Codifica LG005. Linea Guida. Data: Pag. 1 di 16 10/10/2016

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Pag. 1 di 16 comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate (adottata dal Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. nella riunione del 21 dicembre 2006 e successivamente modificata ed integrata con delibera in data 27 luglio 2016 in applicazione della normativa vigente in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate) Approvazione CdA

Pag. 2 di 16 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 Premessa Definizioni Gestione delle Informazioni Riservate Trattamento delle Informazioni Riservate Procedura per la comunicazione all esterno di documenti e informazioni ART. 6 Procedura per la valutazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell informazione ART. 7 Comunicazione all esterno di Informazioni Privilegiate ART. 8 Ritardo nella comunicazione all esterno di Informazioni Privilegiate ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 Notifica del ritardo Adempimenti relativi al ritardo Obblighi per amministratori e sindaci Misure a carico dei responsabili di eventuali violazioni Disposizioni finali

Pag. 3 di 16 ART. 1 Premessa 1.1 La presente procedura aziendale (la Procedura ), adottata in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e, in particolare, con il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il MAR ) e con le relative disposizioni di attuazione, oltre che con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione del mese di luglio 2015), contiene: (i) le disposizioni relative alla gestione, al trattamento e alla comunicazione delle informazioni aziendali riguardanti TERNA S.p.A. ( TERNA ) e le Società Controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate relative a TERNA, come di seguito definite e (ii) le procedure da osservare per la comunicazione all esterno di documenti e informazioni aziendali riguardanti TERNA e le Società Controllate, al fine di assicurare che l informativa al mercato relativa a dati aziendali sia corretta, completa, adeguata, tempestiva e non selettiva (a soggetti non tenuti ad obblighi di riservatezza in base alla normativa vigente o per accordi contrattuali), tenendo conto, più in generale, della normativa finalizzata alla prevenzione ed alla repressione degli abusi di mercato (market abuse). 1.2 La presente Procedura è collegata alla Procedura per la tenuta e l aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate adottata dalla Società anche in attuazione alla normativa indicata al precedente paragrafo 1.1.

Pag. 4 di 16 ART. 2 Definizioni 2.1 Nel presente documento si intendono per: a) Società Controllate : le società controllate, direttamente e/o indirettamente da TERNA; b) Società del Gruppo TERNA o Gruppo TERNA : TERNA e le Società Controllate; c) Informazione Privilegiata : l informazione definita come tale ai sensi della normativa vigente e, in particolare, l informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente TERNA ovvero o uno o più strumenti finanziari emessi da TERNA che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Ai fini di quanto precede, si considera in particolare che un informazione ha un carattere preciso se essa: a) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell evento di cui al punto a) sui prezzi degli strumenti finanziari, del relativo strumento finanziario derivato. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Pag. 5 di 16 Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un Informazione Privilegiata se risponde ai criteri di cui sopra in merito alle Informazioni Privilegiate. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (informazione price sensitive), si intende un informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. In relazione alle Società Controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per TERNA alla luce della significatività delle attività delle predette Società Controllate. d) Informazione Potenzialmente Privilegiata : qualunque informazione aziendale che ragionevolmente possa ritenersi presenti tutte le caratteristiche per divenire un Informazione Privilegiata ai sensi della normativa vigente, ma che ancora manchi di uno o più dei requisiti che la predetta normativa richiede per qualificare un informazione come privilegiata. e) Informazione Riservata : qualunque informazione aziendale riguardante TERNA e le Società Controllate che, pur non rivestendo i caratteri dell Informazione Privilegiata o dell Informazione Potenzialmente Privilegiata, non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia comunque carattere riservato verso soggetti non tenuti ad obblighi di riservatezza in base alla normativa vigente o per accordi contrattuali.

Pag. 6 di 16 ART. 3 Gestione delle Informazioni Riservate 3.1 La gestione delle Informazioni Riservate concernenti TERNA e le Società Controllate e, in particolare, delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate, è rimessa alla responsabilità dell Amministratore Delegato di TERNA il quale potrà provvedere, se necessario, alla emanazione di apposite disposizioni organizzative per la classificazione delle informazioni e/o volte a dare attuazione a disposizioni regolamentari e di autodisciplina a presidio dell informativa societaria e, più in generale, per l attuazione specifica delle disposizioni contenute nella presente Procedura. 3.2 Nel rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1, la gestione delle Informazioni Riservate concernenti le singole Società Controllate è rimessa alla responsabilità dei rispettivi capi azienda (amministratore unico, presidente esecutivo, amministratori delegati e/o direttori generali, secondo i casi), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d intesa con l Amministratore Delegato di TERNA, tenuto conto degli obblighi connessi alla quotazione in borsa degli strumenti finanziari di quest ultima, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura. ART. 4 Trattamento delle Informazioni Riservate 4.1 I dipendenti di TERNA e delle Società Controllate sono obbligati a: a) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate; b) trattare tali informazioni solo nell ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

Pag. 7 di 16 4.2 Coloro i quali agiscono in nome o per conto di TERNA e delle Società Controllate sono obbligati a: a) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate acquisite nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell ufficio; b) trattare tali informazioni solo nell ambito di canali autorizzati, o comunque adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel proprio contesto e nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse. ART. 5 Procedura per la comunicazione all esterno di documenti ed informazioni 5.1 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 4, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, dovrà essere approvato dall Amministratore Delegato ed avvenire esclusivamente per il tramite della Divisione Corporate Affairs di TERNA. La Divisione Corporate Affairs si avvale, al suo interno, per quanto di competenza, della Direzione Relazioni Esterne e CSR ; e si coordina con la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Investor Relations di TERNA per le modalità di comunicazione di quest ultima verso gli analisti finanziari e investitori istituzionali. 5.2 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti Strutture interne e, ove richiesto dalla normativa, dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari istituito ai sensi dell art. 154 bis del D.l.gs. 58/98 (il Dirigente Preposto ).

Pag. 8 di 16 ART. 6 Procedura per la valutazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell informazione 6.1 La valutazione sulla natura potenzialmente privilegiata di un informazione è a cura della Divisione Corporate Affairs di TERNA, che: si avvale, al suo interno, per quanto di competenza, della Direzione Relazioni Esterne e CSR coadiuvata dalla Direzione Affari Legali e Societari ; opera, ove occorra, d intesa,, con la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Investor Relations di TERNA e con la Divisione Strategia e Sviluppo di TERNA (ed, al suo interno, per quanto di rispettiva competenza, delle Direzioni Strategia e Market Analysis e Business development ). A tal fine, le predette Direzioni si avvalgono del supporto delle Strutture aziendali di volta in volta competenti di TERNA e/o delle Società Controllate in relazione al contenuto di ciascuna informazione. 6.2 Una volta che un informazione sia stata identificata quale informazione potenzialmente privilegiata, le predette Direzioni con l ausilio delle competenti Strutture aziendali si adoperano, per quanto di rispettiva competenza, affinché sia costantemente monitorato lo stadio di evoluzione della predetta informazione e, ove ne sussistano le condizioni, avviano le valutazioni in ordine alle decisioni da assumere, ai sensi dei successivi paragrafi, nel caso in cui la predetta informazione assuma natura privilegiata. 6.3 La valutazione sulla natura privilegiata di un informazione è a cura della Divisione Corporate Affairs, che procede, d intesa con le Direzioni competenti, secondo le modalità previste dal precedente art. 6.1. 6.4 La valutazione di cui al precedente paragrafo 6.3 è infine sottoposta all attenzione dell Amministratore Delegato di TERNA il quale, ai sensi

Pag. 9 di 16 dei successivi articoli 7 e 8, approva la natura privilegiata dell informazione e decide in ordine alla pubblicazione dell informazione e/o all attivazione della procedura del ritardo. ART. 7 Comunicazione all esterno di Informazioni Privilegiate 7.1 Ai sensi della normativa vigente, TERNA comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente TERNA, garantendo che esse siano rese pubbliche secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in modo da consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico ed evitando di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. 7.2 L attività relativa alla comunicazione all esterno delle Informazioni Privilegiate è a cura della Divisione Corporate Affairs, che procede, d intesa con le Direzioni competenti, secondo le modalità previste dal precedente art. 6.1. Le predette Direzioni, avvalendosi del supporto delle Strutture aziendali di volta in volta competenti di TERNA e/o delle Società Controllate in relazione al contenuto di ciascuna informazione, provvedono alla predisposizione di un apposito comunicato stampa che sottopongono all Amministratore Delegato di TERNA, per la relativa approvazione, ai sensi del precedente paragrafo 6.4. 7.3 Prima della diffusione del comunicato di cui al precedente paragrafo 7.2 nessuna dichiarazione verrà rilasciata da parte di esponenti aziendali di TERNA e delle Società Controllate riguardo ad Informazioni Privilegiate.

Pag. 10 di 16 ART. 8 Ritardo nella comunicazione all esterno di Informazioni Privilegiate 8.1 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 7, TERNA può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi di TERNA; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l effetto di fuorviare il pubblico; c) TERNA sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. 8.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, TERNA può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. 8.3 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata in conformità al presente art. 8 e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, TERNA comunica quanto prima al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi del precedente art. 7, per quanto applicabile. 8.4 La valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste per avvalersi della procedura di ritardo nonché circa la necessità ovvero l opportunità di avvalersi di tale procedura viene effettuata a cura della Divisione Corporate Affairs e delle Direzioni aziendali di cui al precedente paragrafo 6.1 (nonché delle ulteriori figure aziendali di volta in volta competenti), le quali sottopongono le relative proposte all approvazione dell Amministratore Delegato di TERNA ai sensi del precedente paragrafo 6.4.

Pag. 11 di 16 8.5 Nel decidere in ordine all attivazione del ritardo, il medesimo Amministratore Delegato su proposta o comunque sentito il parere delle predette Direzioni aziendali stabilisce altresì l inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine. 8.6 Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti paragrafi, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un Informazione Privilegiata, le Direzioni aziendali di cui al precedente paragrafo 6.1 a) si adoperano affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all interno del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (il Registro ) in base a quanto previsto dalla relativa procedura; b) monitorano costantemente la permanenza delle condizioni di cui al precedente paragrafo 8.1, che consentono di ritardare la comunicazione dell Informazione Privilegiata; c) curano la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato. ART. 9 Notifica del ritardo 9.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata a norma del precedente art. 8, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, le Direzioni aziendali di cui al precedente paragrafo 6.1 provvedono ad effettuare la notifica del ritardo alla Consob nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Pag. 12 di 16 9.2 La comunicazione a Consob di cui al precedente art. 9.1, contenente le informazioni sul ritardo e le relative motivazioni, compresa la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 8.1, è predisposta dalla Direzione competente tra quelle indicate al precedente paragrafo 6.1. 9.3 La notifica è trasmessa alla Consob tramite posta elettronica certificata all indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario Divisione Mercati e indicando all inizio dell oggetto MAR Ritardo comunicazione. 9.4 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni: a) ragione sociale completa di TERNA; b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso TERNA della persona che ha effettuato la notifica); c) estremi di contatto del notificante; d) identificazione dell Informazione Privilegiata interessata dal ritardo: titolo del comunicato stampa divulgativo; numero di riferimento (se assegnato dal sistema di diffusione); data e ora della comunicazione al pubblico; e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell Informazione Privilegiata; f) identità dei responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell Informazione Privilegiata. 9.5 Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la spiegazione per iscritto del ritardo debba essere fornita alla Consob solo su richiesta di quest ultima, TERNA provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Consob. ART. 10 Adempimenti relativi al ritardo 10.1 Nel caso in cui TERNA si sia avvalsa delle procedura di ritardo di cui ai precedenti articoli, le Direzioni aziendali di cui al precedente paragrafo

Pag. 13 di 16 6.1 cura la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni: a) data e ora: (i) della prima esistenza dell Informazione Privilegiata; (ii) dell assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell Informazione Privilegiata; b) identità delle persone: (i) che hanno assunto la decisione di ritardare la divulgazione e che hanno stabilito l inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) responsabili del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione; (iii) responsabili dell assunzione della decisione di comunicare al pubblico l Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; (iv) responsabili della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto; c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste per il ritardo ai sensi del precedente paragrafo 8.1 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all interno sia verso l esterno per impedire l accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso TERNA, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate nel caso in cui non sia più garantita la riservatezza delle stesse.

Pag. 14 di 16 ART. 11 Obblighi per amministratori e sindaci 11.1 Gli amministratori ed i direttori generali di TERNA e delle Società Controllate sono obbligati alla riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, a prescindere dal fatto che essi contengano o meno informazioni potenzialmente privilegiate o privilegiate, nonché, più in generale, circa i contenuti delle discussioni svoltesi nell ambito delle sedute consiliari. 11.2 Al fine di assicurare un coordinamento ed una uniformità di indirizzo nell interesse del Gruppo TERNA, ogni rapporto degli amministratori e dei direttori generali con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie (sia pur di carattere non privilegiato né potenzialmente tale) concernenti TERNA e/o le Società Controllate potrà avvenire, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Procedura, solo d intesa con l Amministratore Delegato di TERNA e per il tramite della Divisione Corporate Affairs di TERNA, che a tal fine: si avvale, al suo interno, per quanto di competenza, della Direzione Relazioni Esterne e CSR ; si coordina con la Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Investor Relations di TERNA per le modalità di comunicazione di quest ultima verso gli analisti finanziari e investitori istituzionali 11.3 È fatto comunque divieto agli amministratori ed i direttori generali di TERNA e delle singole Società Controllate di comunicare all esterno informazioni o documenti riservati (specie se il contenuto riguardi Informazioni Privilegiate) in quanto la relativa divulgazione può avvenire solo secondo le modalità previste dai precedenti articoli della presente Procedura. 11.4 I sindaci di TERNA e/o delle Società Controllate sono tenuti a loro volta a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello

Pag. 15 di 16 svolgimento dei loro compiti, a prescindere dal fatto che essi contengano o meno informazioni potenzialmente privilegiate o privilegiate. Si applicano ai sindaci le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 11.2 e 11.3 previste per gli amministratori. 11.5 Si applicano al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all art. 154-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ( Testo Unico della Finanza ), ove istituito, le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 11.1, 11.2 e 11.3 previste per gli amministratori. ART. 12 Misure a carico dei responsabili di eventuali violazioni 12.1 Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura, TERNA e le Società Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili all adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalla normativa applicabile. 12.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all inosservanza dei principi stabili dalla presente Procedura, TERNA dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della normativa vigente, TERNA avrà facoltà di agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. Art. 13 Disposizioni finali 13.1 Il Presidente ovvero l Amministratore Delegato di TERNA introducono nel presente documento e nei relativi allegati le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni

Pag. 16 di 16 organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento, nonché nell assetto organizzativo delle Società del Gruppo TERNA. 13.2 In particolare, il Presidente ovvero l Amministratore Delegato di TERNA sono delegati ad apportare al presente documento e ai relativi allegati tutte le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie e/o opportune in conseguenza (i) dell emanazione di ulteriori atti normativi e/o orientamenti interpretativi a livello europeo, connessi o comunque relativi al MAR e alle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell emanazione di disposizioni normative/regolamentari da parte del Legislatore italiano e/o della Consob, volte a recepire previsioni di livello europeo contenute nel MAR o comunque connesse o relative a quest ultimo, e/o a coordinare tali previsioni con il quadro normativo e regolamentare italiano; (iii) della pubblicazione di eventuali orientamenti interpretativi da parte della Consob e/o di altre Autorità competenti connessi o comunque relativi al MAR e/o (iv) delle best practice che si dovessero creare in sede di recepimento del MAR e delle relative disposizioni di attuazione.