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Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ----------------------------------------- AUDIZIONE DEL CONTRAMMIRAGLIO (CP) PIETRO VERNA PRESSO LA IX COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA Ill.mo Presidente, e Onorevoli Senatori componenti della Commissione, rivolgo il mio deferente saluto unitamente a quello del Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone e di tutto il personale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera che da oltre 150 anni testimoniano sul mare e nei porti l impegno svolto con professionalità e dedizione al servizio della Nazione. Il ruolo ricoperto dal Corpo, così profondamente radicato nel mondo marittimo, si sostanzia in una profonda conoscenza del settore della pesca e nella vicinanza agli operatori a favore dei quali sono assicurati una serie di servizi: dall iscrizione del personale marittimo nei pertinenti registri al rilascio dei titoli professionali, dalla tenuta dei registri della proprietà navale all attività di ricerca e soccorso nonché l assolvimento dei compiti previsti dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi. Compiti che, per quel che riguarda la pesca marittima, si dispiegano sull intera filiera e, in particolare, sul controllo e il monitoraggio delle catture e dei prodotti della pesca (dal mare alla tavola), al fine di assicurare la tutela della risorsa ittica e l ordinato esercizio dell attività commerciale, anche a difesa del consumatore (si pensi, ad esempio, ai controlli sull etichettatura e la tracciabilità). Il tutto in aderenza all articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n.4/2012, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. Di qui l attività svolta dal Reparto pesca marittima in stretta collaborazione con la suddetta Direzione Generale all indomani della promulgazione della legge n. 154/2016. Attività che si è tradotta nella redazione di un opuscolo illustrativo e in una serie di conferenze intese ad illustrare al personale del Corpo e agli operatori dell intera filiera (armatori, pescatori, grossisti, operatori della 1

grande distribuzione, Camere di commercio, Enti locali eccetera) le novità introdotte dall articolo 39 della medesima legge. Tali conferenze si sono tenute sull intero territorio nazionale (Bari, Reggio Calabria, Pescara, Ancona, Trieste, Livorno, Cagliari, Catania, Fiumicino, Pesaro, Taranto, Salerno, Manfredonia, San Benedetto del Tronto, Chioggia e Brindisi) e proseguiranno nelle prossime settimane. Entrando nel merito delle novità introdotte dalla norma in questione che, com è noto, derivano dalle pertinenti norme dell Unione europea, occorre subito evidenziare come la stessa, oltre a depenalizzare le fattispecie di detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione di prodotto ittico di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione (il cosiddetto sottomisura ), apporta significative novità al sistema sanzionatorio. In particolare, mi riferisco all introduzione: del reato di pesca abusiva esercitata da pescherecci non battenti bandiera italiana in acque sottoposte alla nostra sovranità; della possibilità di sospendere il certificato di iscrizione nel registro dei pescatori ai soggetti che utilizzano nell esercizio della pesca unità non iscritte (il che consente di contrastare il fenomeno della pesca abusiva di pescatori professionali che adoperano unità da diporto); del raddoppio di tutte le sanzioni nel caso in cui determinate violazioni riguardino specie altamente migratorie (pesce spada e tonno rosso); dell inasprimento delle sanzioni pecuniarie per i pescatori non professionali che catturano quantitativi superiori a quelli consentiti; della sospensione dell attività commerciale nel caso di acquisto di prodotti ittici catturati da pescatori non professionali. In concreto, l articolo 39 della predetta Legge opera una limitata depenalizzazione, degradando ad illecito amministrativo una serie di condotte precedentemente qualificate come reati contravvenzionali. Sicché mantengono, ad esempio, rilevanza penale le seguenti condotte: la pesca delle specie di cui è sempre vietata la cattura (cetacei, tartarughe marine, datteri eccetera); il danneggiamento delle acque marine con uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche e la relativa raccolta e messa in commercio di pesci così intorpiditi, storditi o uccisi (fenomeno tutt ora esistente come accertato ultimamente nel golfo di Taranto ); l esercizio della pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati; 2

la sottrazione dell oggetto della pesca di terzi. Condotte che continuano a costituire reati contravvenzionali e che sono punite con l arresto da due mesi a due anni o con l ammenda da 2.000 a 12.000 nonché con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, fermo restando la possibilità dell amministrazione di costituirsi parte civile nel giudizio penale ex art. 23 decreto legislativo n.4/2012. Sicché il nuovo articolo 10, comma 2, del predetto decreto legislativo introduce tra gli illeciti amministrativi le seguenti condotte: detenere, sbarcare, trasbordare, trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ( per taglia minima si intendono le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca ). Illeciti che sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto e degli attrezzi da pesca. In particolare, la sanzione amministrativa risulta graduata in ragione del peso del prodotto detenuto: inferiore a 5 kg da 1.000 a 3.000 euro; da 5 kg a 50 kg da 2.500 a 15.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 5gg lavorativi; da 50 kg a 150 kg da 6.000 a 36.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 8gg lavorativi; maggiore di 150 kg da 12.500 a 75.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 10 giorni lavorativi. Il tutto tenendo presente che i predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui il prodotto sia il tonno rosso (Thunnus thynnus) e il pesce spada (Xiphias gladius) e che restano fermi i principi generali previsti dalla legge 24 novembre 1981, n.689 ( in primis, la facoltà concessa al trasgressore del pagamento in misura ridotta, pari alla somma più favorevole tra il doppio del minimo e il terzo del massimo della sanzione edittale). La norma neo introdotta prevede anche una riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato ai soli fini della gradualità della sanzione (ad esempio, in caso di accertamento a terra di detenzione di 5,5 kg di prodotto sotto misura sarà elevato un verbale con sanzione 3

amministrativa da 1.000 a 3.000 euro, consentendo al contravventore di effettuare un pagamento pari a 1.000 euro). Ulteriore elemento da evidenziare è la previsione secondo la quale non è applicabile alcuna sanzione in caso di catture accidentali di esemplari sottomisura, qualora le stesse siano effettuate con attrezzi regolari (previsione già contemplata dall art. 11, comma 7, del decreto legislativo n.4/2012), fatte salve le specie soggette al cosiddetto obbligo di sbarco individuate nell allegato III del Regolamento Mediterraneo 1967/2006. Specie per le quali rimane il divieto di commercializzazione ai fini del consumo umano diretto e che devono essere obbligatoriamente sbarcate (le modalità attuative saranno disciplinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali). Mentre l obbligo di sbarco non trova applicazione per le specie di cui è sempre vietata la cattura e per quelle che è scientificamente dimostrato un alto tasso di sopravvivenza in caso di rigetto in mare (es:venus spp - vongola). Una disciplina particolare, anch essa rimasta inalterata, regola la pesca del rossetto e del cicerello (specie ittiche di dimensioni molto ridotte che mantengono una piccola taglia anche in età adulta) il cui esercizio deve essere autorizzato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Rimane parimenti vigente il divieto di pesca del novellame di sarda e alice, cd. bianchetto o sardella, in considerazione che sono, rispettivamente, novellame di alice e sarda. Quanto alle sanzioni riguardanti la tracciabilità, il nuovo sistema sanzionatorio è rimasto anch esso invariato. Analogamente il cosiddetto sistema a punti per la licenza di pesca e per la qualifica di comandante, non ha subito mutamenti. Sicché restano immutate le ipotesi di infrazioni gravi e i relativi punteggi previsti dalla normativa unionale. Né si registrano modifiche al previgente assetto normativo, che ricollega il sistema a punti sulla licenza di pesca e alle procedure relative all erogazione di contributi, nel quadro del fondo europeo FEAMP 2014/2020. Per quanto attiene ai dati relativi all attività di controllo, si evidenzia come gli stessi mostrino effetti significativi. A dimostrazione dell efficacia della norma e dell opera di informazione e sensibilizzazione svolta sia dalle suddette conferenze nonché quotidianamente dagli uffici periferici del Corpo, i predetti dati attestano che nel periodo (settembre 2016 - febbraio 2017), a fronte di un sensibile aumento del numero di controlli (n.58.224), rispetto allo stesso semestre dell anno precedente (n.38.173), risulta: una riduzione delle sanzioni accertate (n.2681 contro n.3213); 4

una riduzione degli importi irrogati a titolo di sanzione (4.460.000 di euro rispetto a 4.690.000 di euro). una riduzione del prodotto sottoposto a sequestro amministrativo (da 174.209 kg rispetto ai 378.547 kg). Nel merito delle specifiche violazioni, è necessario sottolineare come nel periodo compreso tra il 25 agosto 2016 (data di entrata in vigore della nuova legge) e il 28 febbraio c.a. risultino accertate n.135 violazioni per sottomisura nell intera filiera, contro n.152 violazioni accertate nel medesimo periodo del precedente anno, con una riduzione di prodotto sequestrato da 21.285 kg a 5.777 kg, pari quasi al 75%. Tra queste, le violazioni commesse dai comandanti dei pescherecci, risultano essere n.12 rispetto alle precedenti n.24 (da 2.197 kg a 365 kg). Inoltre, per quel che riguarda gli obblighi previsti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi (log-book) risultano accertate n.31 violazioni, rispetto alle n.74 del periodo precedente. In conclusione, i predetti dati mostrano l efficacia dissuasiva della norma, con particolare riguardo all immissione in filiera di prodotti ittici sottomisura che, probabilmente non trovano sbocco del mercato. Ad esempio, un esercente che detiene 6 kg di triglie sotto misura, per un valore commerciale di circa 50 euro, rischia, una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, oltre alla sospensione dell esercizio commerciale. Parimenti, per quel che concerne la pesca sportiva/ricreativa, rischia la sospensione dell esercizio commerciale da 5 a 10 giorni il ristoratore che acquista prodotto ittico proveniente da tale pesca. Senza considerare che la cattura di prodotto ittico di quantità superiore a quella consentita da parte di pescatori sportivi è soggetta al pagamento (in regione del peso) di una sanzione da 500 euro a 50.000 euro, oltre alla confisca del pescato e degli attrezzi. Tali importi raddoppiati nel caso di tonno rosso e pesce spada. 5