IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO IN ITALIA



Documenti analoghi
Costituzione della Repubblica Italiana, deliberazione Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 entrata in vigore il 1 gennaio pag.

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Approfondimento: l assistenza sanitaria

La Convenzione sui diritti dell infanzia

Il servizio sociale professionale svolge una duplice azione: Sostegno diretto alla persona straniera; Agevolazione nell accesso alle istituzioni.

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO Art. 25

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

UNIONE EUROPEA Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi

Approfondimento su Schengen

Cittadini stranieri non appartenenti all Unione Europea

DECRETI PRESIDENZIALI

Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati - Prima sezione Attività 2014

Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI. Art Finalità

PROGRAMMA N. 14: CITTÀ MULTIETNICA

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

ACCOGLIMENTO ED ESPULSIONE DEI CITTADINI STRANIERI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

Manifesto dei diritti dell infanzia

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

1. Introduzione e finalità delle Linee guida

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

RISOLUZIONE N. 356/E. Roma, 8 agosto 2008

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Dalle Notizie in evidenza

LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE E FAMILIARI

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Irregolarità e diritti alla persona in Italia e in Europa Filippo Scuto Corso Elettivo La salute della popolazione immigrata

DICHIARAZIONE CONGIUNTA FRA IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA SOCIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

Procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale. La fase amministrativa

Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e non richiedenti asilo: due sistemi di protezione convergenti?

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO,

Il lavoro e la mobilità nello spazio europeo. Percorso formativo 2011 Provincia di Bergamo

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO

La Condizione giuridica dei minori stranieri in Italia

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato


Norme per l istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza.

PROTOCOLLO D INTESA. Tra

PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Legge 12 luglio 2011, n. 112

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL REGIONE LIGURIA

Disegno di Legge Regionale. Norme per contrastare e prevenire la violenza di genere. Art.1 Principi

DETERMINAZIONE. Estensore CAPRARI CARLO. Responsabile del procedimento CARLO CAPRARI. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE,

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

Indice. Presentazione... p. 15. CAPITOLO PRIMO Fonti e principi generali di Gianluca Maria Bella

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Diritto alla salute. Christian Ciaralli 25/ 07/ WUDQLHULLQ,WDOLD

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

Programma di Formazione Integrata per l innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri III Edizione

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Comune di Montemurlo

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

Allegato 6. SERVIZIO CIVILE REGIONALE per STRANIERI Schema Permessi/carte di soggiorno, modalità di rilascio o rinnovo

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TOURISTS HEALTH PROTECTION ABROAD:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.

Corso Immigrazione Operatori Sindacali. La legislazione

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZAMPA, LENZI, BRANDOLINI, DE TORRE, SCHIRRU, MURER, BUCCHINO

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Le indicazioni del Comitato ONU sui diritti dell infanzia

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE MARCHE

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, ROMA

Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. Profili generali

proposta di legge n. 460

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Organizzazione della prevenzione aziendale

Transcript:

INMP IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO IN ITALIA Manuale giuridico-normativo integrato, coordinato e commentato delle normative, italiane e comunitarie, vigenti in materia di ingresso, soggiorno di breve e lunga durata, lavoro, matrimonio e unità familiare, tutela dei minori, sanità, istruzione, assistenza sociale, integrazione, volontariato, asilo, anagrafe, cittadinanza, mutilazioni genitali, reati, sanzioni e competenza penale del giudice di pace. Aggiornato al 10 settembre 2009 (disponibile anche sul sito web www.inmp.it) Roma - 2009 1

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI La rapida e convulsa evoluzione in Italia della normativa in materia di immigrazione e di condizione dello straniero, unitamente alla vasta diffusione di notizie ed informazioni non sempre accurate e chiare nel merito attraverso una varietà di canali di informazione, rende estremamente difficile la corretta e sistematica comprensione delle norme attualmente vigenti in questo ambito. Al fine di superare questa insoddisfacente situazione, l Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), consapevole della sua missione pubblica nazionale a tutela della salute delle fasce di popolazione più svantaggiate, ha ritenuto essenziale di elaborare l allegato documento recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e la condizione dello straniero in Italia, coordinato e integrato con le altre normative rilevanti commentate in dettaglio. Il fine del presente documento è quello di facilitare l accesso all insieme delle norme vigenti nonchè la comprensione del complesso iter che ha prodotto l attuale risultante quadro normativo, che, ovviamente, necessita di ulteriori miglioramenti. Questo contributo giuridico e tecnico, offerto alla comunità dall INMP, è anche motivato dal proprio impegno sociale che, in continuità con la pluriennale attività nel settore della tutela della salute della Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale dell Istituto Dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano, attualmente parte integrante dell INMP quale Centro della Regione Lazio, si è espresso anche attraverso un intensa partecipazione al dibattito sociale per promuovere l adozione di normative effettivamente solidali per lo straniero ed utili per gli italiani. Si tratta, quindi, di un ulteriore contributo offerto da una struttura sanitaria aperta a 2

tutti i cittadini, italiani o stranieri, che necessitino di assistenza, in particolare, di natura dermatologica, infettivologica, ginecologica, oncologica, neuro-psichiatrica, internistica, odontoiatrica e chirurgica. Questa Struttura offre, anche, consulenze medicoantropologiche, specializzate nell individuazione e nella presa in carico delle situazioni di disagio sociale e culturale come rischio di malattia. Le prestazioni si rivolgono, in particolare e gratuitamente, ad immigrati clandestini e irregolari, persone senza fissa dimora, nomadi, vittime di tratta, bambini e adolescenti abbandonati, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tortura, donne che hanno subito mutilazioni genitali e altre persone, italiane o straniere, disagiate e a rischio di emarginazione. Dotata di uno staff multidisciplinare, questa struttura si avvale anche dell opera di mediatori transculturali per l attività di interpretariato sociale, utile per l accoglienza dei pazienti stranieri in una varietà di lingue europee, africane ed arabe nonchè per fini diagnostico-terapeutici. Dal gennaio 1985, nella Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale (oggi centro regionale dell INMP), sono stati sottoposti a prima visita più di 100 000 pazienti immigrati, regolari ed irregolari, mentre, dall entrata in vigore della DGR 31 luglio 1997, n. 5122 (e successivamente in applicazione dell art. 33, c. 3 della L. 6 marzo 1998 n. 40 e dell art. 43, c. 3 del DPR. del 31 agosto 199, n. 394), presso questa struttura sono stati inclusi nel SSN, mediante visite di medicina preventiva e la successiva attribuzione del cartellino Straniero Temporaneamente Presente (STP), più di 50.000 stranieri presenti in Italia. Roma, 25 agosto 2009 Prof. Aldo Morrone 3

QUANTI RILEVINO, NONOSTANTE L IMPEGNO PROFUSO DAGLI AUTORI DEL PRESENTE DOCUMENTO, EVENTUALI INESATTEZZE SONO INVITATI A SEGNALARLE ALL INMP, FACENDO USO DELL INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DISPONIBILE SUL SITO WWW.INMP.IT 4

Indice 1. Premessa 2. Commento 2.1 Introduzione 2.1.1 Legge 30 dicembre 1986, n. 943 2.1.2 Legge 28 febbraio 1990, n. 30 2.1.3 Decreto Legge 18 novembre 1995, n. 489 2.1.4 Legge 5 marzo 1998, n. 40 2.2 Adozione nel 1998 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 2.3 Modifiche del Testo Unico nell anno 2002. 2.4 Modifiche del Testo Unico e delle altre normative di settore dal 2003 ad oggi. 2.4.1 Iscrizione, variazione e cancellazione anagrafica dello straniero. 5

2.4.2 Cittadinanza italiana. 2.4.3 Vettore di stranieri alla frontiera. 2.4.4 Allontanamento dei cittadini degli Stati Terzi: riconoscimento reciproco delle decisioni. 2.4.5 Contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità. 2.4.6 Mutilazioni genitali femminili. 2.4.7 Sperimentazione gestionale nell ambito del servizio sanitario nazionale. 2.4.8 Permesso di soggiorno. 2.4.9 Ricongiungimento familiare dei cittadini dei Paesi terzi. 2.4.10 Specifici obblighi Comunitari ed Internazionali. 2.4.11 Diritto dei cittadini dell Unione Europea, e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro dell Unione, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell U.E. 2.4.12 Asilo. Protezione temporanea, qualifica di rifugiato o di persona altrimenti 6

bisognosa di protezione internazionale e procedure applicate ai fini del riconoscimento e revoca dello status di rifugiato. 2.4.13 Programmi di volontariato. 2.4.14 Ammissione in Italia dei cittadini dei Paesi terzi ai fini di ricerca scientifica. 2.4.15 Reati, sanzioni e sicurezza. 2.4.16 Eguaglianza dei diritti tra donne e uomini stranieri. 2.4.17 Competenza penale del giudice di pace e suo ampliamento. 2.4.18 Emersione di attività di assistenza e sostegno delle famiglie. 2.4.19 Emergenza in relazione agli Insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle Regioni Campania, Lazio e Lombardia. 2.4.20 Matrimonio dello straniero nella Repubblica. 3. Testi Giuridici Coordinati e Commentati 7

3.1 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Versione aggiornata da Articolo 1 ad Articolo 49, con relativa guida alla lettura. 3.1.1. TITOLO I. Principi generali (da Art.1 a Art.3). 3.1.2. TITOLO II. Disposizioni sull ingresso, il soggiorno e l allontanamento dal territorio dello Stato. Capo I. Disposizi sull ingresso e il soggiorno (da Art. 4 a Art. 9bis). 3.1.3. TITOLO II. Disposizioni sull ingresso, il soggiorno e l allontanamento dal territorio dello Stato. Capo II. Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione (da Art. 10 a Art. 17). 3.1.4. TITOLO II. Disposizioni sull ingresso, il soggiorno e l allontanamento dal territorio dello Stato. Capo III. Disposizioni di carattere umanitario (da Art. 18 a Art. 20). 3.1.5 TITOLO III. Disciplina del lavoro (da Art.21 a Art. 27-ter). 8

3.1.6. TITOLO IV. Diritto all unità familiare e tutela dei minori (da Art. 28 a 33). 3.1.7. TITOLO V. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale. Capo I. Disposizioni in materia sanitaria (da Art. 34 a 36). 3.1.8. TITOLO V. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale. Capo II. Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione (da Art. 37 a Art. 39-bis). 3.1.9. TITOLO V. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale. Capo III. Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale (da Art. 40 a Art. 41). 3.1.10. TITOLO V. Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale. Capo IV. Disposizioni sull integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie (da Art.42 a Art. 46). 9

3.1.11. TITOLO VI. Norme finali (da Art. 47 a 49) 3.2 Altri provvedimenti rilevanti. 3.2.1 Norme in materia di anagrafe. 3.2.2 Norme in materia di cittadinanza. 3.2.3 Competenza penale del giudice di pace. 3.2.4 Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini dei Paesi terzi 3.2.5 Pratiche di mutilazione genitale femminile 3.2.6 Istituzione dell INMP 3.2.7 Asilo. Riconoscimento e revoca dello status di rifugiato e altre forme di protezione 3.2.8 Diritto dei cittadini dell Unione Europea, e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro dell Unione, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell U.E. 10

3.2.9 Disciplina del soggiorno di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio 3.2.10 Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. 11

1.Premessa Dopo alcuni provvedimenti iniziali adottati nel 1986, 1990 e 1995, soltanto negli ultimi dieci anni circa il complesso fenomeno della immigrazione ha portato il Governo e il Parlamento ad elaborare, approvare e attuare in Italia organici strumenti legislativi in materia di disciplina dell immigrazione e di condizione dello straniero. La data di riferimento per l approvazione della legge quadro di settore (cosiddetto Testo Unico) è il 25 luglio 1998 quando fu adottato il Decreto Legislativo n. 286. Da allora, le modifiche ed integrazioni di diverse parti del Testo Unico, in modo direttto o indiretto, si sono susseguite con altissima frequenza, in modo convulso e spesso anche con carattere contraddittorio per quanto riguarda i principi ispiratori del testo originale e quelli delle modifiche ed integrazioni succedutesi più di recente. Numerose modifiche ed integrazioni hanno incominciato a prodursi quasi immediatamente dopo l adozione del Testo Unico nel 1998 alla media di circa due nuovi provvedimenti ogni anno e con l adozione di alcune decine di provvedimenti normativi, gli ultimi dei quali intervenuti, con la legge 15 luglio 2009, n.94 e con la legge 3 agosto 2009, n.102 (Tabella 1). Questi provvedimenti sono in parte attuativi di direttive comunitarie (Tabella 2). Risulta anche sorprendente il frequente ricorso alla decretazione di urgenza in questo settore (numerosi decreti legge sono stati, infatti, adottati globalmente negli anni 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009) e ad altre forme di normativa di emergenza quali apposite ordinanze. Non sono, poi, mancate attraverso gli anni diverse sanatorie per consentire la regolarizzazione di particolari gruppi di immigrati quale quella attualmente in corso per badanti e lavoratori. Il numero di domande presentate in Italia in seguito a diverse sanatorie e le domande accettate sono state nel: 1986: 113.349 domande presentate (105.000 accettate); 1990: 234.841 domande presentate (222.000 accettate); 1995: 258.761 domande presentate (246.000 accettate); 1998: 250.747 domande presentate (217.000 accettate);e 12

2002: 704.000 domande presentate (650.000 accettate). Infine, il complesso di queste norme ha anche dato attuazione agli impegni assunti dall Italia attraverso la ratifica o comunque l accettazione di numerose Convenzioni e Dichiarazioni europee ed internazionali nonché della Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea (Tabella 3). In senso generale, si può rilevare che la normativa adottata più di recente riflette, rispetto alla normativa più datata, un orientamento meno solidale verso l immigrazione e l integrazione degli stranieri, peraltro abbastanza largamente diffuso attualmente in Europa. Parte di queste norme sono state adottate direttamente come emendamenti al Testo Unico del 1988 (Tabella 1A), mentre altre sono normative indipendenti dal Testo Unico ma caratterizzate da un impatto significativo sul complesso della disciplina di settore, in particolare per temi quali la cittadinanza, l anagrafe, il riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento il riconoscimento e revoca dello status di rifugiato e l emergenza di lavoro irregolare (Tabella 1B). La rapida e convulsa evoluzione in Italia della normativa in materia di immigrazione e di condizione dello straniero, unitamente alla vasta diffusione di notizie ed informazioni non sempre accurate e chiare nel merito attraverso una varietà di canali di informazione, rende estremamente difficile la corretta e sistematica comprensione delle norme vigenti. Al fine di alleviare questa insoddisfacente situazione, l Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), consapevole della sua missione pubblica nazionale a tutela della salute delle fasce di popolazione più svantaggiate, ha ritenuto essenziale di elaborare l allegato documento recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e la condizione dello straniero in Italia, coordinato e integrato con tutte le normative rilevanti. La sezione 2 è dedicata all esame delle principali innovazioni intervenute nel tempo fra il 1986 (data del primo provvedimento moderno in materia di innovazione in Italia) ed il periodo attuale, caratterizzato da un intensificata attività normativa in materia di innovazione. La sezione 3 consiste di due parti, la prima delle quali interamente dedicata al Testo Unico, proposto nella versione attuale integrata risultante dalle varie modifiche intervenute nel tempo e commentate in modo molto articolato, mentre la seconda parte riguarda le altre normative adottate indipendentemente dal testo Unico, anch esse integrate e commentate. 13

Inoltre le tabelle da 1 a 8 offrono una completa raccolta delle normative di settore, italiane, comunitarie ed internazionali insieme ad un elevato numero di informazioni delle procedure applicabili in specifici settori. 14

TABELLA 1 NORMATIVE CHE HANNO EMENDATO IN MODO DIRETTO IL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (TESTO UNICO) O CHE HANNO AVUTO COMUNQUE UN IMPATTO SULLA DISCIPLINA DELL IMMIGRAZIONE E SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO IN ITALIA A. NORMATIVE CHE HANNO EMENDAT0 IN MODO DIRETTO IL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N.286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (GU 18.8.1998, n. 191) Decreto Legislativo 19 Ottobre 1998, n. 380. Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40. (GU 3.11.1998, n. 257); Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113. Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40. (GU 27.4.1999, n. 97); 15

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394. (GU 3.11.1999, n. 258); Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001. Approvazione del documento programmatico, per il triennio 2001 2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40. (GU Suppl.Ord. 16.05.2001, n. 112); Decreto Legge 4 aprile 2002, n. 51 (Legge di Conversione 7 giugno 2002, n. 106). Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera. (GU 8.6.2002, n. 133); Legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica della normativa in materia di immigrazione ed asilo.(gu 26.08.2002, n. 199); Decreto Legge 9 settembre 2002, n. 195. ( Legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222). Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari. (GU 12.10.2002, n. 240); Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (GU 31.12.2002, n. 305); Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n.87. Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985. (GU 23.4.2003); 16

Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241 (Legge di Conversione 12 novembre 2004, n.271). Disposizioni urgenti in materia di immigrazione. (GU 13.11.2004, n. 267) ; Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione. (GU 10.2. 2005, n. 33); Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144 (Legge di Conversione 31 luglio 2005, n. 155). Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. (GU 1.8.2005, n. 177); Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. (GU 30.1.2007, n. 24) ; Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5. Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungi mento familiare così come modificato dal decreto Legislativo 3 ottobre, n. 160. Modifiche ed integrazioni al decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare. (Rispettivamente G.U. 31.1.2007, n. 25; GU 21.10.2008, n. 247 ) ; Decreto Legge 15 febbraio 2007, n.10 (Legge di Conversione 6 aprile 2007, n. 46). Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. (GU 15.2.2007, n. 38 ); 17

Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154. Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. (GU 17.9.2007, n. 216); Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17. Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica. (GU 6.2.2008, n. 31); Decreto Legge 23 Maggio 2008, n. 92 (Legge di Conversione 24 luglio 2008, n. 125). Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU 25.7.2008, n. 173). Legge 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (GU 24.7.2009, n. 170). B. ALTRE NORMATIVE CHE HANNO AVUTO UN IMPATTO SULLA DISCIPLINA DELL IMMI- GRAZIONE E SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO Legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. (modificata dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente e dalla Legge 15 luglio 2009, n.94) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (rispettivamente GU 12.1.1955, n. 8; GU 08.06.1989, n. 132; GU 24.7.2009, n. 170); 18

Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n. 230. Riordino della medicina penitenziaria a norma dell articolo 5 della Legge 30 novembre 1998, n.419. (GU 16.7.1999, n.165). Legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza. (modificata dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. Regolamento recante disciplina del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana; dalla Legge 22 dicembre 1994, n. 736. Modifica dell art. 17 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana; dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica e dalla Legge 15 luglio 2009, n.94). Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (GU 15.2.1992, n. 38; GU 13.6.1994, n. 136; GU 4.1.1995, n. 3; GU 28.12.1996 n. 303; GU 24.7.2009, n. 170) Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell articolo 14 della Legge 24 novembre 1999, n.468. (modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n.189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo; dal Decreto legge 14 settembre 2004, n.241 e relativa Legge di Conversione 12 novembre 2004, n. 271. Disposizioni urgenti in matera di immigrazione; e dalla legge 15 luglio 2009, n.94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (rispettivamente GU 6.12.200, n. 234; GU 15.12.99, n. 293; GU 26.8.2002, n.199; GU 13.11.2004, n. 267; GU 24.7.2009, n. 170) 19

Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12. Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. (GU 16.2.2005, n. 38); Legge 9 Gennaio 2006, n.7. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. (GU 18.1.2006, n. 14) Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (GU 27.12.2006, n. 299); Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85. Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario. Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Decreto Legislativo 19 Novembre 2007, n. 251. Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime siull attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 20

gennaio 2008, n. 25. Recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; e dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (Rispettivamente GU 21.7.2005, n. 168; GU 4.1.2008, n. 3; GU 16.2.2008, n. 40; GU 21.10.2008, n. 247; GU 24.7.2009, n. 170); Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Diritto dei cittadini dell Unione Europea, e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell U.E. (modificato dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2008, n. 32. Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell U.E.). (GU 27.3.2007, n. 72); (GU 1.3.2008, n. 52); Legge 28 maggio 2007, n.68. Disciplina del soggiorno di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. (GU 1.6.2007, n. 126) Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17. Attuazione della Direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di ricerca scientifica (GU 6.2.2008, n. 31). 21

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2008 e tre Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008; Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia e Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi. (Rispettivamente GU 26.5.2008, n.122; GU 31.5.2008, n.127; GU 27.6.2008, n.149); Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78 (Legge di Conversione 3 agosto 2009, n.102). Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini (GU 4.8.2009, n.179 Suppl. ordinario n. 140). 22

--------------------------------------------------------------------------- TABELLA 2 NORMATIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO Direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi; Direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985; Direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e alla cooperazione in ambito comunitario; Direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare; Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo; Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell U.E. ; 23

Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato; Direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica; Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. ------------------------------------------------------------------------ 24

TABELLA 3 DICHIARAZIONI E CONVENZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA (I testi elencati nella presente tabella sono disponibili sul sito dell INMP: www.inmp.it) 1. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. I trenta articoli di cui si compone sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) all art. 2 afferma che: Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha influito sui lavori dell ONU, ispirando trattati internazionali, costituzioni e leggi interne dei singoli Stati, e contribuito in maniera decisiva all evoluzione del diritto internazionale contemporaneo. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo è, infatti, un enunciato e non uno strumento giuridico internazionale che prevede impegni che vincolino gli Stati al rispetto del suo contenuto. Essa va pertanto considerata come il punto di riferimento di una morale universale dei diritti umani, astrattamente riconosciuta in tutte le formazioni sociali in cui un essere umano esprime la propria personalità. 2. Convenzione di Ginevra per la Protezione delle Persone Civili in Tempo di Guerra Questa Convenzione è stata adottata a Ginevra il 12 agosto 1949, e ratificata in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla Gazz. Uff., 1 marzo, n. 53). Dopo le atrocità della Seconda Guerra Mondiale, la 25

comunità internazionale si rivolse specificatamente ai non combattenti e produsse, nel 1949, una nuova serie di convenzioni, l ultima delle quali, la Quarta Convenzione di Ginevra, è dedicata alla protezione dei civili in tempo di guerra. Il processo di decolonizzazione e l estendersi dei conflitti amati hanno prodotto l integrazione dei quattro protocolli con due Protocolli aggiuntivi, relativi alla protezioni delle vittime dei conflitti armati internazionali e non internazionali, adottati a Ginevra in data 8 giugno 1977. 3. Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato e Protocollo relativo allo status di rifugiato La convenzione di Ginevra è stata adottata nel 1951 ed il Protocollo relativo allo status di rifugiato a New York nel 1967. I rifugiati sono definiti dalle quattro Convenzioni di Ginevra sulla Condizione dei Rifugiati del 1951 come chiunque che, a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o politico, si trova fuori dal paese delle sua nazionalità o non può, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese. La Convenzione sulla Condizione dei Rifugiati del 1951 disciplinano il regime internazionale per la protezione dei rifugiati. Nel 1977, questa convenzione venne integrata da due protocolli aggiuntivi che hanno accordato ulteriore protezione ai bambini, affrontando per la prima volta il problema della loro partecipazione alla guerra come soldati. 4. Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali e Corte Europea dei Diritti dell Uomo. Il 5 maggio 1949 Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia firmarono a Londra il Trattato istitutivo del Consiglio d Europa, il primo organismo politico paneuropeo, che si proponeva l obiettivo di redigere un documento dedicato alla salvaguardia dei diritti primari di ogni essere umano. Il 4 novembre 1950 venne firmata a Roma la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), che ancora oggi rappresenta un punto di 26

riferimento per la società e le istituzioni europee. Molte sono le similitudini fra la Dichiarazione Universale dei diritti umani e la CEDU. Tuttavia, mentre la Dichiarazione si limita a sancire i diritti fondamentali, la Convenzione Europea impone agli Stati firmatari il rispetto degli stessi, offrendo uno specifico strumento di tutela per gli individui che ravvisino nel comportamento di uno Stato una violazione dei diritti umani. Con l articolo 34 della Convenzione, in particolare, viene predisposto per la prima volta un meccanismo sovranazionale efficace per la protezione dell individuo dalle ragioni arbitrarie del potere statale. Gli Stati giungono ad acconsentire all esistenza di diritti umani che trovano la loro fonte nel diritto internazionale. La Corte, così come novellata dal Protocollo n. 11 della Convenzione, firmato a Strasburgo l 11 maggio 1994 ed entrato in vigore nel 1998, è un organismo internazionale le cui competenze sono delineate dalla Convenzione europea. Essa ha giurisdizione sulle questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli e viene investita sia attraverso ricorsi interstatali, ovvero gli atti con i quali le Alte Parti Contraenti denunciano l inosservanza delle disposizioni di tali documenti da parte di un altro Stato firmatario, sia attraverso ricorsi individuali. 5. Accordo europeo sul collocamento alla pari L accordo europeo sul collocamento alla pari di Strasburgo (Consiglio d Europa 24 novembre 1969, n. 68) sui diritti e i doveri della persona collocata alla pari. Si tratta dell accoglimento temporaneo, (inizialmente non più di un anno e comunque inferiore a due anni), in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni di giovani stranieri (di età non inferiore ai diciassette anni e non maggiore di 30 anni), venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno. 27

6. Convenzione internazionale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL ) Questa convenzione, adottata dalla Conferenza generale dell OIL in data 24 giugno 1975 con il numero 143 ed entrata in vigore il 9 dicembre 1978, invita innanzitutto a rispettare i diritti fondamentali dell uomo per tutti i lavoratori migranti (Art.1). Le principali misure previste riguardano gli aspetti seguenti. Ogni Stato membro per cui la presente convenzione sia in vigore deve impegnarsi a stabilire sistematicamente se esistano lavoratori migranti illegalmente occupati sul proprio territorio e se esistano, in provenienza o a destinazione del territorio stesso, o in transito, migrazioni al fine dell'occupazione in cui i lavoratori migranti vengano sottoposti, nel corso del viaggio, all'arrivo o durante il soggiorno e l'occupazione, a condizioni contrastanti con gli strumenti o accordi internazionali, multilaterali e bilaterali, relativi, ovvero con la legislazione nazionale (Art. 2). Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie ed opportune, sia che siano di sua competenza, sia che richiedano una collaborazione con altri Stati membri: a) per sopprimere le migrazioni clandestine e l'occupazione illegale di lavoratori migranti; b) contro gli organizzatori di movimenti illeciti o clandestini di lavoratori migranti, ai fini dell'occupazione, in provenienza o a destinazione del proprio territorio, o in transito attraverso lo stesso, e contro coloro che impiegano lavoratori i quali siano immigrati in condizioni illegali, per prevenire ed eliminare gli abusi citati (Art.3). A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell'occupazione, il lavoratore migrante non potrà essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per sé, causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro. Egli dovrà, quindi, usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento. (Art.8) Ogni Stato membro per il quale la convenzione sia in vigore s'impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio (Art. 10). 28

7. Convenzione di Dublino Convenzione adottata in data 15 giugno 1990 sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità Europee. Gli Stati membri dell'unione Europea hanno sottoscritto la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee. Tale Convenzione è diretta a risolvere il problema costituito dai richiedenti l'asilo rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della loro domanda di asilo, nonché ad evitare la libera scelta, da parte dell'interessato, sulla base di valutazione di convenienza personale, di uno Stato, del suo sistema amministrativo o giudiziario, delle misure di integrazione previste da una specifica normativa nazionale. La Convenzione di Dublino, che sostituisce, mutuandone il contenuto, il capitolo VII degli accordi di Schengen, ha radicato, salvo minori eccezioni, la competenza dell esame dell istanza nello Stato che permette l'ingresso, regolare o meno, del richiedente asilo nel territorio dell'unione. Le Unità Dublino degli Stati membri operano una selezione dei casi per i quali inviare ad un altro Stato la richiesta di presa in carico di un richiedente asilo, decidendo di inoltrare una tale richiesta solo ove vi siano ragionevoli possibilità che la stessa sia accolta. 8. Convenzione Internazionale sui Diritti dell Infanzia Questa Convenzione è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176 e, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. Essa, all art. 2, conferma che Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. La Convenzione Internazionale sui Diritti dell Infanzia è 29

stata ratificata da 193 Paesi. Tale Convenzione offre una protezione molto completa all infanzia, definendo vari standards relativi alle modalità di trattamento dei bambini. Tra gli articoli della Convenzione che rivestono particolare importanza in tempo di conflitti, figurano quelli relativi alla sopravvivenza e al sostegno della famiglia, come quelli sull istruzione, l assistenza sanitaria e l alimentazione adeguata nonché: (i)il diritto alla protezione dallo sfruttamento e dalla violenza; (ii) il diritto alla protezione dalla tortura o qualsiasi altro trattamento e qualsiasi altra punizione crudele, inumana o degradante; (iii) il diritto alla riunificazione della famiglia; e (iv) il diritto al nome e alla nazionalità. La Convenzione menziona anche specificamente i bambini in guerra. L articolo 38 richiede agli Stati, ossia ai Governi, di applicare le regole della legge umanitaria internazionale riguardanti l infanzia e di prendere ogni misura possibile per garantire protezione e assistenza ai bambini colpiti da conflitti armati. Anche l articolo 39 della Convenzione riguarda i bambini nei conflitti armati. Esso fa riferimento alla necessità di recupero fisico e psicologico e di reintegrazione sociale dei fanciulli vittime di violenza. 9. Dichiarazione congiunta OMS/UNICEF/UNFPA sulle Mutilazioni Genitali Femminili Nel mese di aprile dell anno 1997, l OMS, l UNICEF ed il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) adottarono la dichiarazione congiunta sulle mutilazioni genitali femminili. Questa dichiarazione ha il fine di sostenere l impegno dei Governi e delle comunità verso la promozione e la tutela della salute e dello sviluppo di donne e bambine e delinea le strategie per eliminare le mutilazioni dei genitali femminili. Anche l Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato diverse risoluzioni in cui esortava i Governi a sradicare tali pratiche. Anche il Comitato per l eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ha richiesto ai Governi di eliminare le mutilazioni dei genitali femminili, poiché minacciano la salute e il benessere delle donne. 30

10. Carta dei Diritti Fondamentali dell Unione Europea La Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea è stata solennemente proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza da Parlamento, Consiglio e Commissione e adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. La protezione della salute è uno dei principali diritti sanciti nel 2000 dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea. L articolo 35 del testo non lascia adito ad alcun dubbio in merito: Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell attuazione di tutte le politiche e attività dell Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Il progetto di trattato, non ancora ratificato, che adotta una costituzione per l Europa prevede inoltre un ampliamento delle competenze della Comunità europea nel campo della tutela della salute. E importante notare che diritti di questo tipo sono ancorati alla persona umana in quanto tale, andando ben di là dei criteri della cittadinanza e dell appartenenza a questa o quella nazione. Accanto a questo c è una novità di rilievo che emerge: il diritto alla protezione della salute, che fino a pochi anni fa gli Stati membri custodivano quasi come una loro esclusiva prerogativa e che assume ormai un deciso carattere trasversale a tutte le politiche e le attività dell UE. D altra parte è impossibile non cogliere lo stretto legame che c è tra questo diritto quadro e altri diritti pure contenuti nella Carta europea dei diritti fondamentali quali quello a: (i) inviolabilità della dignità umana e della vita; (ii) integrità della persona;(iii) sicurezza; (iv) non discriminazione; (v) protezione dei dati personali; (vi) diversità culturale, religiosa e linguistica; (vii) diritti dei bambini e degli anziani; (viii) condizioni di lavoro giuste ed eque; (ix) sicurezza sociale e assistenza sociale; (x) protezione dell ambiente e dei consumatori; (xi) libertà di movimento e residenza. 31

2. Commento 32

2.1. Introduzione 2.1.1 Legge 30 dicembre 1986, n.943 La prima normativa di largo respiro in materia di immigrazione e condizione dello straniero in Italia è contenuta nella Legge 30 dicembre 1986, n. 943. Per la prima volta fu sancito che i lavoratori immigrati sono tenuti ad osservare le leggi italiane e, se in possesso di un permesso di soggiorno, hanno gli stessi diritti sociali e associazioni sindacali, come qualunque cittadino italiano. Questa Legge è stata approvata in quanto attuazione della Convenzione Internazionale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 24 giugno 1975, n. 143, ratificata dall Italia con la Legge del 10 aprile 1981, n. 158. Le principali norme di questa legge prevedono quanto segue. Secondo l art. 1, lo straniero può essere ammesso sul territorio italiano esclusivamente per lo svolgimento delle attività lavorative. Non vengono riconosciuti altri motivi d ingresso. La legge garantisce allo stranierolavoratore i diritti concernenti l uso dei servizi sociali e sanitari, il mantenimento della propria identità culturale, il diritto di frequentare la scuola, il diritto di partecipare ai programmi culturali, ai corsi di formazione e di lingua, il riconoscimento di titoli professionali così come anche la disponibilità dell abitazione. Con l art. 4 viene previsto il diritto al ricongiungimento con il coniuge e i figli minori. Si stabilisce, inoltre, che l ingresso dello straniero in Italia è possibile solo se l interessato sia in possesso del visto rilasciato dall autorità consolare sulla base dell autorizzazione al lavoro concessa dal competente ufficio provinciale del lavoro. Con la legge 943/1986, s inaugura, inoltre, in Italia una lunga serie delle regolarizzazioni, sulla base delle quali si esclude ogni punibilità per illeciti lavorativi pregressi a fronte della positiva volontà dei lavoratori e datori di lavoro, di far emergere il fenomeno immigratorio clandestino. 2.1.2 Legge 28 febbraio 1990, n.39 La seconda Legge relativa all immigrazione è stata la Legge 28 febbraio 1990, n.39, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416, nota come Legge Martelli. Alla fine degli anni 80, con gli importanti cambiamenti dello scenario geopolitico in Europa, la presenza degli immigrati in Italia era in notevole aumento. Ciò indusse il governo a riconsiderare il fenomeno, ampliando e modificando la precedente disciplina migratoria. La legge Martelli, disciplinò per la prima volta, oltre 33

l ingresso in Italia di cittadini extracomunitari, anche l asilo, e in particolare il diritto di riconoscimento dello status di rifugiato ivi inclusi: - l ingresso in Italia avviene non solo per i motivi di lavoro, ma anche per turismo, studio, lavoro subordinato o autonomo, cura, familiari e di culto; - la programmazione dei flussi migratori per motivi di lavoro (con appositi decreti interministeriali annuali) che, deve tener conto dell economia nazionale, delle concrete disponibilità finanziarie, delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza agli immigrati, nonché delle richieste di soggiorno per lavoro di cittadini extracomunitari già presenti sul territorio nazionale per altri motivi, e di quelli iscritti nelle liste di collocamento. La legge Martelli prevede due tipi di filtro per l accesso in Italia di extracomunitari: - il primo, alla frontiera, ove e valutata la regolarità dei documenti e l insussistenza di cause ostative; - il secondo, presso la questura del luogo di dimora, ove l autorità decide se rilasciare il permesso di soggiorno, in relazione ai motivi dell ingresso in Italia, stabilendone anche la durata (ove non espressamente prevista dalla legge). La legge 39/1990 prevede anche procedure per l espulsione del cittadino extracomunitario. A seguito di questa legge fu emanata anche la seconda sanatoria. 2.1.3 Decreto Legge 18 novembre 1995, n. 489 Nel 1995, il Decreto Legge 18 novembre, n. 489, anche noto come Decreto Dini, fu adottato principalmente per limitare l impatto dell immigrazione sul territorio nazionale e non si è in alcun modo interessato del problema dell integrazione sociale. Tuttavia, questo fu un decreto importante per quanto ha riguardato la tutela la salute degli stranieri poiché esso introdusse il principio del diritto alla salute anche per gli immigrati irregolari o clandestini, non soltanto in termini di accesso speciale ma anche in termini di trattamento regolare. Infatti, l Art. 13 del citato Decreto recitava come segue : Assistenza sanitaria. "Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere assistenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. E' altresi' garantita la tutela sociale della maternita' responsabile e della 34

gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternita' e della gravidanza, nonche' le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanita', adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali.". Altri aspetti specifici disciplinati da questo Decreto Legge furono: - i flussi d ingresso per lavori stagionali, lo strumento che sì è verificato poi di una rilevanza considerevole per l andamento del lavoro degli stranieri in Italia; - una nuova regolamentazione delle espulsioni; - una nuova sanatoria. Questo Decreto Legge non fu convertito in legge, anche se la Legge 9 dicembre 1996, n. 617, ne salvaguardò gli effetti. Tuttavia, i tempi erano ormai maturi per il riconoscimento formale della tutela della salute degli stranieri che intervenne in via definitiva dopo meno di due anni con la Legge 6 marzo 1998, n. 40. 2.1.4 Legge 6 marzo 1998, n. 40 Soltanto con la Legge 6 marzo 1998, n. 40, (successivamente translato nel Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 conosciuto anche come Testo Unico sull Immigrazione), la materia migratoria in Italia è stata disciplinata in modo più completo, trattando la questione della presenza dello straniero sul territorio italiano con la dovuta specificità nel merito di aspetti, tematiche e possibili situazioni, che ne possono derivare. La Legge n. 40 del 6 marzo 1998, si è configurata attorno ai tre principali obiettivi: - contrasto dell immigrazione clandestina e dello sfruttamento criminale dei flussi migratori; - realizzazione di una puntuale politica di ingressi legali limitati, programmati e regolati; - avvio di realistici ma effettivi percorsi di integrazione per i nuovi immigrati legali e per gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia. 35

Inoltre, sono state considerate le seguenti tematiche: a) modalità di ingresso e dei controlli alle frontiere, disciplina dell accesso al lavoro, e regolamentazione del lavoro autonomo e del lavoro stagionale; b) disciplina più efficace del respingimento alle frontiere e delle espulsioni; c) norme penali e processuali finalizzate al contrasto delle organizzazioni criminali che gestiscono l immigrazione clandestina; d) garanzie per l immigrato regolare di: (i) poter passare da una condizione di temporaneità ad una maggiore stabilità, mediante la previsione di strumenti nuovi come la carta di soggiorno; (ii) vedere tutelato il diritto a salvaguardare la propria famiglia o a costruirne una nuova; (iii) di ottenere il riconoscimento di diritti di cittadinanza quali i diritti alla salute, all istruzione, ai servizi sociali, alla rappresentanza e al voto amministrativo. La legge è suddivisa in sette titoli. Titolo I Riguarda le disposizioni generali e di principio, quali: la definizione dell ambito di applicazione della stessa legge (art. 1), il trattamento dello straniero (art. 2) e infine lo strumento di programmazione dei flussi (art. 3). Titolo II In linea generale concerne le tematiche dell ingresso, del soggiorno, del respingimento e delle espulsioni. Oltre alle norme sui visti (art. 4) e sugli ordinari controlli alla frontiera, sono precisate anche le modalità del rilascio del permesso di soggiorno (art. 5). I motivi dell ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato vengono diversificati in maniera seguente: affari, turismo, lavoro stagionale, visite, studio e formazione, lavoro autonomo, lavoro subordinato e motivi familiari. Rispetto alla legge Martelli del 1990, vi è stato un notevole aumento dei motivi per i quali lo straniero può essere ammesso sul territorio italiano. E stata introdotta anche la conversione del titolo di soggiorno anche per gli studenti, riportandolo nell ambito di quote. L articolo 7 riguarda la carta di soggiorno, un titolo permanente, ancorché il documento comprovante 36