REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI

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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI Emanato con Decreto 15 giugno 2016, n. 439 Entrato in vigore il 1 luglio 2016 UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN Via Ravasi, 2 21100 Varese (VA) Italia Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 Fax +39 0332 219039 Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it Web: www.uninsubria.it P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 Chiaramente Insubria! Piano I Uff. 1.017 1.018

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI INDICE Art. 1 - Consiglio Generale... 3 Art. 2 - Definizioni... 3 Art. 3 - Autonomia... 3 Art. 4 - Funzioni e finalità... 3 Art. 5 - Durata del mandato... 3 Art. 6 - Prorogatio e prima convocazione... 3 Art. 7 - Conferenza dei Rappresentanti... 4 Art. 8 - Membri di diritto del Consiglio... 4 Art. 9 - Membri designati del Consiglio... 4 Art. 10 - Strutture e risorse... 4 Art. 11 - Presidenza del Consiglio... 5 Art. 12 - Cessazione dall incarico di Consigliere... 5 Art. 13 - Surroga dei Rappresentanti... 5 Art. 14 - Convocazione... 5 Art. 15 - Pubblicità delle sedute... 5 Art. 16 - Svolgimento dei lavori... 5 Art. 17 - Espletamento del mandato... 5 Art. 18 - Accesso alle informazioni e agli atti... 5 Art. 19 - Sigillo di Ateneo... 5 Art. 20 - Revisione del Regolamento... 6 Art. 21 - Disposizioni transitorie... 6 2

Art. 1 - Consiglio Generale 1. Il Consiglio Generale (d ora in poi Consiglio o CGS ) è l organo statutario di coordinamento delle rappresentanze studentesche dell Università degli Studi dell Insubria, istituito ai sensi della legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo. 2. Il Regolamento del Consiglio Generale (d ora in poi Regolamento ) ne disciplina la costituzione e il funzionamento. Art. 2 - Definizioni 1. Nel presente Regolamento con Organi di Governo ci si riferisce a Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione; con Organi di Governo, Valutazione e Controllo od Organi di Ateneo ci si riferisce a Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione; con Rappresentanti eletti ci si riferisce a tutti gli Studenti e dottorandi che, candidatisi per un incarico di rappresentanza studentesca, siano stati sottoposti al voto della comunità studentesca risultando eletti (Organi di Ateneo, Consigli di Scuola, Consigli di Dipartimento, Consigli di Corso); per Rappresentanti designati si intendono tutti i Rappresentanti degli Studenti che non abbiano ottenuto tale qualifica per il tramite di alcuna elezione, ma per designazione effettuata da altri Rappresentanti o da Organi di Ateneo (Commissione etica, CPDS, AiQua, ). Art. 3 - Autonomia 1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme di legge e in conformità con le previsioni statutarie e regolamentari dell Ateneo, il Consiglio gode di autonomia organizzativa e gestionale. 2. Il Consiglio può, con voto a maggioranza qualificata, derogare a norme non imperative che disciplinano l esercizio di proprie competenze esclusive e il proprio funzionamento. Art. 4 - Funzioni e finalità 1. Il Consiglio svolge la funzione di coordinamento e di raccordo delle rappresentanze studentesche. Ha competenze propositive e consultive su ogni materia riguardante in modo esclusivo o prevalente l interesse degli studenti, in particolare: attività e servizi didattici, diritto allo studio, attività culturali e ricreative degli studenti, forme di collaborazioni studentesche ed attività connesse all erogazione di servizi; esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti; promuove rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 2. Su richiesta del Rettore, del Pro-Rettore Vicario o degli Organi di Ateneo, il Consiglio formula pareri su specifici argomenti. Art. 5 - Durata del mandato 1. Il Consiglio rappresenta in modo paritario le due sedi dell Università e dura in carica due anni, coincidendo il mandato dei Consiglieri con quello delle rappresentanze elettive di Ateneo. Art. 6 - Prorogatio e prima convocazione 1. La prima convocazione del nuovo Consiglio avviene non oltre i 30 giorni dal decreto di nomina del CGS. 2. Fino alla prima convocazione del nuovo Consiglio, sono prorogati i poteri al Consiglio uscente per la gestione dell ordinaria amministrazione. 3

Art. 7 - Conferenza dei Rappresentanti 1. Tutti i Rappresentanti dell Università degli Studi dell Insubria, per qualunque organo eletti o designati, sono componenti di diritto della Conferenza dei Rappresentanti (d ora in poi Conferenza). 2. La Conferenza è presieduta dal decano dei Rappresentanti, ossia lo studente presente in uno degli Organi di Governo che abbia cumulato più anni di rappresentanza in Organi di Ateneo, a seguire in Organi di Dipartimento, a seguire il più anziano di immatricolazione, a seguire il più anziano d età anagrafica. 3. La Conferenza designa i componenti del Consiglio Generale e, su domanda del Consiglio, esprime pareri non vincolanti. 4. Le norme sul funzionamento del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, alla Conferenza. Art. 8 - Membri di diritto del Consiglio 1. Sono membri di diritto gli otto studenti presenti negli Organi di Ateneo: a. 4 Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico (due per sede); b. 2 Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione (uno per sede); c. 2 Rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione (uno per sede). Art. 9 - Membri designati del Consiglio 1. Il Consiglio è inoltre composto da ventidue studenti, in ragione di undici per la sede di Como e undici per la sede di Varese, eletti dalla Conferenza dei Rappresentanti fra i propri componenti. 2. Nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza a tutte le strutture didattiche. 3. La Conferenza si riunisce appositamente per l elezione dei componenti del Consiglio entro 2 mesi dal decreto rettorale di nomina degli eletti ed è convocata dal Decano almeno 7 giorni prima. Decorsi inutilmente i termini, alla convocazione provvede il Rettore. 4. All apertura della seduta il Decano individua tra i componenti della Conferenza due persone che lo assistano per le operazioni elettorali, invita successivamente i presenti a proporre la propria candidatura, mettendo a verbale i nominativi dei candidati, cui segue la presentazione delle candidature. 5. Al termine si procede immediatamente con votazione a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze. A parità di preferenze prevalgono, nell ordine: i candidati con più anzianità di rappresentanza studentesca, i candidati con più anzianità anagrafica. 6. Il Consiglio è validamente costituito con qualsiasi numero di seggi rimasti vuoti per mancanza di candidature o di studenti eleggibili. I posti vacanti possono essere colmati per cooptazione dal Consiglio medesimo. 7. La Conferenza vigila sull applicazione delle presenti disposizioni e, sentite le parti interessate, decide seduta stante sulle controversie. Art. 10 - Strutture e risorse 1. L Università assicura al Consiglio le strutture necessarie all espletamento del mandato dei componenti. 2. Il Consiglio gode della necessaria visibilità e di un proprio spazio sul sito web, nonché di un area riservata sulla piattaforma e-learning che sia autonomamente gestibile. 4

Art. 11 - Presidenza del Consiglio 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i Rappresentanti negli Organi di Governo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Consiglio. Art. 12 - Cessazione dall incarico di Consigliere 1. L incarico di Consigliere cessa: a. per i componenti di diritto: con la cessazione dalla carica in virtù della quale sono componenti di diritto; b. per i componenti designati: alla seconda assenza ingiustificata nel Consiglio; con la cessazione dalla carica di Rappresentante ; col voto di sfiducia della maggioranza qualificata della Conferenza su proposta del Consiglio; con le dimissioni. 2. Le dimissioni sono irrevocabili ed efficaci dal momento in cui vengono presentate. A cura del Presidente è tempestivamente comunicata al Rettore ogni cessazione e sostituzione di Consiglieri. Art. 13 - Surroga dei Rappresentanti 1. Compatibilmente con le previsioni di legge in materia, con lo Statuto di Ateneo e con il Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio provvede alla designazione dei Rappresentanti il cui posto sia rimasto vacante. Art. 14 - Convocazione 1. Il Consiglio è convocato almeno due volte all anno. 2. I componenti della Conferenza dei Rappresentanti sono informati di ogni adunanza e ricevono, unitamente all Ordine del Giorno, l invito a presenziare senza diritto di voto. Art. 15 - Pubblicità delle sedute 1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche. Il Presidente può convocare il Consiglio in seduta riservata. 2. Di ciascuna seduta è redatto un verbale. Art. 16 - Svolgimento dei lavori 1. Il Consiglio si riunisce in composizione plenaria, anche ricorrendo allo strumento della videoconferenza. Le riunioni si svolgono alternativamente nelle due sedi dell Ateneo. Art. 17 - Espletamento del mandato 1. La partecipazione ai lavori del Consiglio è per i componenti esercizio dell ufficio di Rappresentante ; per la durata delle adunanze i Consiglieri presenti sono da ritenersi, nei limiti in cui la legge lo consente, assenti giustificati dalla partecipazione ad attività didattiche. Art. 18 - Accesso alle informazioni e agli atti 1. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere, in tempo utile, ogni informazione e documento necessari all espletamento del proprio mandato. Art. 19 - Sigillo di Ateneo 1. Per l espletamento delle proprie attività il Consiglio può fare uso del Sigillo di Ateneo. 5

Art. 20 - Revisione del Regolamento 1. Il Consiglio può proporre modifica del Regolamento con deliberazione assunta a maggioranza di 2/3 degli aventi diritto. Art. 21 - Disposizioni transitorie 1. Con l entrata in vigore del presente Regolamento i Rappresentanti negli Organi di Ateneo si costituiscono in Consiglio Generale ; i Rappresentanti, eletti e designati, si costituiscono in Conferenza dei Rappresentanti e avviano il processo per l integrazione del Consiglio. 6