STATUTO ANIEM PIEMONTE

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STATUTO ANIEM PIEMONTE ART. 1 - Costituzione Nel rispetto di quanto previsto nel vigente Statuto dell'aniem, è costituito, con sede in Torino (C.so Garibaldi 59) il Collegio delle Imprese Edili e Affini della Regione Piemonte, brevemente indicato con la sigla ANIEM Piemonte Fanno parte dell ANIEM PIEMONTE le imprese aventi sede in Piemonte che operano nel settore edile ed immobiliare e nei settori affini. ANIEM PIEMONTE aderisce all ANIEM Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e, per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni statutarie dell ANIEM. ANIEM PIEMONTE dovrà rispettare le norme statutarie dell ANIEM, nonchè le sue deliberazioni, anche per quanto riguarda i contributi dovuti dal Collegio all ANIEM, le direttive e gli accordi. ART. 2 Principi e finalità Scopo preminente dell ANIEM PIEMONTE è la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate. A tal fine ANIEM PIEMONTE si propone di: a) tutelare i legittimi interessi di categoria degli associati, assumendone la rappresentanza nei rapporti con Pubbliche Autorità, Enti ed Istituti, Organizzazioni Sindacali; b) rappresentare e fornire assistenza alle imprese associate in ogni questione connessa con l interesse della categoria; c) disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle imprese associate, anche a mezzo di stipulazione di contratti, accordi e regolamenti plurimi e aziendali; d) provvedere alla trattazione delle controversie di lavoro, sia collettive che individuali, interessanti le aziende associate; e) istituire, con la collaborazione delle imprese associate, specifici organi, servizi ed uffici al fine di promuovere studi, sondaggi, rilevamenti, indagini di mercato, al fine di trovare soluzioni ai problemi delle imprese, anche nei settori degli appalti pubblici e privati; f) promuovere e realizzare la pubblicazione di periodici, riviste e monografie riguardanti le industrie del settore, sollecitando e promuovendo la partecipazione delle aziende associate ad esposizioni e convegni, sia provinciali che regionali, nazionali e internazionali; g) promuovere qualunque attività di interesse della categoria di natura tecnica, economica e commerciale, nonché partecipare alla costituzione di organismi di servizio nell intento di sempre meglio potenziare ed agevolare le imprese rappresentate; h) compiere tutti i compiti ed atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali. Per il raggiungimento dello scopo, ANIEM PIEMONTE potrà compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, bancaria, finanziaria, come pure potrà assumere cointeressenze e partecipazioni in altre Associazioni aventi oggetto analogo ed affine al proprio.

ART. 3 Sede ANIEM PIEMONTE ha sede principale in Torino Può istituire sedi, uffici e rappresentanze, sia permanenti che temporanee, per particolari finalità associative e secondo le deliberazioni dell Assemblea. L istituzione, la soppressione e il trasferimento delle sedi, uffici e rappresentanze avviene con delibera dell Assemblea. La durata dell ANIEM PIEMONTE è a tempo indeterminato. ART. 4 - Adesione Le imprese, che hanno sede legale in Piemonte e che intendono far parte dell ANIEM PIEMONTE, dovranno presentare apposita istanza di adesione. Nell istanza dovranno dovranno indicare le persone, titolari, e legali rappresentanti o persone specificamente delegate a rappresentare l'azienda alle quali spetta l esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti statutari. Le imprese dovranno, altresì comunicare ad ANIEM PIEMONTE eventuali modifiche o trasformazioni aziendali. Sulle richieste di adesione il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla data di presentazione. ART. 5 Obblighi associativi Gli associati, all atto dell iscrizione, si obbligano: a) ad osservare le clausole degli accordi, dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente statuto, gli organi sociali stipulassero ed adottassero in nome dell ANIEM PIEMONTE; b) ad attenersi, con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione, agli obblighi statutari ed alla disciplina dell ANIEM PIEMONTE; c) a corrispondere all ANIEM PIEMONTE i contributi ordinari e straordinari che l Assemblea fisseranno, riconoscendo la facoltà dell ANIEM PIEMONTE, in difetto di puntuale adempimento, di richiedere il pagamento delle predette somme con procedimento di ingiunzione. ART. 6 Recesso ed espulsione Ogni socio potrà esercitare, in qualunque momento, il proprio diritto di recedere dall ANIEM PIEMONTE mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con RR o pec presso la sede sociale dell ANIEM PIEMONTE, i cui effetti si determineranno trascorsi 6 (sei) mesi dal ricevimento della stessa. Durante il periodo di preavviso di 6 mesi l impresa sarà tenuta al pagamento delle quote, ma al momento dell invio della comunicazione di recesso il rappresentante dell impresa decadrà da ogni incarico associativo.

L'espulsione del socio dell ANIEM PIEMONTE può essere proposta in qualunque momento da qualunque organo sociale o da singoli soci, per iscritto, con motivato esposto, per fatti gravi che ledano lo spirito associativo e l'onore della persona o dell associazione o della categoria. Sulla proposta di espulsione, sentito il proponente e il socio contro il quale essa è proposta, decide il Consiglio Direttivo con voto segreto, con una maggioranza che non sia inferiore a tre quarti del numero effettivo dei suoi componenti. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri. ART. 7- Organi associativi Sono Organi sociali: 1) l Assemblea; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente. L assemblea potrà nominare su indicazione del Consiglio Direttivo : 1) il Revisori dei Conti; 2) il Collegio dei Probiviri. Ogni Organo dell ANIEM PIEMONTE dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate. Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie delle deliberazioni, nè attestare le volontà del Collegio e dei suoi Organi. Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per il Revisore dei Conti per il quale il compenso verrà stabilito dal Consiglio Direttivo. ART.8 L Assemblea L Assemblea è Organo sovrano dell ANIEM PIEMONTE. Essa è composta da tutti gli associati. Essa è convocata, anche fuori dalla sede dell ANIEM PIEMONTE, dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all anno entro il mese di aprile, a mezzo di comunicazione inviata a mezzo fax o posta certificata alla sede legale della società associata, almeno dieci giorni prima della riunione. Inoltre, il Consiglio Direttivo può deliberare la convocazione dell assemblea ordinaria ove lo ritenga opportuno e deve procedere alla convocazione della stessa quando ne sia stata inoltrata motivata richiesta scritta da almeno un decimo degli associati con precisa indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore. All inizio della riunione l Assemblea elegge il proprio Presidente. Ogni associato, in regola con il versamento dei contributi associativi, fatto salvo quanto previsto per il primo anno, ha diritto ad un voto, salvo che egli sia titolare o legale rappresentante di più imprese associate, nel qual caso disporrà di tanti voti quante sono le imprese stesse. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato. Ciascun associato non può rappresentare in assemblea più di un altro associato. L Assemblea in forma ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la

presenza di almeno la metà degli associati più uno e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei partecipanti. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta (il 50% + 1) dei presenti. L Assemblea ordinaria: a) determina, in armonia con l ANIEM le direttive della politica dell associazione secondo quanto disposto dall art. 2; b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo; c) approva la relazione del Consiglio Direttivo ed il bilancio del Collegio da presentarsi non oltre 4 (quattro) mesi dopo la chiusura dell anno solare; d) delibera le quote associative ed eventuali quote straordinarie su indicazione del Consiglio Direttivo; e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti su indicazione del Consiglio Direttivo; f) nomina il Collegio dei Probiviri su indicazione del Consiglio Direttivo; g) nomina i propri rappresentanti all Assemblea dell ANIEM ART.9 Assemblea straordinaria L Assemblea straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per le delibere aventi per oggetto lo scioglimento del Collegio occorre sempre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modificazioni dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'aniem; b) sullo scioglimento e sulla liquidazione dell ANIEM PIEMONTE; c) su ogni altra decisione che non rientri nelle competenze dell'assemblea ordinaria. ART.10 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti eletti dall Assemblea. I suoi membri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio che risultano assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consiliari potranno essere considerati decaduti. Il posto reso vacante dai consiglieri che, per qualsiasi causa, siano cessati dalla carica verrà ricoperto dai nuovi membri eletti dall Assemblea ove non vi siano associati che, avendo riportato voti durante l'ultima Assemblea elettiva ma non essendo risultati eletti, possono subentrare automaticamente secondo l'ordine di conseguimento delle preferenze. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione, normalmente una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne sia richiesto da non meno di quattro componenti del Consiglio medesimo. Possono partecipare al Consiglio Direttivo esperti tecnici individuati dal Consiglio, che non avranno diritto di voto, con facoltà propositive e consultive.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, debbono essere assunte a maggioranza dei votanti in una seduta alla quale partecipi almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo : a) elegge il Presidente dell ANIEM PIEMONTE; b) predispone per ogni anno una relazione relativa all attività svolta, ed al bilancio corredata dai più salienti dati di gestione; c) propone le quote associative che i soci dovranno corrispondere e può anche proporre quote associative straordinarie, nel caso in cui vi siano particolari necessità di gestione; d) elegge nel suo interno il Presidente ed un Vice-Presidente; e) elegge al suo interno il Tesoriere; f) Costituire commissioni tecniche avente ad oggetto lo studio e l approfondimento di particolari problematiche delle associate. ART. 11 Il Presidente Il Presidente dell ANIEM PIEMONTE attua le politiche deliberate dall Assemblea e dal Consiglio Direttivo, sovrintende a tutti gli atti dell ANIEM, coordina l azione dello stesso e lo rappresenta di fronte a terzi. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell ANIEM PIEMONTE. In caso di impedimento del Presidente, il vice Presidente delegato, lo sostituisce nei poteri e nelle mansioni. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato. Il Presidente dell ANIEM PIEMONTE è componente di diritto dell ANIME e rappresenta ANIEM PIEMONTE secondo quanto disposto nello statuto ANIEM. E compito del Presidente convocare le riunioni degli Organi associativi dell ANIME PIEMONTE. ART. 12 Il Tesoriere Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo dell ANIEM tra i suoi componenti. Il Tesoriere esercita le attribuzioni attinenti l Amministrazione e ne risponde al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell ANIEM. Il Tesoriere redige, di concerto con il Collegio dei Revisori, ove nominato, schemi dell esercizio finanziario e il progetto di bilancio che l Assemblea dovrà approvare. ART. 13 Il Revisore dei Conti Il Revisore dei Conti è nominato dall Assemblea e resta in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla la gestione amministrativa dell ANIEM PIEMONTE ed inoltre redige la relazioni sui bilanci da presentare all approvazione dell Assemblea. ART. 14 - Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Probiviri effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono nominati dall Assemblea di ANIEM PIEMONTE. Collegio. Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente e resta in carica tre anni. Al Collegio dei Probiviri è devoluto un preventivo tentativo di conciliazione obbligatorio qualora sorga controversia che riguarda, altresì, l'interpretazione ed esecuzione delle norme statutarie fra i soci o fra i soci e gli organi di ANIEM PIEMONTE. ART. 15 Il Direttore Il Direttore di ANIEM PIEMONTE potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo, che determina anche l ammontare dei compensi e le condizioni contrattuali del suo inquadramento. Collabora operativamente con il Presidente per la realizzazione degli scopi ed il raggiungimento dei fini per i quali è costituita l ANIEM PIEMONTE. Ha la responsabilità dell organizzazione degli uffici associativi. Il Direttore può partecipare alle riunioni di tutti gli Organi del Collegio, con esclusione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. ART. 16 Il Patrimonio Il Patrimonio del Collegio è costituito da: 1) erogazioni, lasciti o contributi; 2) beni mobili e immobili; 3) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi; 4) partecipazioni. Le entrate del Collegio sono costituite da:. contributi degli Organi collaterali;. contributi ordinari degli associati;. eventuali contributi associativi straordinari;. ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario;. eventuali contributi provenienti dalla gestione degli strumenti contrattuali. ART. 17 Il Bilancio L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo di ANIEM PIEMONTE deve predisporre la relazione sull'attività svolta ed il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. ART. 18 Scioglimento L ANIEM PIEMONTE si potrà sciogliere per cessazione degli scopi statutari, per fusione con altre Associazioni, ma, comunque, sempre a seguito di deliberazione dell'assemblea, assunta con la maggioranza dei tre quarti dei soci iscritti. In caso di deliberato scioglimento verrà nominato dall'assemblea di ANIEM PIEMONTE un liquidatore ed il patrimonio sociale sarà destinato secondo le deliberazioni dell'assemblea.