Azienda di Servizi alla Persona Collegio Morigi De Cesaris

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Azienda di Servizi alla Persona Collegio Morigi De Cesaris Via Taverna 37 29121 Piacenza REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL ASSEMBLEA DEI SOCI ART. 1 REGOLAMENTO FINALITA FUNZIONI 1. Il funzionamento dell Assemblea è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto dell ASP e dal presente Regolamento. 2. L Assemblea dei Soci è l organo di indirizzo e vigilanza sull attività dell ASP e svolge in particolare le funzioni previste dall art. 11 dello Statuto dell ASP che di seguito si riporta: Articolo 11 - Funzioni 1. L Assemblea dei soci è l organo di indirizzo e vigilanza sull attività aziendale e svolge in particolare le seguenti funzioni: a) definisce gli indirizzi generali dell ASP; b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione; c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente; d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai dieci milioni di euro; e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività; f) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente e tenendo conto delle disponibilità di bilancio, le indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell Organo di revisione contabile; g) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile; h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all approvazione della Regione; i) delibera l ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali; j) adotta il proprio Regolamento di funzionamento; k) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio nei casi previsti all articolo 23, comma 3, lettera f); l) nomina nel proprio seno il proprio Presidente. 2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d urgenza da altri organi dell ASP.

3. L Assemblea è composta dai Sindaci di Piacenza, Castelvetro Piacentino, Monticelli d Ongina, dal Presidente della Provincia di Piacenza e dal Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano o da loro delegati. 4. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma precedente deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega può essere revocata in qualsiasi momento. ART. 2 INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA DELL ASSEMBLEA 1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco/Presidente dei soci Enti pubblici territoriali e di legale rappresentante del socio Fondazione di Piacenza e Vigevano. ART. 3 SEDE DELLE ADUNANZE 1. Le adunanze dell Assemblea si tengono di norma presso la sede legale dell ASP. 2. La sede ove si tiene l adunanza dell Assemblea deve sempre essere indicata nell avviso di convocazione. ART. 4 FORMULAZIONE DELL ORDINE DEL GIORNO 1. Le proposte di deliberazione di competenza dell Assemblea dei Soci sono presentate, con istruttoria completa per l approvazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno 10 giorni prima del giorno di convocazione dell Assemblea. 2. Al fine di consentire un adeguato monitoraggio e controllo dell attività amministrativa, l Assemblea può richiedere l allegazione all ordine del giorno delle sedute di un fascicolo contenente elenco e/o copia delle Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e delle Determinazioni adottate dai Dirigenti. 3. La documentazione richiamata nella proposta di Deliberazione e quanto altro ritenuto dagli uffici utile per la cognizione della problematica, deve essere posta a disposizione degli Enti Soci presso la Direzione dell ASP quarantotto ore prima della seduta. 4. Le proposte di Deliberazioni sottoposte all Assemblea dei Soci, nei limiti di cui all art. 11, comma 1 dello Statuto dell ASP, devono essere corredate da pareri di Legge ove prescritti. ART. 5 CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA 1. L Assemblea dei Soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e in ogni caso, almeno due volte all anno nei periodi stabiliti dalle normative vigenti per l approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle Deliberazioni relative al Piano programmatico, al Bilancio pluriennale di previsione, al Bilancio annuale economico preventivo ed al Bilancio consuntivo. 2. Gli avvisi di convocazione, sottoscritti dal Presidente dell Assemblea dei Soci e recanti il luogo, il giorno e l ora della seduta nonché l indicazione degli argomenti posti all ordine del giorno, saranno trasmessi almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta, a cura degli Uffici Amministrativi della Segreteria.

3. Gli avvisi di convocazione potranno essere recapitati via posta tramite RRR, via fax con esito positivo del rapporto di trasmissione o tramite e-mail con conferma di lettura da parte del ricevente. ART. 6 DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI 1. I componenti dell Assemblea dei Soci hanno diritto di ottenere, tramite il Direttore dell ASP, tutte le notizie e le informazioni utili all espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 2. I componenti dell Assemblea dei Soci hanno diritto al rilascio di copie degli atti e dei documenti dell Azienda. 3. L esercizio del diritto di accesso è gratuito, fatti salvi gli adempimenti del DPR 642/72 in tema di imposta di bollo. ART. 7 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE 1. I componenti dell Assemblea dei Soci sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze dell Assemblea. Nel caso di assenze la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata anche tramite fax, o e-mail al Presidente dell Assemblea dei Soci il quale ne dà notizie all Assemblea stessa. 2. Il componente dell Assemblea che si assenta definitivamente dall adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente perché ne sia presa nota a verbale. ART. 8 PRESIDENTE DELL ASSEMBLEA 1. Il Presidente dell Assemblea dei soci: a) convoca l Assemblea, fissandone il relativo ordine del giorno; b) presiede l Assemblea e ne sottoscrive gli atti; c) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell Assemblea; d) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell Assemblea. 2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei viene sostituito dal membro dell Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota e, a parità di quote, dal membro più anziano di età. 3. Il Presidente dell Assemblea decade dall incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell ente pubblico territoriale di cui è espressione. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell Assemblea compete al Sindaco/Presidente dell Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota. ART. 9 RIMBORSI DELLE SPESE 1. Ai componenti dell Assemblea dei Soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all espletamento della carica.

ART. 10 VALIDITA E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 1. Tutte le sedute dell Assemblea dei Soci sono pubbliche. 2. L adunanza si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. 3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell ordine del giorno dell adunanza. 4. Le adunanze dell Assemblea dei Soci sono presiedute dal suo Presidente e le funzioni di Segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore dell ASP o da un suo sostituto. 5. Il Presidente dell Assemblea dei Soci cura l ordine dei lavori e il loro svolgimento. 6. Nella discussione degli argomenti all ordine del giorno i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi, censure. 7. In prima convocazione l Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di almeno due componenti portatori, complessivamente, di almeno il sessanta per cento delle quote di rappresentanza. 8. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza. 9. Gli argomenti all ordine del giorno sono trattati nell ordine secondo il quale sono iscritti nell avviso di convocazione. L ordine di trattazione degli argomenti, ad eccezione di quelli istituzionali che devono essere discussi prima degli altri, può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un componente dell Assemblea. 10. Ciascun componente dell Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla Convenzione di cui all articolo 6, comma 3 e dall articolo 6, comma 4. 11. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza presenti. ART. 11 MAGGIORANZE QUALIFICATE 1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di almeno due componenti, portatori almeno del settantacinque per cento delle quote di rappresentanza: a) indirizzi generali dell ASP; b) piano programmatico, bilancio annuale economico preventivo e bilancio consuntivo; c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione; d) modifiche statutarie da sottoporre all approvazione della Regione; e) ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali; f) proprio Regolamento di funzionamento. 2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso sugli stessi oggetti da trattare; l Assemblea può deliberare con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote di rappresentanza presenti.

ART. 12 VERBALE DELL ADUNANZA: REDAZIONE, CONTENUTO E SOTTOSCRIZIONE 1. Il verbale delle adunanze è l Atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le Deliberazioni adottate dall Assemblea. 2. Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura, secondo quanto stabilito dallo Statuto, del Direttore dell ASP o di un suo sostituto. 3. I verbali, sottoscritti dal Presidente dell Assemblea e dal Direttore nelle funzioni di Segretario verbalizzante e custoditi da quest ultimo, devono indicare: a) La data dell Assemblea; b) L identità dei partecipanti e le quote di partecipazione da ciascuno rappresentate; c) Le modalità e i risultati delle votazioni; d) L identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti; e) Su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all ordine del giorno. 4. Il verbale della riunione dell Assemblea dei Soci è trasmesso dal Presidente dell Assemblea agli Enti Soci unitamente alla convocazione della riunione successiva nel corso della quale deve essere ratificato. 5. Solo in casi motivati i verbali possono essere ratificati successivamente e comunque non oltre tre mesi dalla seduta dell organo collegiale. Per particolari esigenze il verbale o parte di esso può essere approvato seduta stante. 6. I verbali sono pubblici relativamente alla proposta motivata e al dispositivo di delibera e, pertanto, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione presso l Ufficio di Segreteria secondo le modalità di Legge e i Regolamenti. ART. 13 LE DELIBERAZIONI 1. L atto deliberativo adottato dall Assemblea deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. 2. Tutti gli atti devono essere motivati. 3. L espressione del voto dei componenti è effettuata normalmente in forma palese.