CODICE DI COMPORTAMENTO AEM TORINO S.p.A. ai sensi del vigente Regolamento dei mercati regolamentati e gestiti da Borsa italiana S.p.A.

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CODICE DI COMPORTAMENTO AEM TORINO S.p.A. ai sensi del vigente Regolamento dei mercati regolamentati e gestiti da Borsa italiana S.p.A. (Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AEM Torino S.p.A. in data 15/03/2004) Pagina 1 di 11

INDICE I. PREMESSA Finalità II. Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 PRINCIPI GENERALI Destinatari Impegni di AEM Torino S.p.A. Obblighi per tutti i destinatari Strutture di riferimento, attuazione e controllo Valore contrattuale del Codice di Comportamento III. Art. 6 Art. 7 OGGETTO Obblighi di comportamento e contenuti delle informazioni Informazioni particolari IV. Art. 8 Art. 9 TEMPI E MODALITA DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI Tempi di trasmissione delle informazioni da parte delle persone rilevanti Modalità di trasmissione delle informazioni Art. 10 Art. 11 Modalità di trasmissione delle informazioni da parte del soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni rilevanti Tempi e modalità di trasmissione delle informazioni da parte del soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni rilevanti Pagina 2 di 11

I. PREMESSA FINALITA' Il Codice di Comportamento (in seguito anche "Codice") è un documento che viene adottato da AEM Torino S.p.A. (in seguito anche AEM o Società ), con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2003, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (in seguito anche Regolamento ). L osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte dei destinatari è richiesta ai sensi dell art. 2.6.3 del vigente Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. La finalità del Codice, in sintonia con le disposizioni e raccomandazioni citate al punto 1.1, è quella di assicurare al mercato trasparenza ed omogeneità informativa sui comportamenti tenuti dalle Persone Rilevanti in relazione agli strumenti finanziari emessi da AEM. Il rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento costituisce per i destinatari un dovere contrattuale, secondo quanto definito nel successivo paragrafo Valore contrattuale. È opportuno precisare che l ottemperanza alle disposizioni del presente Codice non solleva le Persone Rilevanti dall obbligo di rispettare le altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo di esempio, le norme che sanzionano penalmente l Abuso di informazioni privilegiate e l Aggiotaggio 1. 1 Art. 180 D.Lgs. 58/98 - Abuso di informazioni privilegiate (insider Trading): 1. È punito con la reclusione fino a due anni e con la mu lta da venti a seicento milioni di lire chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime; b) senza giustificato motivo, dà comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazione indicate nella lettera a). 2. Con la stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera a) del medesimo comma. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, per informazione privilegiata si intende un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il giudice può aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l'entità del profitto che è derivato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 5. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello Stato italiano, della Banca d'italia e dell'ufficio Italiano dei Cambi per ragioni attinenti alla politica economica. Art. 501 codice penale. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (Aggiotaggio). Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate: Pagina 3 di 11

II. PRINCIPI GENERALI Art. 1 - DESTINATARI Le norme del Codice di Comportamento si applicano alle persone rilevanti, per tali intendendosi gli amministratori, i sindaci e i direttori generali della società, nonchè ogni altra persona che abbia accesso, in virtù dell incarico ricoperto in AEM o nelle sue principali controllate (elencate nell'allegato sub A), a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della società e del suo gruppo e idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati. In particolare, nell ambito del Gruppo AEM Torino, per persone rilevanti devono intendersi le persone che ricoprono i seguenti incarichi/funzioni: Amministratori di AEM e delle sue principali controllate; Sindaci effettivi di AEM e delle sue principali controllate; Direttore Generale di AEM; Dirigenti di AEM; Altre persone rilevanti in funzione del ruolo ricoperto individuate nell'allegato sub B) al Codice; I segretari verbalizzanti le sedute del consiglio di Amministrazione o dei comitati esecutivi (se esistenti) di AEM e delle sue principali controllate. L elenco delle persone rilevanti (allegato sub B) a cui inviare copia del Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente a cura del Personale. L'elenco delle principali società controllate viene aggiornato periodicamente a cura del soggetto preposto così come individuato ai sensi del successivo art. 4. Art. 2 - IMPEGNI DI AEM TORINO S.p.A. AEM assicura: la massima diffusione e conoscenza del Codice di Comportamento presso i destinatari; l aggiornamento costante dei contenuti del Codice; l interpretazione e l attuazione delle disposizioni del Codice; la verifica di ogni notizia di violazione del Codice; la valutazione dei fatti e l applicazione di adeguate sanzioni, in caso di violazione delle norme del Codice di Comportamento. 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri; 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. Pagina 4 di 11

AEM dà tempestiva comunicazione al mercato dell avvenuta adozione del Codice di Comportamento e della tempistica prevista per la comunicazione delle informazioni, nonché del recepimento delle previsioni relative al successivo paragrafo Informazioni particolari. AEM contestualmente trasmette a Borsa Italiana copia del Codice di Comportamento. AEM comunica senza indugio a Borsa Italiana ogni successiva modifica o integrazione apportata al presente Codice di Comportamento. Art. 3 - OBBLIGHI PER TUTTI I DESTINATARI Le persone rilevanti ai sensi del presente Codice di Comportamento hanno l obbligo di: conoscere le norme contenute nel Codice di Comportamento; attuare quanto previsto dal Codice e astenersi da comportamenti contrari a tali norme; rivolgersi al soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni rilevanti per chiedere, in caso di necessità, chiarimenti per l applicazione delle norme del Codice. Art. 4 - STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO La funzione di Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni rilevanti è svolta dal Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e ha il compito di rispettare gli obblighi dell emittente di cui al Titolo 2.6 del vigente Regolamento, articolo 2.6.4 Operazioni compiute da persone rilevanti e 2.6.2 Obblighi informativi, nonché dal Titolo 2.7 Diffusione delle informazioni al pubblico e loro archiviazione, come meglio specificati infra nelle sezioni III OGGETTO e IV TEMPI E MODALITA DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI del presente Codice. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo può farsi sostituire nella funzione di Soggetto preposto dal Responsabile Investor Relations. AEM Torino S.p.A. comunica a Borsa Italiana il nominativo del Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni rilevanti, nonché del relativo sostituto. Il soggetto preposto ha il compito di: ricevere le comunicazioni provenienti dalle persone rilevanti e provvedere ai conseguenti obblighi informativi presso Borsa Italiana; promuovere la conoscenza dei contenuti del Codice; assicurare la diffusione e l aggiornamento costante dei contenuti del Codice; assicurare l interpretazione e l attuazione delle disposizioni del Codice; fissare criteri e procedure per ridurre il rischio di violazioni delle norme del Codice; assicurare la verifica di ogni notizia di violazione del Codice di Comportamento e la valutazione dei fatti; fornire alla Direzione Generale e al Personale tutte le informazioni necessarie per l applicazione di adeguate sanzioni in caso di violazione delle norme del Codice; presentare al Consiglio di Amministrazione, una relazione annuale sull attuazione dei contenuti del Codice di Comportamento di AEM Torino S.p.A.. Pagina 5 di 11

Art. 5 - VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO L osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dall incarico di amministratore ai sensi e per gli effetti dell articolo 2392 Responsabilità verso la società del codice civile. Le violazioni sono valutabili ai fini della revoca dell incarico quale giusta causa ai sensi e per gli effetti dell articolo 2383, comma 3, del codice civile e possono comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti 2. L osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento è parte essenzia le delle obbligazioni derivanti dall incarico di sindaco ai sensi e per gli effetti dell articolo 2407 Responsabilità del codice civile. Le violazioni sono valutabili ai fini della revoca dell incarico quale giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell articolo 2400, comma 1, del codice civile e possono comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti 3. L osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di AEM Torino S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del codice civile. La violazione dei contenuti del Codice di Comportamento costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro e può comportare l applicazione di sanzioni previste dalla legge, dal CCNL e dal codice disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, nonché il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti 4. Sanzioni 2 Art. 2392 Responsabilità verso la società Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Art. 2383, comma 3 - Nomina e revoca degli amministratori - Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell atto costitutivo, salvo il diritto dell amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 3 Art. 2407 Responsabilità - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 -bis, 2394, 2394 -bis e 2395. Art. 2400, comma1 Nomina e cessazione dall ufficio - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. 4 Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazioni dovuta, dall interesse dell impresa e da quello della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Art. 2106 Sanzioni disciplinari l inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell infrazione. Pagina 6 di 11

In caso di inosservanza da parte delle persone rilevanti degli obblighi informativi e di comportamento richiesti dal presente Codice, si applicherà la procedura di seguito riportata: a) Il soggetto preposto venuto a conoscenza dell inosservanza provvederà a diffondere al mercato le informazioni relative alle operazioni di cui all art. 2.6.4 del Regolamento compiute dalla persona rilevante e di cui questa abbia omesso la comunicazione ad AEM o relativamente alle quali la persona rilevante abbia effettuato una comunicazione incompleta od inesatta. Nella diffusione delle informazioni al mercato il soggetto preposto specificherà le ragioni della tardività o della necessità di rettifica della comunicazione medesima; b) Il soggetto preposto segnalerà per iscritto alla persona rilevante e, in caso di persona rilevante legata ad AEM o ad una principale controllata da rapporto di lavoro subordinato, anche alla Direzione Generale e alla Direzione del Personale, la necessità che la stessa si conformi alle prescrizioni del presente Codice; c) il soggetto preposto informerà l organo amministrativo e il collegio sindacale di AEM e della principale controllata in cui eventualmente la persona rilevante ricopra la carica di amministratore o sindaco, ovvero di cui in funzione di segretario abbia verbalizzato una o più riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo ovvero alla quale sia legata da rapporto di lavoro subordinato, circa la rilevata inosservanza del presente Codice; d) In caso di comportamenti in violazione del presente Codice gravi o reiterati, a seguito della segnalazione del soggetto preposto secondo quanto previsto alle lettere b) e c): (i) l organo amministrativo di AEM o della principale controllata nella quale la persona rilevante riveste la carica di amministratore o sindaco, o della quale in funzione di segretario abbia verbalizzato una o più riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, potrà richiamare formalmente la persona rilevante alla necessità che essa si conformi alle prescrizioni del presente Codice; (ii) la Direzione Generale e la Direzione del Personale potranno in caso di rapporto di lavoro dirigenziale - richiamare formalmente la persona rilevante alla necessità di conformarsi alle prescrizioni del presente Codice ovvero in caso di rapporto di lavoro subordinato non dirigenziale attivare la procedura sanzionatoria di cui alle norme stabilite dal CCNL e dal codice disciplinare aziendale. L inosservanza da parte della persona rilevante lavoratore subordinato degli obblighi informativi e di comportamento di cui al presente Codice costituisce, infatti, infrazione disciplinare da sanzionarsi con la comminazione delle sanzioni disciplinari stabilite dal CCNL e dal codice disciplinare aziendale. e) In caso di comportamenti in violazione del presente Codice caratterizzati da connotazione di eccezionale gravità: (i) l organo amministrativo di AEM e/o delle principali controllate in cui la persona rilevante ricopra la carica di amministratore o sindaco, ovvero della quale in funzione di segretario abbia verbalizzato una o più riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, potrà riferire in merito all assemblea della/e società interessata/e affinché essa/e valuti/valutino la sussistenza dei presupposti per la revoca della persona rilevante dalla carica di amministratore o sindaco, ovvero per la cessazione dalla funzione di segretario; (ii) AEM o le principali controllate alla quale la persona rilevante sia legata da rapporto di lavoro subordinato potrà adottare il provvedimento di risoluzione del rapporto (anche Pagina 7 di 11

sorretto da giusta causa). Ai fini della adozione del provvedimento si terrà conto della gravità della infrazione commessa, della intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, della eventuale recidiva. III. OGGETTO Art. 6 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI 1. Devono essere comunicate alla Società le operazioni effettuate, per conto proprio e a qualsiasi titolo, dalle persone rilevanti individuate ai sensi del presente Codice, aventi ad oggetto: a) strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili; b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto precedente; c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), anche quando l esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti. 2. La persona rilevante è tenuta a comunicare anche le operazioni compiute dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate. 3. Non si tiene conto: i) delle operazioni di prestito titoli, nell ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui al precedente comma 2 assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto; ii) delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all importo di 50.000 euro per trimestre; iii) delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui al precedente comma 2; iv) delle operazioni effettuate nell ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 1. 4. Delle operazioni di cui sopra di ammontare significativo, per tali intendendosi quelle il cui controvalore, anche cumulato, sia superiore alla soglia individuata nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, la società, in deroga alla tempistica stabilita nelle citate Istruzioni, dovrà dare senza indugio comunicazione al mercato secondo le modalità ivi previste, salvo quanto previsto dall articolo 2.6.3, comma 2, del vigente Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. 5. Ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti per gli strumenti finanziari derivati, i covered warrant o i warrant il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni. Pagina 8 di 11

Art. 7 - INFORMAZIONI PARTICOLARI E rimessa alla facoltà del Consiglio di Amministrazione di AEM introdurre eventuali divieti o limitazioni al compimento da parte di tutte o di alcune delle persone rilevanti, in determinati periodi dell anno, delle operazioni di cui all articolo 6 del presente codice. IV. TEMPI E MODALITA DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI Art. 8 - TEMPI DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI Le persone rilevanti devono: comunicare al soggetto preposto al ricevimento della informativa, entro il giorno 5 del mese successivo a ciascun trimestre solare, le operazioni compiute in detto trimestre superiori all importo, anche cumulato (quindi composto anche da operazioni di segno opposto), superiore o uguale a 50.000 euro per dichiarante. comunicare al soggetto preposto al ricevimento della informativa, senza indugio, le operazioni compiute di ammontare, anche cumulato con le operazioni di cui al punto precedente e non comunicate di ammontare superiore a 250.000 euro. Pagina 9 di 11

Art. 9 - MODALITA DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI Si riporta di seguito il modello per la comunicazione delle operazioni inerenti gli strumenti finanziari di cui all art. 6 comma 1) del presente Regolamento. FILING MODEL PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO TABELLA*: Comunicazioni delle operazioni di cui all art. 2.6.4 Società: Periodo di riferimento: Comunicazione/: periodica immediata in ritardo Dichiarante: Qualifica: Comunicazioni di cui all art. 2.6.4, comma 1, lettera a), nonché obbligazioni convertibili.6.4, Data Operazione 5 Strumento finanziario 6 Cod Isin Quantità Prezzo unitario Controvalore Fonte 7 Comunicazioni di cui all art. 2.6.4, comma 1, lettera b) e c) Data Operazione v Strumento Categoria vii Cod Strumento finanziario vi Isin finanziario sottostante viii Sub-TOTALE (A) 8 Investimento/ Disinvestimento effettivo Investimento/ Disinvestimento (nozionale) potenziale Quantità Prezzo Controv Quantità Prezzo Controv Condiz ioni ix Sub-TOTALE (B) x TOTALE (A) + (B) * Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo MODALITA DI TRASMISSIONE 5 Indicare la tipologia di operazione: A = acquisto ; V = vendita; S = sottoscrizione ; O = altro, in tale caso specificare 6 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell operazione: AZO = azioni ordinarie AZP = azioni privilegiate AZR = azioni di risparmio OBCV = obbligazioni convertibili O = altro, in tal caso specificare lo strumento Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della società.. 7 Indicare l origine dell operazione: - transazione sul mercato; - transazione fuori mercato; - conversione di obbligazioni convertibili; - esercizio warrant; - esercizio strumento derivati; - esercizio covered warrant; - altro, in tal caso specificare. 8 Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo.. v Indicare la tipologia di operazione:. A = acquistìo; V = vendita ; O = altro, in tale caso specificare vi Indicare la tipologia di strumento derivato: W = warrant ; OPZ = opzione; PR = premio; CW = covered warrant; O = altro, in tal caso specificare, vii Indicare la categoria di strumento derivato: C = call; P = put; O = altro, in tal caso specificare viii Indicare lo strumento finanziario sottostante ix Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo) x Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale Pagina 10 di 11

Ciascun soggetto rilevante comunica al soggetto preposto le operazioni effettuate, tramite comunicazione scritta da inviare per telefax (numero 011/5549574) alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. La persona rilevante darà un preavviso telefonico dell invio della comunicazione di un operazione ai seguenti numeri 011/5549286 o 011/5549309. Il soggetto preposto dovrà fornire alla persona rilevante un riscontro scritto immediato del ricevimento delle comunicazioni ricevute. Art. 10 - TEMPI E MODALITA DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI La comunicazione deve essere effettuata mediante l invio di un comunicato a Borsa Italiana entro il decimo giorno di borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare, o a ciascun intervallo temporale di durata inferiore eventualmente prescelto da AEM, per le operazioni compiute in tale periodo. L invio del comunicato deve avvenire tramite il NIS (Network Information Sistem). Per le operazione significative il cui ammontare, anche cumulato con le altre operazioni compiute nel periodo di riferimento e non precedentemente comunicate, sia superiore a 250.000 euro per dichiarante, la comunicazione deve essere fatta senza indugio. L invio della comunicazione a Borsa Italiana sarà preceduto da una comunicazione al soggetto rilevante che controfirmerà per accettazione, il facsimile della comunicazione predisposta. Borsa Italiana, mediante il NIS, cura la diffusione al pubblico dei comunicati ricevuti attraverso l invio degli stessi alle agenzie di stampa collegate al sistema nonché attraverso la pubblicazione di un Avviso di Borsa Italiana. Pagina 11 di 11