Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1
Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si tratta di un antichissimo istituto del nostro sistema di diritto, regolato addirittura da un regio decreto del 1910 (il n. 639 del 14 aprile 1910). L'art. 32 del decreto legislativo 2 settembre 2011, n. 150, ha stabilito che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione di cui agli artt 163 e ss cpc. 29/11/2016 2
Natura dell ingiunzione L ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all inizio dell esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l atto di precetto (Cass. civ., sez. I, n. 2894 del 3.4.1997); 29/11/2016 3
Sanzioni amministrative 29/11/2016 Dalla previsione di utilizzabilità della procedura di riscossione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n.639, contenuta nel D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285».
Competenza territoriale Il luogo in cui ha sede l ufficio dell ente che ha emesso l ingiunzione Sede del concessionario Questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla norma sulla competenza territoriale dichiarata non fondata ( Corte. Cost. 452/ 1997) 29/11/2016 5
Competenza per materia In merito alle ingiunzioni fiscali emesse per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, il tribunale di Torino con sentenza n. 6792 del 7 ottobre 2009 ha ribadito la competenza per materia del giudice di pace 29/11/2016 6
L opposizione giudiziaria L art. 3 precisa che, entro trenta giorni dalla notificazione dell ingiunzione, il debitore può proporre contro l ingiunzione fiscale ricorso od opposizione davanti al giudice di pace o al tribunale del luogo in cui ha sede l ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile. 29/11/2016 7
Termini per proporre opposizione Per giurisprudenza costante del supremo collegio l inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non preclude l opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l esistenza della pretesa creditoria, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decandenza o inammissibilità (Cass. 18 settembre 2003 n. 13751; Cass. 14 marzo 2007 n. 5223 nonché Cass. 28 febbraio 1996, n. 1571; Cass. 20 gennaio 1971 n. 112; Cass. 28 ottobre 1963 n. 2850) 29/11/2016 8
GIURISPRUDENZA Il carattere meramente ordinatorio del termine è, del resto, coerente con la natura del giudizio che viene instaurato con l opposizione e che è diretto all accertamento dell inesistenza del credito dell amministrazione (Cass. 6 febbraio 1997, n. 1124; Cass. 16 novembre 1990, n. 11104) 29/11/2016 9
La forma dell atto di opposizione L opposizione all ingiunzione richiede la forma della CITAZIONE che è la forma dell atto introduttivo dei giudizi di cognizione (art. 163 cpc) e dei giudizi di opposizione a precetto (art. 615, primo comma e 617, primo comma cpc) 29/11/2016 10
LE PARTI L opponente è ATTORE formalmente e sostanzialmente (Cass. 29 giugno 1982 n. 3902; Cass. 2 febbraio 1982, n. 633) L ingiunzione (atto amministrativo) è assistita da presunzione di legittimità: spetta all opponente superare tale presunzione con prove idonee 29/11/2016 11
Convenuto Amministrazione che ha emesso l ingiunzione o il Concessionario della Riscossione Per questioni legate alla sussistenza del credito il concessionario deve chiamare in giudizio l amministrazione o ente impositore. Cass.Civ. sez 1, 3506/1989 29/11/2016 12
Documenti di parte convenuta Il giudizio relativo all opposizione ad ingiunzione fiscale è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l opponente assume la posizione dell attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché du di lui grava l onere della prova. Tale onere probatorio va tuttavia inteso con riferimento alle argomentazioni a sostegno della confutazione della pretesa creditoria ex adverso azionata con l ingiunzione fiscale, ma non esonera di certo il soggetto emittente detta ingiunzione a produrre ogni documentazione probante il credito così azionato. (Corte d Appello Roma, Sezione 1 civile - Sentenza 17 ottobre 2011, n. 4295) 29/11/2016 13
Assistenza legale Non si può stare in giudizio personalmente se non nei limiti previsti per il giudizio innanzi al giudice di pace, ma ci si dovrà avvalere del legale abilitato al patrocinio (euro 1100,00 il valore della causa presso il giudice di pace, entro cui ci si può difendere senza l'ausilio dell'avvocato) 29/11/2016 14
MOTIVI DI OPPOSIZIONE Contestazione della legittimità sostanziale dell ingiunzione (opposizione-merito) per riconoscere l insussistenza del credito Contestazione del diritto dell ente a procedere ad esecuzione forzata (es. l ingiunzione è stata utilizzata per un entrata non riscuotibile con tale procedura, es. credito prescritto) Contestazione della legittimità formale dell ingiunzione (es: vizi dell atto) 29/11/2016 15
Petitum e causa petendi L opponente è tenuto ad indicare fin dall atto introduttivo (atto di citazione) le ragioni sulle quali fonda la sua domanda Il mutamento successivo della domanda o la deduzione di nuove ragioni sono consentite nei limiti in cui la legge processuale consente all attore la modifica o l ampliamento della domanda originaria ai sensi dell art. 183 cpc 29/11/2016 16
Giurisprudenza Domanda riconvenzionale Il soggetto emittente ha la facoltà legittima di proporre domanda riconvenzionale (es: domanda diversa dalla pretesa contenuta nell ingiunzione o per il petitum o per la causa petendi) Cass. civ, sez V, sentenza 22027 del 13 ottobre 2006; Cass. civ, sez I sentenza n. 1054 del 19 gennaio 2006 29/11/2016 17
Sospensione dell efficacia esecutiva dell ingiunzione Il giudice, tenuto conto dei motivi addotti, della riparabilità dei danni provocati dall esecuzione e dalla presumibile fondatezza dell opposizione,ha facoltà di sospendere il procedimento di coazione Termine perentorio di trenta giorni per la presentazione dell istanza anche con atto distinto dall atto di opposizione 29/11/2016 18
Giurisprudenza L opposizione contro la ingiunzione fiscale di cui all articolo 3 del regio decreto n. 639 del 1910 non rientra tra i procedimenti sottratti alla sospensione dei termini nel periodo feriale in quanto non è equiparabile all opposizione alla esecuzione né, di per sé, rappresenta il carattere dell urgenza. (Corte di Cassazione, Sezione 1 civile - Sentenza 4 luglio 2013, n. 16747) 29/11/2016 19
Grazie per l attenzione 29/11/2016 20
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