COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI
Società cooperative SCOPO MUTUALISTICO e gestione di servizio a favore dei soci: cooperative di consumo cooperative di produzione e lavoro cooperative di trasformazione A seconda dei casi, la cooperativa: offre beni/servizi ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato remunera maggiormente le prestazioni lavorative dei propri soci
Cooperative a mutualità prevalente 1) Gestione di servizio a favore dei soci deve essere prevalente rispetto all attività con i terzi Rapporto sociale e rapporto di scambio mutualistico sono distinti 2) Limiti statutari alla distribuzione degli utili tra i soci (e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, in caso di scioglimento)
Mutualità prevalente Art. 2513: misurazione della PREVALENZA dei rapporti di scambio mutualistico con i soci: a) ricavi da vendite di beni a favore dei soci > 50% del totale dei ricavi delle vendite; b) costo del lavoro dei soci > 50% del totale del costo del lavoro c) costo produzione per beni conferiti dai soci > 50% del costo totale delle merci Iscrizione in apposito albo = agevolazioni fiscali
Caratteristiche generali delle cooperative 1) VARIABILITA del capitale: possibile ingresso/ uscita di nuovi soci senza aumento o riduzione del capitale sociale. 2) VOTO CAPITARIO: principio una testa un voto. Possibili deroghe per: a) soci cooperatori-persone giuridiche b) soci imprenditori (agganciamento del voto alla misura della partecipazione allo scambio mutualistico)
Clausole statutarie antilucrative A) LIMITI massimi alla quantità di UTILI distribuibili; B) LIMITI massimi alla remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni; C) DIVIETO di distribuire le riserve ai soci cooperatori; D) OBBLIGO di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento della società. In caso di superamento dei limiti per 2 esercizi consecutivi: perdita qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
Vantaggio mutualistico: ristorni Modalità di acquisizione del vantaggio mutualistico: immediato risparmio di spesa acquisizione differita mediante i RISTORNI Differenze tra UTILI e RISTORNI: gli UTILI spettano in base al rapporto sociale i RISTORNI spettano in base alla quantità di scambi mutualistici tra cooperativa e soci
Struttura finanziaria della cooperativa SOCI COOPERATORI devono possedere i requisiti stabiliti nell atto costitutivo e detengono azioni/quote della cooperativa Ammissione di nuovi soci o acquirenti: decidono gli amministratori in base ai requisiti individuati nell atto costitutivo SOCI FINANZIATORI: eventuale maggiorazione del dividendo. Azioni di partecipazione cooperativa o strumenti finanziari (con o senza voto) La maggioranza dei VOTI in assemblea deve essere nelle mani dei soci cooperatori
PROCEDURE CONCORSUALI PRESUPPOSTI: situazione di CRISI (temporanea) situazione di INSOLVENZA (crisi irreversibile) Sono procedure DI MASSA: coinvolgono l intero p a t r i m o n i o dell imprenditore e l intero ceto creditorio Dopo l attivazione della procedura i creditori dell impresa divengono CREDITORI CONCORSUALI: non possono iniziare azioni esecutive individuali contro l imprenditore
Presupposti del FALLIMENTO Procedura liquidatoria: mira a soddisfare i creditori con il ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: art. 1 l. fallimentare (soglie dimensionali) PRESUPPOSTI OGGETTIVI: INSOLVENZA = incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni 1) Crisi di liquidità 2) Adempimento delle obbligazioni con mezzi anormali 3) Incapacità di ottenere credito
EFFETTI DEL FALLIMENTO Effetti per l impresa: cessazione attività di impresa, ma possibile continuazione provvisoria (con parere favorevole del comitato dei creditori) affitto dell azienda Effetti per il fallito: effetti patrimoniali (spossessamento) perdita capacità processuale inefficacia atti di disposizione dopo la dichiarazione di fallimento
Effetti per i creditori BLOCCO azioni esecutive individuali: le azioni recuperatorie o risarcitorie sono esercitate dal CURATORE FALLIMENTARE I creditori hanno diritto di partecipare al CONCORSO sulla massa attiva fallimentare, previo accertamento del loro credito CREDITI SUCCESSIVI al fallimento: se sorti in virtù della procedura sono da soddisfare in PREDEDUZIONE.
Azione revocatoria fallimentare Atti PREGIUDIZIEVOLI ai creditori = incidono sul patrimonio del fallito in un periodo sospetto anteriore al fallimento. Alterano la PAR CONDICIO tra i creditori del fallito: alcuni creditori soddisfatti prima a scapito di altri. Atti inefficaci di diritto : atti a titolo gratuito e pagamenti anticipati di debiti del fallito. Atti soggetti ad azione revocatoria: a) atti anormali (1 anno anteriore al fallimento); b) atti normali (6 mesi prima)
Onere della prova e effetti della revoca Per gli ATTI ANORMALI: il curatore deve provare il compimento dell atto nel periodo sospetto e spetta al terzo dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore Per gli ATTI NORMALI: il curatore deve provare il compimento dell atto nel periodo sospetto + la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo. L atto revocato è INEFFICACE verso i creditori concorsuali e il terzo deve restituire al fallimento quanto ha ricevuto. Può però insinuarsi al passivo per il suo eventuale credito.
Concordato preventivo e accordi stragiudiziali PRESUPPOSTI: stato di crisi / insolvenza FINALITA : liquidazione / risanamento dell impresa INIZIATIVA del debitore: piano di concordato = proposta ai creditori con contenuto variabile: a) ristrutturazione dei debiti (dilazione pagamenti; riduzione degli interessi; pagamenti in percentuale anche tramite cessione di beni; attribuzione di obbligazioni/azioni) b) suddivisione creditori in classi con trattamenti differenziati
Concordato preventivo Composizione della crisi mediante soluzione concordata con i creditori. L imprenditore conserva l amministrazione dei suoi beni e continua la gestione dell impresa se previsto nella proposta (concordato con continuità aziendale) Sospensione azioni esecutive individuali dei creditori. FASI DELLA PROCEDURA: 1) approvazione proposta da parte dei creditori 2) omologazione del Tribunale (controllo di merito solo eventuale)
Consecuzione di procedure In caso di successivo fallimento: a) esenzione da revocatoria per pagamenti in esecuzione del concordato; b) prededucibili i crediti per finanziamenti-ponte erogati in funzione o in esecuzione del concordato. c) prededucibili anche i finanziamenti provenienti dai soci (max 80% del finanziamento)
Accordi di ristrutturazione dei debiti Accordi fra l imprenditore e una maggioranza qualificata dei creditori (almeno 60%) Non sono concordati di massa: non vincolano creditori dissenzienti (per loro pagamento integrale). Anche gli imprenditori agricoli possono fare accordi di ristrutturazione. Esenzione da revocatoria per i pagamenti e prededucibilità per i finanziamenti. Omologazione da parte del Tribunale