Il diritto soggettivo

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Prof. Ennio Russo I caratteri del diritto soggettivo debbono essere tratti dalle formulazioni legislative che lo riguardano. La prescrittibilità è un carattere del diritto soggettivo che emerge dalla lettura dell art. 2934 del codice civile. La legge vuole che il diritto venga esercitato e in caso contrario commina la sanzione della prescrizione. 1

Il diritto di proprietà è dichiarato dalla legge imprescrittibile, ma l inerzia prolungata permette al soggetto utilizzatore di usucapire la cosa. In particolare secondo l art. 948, ultimo comma, c.c.: L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. Dal carattere della prescrittibilità possono trarsi due ulteriori caratteri: del diritto soggettivo patrimonialità: nel senso che la legge esige l esercizio del diritto e quindi che i beni vengano utilizzati; disponibilità: nel senso che il titolare del diritto può disporre della cosa che ne forma oggetto, trasferendo il diritto stesso. 2

Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri indicati dalla legge. Per diritti indisponibili si intendono innanzitutto i diritti inviolabili dell uomo menzionati all art. 2 cost. Tali diritti fondamentali non soggiacciono alla prescrizione e non possono essere trasferiti da un soggetto all altro. I caratteri del diritto soggettivo hanno una funzione strumentale alla circolazione della ricchezza, che viene attuata mediante il trasferimento del diritto. In particolare, secondo l art. 1376 c.c.: La proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. 3

L esistenza di un diritto soggettivo dipende dalla presenza di fatti costitutivi del diritto. In particolare, il diritto soggettivo, non è una qualità innata, ma si acquista in forza dei fatti previsti dagli articoli 922 e 1173 del codice civile. dà luogo ad un tipo particolare di giurisdizione. Il processo è basato sulla prova dei fatti costitutivi del diritto affermati dalle parti in causa, e quindi sull esistenza del diritto stesso. A tal fine, si dovrà, inoltre, accertare l inesistenza di fatti modificativi o estintivi del diritto. 4

Il concetto di diritto soggettivo non comprende quel che attiene alla protezione delle qualità della persona. Storicamente, per tale protezione si era scelto un profilo patrimonialistico poiché il soggetto veniva tutelato solo ed in quanto proprietario o contraente. Successivamente, si è venuta delineando l esigenza di proteggere la persona umana nei suoi attributi e qualità e quindi nei suoi diritti fondamentali e di libertà. Nel campo della responsabilità extracontrattuale, la tutela risarcitoria veniva accordata solo in caso di lesione di un diritto soggettivo a seguito di una condotta dolosa o colposa. La concezione patrimonialistica del danno, inoltre, limitava il risarcimento dei danni morali alle sole ipotesi di reato. Attribuito rilievo agli interessi della persona umana in quanto tale, il diritto soggettivo ha perso l esclusiva in ordine all attivazione dei mezzi di tutela giurisdizionale. 5

Le vecchie concezioni vennero superate progressivamente: si è ammessa la risarcibilità della lesione di diritti relativi ai quali si è attribuito il carattere di assolutezza proprio dei diritti reali; si è configurato il diritto all integrità del patrimonio, il diritto di perdita di chance, alla libera determinazione negoziale; si è preso atto che l art. 2043 c.c. è una clausola generale primaria in virtù della quale il danno risarcibile è quello ingiusto. Il passaggio dalla risarcibilità dei soli danni patrimoniali alla risarcibilità anche dei danni morali e quindi alla tutela della persona umana nelle sue relazioni sociali, è segnato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 500/1999. Si è ammessa la configurabilità del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi ossia per i danni cagionati dall azione contra legem della Pubblica Amministrazione. 6

Caratteristica dell art. 2043 c.c. èla sua atipicità dovuta al fatto che solo la lesione ad un interesse giuridicamente rilevante può dar luogo ad un danno ingiusto. Il giudice procederà ad una selezione degli interessi meritevoli di tutela al fine di accertare se il sacrificio dell interesse del soggetto danneggiato trovi giustificazione nel contrapposto interesse dell autore della condotta, in ragione della sua prevalenza. Il giudizio di prevalenza di un interesse rispetto ad un altro non è rimesso alla discrezionalità del giudice. La valutazione e comparazione degli interessi deve essere condotta alla stregua del diritto positivo. Il giudice dovrà stabilire se è venuto meno il giusto equilibrio intersoggettivo, nel qual caso provvederà a ristabilirlo mediante il risarcimento. 7

Gli interessi meritevoli di tutela - rispetto alle qualità protette - non traggono origine da un fatto costitutivo. La tutela che viene accordata per la protezione delle qualità protette non consiste in un accertamento, ma in una inibitoria del comportamento lesivo. I diritti fondamentali non sono catalogabili dipendenti da clausole generali. in quanto sono Gli interessi materiali meritevoli di tutela acquistano rilievo nel momento della loro lesione perché non hanno un contenuto prestabilito. Tali interessi sono espressione della piena libertà del soggetto. 8

In base all interesse protetto possiamo distinguere diversi tipi di giurisdizione e diversi poteri del giudice: la giurisdizione di diritto soggettivo nella quale il giudice deve accertare l esistenza dei fatti costitutivi del diritto; la giurisdizione per la tutela delle qualità protette dove il giudice procede alla valutazione e comparazione degli interessi, alla stregua di un criterio di prevalenza. Nella protezione delle qualità della persona umana, vengono in rilievo interessi di segno contrapposto. Nella Costituzione, ad esempio, è tutelato il diritto alla riservatezza e il diritto alla libertà di cronaca. Il giudice opera una valutazione degli interessi privilegiando l interesse prevalente rispetto ad un altro, ritenuto di ordine inferiore. 9

Nella giurisdizione volta alla tutela delle qualità protette, la prova non ha per oggetto l accertamento dell esistenza dei fatti costituitivi, ma l accertamento della lesione di un interesse meritevole di tutela. Il giudice valuta tutte le circostanze del fatto e attribuisce prevalenza ad un interesse rispetto ad una situazione concreta. Differenze possono sottolinearsi attraverso l analisi dell art. 1226 c.c. sulla valutazione equitativa del danno: nella giurisdizione di diritto soggettivo ha carattere residuale, rilevando solo quando è impossibile provare l ammontare preciso del danno; nella giurisdizione per la tutela delle qualità protette è norma generale applicabile in ogni caso. 10

Abbandonata la concezione patrimonialistica, nella giurisdizione per la tutela delle qualità protette, si è delineata una nuova interpretazione dell art. 2059 c.c. Tale disposizione si applica anche per la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla vita di relazione (c.d. danno biologico). Il risarcimento dei danni patrimoniali e non può essere oggetto dello stesso giudizio potendosi procedere ad un cumulo delle domande. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università Telematica Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright UNIMARCONI 11