P r o d u t tive. Circolare n.



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Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403. Indicazioni e chiarimenti. Alle Associazioni interessate La legge 23 agosto 2004, n.239, agli articoli 53 e 54 amplia le possibilità di accesso ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 in favore del settore di trazione degli autoveicoli alimentati a gpl o a metano nonché di quello degli autoveicoli a trazione elettrica. In particolare l articolo 53 consente l accesso ai contributi per le installazioni di impianti a GPL o a metano su autoveicoli effettuate non più entro l anno, ma entro i tre anni dalla data di immatricolazione. L articolo 54 estende la possibilità di utilizzo dei contributi stessi non più alle sole persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche. In funzione di organizzare la gestione delle modifiche intervenute, tenuto anche conto del rispetto delle regole comunitarie, è necessario fornire indicazioni e chiarimenti sulla corretta applicazione della citata nuova legge e della normativa regolamentare di riferimento. Decorrenza Il contributo è riconoscibile anche alle persone giuridiche per l acquisto di autoveicolo nuovo e, sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, per le installazioni effettuate entro i tre anni dalla data di prima immatricolazione purchè le operazioni di acquisto e di 1

installazione siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n. 239/2004. Nessuna modifica normativa è intervenuta per le persone fisiche, se non l estensione del beneficio contributivo riferito non più a un anno ma a un triennio dall immatricolazione. Soggetti beneficiari persone giuridiche Le persone giuridiche possono usufruire dei contributi nei limiti della normativa comunitaria sul de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001della Commissione del 12 gennaio 2001. Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti attività di trasporto merci in conto terzi. Ai fini del rispetto della regola de minimis, al momento della realizzazione dell operazione di acquisto ovvero di installazione, il soggetto persona giuridica che intende beneficiare del contributo consegnerà, rispettivamente al venditore o all installatore, autocertificazione redatta secondo lo schema allegato, in originale e copia. Gli enti pubblici e le istituzioni riconosciute come persone giuridiche non sono tenute alla presentazione della autocertificazione di cui al precedente comma, se l autoveicolo oggetto di incentivazione viene utilizzato per il conseguimento dei fini istituzionali e non nell ambito di attività di tipo economico. L autocertificazione stessa, in originale, dovrà essere conservata dal soggetto che utilizza il credito di imposta insieme con la documentazione prevista dal comma 5 del decretolegge 31 dicembre 1996, n.669 convertito nella legge 28 febbraio 1997,n.30 e con l attestato di approvazione della pratica di cui all articolo 5, ultimo comma, degli accordi di programma approvati con il regolamento del 2 luglio 2003, n.183. 2

La copia dovrà essere trasmessa, dal venditore o dall installatore, alle Associazioni di categoria interessate insieme con la documentazione già prevista per l esperimento delle procedure in conformità agli accordi di programma vigenti. Autoveicoli oggetto di incentivazione La direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministero dei Trasporti 8 maggio 1995, nell allegato II, definisce le categorie internazionali dei veicoli. Poiché le carte di circolazione sono uniformate alla suddetta definizione, l esame del requisito di cui all articolo 54, comma 1, lettere a) e c ) del decreto legislativo 30 aprile n. 1992, n. 285, verrà eseguito sulla base dei seguenti codici identificativi delle categorie internazionali: a) M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ; b) N1: veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. Aspetti procedurali. Tutte le norme regolamentari rimangono in vigore come modificate dagli articoli 53 e 54 della legge 23 agosto 2004. La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. IL MINISTRO (Antonio Marzano) 3

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA Il sottoscritto, nato a e residente in Via, in qualità di legale rappresentante dell impresa., con sede in, Via, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall articolo 76 dello stesso D.P.R. n. 445, e consapevole della condizione disposta dall articolo 75 dello stesso D.P.R.n. 445, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera, avendo ricevuto negli ultimi tre anni i seguenti contributi pubblici in regime di de minimis, di cui alla disciplina comunitaria, per qualsiasi attività o investimento: Tipologia di finanziamento Importo oppure non avendo ricevuto negli ultimi tre anni contributi pubblici in regime di de minimis, di cui alla disciplina comunitaria, per qualsiasi attività o investimento, sotto la propria personale responsabilità: DICHIARA 1) che l impresa rappresentata si trova nei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; 2) che l impresa stessa non esercita attività di trasporto in conto terzi e che gli autoveicoli oggetto di incentivazione di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239 non verranno utilizzati per lo svolgimento di attività di trasporto in conto terzi; 3) che l impresa stessa non è soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell esercizio di impresa, a concordato preventivo, fallimento o liquidazione; 4) che l impresa stessa è iscritta alla CCIAA di, registro imprese n. e codice attività n.. Il sottoscritto, ai fini della validità della dichiarazione, ai sensi dell art.38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento. Data Il legale rappresentante ---------------------------- A norma dell art. 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000, non è più dovuta l autentica della sottoscrizione se la stessa avviene in presenza del dipendente addetto o se alla dichiarazione sottoscritta viene allegata una copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 4

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196 I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 5