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Venezia 9-10 novembre 2012 Invecchiamento: innovazioni tecnologiche e molecolari per un miglioramento della salute dell anziano

TASK 3 EPIDEMIOLOGIA E APPROCCI TERAPEUTICI E ABILITANTI INNOVATIVI NEI PAZIENTI CON PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE E ALTRE PATOLOGIE CRONICHE ASSOCIATE ALL INVECCHIAMENTO WP. 3.13. Patologie neurodegenerative, invecchiamento e tutela giuridica del malato Responsabile Prof. Stelio Mangiameli Issirfa-Cnr

Alzheimer, invecchiamento e legislazione Dott. Nicola Viceconte Issirfa-Cnr

La malattia di Alzheimer e le demenze: riflessi sulla capacità di intendere e di volere La malattia di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge in modo lento ma progressivo le cellule cerebrali. Il progresso della malattia, dunque, comporta l incapacità del malato a provvedere ai propri interessi. Tale situazione caratterizza anche altre forme di demenza e più in generale i processi neurodegenerativi legati all invecchiamento.

Giuridicamente tale situazione d incapacità può essere distinta in due categorie: incapacità naturale incapacità legale

Incapacità naturale o Tale situazione caratterizza una persona che, per una qualsiasi ragione, non riesce a provvedere ai propri interessi, dai più semplici (pagamenti di bollette, operazioni bancarie, ecc.) ai più complessi (compra-vendite, redazione d atti). o Da ciò il rischio che il soggetto possa compiere atti pregiudizievoli sul piano patrimoniale e personale, con la necessità per il diritto di prevedere strumenti a tutela dell incapace naturale.

Art. 428 codice civile Gli atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. Il codice civile, pertanto, prevede una disciplina che opera caso per caso, rimettendo al giudice la valutazione sul concreto stato d incapacità del soggetto e sul ricorrere del grave pregiudizio. Vi sono poi ulteriori limiti: l'annullamento dei contratti può essere pronunziato solo se vi è la malafede dell'altro contraente; l azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal compimento dell atto.

Incapacità legale L incapacità legale si ha quando, in seguito a una domanda da parte di determinati soggetti, viene riconosciuta dal giudice una più generale inidoneità della persona interessata a provvedere ai propri bisogni e interessi E dunque uno strumento di carattere generale, che fornisce una tutela non legata al compimento di un determinato atto

Interdizione Si distinguono cosi: Inabilitazione Amministrazione di sostegno

La l. n. 6 del 2004 fa dell amministrazione di sostegno la prima delle misure di protezione, rendendo residuali le tradizionali misure di tutela dell incapace, (così Corte cost., sent. n. 440 del 2005) Lo scopo è quello di tutelare, con la minore limitazione della capacità di agire possibile, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia, mediante specifici interventi di sostegno (Cass., sent. n. 13584/2006)

L amministrazione di sostegno La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno (art. 404 c.c.)

L amministrazione di sostegno, dunque, non presuppone sempre una grave infermità mentale e non si attiva in base a un giudizio astratto, come per l interdizione, bensì in virtù di una valutazione concreta riguardo alle capacità del beneficiario Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l assistenza necessaria dell amministratore e, in ogni caso, per gli atti necessari alle esigenze della propria vita quotidiana

L amministrazione di sostegno si adatta alla tutela del malato di Alzheimer, e più in generale affetto da demenza, potendo valutarsi l entità dell assistenza in base al concreto pregiudizio che la patologia porta sulla capacità di agire (Tribunale di Bari, decreto 5 luglio 2007). Tale istituto, inoltre, ben può applicarsi anche alle persone anziane, le quali vedano compromesse le loro capacità cognitive a causa dell età avanzata (App. Torino, decr. 20 maggio 2008; Trib. Modena, decr. 21 agosto 2007), o facciano registrare un indebolimento della memoria (Trib. Modena, decr. 24 febbraio 2005).

La nomina dell amministratore (art. 405-407 c.c.): avviene ad opera del Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio; avviene su ricorso del beneficiario medesimo, del coniuge o della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado o del Pubblico Ministero (i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona hanno il dovere di proposta del ricorso al Giudice tutelare, se a conoscenza di fatti tali da renderne opportuna l apertura del procedimento, o comunque di informazione al Pubblico Ministero); avviene entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, con decreto motivato del Giudice tutelare immediatamente esecutivo, sentita personalmente la persona cui il procedimento si riferisce.

La scelta dell'amministratore di sostegno (art. 408 c.c.): deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario; può essere effettuata dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, che può essere disattesa dal Giudice tutelare solo per gravi motivi; deve avvenire, preferibilmente tra, il coniuge, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado; può cadere anche sui legali rappresentanti delle fondazioni e le associazioni; non può comprendere gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il decreto di nomina indica (art. 405 c.c.): la durata dell incarico; gli atti che l amministratore ha il potere di compiere; gli atti che il beneficiario può compiere da solo o con l assistenza dell amministratore; i limiti, anche periodici, delle spese che l amministratore di sostegno può effettuare con l utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità; la periodicità con cui l amministratore stesso deve riferire al giudice circa l attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere. Deve altresì informare il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario (art. 410 c.c.).

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.). Con il decreto il Giudice stabilisce se all amministratore di sostegno spetta (ed in quali limiti) la cura della persona, o del patrimonio, o di entrambi, e sceglie: per l amministrazione di assistenza, in cui il beneficiario viene assistito (o sostituito in toto, nei casi più gravi) nella valutazione e realizzazione di atti richiedenti una capacità di ponderazione di cui è sprovvisto; per l amministrazione sostitutiva o di rappresentanza, in cui, invece, l atto può essere compiuto validamente solo dall amministratore.

La cura della persona comprende: il consenso all uso dell immagine o altri attributi della personalità; il consenso informato ai trattamenti medici e chirurgici. La sostituzione opera automaticamente nel caso di beneficiario assolutamente incapace di valutare l opportunità di un trattamento medico; in caso contrario, solo se il dissenso del beneficiario non è formato su una cosciente valutazione critica. Il beneficiario (art. 408 c.c.) può indicare, all atto di designazione dell amministratore, le volontà anticipate che il medico dovrà osservare, una volta confermate dall amministratore stesso; l assistenza (ma non sostituzione) al compimento dei cd. atti personalissimi (domanda di separazione personale e divorzio, ad esempio), qualora il beneficiario non disponga di una adeguata capacità di discernimento (il giudice può anche inibire tout court il compimento di tali atti).

La cura del patrimonio Comprende tutti gli atti necessari per la gestione del patrimonio del beneficiario. Richiede sovente l attribuzione di poteri di rappresentanza esclusiva in capo all amministratore di sostegno. Necessita la precisa individuazione nel provvedimento del Giudice tutelare degli atti, o delle categorie di atti, il cui compimento è precluso all interessato.

Art. 412 c.c. Gli atti compiuti dall amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina possono essere annullati entro cinque anni, termine che decorre dal momento in cui cessa lo stato di sottoposizione all amministrazione di sostegno

Conclusioni L amministratore di sostegno non va a sostituire nell universalità dei rapporti giuridici il soggetto amministrato, ma soltanto ove strettamente necessario. Il provvedimento del giudice ha dunque carattere duttile ed elastico, può essere modificato e integrato in qualsiasi tempo ed è proporzionato alle esigenze e condizioni personali del beneficiario. Il sostegno non è limitato al solo ambito patrimoniale, ma anche e soprattutto alla sfera personale, ai bisogni, e persino alle aspirazioni dell interessato. In tal modo, si offre la possibilità di una protezione mirata, calibrata sulle specifiche esigenze della persona

L interdizione (art. 414 c.c.) Possono essere interdette le persone maggiori di età le quali si trovino in stato di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi. Il soggetto deve quindi essere affetto da una patologica alterazione psichica tale da renderlo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi e l interdizione può essere applicata solo quando sia necessaria per assicurare all incapace un adeguata protezione. Nella patologia di Alzheimer e nelle altre demenze bisogna ricorrevi quando si devono tutelare interessi di una certa entità prima che il soggetto diventi incapace di intendere e di volere.

L azione d interdizione può essere promossa (art. 417 c.c.): dal diretto interessato dal coniuge dalla persona stabilmente convivente dai parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni) dagli affini entro il secondo grado (cognato) dal Pubblico Ministero, che riceve segnalazione dai Servizi Sociali da altre persone che siano a conoscenza di una situazione che rende necessaria la tutela

Procedimento ed effetti dell interdizione Il giudice nomina un tutore che opera in nome e per conto del malato, compiendo tutti gli atti che il soggetto incapace avrebbe potuto compiere, esclusi quelli personalissimi, come il testamento e il matrimonio (artt. 418 e 419). La sentenza che pronuncia l'interdizione, o successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore (art. 427 c.c.). Il tutore compie gli atti in modo autonomo, mentre deve chiedere l autorizzazione al tribunale quando l atto è di straordinaria amministrazione (ad esempio una compravendita immobiliare o una richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c.).

Compiti del tutore la cura della persona incapace; la rappresentanza negli atti civili e l'amministrazione dei beni dell'incapace; la redazione dell'inventario dei beni del tutelato; la redazione di un rendiconto annuale delle entrate e delle spese sostenute; la richiesta di autorizzazione al Giudice per i singoli atti di particolare rilevanza.

Art. 427 c.c. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Art. 1442 c.c. L azione si prescrive in cinque anni dalla revoca della sentenza d interdizione

L inabilitazione (art. 415 c.c.) Presuppone un infermità di mente non talmente grave da dar luogo all interdizione; a differenza dell interdizione, in cui si richiede l incapacità di provvedere ai propri interessi in senso generale, l incapacità riguarda quasi esclusivamente gli interessi economici; viene generalmente promossa quando, in presenza di un infermità mentale media, vi sia una positiva reazione ai trattamenti sanitari, che facciano presumere miglioramenti che escludano pericoli di gravi danni alla persona e al patrimonio.

Effetti dell inabilitazione: ai sensi degli artt. nn. 418 e 419 c.c., su istanza dei medesimi soggetti previsti per l interdizione dall art. 417 c.c., il giudice nomina un curatore, con applicazione delle norme sulla tutela dei minori emancipati (art. 424 c.c.); il malato continua a svolgere tutti gli atti d ordinaria amministrazione ma il curatore assiste il soggetto per gli atti di straordinaria amministrazione; l autorità giudiziaria può stabilire che taluni atti eccedenti l ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'intervento del curatore (art. 427 c.c.): sono atti d ordinaria amministrazione quelli di gestione del patrimonio. sono atti di straordinaria amministrazione quelli di disposizione del proprio patrimonio.

Art. 427 c.c. Possono essere annullati, su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato. Art. 1442 c.c. L azione si prescrive in cinque anni dalla revoca della sentenza d inabilitazione

Conclusioni: L inabilitazione ha un minor rilievo nei casi di malati di Alzheimer o affetti da altre demenze, prendendo in considerazione soprattutto gli aspetti economici, mentre nei casi in esame la persona necessita di essere curata e assistita non solo nei propri interessi patrimoniali, ma anche per le proprie esigenze fondamentali di vita. Da ciò ne deriva che siffatto istituto è ormai recessivo, specie in virtù dell introduzione dell amministrazione di sostegno

Gli strumenti giuridici alternativi la Procura generale Il Trust

La procura generale (art. 1387 e ss. c.c.) Può essere conferita dal malato a una persona di fiducia possibilmente prima che la malattia diventi molto grave; viene rilasciata per atto pubblico davanti ad un notaio, con l indicazione specifica dei poteri delegati, compresi quelli di straordinaria amministrazione; il conferimento della procura generale non impedisce al malato di agire in proprio, quindi esiste il rischio che possa compiere atti pregiudizievoli economicamente per sé e per la propria famiglia; manca uno specifico regime di annullabilità degli atti compiuti dal beneficiario. Rimedio da ritenersi più consono a stati delle demenze in cui minori siano i rischi di pregiudizio per il beneficiario stesso attraverso il compimento di atti da parte sua.

o o o Il Trust E un istituto tipico della tradizione giuridica dei Paesi di Common Law, riconosciuto in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, la quale ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell Aja del 1 luglio 1985 secondo cui: un soggetto (disponente o settlor o grantor) affida, con atto tra vivi o mortis causa, i propri beni di proprietà ad altro soggetto (trustee), che ne diventa il vero e proprio proprietario; il trustee assume l impegno di amministrare, preservare e far fruttare i beni, per uno scopo prestabilito, nell'interesse di uno o più beneficiari individuati dallo stesso settlor, rendendo conto della propria amministrazione; i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee e costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee.

I beni in trust: sono sottoposti ad un vincolo di destinazione e ad un vincolo di separazione; costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente e del trustee; qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i beni in trust. Tale soluzione appare così applicabile anche al caso di persone affette da demenza, al fine di tutelarne le esigenze patrimoniali

Art. 2645ter c.c. E possibile trascrivere gli atti in forma pubblica con cui un soggetto ( conferente ) costituisce, su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione finalizzato, per un periodo di tempo determinato (non superiore a novanta anni) o per la durata della persona fisica beneficiaria, a favore di persone disabili o pubbliche amministrazioni o altri soggetti meritevoli di tutela ai sensi dell art. 1322, comma 2, c.c., ( beneficiario ); i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo. In tal modo, alla tutela patrimoniale del beneficiario si unisce anche quella dei terzi, in virtù del regime della trascrizione

Legislazione e assistenza ll diritto non si occupa della malattia di Alzheimer o delle demenze esclusivamente mediante la predisposizione di strumenti giuridici posti a fini di tutela, ma anche riconoscendo a tali categorie la possibilità di accedere a determinati benefici di legge

Invalidità civile (da ultimo d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009) Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona che abbia una menomazione sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. La domanda deve essere presentata alla ASL competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza dell'interessato. Alla domanda va allegata la certificazione medica, fatta dal medico curante, attestante la natura delle infermità invalidanti ed eventuale altra documentazione medica di carattere clinico - sanitario, a sostegno di quanto attestato dal certificato medico. L accertamento definitivo spetta all INPS.

Indennità di accompagnamento E un particolare beneficio in forma economica concesso agli invalidi civili al 100%. Viene corrisposta in presenza di : impossibilità a deambulare; incapacità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; mancanza di ricovero in struttura a titolo completamente gratuito. Il certificato medico dovrà mettere in evidenza le condizioni che limitano l autonomia agli atti quotidiani della vita, dando risalto a quelle che causano l incapacità al rapporto o con la realtà e alla possibilità di produrre danni per sé o per gli altri. È inoltre indispensabile allegare al certificato medico la certificazione attestante la non autonomia.

Conclusioni: Le demenze e la malattia di Alzheimer in particolare incidono certamente sulla capacità di compiere gli atti necessari a svolgere la propria attività quotidiana. La demenza, infatti, rende l anziano incapace di compiere funzioni essenziali quali la nutrizione, la vestizione, l igiene personale, necessitando perciò di un aiuto costante che le norme su invalidità civile e accompagnamento possono favorire.

Legge n. 104/92 e Alzheimer La legge n. 104/1992, è diretta ad assicurare la tutela delle persone disabili. Tale legge, infatti, detta i principi dell ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone disabili. Il riconoscimento della tutela prevista dalla normativa in questione spetta alla Commissione medica presso le ASL. La legge definisce persona handicappata «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». La malattia di Alzheimer comporta senz altro una «minorazione progressiva» che determina un «processo di svantaggio sociale» e conseguentemente la persona che ne è affetta ha diritto alla tutela prevista dalla normativa.

La tutela consiste nell attribuzione di peculiari garanzie per coloro che si prendano cura del disabile e in particolare di: permessi di tre giorni al mese retribuiti, frazionabili anche in ore, per i parenti o affini entro il 3 grado. Non è richiesta la convivenza con il disabile, purché l assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa, nel senso che il lavoratore richiedente deve essere l unico soggetto che presta assistenza e l assistenza al disabile deve essere effettivamente prestata per le sue necessità quotidiane. Se vi è convivenza deve essere dimostrata l impossibilità per altri familiari maggiorenni conviventi non lavoratori o non studenti di prestare assistenza; diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina per i parenti o affini entro il 3 grado; benefici fiscali per l assistenza.

Grazie per l attenzione!