Roma, li 12 aprile Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni

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C I R C O L A R E N. 32/E Roma, li 12 aprile 2002 Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni OGGETTO: D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 recante regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonchè delle manifestazioni di sorte locali. Come è noto, con D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 è stato emanato, in attuazione dell art.19 della legge 27 dicembre 1997, n.449, il regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali. Detto regolamento prevede, tra l altro, il trasferimento delle competenze, finora esercitate dall Amministrazione finanziaria nelle suindicate materie, al Ministero delle Attività Produttive, alle Prefetture e ai Comuni e contiene alcune disposizioni che producono effetti sul piano dell imposizione fiscale. Al fine di evitare incertezze nell applicazione della citata normativa e di garantire uniformità di comportamento degli uffici periferici, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, rinviando, per quanto concerne le modalità operative relative allo svolgimento dei concorsi e delle operazioni a premio, alle istruzioni di competenza del Ministero delle Attività produttive e, per

quanto concerne le manifestazioni di sorte locali, alle istruzioni di competenza del Ministero dell'interno. A) REGIME TRANSITORIO Il regolamento anzidetto, così come previsto dall art.18, entra in vigore il 12 aprile 2002, centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 13 dicembre 2001. Del pari dal 12/04/2002 entrano in vigore le nuove sanzioni di cui all art.19, comma 5, della legge n.449 del 1997 da applicare alle manifestazioni assoggettate alla disciplina contenuta nel regolamento. Per espressa previsione del succitato regolamento, l attività di controllo è attribuita, in materia di concorsi ed operazioni a premio, al Ministero delle Attività Produttive e, per quanto concerne le manifestazioni di sorte locali, alle Prefetture ed ai Comuni. Pertanto, a partire dal 12 /04/2002 cessano le funzioni sinora esercitate dall Amministrazione finanziaria in detta materia. Per lo svolgimento di dette iniziative è stata, infatti, introdotta, in luogo della preventiva autorizzazione prevista dalla legge sul lotto pubblico di cui al R.D.L 19 ottobre 1938, n.1933, una comunicazione da effettuarsi preventivamente al Ministero delle Attività Produttive, per i concorsi a premio e, relativamente alle manifestazioni di sorte locali, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l'estrazione, almeno 30 giorni prima dell inizio della manifestazione. Per le operazioni a premio, invece, non è prevista alcuna comunicazione. L'articolo 17 dispone che restano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento sia le manifestazioni a premio sia le manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione sia stata presentata entro la data di entrata in vigore del regolamento stesso. Restano, pertanto, assoggettate, sino alla loro conclusione, alla disciplina ed al regime sanzionatorio di cui al R.D.L. n.1933 del 1938 ed al controllo degli Uffici finanziari: 1)le manifestazioni che hanno avuto inizio entro l 11/04/2002, indipendentemente dalla richiesta e ottenimento dell autorizzazione prescritta; 2) le manifestazioni per le quali sia stata presentata richiesta di autorizzazione entro l 11 aprile 2002 agli uffici finanziari, anche se lo svolgimento delle stesse è previsto dal 12 aprile 2002 o in un periodo successivo a tale data. 2

Restano, altresì, assoggettate alla normativa di cui al sopraccitato regio decreto legge eventuali modifiche alle modalità di svolgimento sia delle manifestazioni a premio sia delle manifestazioni di sorte locali, che siano state autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del regolamento o per le quali sia stata presentata richiesta di autorizzazione entro l 11/04/2002. Ricadono, per contro, nell ambito della disciplina prevista dal D.P.R. n. 430 del 2001 le manifestazioni che hanno inizio dal 12/04/2002 per le quali il promotore non abbia presentato richiesta di autorizzazione entro l 11/04/2002. Le richieste di autorizzazione pervenute agli uffici finanziari successivamente a detto termine saranno, pertanto, tempestivamente trasmesse alle autorità competenti dandone comunicazione agli interessati. Rientra, comunque, nella facoltà del soggetto promotore dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali che si svolgono a partire dal 12/04/2002, produrre istanza di rinuncia all autorizzazione richiesta. Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che le manifestazioni di sorte locali che si svolgono nel corso del corrente anno solare e le manifestazioni a premio che si svolgono anche nel corso del 2003, attesa la loro durata, potrebbero essere assoggettate o alla disciplina del R.D.L. n. 1933 del 1938 e, quindi, rientrare nella competenza dell Amministrazione finanziaria o alla disciplina del D.P.R. n. 430 del 2001 e, conseguentemente, nella competenza di altre Amministrazioni pubbliche. Ai fini, pertanto, di un corretto espletamento dell attività di controllo di propria competenza, e per garantire un coordinamento delle attività delle Amministrazioni coinvolte, gli uffici finanziari e la Guardia di Finanza avranno cura di accertare, qualora verifichino nel periodo sopraindicato lo svolgimento di manifestazioni a premio e di manifestazioni di sorte locali, non autorizzate dall Amministrazione finanziaria, innanzitutto, il regime giuridico ad esse applicabili, procedendo: a) in caso di manifestazioni assoggettate al R.D.L. n.1933 del 1938, alla contestazione delle commesse violazioni e alla irrogazione delle sanzioni in esso previste; b) in caso di manifestazioni rientranti nella disciplina di cui al D.P.R. n. 430 del 2001, alla segnalazione dello svolgimento alle competenti autorità. A) REGIME FISCALE Operazioni a premio Valore del premio. 3

L articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha disciplinato sotto il profilo tributario la materia delle manifestazioni di sorte locali e delle manifestazioni a premio (concorsi e operazioni a premio). In particolare il comma 3 del citato articolo 19, a decorrere dal 1 gennaio 1998, ha abolito le tasse di lotteria, proporzionale e fissa cui erano assoggettate le menzionate manifestazioni, le quali a decorrere da tale data, in sostituzione del previgente sistema di tassazione, sono assoggettate al regime di indetraibilità dell imposta sul valore aggiunto di seguito descritto o ad un imposta sostitutiva. Si premette che l art.2, comma 2, lett.m), del DPR 26 ottobre 1972, n.633 prevede che non costituiscono cessioni di beni le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n.1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n.937 e successive modificazioni. In forza del comma 1 dell articolo 19 della legge n.449, che ha modificato l art.19 del DPR n.633 del 1972 è stata introdotta l indetraibilità dell imposta sul valore aggiunto relativa all acquisto o all importazione dei beni e servizi utilizzati per l effettuazione delle medesime manifestazioni. I premi possono consistere, ai sensi del comma 6 dell art.19 della stessa legge n.449, soltanto in beni o servizi assoggettati, all atto dell acquisto o dell importazione, all imposta sul valore aggiunto e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Nel caso in cui si tratti, invece, di premi non imponibili ai fini dell imposta sul valore aggiunto, la ditta promotrice dovrà versare, ai sensi del comma 8 dell articolo 19 della legge n.449 del 1997, una imposta sostitutiva pari al 20 per cento del valore dei premi. Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate si evince, pertanto, che nelle manifestazioni a premio i premi consistono in beni o servizi assoggettati all IVA o all imposta sostitutiva della stessa. Sono esclusi dall applicazione dell imposta sostitutiva i premi costituiti dai biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate al lotto. Ai fini dell applicabilità dell imposta sostitutiva, con circolare n.89/e del 24 marzo 1998 è stato precisato che nella nozione di operazioni non imponibili, per le quali deve essere corrisposta l imposta sostitutiva ai sensi dell articolo 19, comma 8, della legge n.449 del 1997, sono da comprendere anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all imposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti o esenti. La circolare riconduce in tale nozione anche tutte le ipotesi in cui l imposta assolta sull acquisto del premio non sia detraibile per cause tecniche (es. acquisti di pacchetti turistici presso le agenzie di viaggio). 4

Per quanto riguarda il valore del premio da assoggettare ad imposta sostitutiva, la circolare n.335/e del 31 dicembre 1997 lo ha espressamente individuato nel prezzo di acquisto del bene offerto in premio. La base imponibile dell imposta sostitutiva di cui all art.19, comma 8, della legge n.449 del 1997 viene identificata nel prezzo di acquisto del bene in ragione del fatto che l anzidetta imposta è applicata in sostituzione dell IVA, quando i beni o i servizi offerti costituenti il premio non sono imponibili ai fini IVA. Con riguardo al regime applicabile ai fini dell imposta sul valore aggiunto, la circolare n.89/e del 1998 citata ha fornito chiarimenti in ordine al regime di indetraibilità nell ipotesi di beni e servizi il cui commercio o la cui produzione rientrano nell attività propria dell impresa. In particolare, la circolare ha precisato che l imposta afferente agli acquisti di beni e servizi necessari per la produzione di tali beni è evidentemente detraibile, trattandosi di acquisti effettuati nell esercizio di impresa, salvo le limitazioni espressamente previste dalla legge; i beni e servizi prodotti possono pertanto costituire premio, purché all atto della loro destinazione a premio sia operata la rettifica della detrazione prevista dall art.19-bis 2, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n.633. La stessa circolare ha chiarito, altresì, che la predetta rettifica, necessaria per conformarsi alla regola prevista dall art.19, comma 2, primo periodo, del citato DPR n.633 del 1972, potrà essere operata sulla base della originaria fattura di acquisto, se si è in presenza di un bene o servizio esattamente individuabile, o sulla base del valore normale del bene o del servizio costituente premio. Con riferimento al regime di indetraibilità dell IVA è recentemente intervenuta, altresì, la risoluzione n.94/e del 27 giugno 2001, la quale in particolare ha fornito chiarimenti in merito alle operazioni a premio cosiddette con pagamento di contributo. Con l anzidetta risoluzione è stato precisato che nell ipotesi di operazioni a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del beneficiario, l assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi premio e rientrare nella disciplina delle operazioni di cui al citato regio decreto-legge n.1933 del 1938 e successive modificazioni. Il contributo versato ha natura di corrispettivo per una cessione di beni: il requisito della parziale onerosità del trasferimento vale ad escludere che lo stesso bene, per la parte assoggettata a corrispettivo, possa configurasi quale premio. Da ciò discende, secondo la medesima risoluzione, la parziale detraibilità dell IVA dei beni destinati a premio e la possibilità di far ricorso all istituto della rettifica della detrazione al fine di correggere l iniziale indetraibilità dell imposta sugli acquisti dei beni destinati originariamente ad operazioni a premio, in relazione all effettivo utilizzo dei beni stessi. Ai fini della determinazione della quota detraibile si applica l art.19, comma 4, del DPR n.633 del 1972, secondo il quale la rettifica deve avvenire secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni acquistati. Tali criteri sono stati ritenuti rispettati se la rettifica della detrazione è effettuata nella 5

misura corrispondente al rapporto tra contributo richiesto al consumatore e costo sostenuto per l acquisizione del bene oggetto del premio risultante dall originaria fattura d acquisto. Sul quadro normativo descritto si inserisce ora il DPR 26 ottobre 2001, n.430, che nel dettare norme per la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locale, all art.3, comma 2, relativamente alle operazioni a premio con contributo, consistenti nella possibilità di ottenere, dietro prestazione di un numero determinato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un prodotto o servizio a prezzo scontato, stabilisce che il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto. La norma in esame fissa due concetti: a) nelle operazioni a premio con contributo il premio non è dato dal bene in sé considerato, ma dallo sconto; b) il valore del premio (sconto) è determinato dalla differenza tra valore normale del bene offerto e contributo richiesto. L art.3, comma 2, del DPR n.430 sottolinea in sostanza la pecurialità delle operazioni a premio con contributo, nelle quali il premio assume una configurazione diversa rispetto alle altre operazioni a premio, in quanto lo stesso viene identificato nel caso di specie con lo sconto. Da questa peculiarità scaturisce la necessità di individuare espressamente le modalità di quantificazione del valore del premio, che non identificandosi con il bene in sé considerato comporta una valutazione e un processo di determinazione più complesso rispetto alle altre operazioni in cui il premio coincide con lo stesso bene acquistato. Pertanto, diversamente dalle altre operazioni a premio, il valore del premio è dato non dal costo di acquisto del bene offerto, ma da una comparazione fra valore normale del bene offerto al consumatore, nei cui confronti opera lo sconto, e contributo richiesto. La norma in esame nel fornire la definizione del premio e del suo valore esplica effetti immediati sulla determinazione della base imponibile ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva di cui all art.19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.449, per il fatto che la stessa si applica, come accennato, nella misura del 20 per cento sul valore dei premi, quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi offerti non sono state per qualunque motivo assoggettate all imposta sul valore aggiunto. L art.3, comma 2, del DPR n.430 citato determina in sostanza la base imponibile dell imposta sostitutiva che si applica, quindi, nelle operazioni a premio con contributo, sempre che ricorrano le condizioni di non imponibilità descritte, sulla differenza fra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto. Per valore normale deve intendersi ai sensi dell art.9, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917 e dell art.14, terzo comma, del DPR 26 ottobre 6

1972, n.633 il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. La quantificazione del valore normale deve essere operata in modo diverso a seconda che la cessione del bene venga effettuata dal produttore, dal grossista o dal dettagliante. Il contributo richiesto come il valore normale del premio si assumono al netto dell imposta sul valore aggiunto. Nell ipotesi in cui non trova applicazione l imposta sostitutiva, in quanto i beni e i servizi destinati alle operazioni a premio sono imponibili ai fini IVA, resta fermo quanto chiarito con risoluzione n.94/e del 27 giugno 2001, circa la natura del contributo e i limiti di detraibilità dell IVA assolta. Deve precisarsi, tuttavia, che nel determinare la misura della rettifica, così come stabilito nell ultima parte della risoluzione sopra illustrata, deve farsi riferimento, in forza dell articolo 3, comma 2, del DPR n.430 del 2001, come già precisato, al rapporto tra contributo richiesto e valore normale del bene offerto. In sintesi, quindi, in base al DPR n.430 del 2001 resta invariato il regime tributario applicabile alle operazioni a premio, che rimangono assoggettate al regime di indetraibilità dell IVA o all imposta sostitutiva nel caso in cui i premi consistono in beni o servizi non imponibili ai fini IVA, così come stabilito dall art.19 della legge n.449 del 1997. Restano, altresì, valide le precisazioni fornite in merito al regime di indetraibilità dell IVA. Per quanto riguarda la base imponibile dell imposta sostitutiva, in ragione della specificità del premio offerto nell ipotesi di operazioni a premio con contributo, il valore del premio è determinato dalla differenza fra valore normale del bene e contributo richiesto, ai sensi del comma 2, dell art.3 del DPR n.430 in esame. Quindi, per le operazioni a premio con contributo l imposta sostitutiva si applica, nel caso di non imponibilità dei beni o servizi destinati all operazione medesima, in misura del 20 per cento della differenza fra il valore normale del bene e contributo richiesto. Per le altre operazioni a premio la base imponibile continua ad essere individuata nel prezzo di acquisto del bene che si identifica nel premio offerto. Conservazione e domiciliazione della documentazione L art.5, comma 3, del DPR n.430 del 2001 prevede che i soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato. Al riguardo si precisa che la documentazione fiscale relativa alle manifestazioni a premio deve, tuttavia, essere tenuta e conservata unitamente alle altre scritture e documenti fiscali ai sensi dell art.22 del DPR 29 settembre 1973, n.600. 7

Soggetti promotori di concorsi e operazioni a premio. In forza dell art.5, comma 1, del DPR n.430 del 2001 sono soggetti promotori delle manifestazioni a premio, oltre ai soggetti titolari dell attività di produzione, di commercializzazione o di distribuzione di beni o servizi oggetto della promozione, le organizzazioni rappresentative dell associazionismo economico tra i imprese costituite sotto forma di consorzi e società cooperative. I promotori indicati al comma 1 dell art.5 in commento sono, agli effetti tributari, i soggetti passivi su cui gravano gli obblighi fiscali relativi alle manifestazioni a premio. 8