercato delle firme digitali, prevedendo che le informazioni relative al titolare e ai limiti d uso siano contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete. Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi (art. 64) Carte di identità elettronica e Carte nazionale dei servizi valgono ai fini dell identificazione elettronica. Pagamenti elettronici (art. 5) Il nuovo CAD introduce alcuni strumenti (carte di credito, di debito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile) per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di riscuotere i pagamenti. Inoltre, permette loro di avvalersi di soggetti anche privati per la riscossione. Protocollo informatico, fascicolo elettronico e tracciabilità (artt. 40-bis e 41) E previsto che ogni comunicazione inviata tramite PEC tra le Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i cittadini o le imprese sia protocollata in via informatica. L amministrazione titolare del procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo elettronico, dotato di un apposito identificativo. Basi dati di interesse nazionale (art. 60) Il nuovo CAD indica le basi dati di interesse nazionale: repertorio nazionale dei dati territoriali, indice nazionale delle anagrafi, banca dati nazionale dei contratti pubblici, casellario giudiziale, registro delle imprese, archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo. Sicurezza digitale (art. 51) Il nuovo CAD contiene disposizioni importanti sia sulla continuità operativa, sia sul disaster recovery. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività. Open data (artt. 52 e 68) Il nuovo CAD mette in primo piano la responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni nell aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government. I dati pubblici saranno fruibili e riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati anche attraverso finanza di progetto. Note Per visualizzare il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, si rinvia al link: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher? service=1&datagu=2011-01-10&task=dettaglio&numgu= 6&redaz=011G0002&tmst p=1295364919621 Inoltre puoi consultare la nuova minigrafia sul CAD: Il nuovo Codice dell Amministrazione Digitale -4-