Regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 1
Oggetto - 1 Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private 2
Oggetto - 2 Il Regolamento, allo scopo di garantire un adeguato livello di informativa e trasparenza a favore dei consumatori, nel riprendere istruzioni già impartite al mercato con la Circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003, completa la regolamentazione dando attuazione alle disposizioni della legge 248/2006 che, attraverso la modifica dell articolo 131 del Codice, prevede nuovi e specifici obblighi a carico delle imprese e degli intermediari 3
Contenuto - 1 Il Regolamento si compone di tre Capi: Capo I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) 4
Contenuto - 2 Capo II Obblighi di trasparenza e informativa Sezione I Obblighi a carico delle imprese Art. 4 (Obblighi di informativa a carico delle imprese) Art. 5 (Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita) Art. 6 (Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet) Art. 7 (Flessibilità tariffaria) Art. 8 (Ulteriori informazioni contenute nella polizza) Sezione II Obblighi a carico degli intermediari Art. 9 (Obblighi informativi a carico degli intermediari) 5
Contenuto - 3 Capo III Disposizioni finali Art. 10 (Modalità organizzative) Art. 11 (Abrogazioni) Art. 12 (Pubblicazione) Art. 13 (Entrata in vigore) 6
Obblighi di trasparenza e informativa: Obblighi a carico delle imprese - 1 Le imprese sono tenute a mettere a disposizione del pubblico presso ogni punto vendita e nei propri siti internet i documenti precontrattuali le condizioni generali e speciali di polizza praticate un servizio gratuito di preventivazione personalizzata Punti vendita : i locali ovvero le sedi o le dipendenze dell intermediario o della impresa accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto 7
Obblighi di trasparenza e informativa: Obblighi a carico delle imprese commenti Isvap Il fine della disposizione è di porre il consumatore in grado: di effettuare confronti tra i diversi prodotti assicurativi offerti e di valutarne la convenienza non solo in termini economici, ma anche con riguardo ai contenuti delle garanzie e all idoneità a soddisfare le proprie esigenze Ciò nell ottica di facilitare la mobilità dell utenza, di incentivare la concorrenza tra le imprese e quindi di favorire un contenimento delle tariffe 8
Contenuti ed alle caratteristiche della nota informativa Riguardo ai contenuti ed alle caratteristiche della nota informativa, il Regolamento rinvia alle disposizioni vigenti, che restano applicabili fino alla emanazione del Regolamento che disciplina la nota informativa per tutti i contratti assicurativi, sia dei rami vita, sia dei rami danni in attuazione dell articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private 9
Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita - 1 Le imprese devono fornire il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato ai soggetti che ne fanno richiesta in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante soggetti all obbligo di assicurazione, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti Nell allestimento del servizio, le imprese considerano tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa Il preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente utilizzati dall impresa ai fini della determinazione del premio, ivi comprese le risposte fornite dal richiedente medesimo 10
Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita - 2 Il preventivo deve contenere: l indicazione del premio globale richiesto per la copertura (riportando gli elementi di personalizzazione utilizzati dall impresa nel caso concreto) la misura della provvigione riconosciuta dall impresa all intermediario operante in rapporto diretto con l impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati l eventuale sconto complessivamente applicato dall impresa e dall intermediario 11
Intermediario operante in rapporto diretto con l impresa Dalle definizioni del Regolamento è l intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in virtù di mandati o di accordi stipulati con le imprese di assicurazione, riceve dalle stesse provvigioni per l attività svolta 12
Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita - 2 La provvigione deve espressa: in valore assoluto e a fini di comparabilità, deve essere anche indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale Le imprese devono specificare in nota che la percentuale è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale 13
Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita - 3 Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, devono essere evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo 14
Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita - 4 Ogni preventivo deve riportare un codice, assegnato secondo procedure prestabilite dall impresa, che ne consenta l identificazione in modo univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto 15
Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita - 5 Il preventivo personalizzato ha validità non inferiore a 60 giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso Qualora la residua validità della tariffa, sulla cui base è calcolato il preventivo, sia inferiore a 60 giorni e l utente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, l impresa deve rilasciare il preventivo sulla base della nuova tariffa 16
Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet - 1 Al preventivo gratuito personalizzato rilasciato sul sito internet delle imprese si applicano le disposizioni previste per il preventivo presso i punti vendita, con specifiche nel caso di imprese che operino attraverso: intermediari tecniche di comunicazione a distanza 17
Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet - 2 Nel caso di imprese che operano attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet indica la misura massima della provvigione riconosciuta dall impresa Deve essere inserita l avvertenza che la provvigione riconosciuta allo specifico intermediario può essere inferiore 18
Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet - 3 Nel caso di imprese che operano mediante: tecniche di comunicazione a distanza ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet contiene l avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all intermediario 19
Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet - 4 Per garantire la migliore fruibilità del preventivo richiesto on line sono state specificamente regolamentate caratteristiche e funzionalità tecniche del sito internet delle imprese: nella pagina principale (home page) deve essere posizionato in modo ben visibile il link alla sezione dedicata all elaborazione del preventivo nella sezione dedicata all elaborazione del preventivo deve essere ben visibile il link alle condizioni generali e speciali di polizza nonché alla nota informativa precontrattuale, che devono risultare leggibili, stampabili e scaricabili prima dell accesso al servizio di preventivazione in presenza di clausole contrattuali che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, deve essere inserito un link all elenco aggiornato degli autoriparatori ai quali rivolgersi in caso di sinistro per ottenere la riparazione diretta del veicolo 20
Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet - 5 il sistema deve garantire il continuo aggiornamento delle informazioni necessarie per l elaborazione del preventivo ed assicura livelli di efficienza nei tempi di risposta on line deve essere prevista la possibilità di inoltrare reclami on line sulle eventuali disfunzioni della procedura di elaborazione del preventivo 21
Flessibilità tariffaria - 1 Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato 22
Flessibilità tariffaria - 2 Le imprese che operano attraverso intermediari, nell ipotesi in cui intendano utilizzare la flessibilità tariffaria, devono indicare agli intermediari stessi la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di tempo Nel fornire le indicazioni, le imprese non possono fissare limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, rispetto alla tariffa in corso 23
Flessibilità tariffaria - 3 Le imprese devono conservare evidenza documentale delle istruzioni impartite alle proprie reti distributive 24
Disciplina sconti: commento Isvap - 1 Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza in materia di sconti la regolamentazione tiene conto dell attuale disposto dell articolo 131 del Codice delle Assicurazioni Private, come modificato dall articolo 8 della legge 248/2006, il quale prevede che sia i preventivi che le polizze indichino lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto 25
Disciplina sconti: commento Isvap - 2 La disciplina del Regolamento in tema di sconti è strettamente correlata al dettato dell articolo 8 della legge citata, che stabilisce il divieto di clausole (o direttive impartite dalle imprese alle proprie reti commerciali) che impongano ai distributori prezzi minimi o sconti massimi praticabili ai consumatori 26
Disciplina sconti: commento Isvap - 3 L Isvap non ritiene possibile far derivare dalla norma in questione una totale assenza di limiti alla riduzione del premio di tariffa da parte dell intermediario con effetti nei confronti dell impresa I principi tecnico-giuridici di sana e prudente gestione, stabilità finanziaria e solvibilità, l obbligo di preventiva fissazione di condizioni contrattuali e tariffe per ogni rischio dell assicurazione obbligatoria r.c.auto (articolo 132 del Codice) e di costruzione delle stesse tariffe in coerenza con le relative basi tecniche (articolo 35 del Codice), non consentono all intermediario di fissare liberamente il prezzo della garanzia quale corrispettivo da attribuire all impresa per la copertura del rischio 27
Disciplina sconti: commento Isvap - 4 L Isvap ritiene compatibile con le finalità e con la formulazione dell articolo 8 della legge 248/2006 la permanenza di una flessibilità tariffaria sistematica che si esplichi mediante istruzioni impartite ex ante dalle imprese alla propria rete distributiva, volte unicamente a stabilire in via preventiva la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di tempo (il c.d. monte sconti ) 28
Disciplina sconti: commento Isvap - 5 Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese hanno, pertanto, la facoltà di utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di effettuare una ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato 29
Disciplina sconti: commento Isvap - 6 È fatto divieto alle imprese di indicare alle proprie reti distributive limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, rispetto al premio di tariffa 30
Disciplina sconti: commento Isvap - 7 Le imprese potranno, dunque, continuare a determinare un monte sconti nel rispetto della stabilità della tariffa, ferma restando l autonomia dell intermediario in ordine ai casi ed alla misura dello sconto da riconoscersi al singolo cliente, quale fattore di concorrenza 31
Disciplina sconti: commento Isvap - 8 Il regime degli sconti dovrebbe consentire agli intermediari - venuti meno i limiti fissati dalle imprese in relazione alla possibilità di scontare il singolo contratto - di personalizzare al meglio il premio, anche in ragione della conoscenza della clientela e del mercato locale; i consumatori, adeguatamente informati, potranno rafforzare le pratiche di negoziazione in sede di trattativa con l intermediario 32
Ulteriori informazioni contenute nella polizza Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contengono l indicazione: del premio globale corrisposto per la copertura della provvigione riconosciuta dall impresa all intermediario con essa operante in rapporto diretto; la provvigione è espressa in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio globale dell eventuale sconto complessivamente applicato 33
Obblighi informativi a carico degli intermediari - 1 Gli intermediari devono mettere a disposizione del pubblico l informativa riguardo alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti L informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali 34
Obblighi informativi a carico degli intermediari - 2 Qualora l intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario operante in rapporto diretto con l impresa, l informativa riguarda il livello provvigionale percepito da quest ultimo (c.d. Intermediario Principale ) 35
Obblighi informativi a carico degli intermediari - 3 L informativa, redatta in modo chiaro, con caratteri idonei e in forma tale da consentire l immediata confrontabilità dei livelli provvigionali percepiti dagli intermediari, è fornita: a) tramite affissione o adozione di altri idonei strumenti di visualizzazione, presso i locali dell intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico b) mediante adeguata evidenziazione nell ambito del sito internet eventualmente allestito dall intermediario medesimo 36
Obblighi informativi a carico degli intermediari - 4 Prima della sottoscrizione del contratto, l intermediario deve consegnare al contraente un documento contenente l informativa riguardo alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti La consegna del documento deve risultare da un apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente e di cui l intermediario conserva una copia In caso di attività di intermediazione con tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari osservano le disposizioni di cui all articolo 60, commi 2 e 3, del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 Per dette finalità, l intermediario utilizza il modello n. 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 37
Obblighi informativi a carico degli intermediari: commento Isvap - 1 Gli obblighi in questione, introdotti ex novo dalla legge 248/2006, consentono la confrontabilità delle provvigioni che gli intermediari percepiscono dalle diverse imprese con le quali eventualmente operino, stante il divieto di clausole che prevedano la distribuzione in esclusiva imposto dalla legge citata 38
Obblighi informativi a carico degli intermediari - 2 Nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga attraverso una filiera articolata di intermediari, la misura della provvigione da indicarsi è quella riconosciuta all intermediario che opera per la distribuzione in virtù di un rapporto diretto con l impresa Si ritiene infatti che tale soluzione coniughi l interesse del consumatore a conoscere la parte del premio imputabile a titolo di compenso per l acquisizione della polizza, così da poter effettuare utili confronti tra i prodotti offerti dal mercato anche sotto questo profilo, con l esigenza di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico di imprese e intermediari 39
Abrogazione Circolare ISVAP n. 502 del 23 marzo 2003 Viene abrogata la Circolare ISVAP n. 502 del 23 marzo 2003 relativamente ai punti: A.1 (Obbligo di predisposizione di un preventivo personalizzato) e B.1 (Flessibilità tariffaria) 40
Entrata in vigore L entrata in vigore del Regolamento, è fissata al 1 ottobre 2008 41