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postaprotezione piccola impresa Contratto di assicurazione multirischi Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. postaprotezione piccola impresa

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Indice Nota Informativa...PAG. 1/6 A - INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE...PAG. 1/6 B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO...PAG. 1/6 C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI...PAG. 3/6 GLOSSARIO...PAG. 5/6 Condizioni di Assicurazione...PAG. 1/19 Art. 1 - Informazioni generali...pag. 1/19 Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio...pag. 1/19 Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del premio...pag. 1/19 Art. 1.3 - Premi annui...pag. 2/19 Art. 1.4 - Durata e proroga dell assicurazione...pag. 2/19 Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro...pag. 2/19 Art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione...pag. 2/19 Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione...pag. 3/19 Art. 1.8 - Aggravamento e diminuzione del rischio...pag. 3/19 Art. 1.9 - Oneri fiscali...pag. 3/19 Art. 1.10 - Estensione territoriale...pag. 3/19 Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio...pag. 3/19 Art. 1.12 - Prescrizione...PAG. 3/19 Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa...pag. 3/19 Art. 1.14 - Reclami...PAG. 3/19 Art. 2 - Incendio e altri danni ai beni...pag. 5/19 Art. 2.1 - Oggetto dell assicurazione...pag. 5/19 Art. 2.2 - Esclusioni...PAG. 5/19 Art. 2.3 - Beni esclusi dall assicurazione...pag. 6/19 Art. 2.4 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia...pag. 6/19 Art. 2.5 - Caratteristiche costruttive del fabbricato...pag. 7/19 Art. 2.6 - Condizioni particolari...pag. 7/19 Art. 2.7 - Danni da interruzione di esercizio...pag. 8/19 Art. 2.8 - Franchigia...PAG. 8/19 Art. 3 - Furto...PAG. 9/19 Art. 3.1 - Oggetto dell assicurazione...pag. 9/19 Art. 3.2 - Esclusioni...PAG. 9/19 Art. 3.3 - Mezzi di chiusura dei locali...pag. 10/19 Art. 3.4 - Franchigia...PAG. 10/19 Art. 4 - Portavalori...PAG. 10/19 Art. 4.1 - Oggetto dell assicurazione...pag. 10/19 Art. 4.2 - Limiti, validità e precisazioni...pag. 10/19 Art. 4.3 - Franchigia...PAG. 10/19

Art. 5 - Responsabilità civile (R.C.T. e R.C.O.)...PAG.. 11/19 Art. 5.1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)...PAG. 11/19 Art. 5.2 - Estensioni di garanzia...pag. 11/19 Art. 5.3 - Sottolimiti di garanzia...pag. 12/19 Art. 5.4 - Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.)...PAG. 12/19 Art. 5.5 - Esclusioni...PAG. 12/19 Art. 5.6 - Validità temporale - Forma loss occurrence...pag. 13/19 Art. 6 - Incendio e altri danni ai beni/furto e Portavalori...PAG.. 15/19 Art. 6.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza...pag.. 15/19 Art. 6.2 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (sezione Incendio e altri danni ai beni)...pag.. 15/19 Art. 6.3 - Ammontare del danno (sezione Furto)...PAG.. 15/19 Art. 6.4 - Riduzione e Reintegro delle somme assicurate (sezione Furto)...PAG.. 15/19 Art. 6.5 - Recupero delle cose rubate (sezione Furto)...PAG.. 15/19 Art. 6.6 - Titoli di credito (sezione Furto)...PAG.. 16/19 Art. 6.7 - Obblighi in caso di sinistro...pag.. 16/19 Art. 6.8 - Procedura per la valutazione del danno...pag.. 16/19 Art. 6.9 - Mandato dei periti...pag.. 17/19 Art. 6.10 - Assicurazione presso diversi assicuratori...pag.. 17/19 Art. 6.11 - Limite massimo dell indennizzo...pag.. 17/19 Art. 6.12 - Pagamento dell indennizzo...pag.. 17/19 Art. 7 - Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O.)...PAG.. 18/19 Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro...pag.. 18/19 Art. 7.2 - Gestione delle vertenze...pag.. 18/19 Art. 7.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri...pag.. 18/19 Art. 7.4 - Soggetti non considerati terzi...pag.. 19/19 Moduli ed Informative Accessorie Informativa privacy relativamente all attività liquidazione sinistri Modulo di Denuncia Sinistro Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

1/6 Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI GLOSSARIO A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Poste Assicura S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana. Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203 - sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it). 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all ultimo bilancio approvato relativo all esercizio 2012: il Patrimonio netto ammonta a 33,02 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 8,02 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; gli elementi costitutivi del Margine di solvibilità risultano pari a 29,55 milioni di Euro a fronte di un Margine di solvibilità da costituire pari a 5,30 milioni di Euro con un Indice di solvibilità che si attesta al 5,58. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell Impresa si rinvia al sito internet dell Impresa: www.poste-assicura.it. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale e in assenza di disdetta scritta da parte del Contraente o della Società si rinnova tacitamente di anno in anno. Avvertenza: il Contraente ha la facoltà di disdire annualmente la garanzia con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata a/r. La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale. Si rinvia all art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni La presente copertura assicurativa ha la finalità di tutelare l attività d impresa (Fabbricato, Macchinari, Attrezzature, Merci e Arredamento) contro: tutti i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati salvo quanto espressamente escluso. A titolo esemplificativo sono coperti: l incendio, gli eventi atmosferici, l acqua condotta, i danni a vetri e insegne, come meglio specificato all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione; i danni da interruzione di esercizio (nel caso di acquisto dei piani Standard, Full e Top) per far fronte alle conseguenze economiche dovute ad una forzata sospensione dell attività come meglio specificato all art. 2.7 delle Condizioni di Assicurazione; il furto, la rapina, l estorsione e il rischio portavalori (nel caso di acquisto dei piani Standard, Full e Top) come meglio specificato agli artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione. I piani Standard, Full e Top coprono altresì la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità civile del datore di lavoro come meglio specificato all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicurato ha la facoltà di combinare le garanzie più adeguate alle proprie esigenze optando per uno dei pacchetti disponibili.

2/6 Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si rinvia agli artt. 1.2 e da 2.1 a 5.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di franchigie e limiti massimi di indennizzo. Si rinvia agli artt. 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3 e 5.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per facilitare la comprensione da parte dell Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di franchigie e limiti massimi di indennizzo. Esempi Valore assicurato Danno subito Franchigia Limite di indennizzo Danno liquidato 1 - Piano Standard: danno al Fabbricato da fumo 2 - Piano Full: danno al Fabbricato da incendio 3 - Piano Standard: danno al Fabbricato da acqua condotta 75.000,00 45.000,00 250,00-44.750,00 100.000,00 80.000,00 250,00-79.750,00 75.000,00 5.000,00 250,00 7.500,00 (10% valore assicurato) 4.750,00 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanza del rischio - Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione delle somme dovute. Gli effetti di tali dichiarazioni sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, come specificato all art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità previste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previste dalla legge. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio oggetto della presente polizza, come specificato all art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile. Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli art 1.1 e 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Esempio: il fabbricato oggetto del presente contratto può essere costruito anche con materiali combustibili, ma se, in seguito a modifiche strutturali successive alla stipula del contratto, questi dovessero eccedere il 20% del totale ne deve essere data comunicazione all Impresa. 6. Premi Il pagamento del premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta, addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat, assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta, contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale), salve eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili. Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del premio annuale di polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile esclusivamente tramite addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente. Per maggiori dettagli si rinvia all art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

3/6 Il premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile. Avvertenza: l Impresa si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate. 7. Rivalse Avvertenza: l Impresa si riserva di agire ai sensi dell art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili di sinistri per i quali l Impresa abbia versato un indennizzo. L Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga nei confronti dei soggetti e alle condizioni stabilite all art. 1.13 delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia per i dettagli. 8. Diritto di recesso Avvertenza: come specificato all art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione, dopo ogni sinistro, fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, l Impresa e l Assicurato possono recedere dal contratto. La comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio. L Impresa rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda, secondo quanto previsto dall art. 2952 del Codice Civile e/o da eventuali successive norme derogatorie dello stesso. Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dagli artt. 6.7 e 7.1. delle Condizioni di Assicurazione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto e ai criteri di liquidazione dei sinistri sarà applicata la legge italiana e gli stessi saranno soggetti esclusivamente ad essa. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e successive modifiche e integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro, l Assicurato deve dare avviso scritto all Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 6.7 e 7.1 delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, l Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo. Eventuali spese per la ricerca del danno, salvo quelle per sinistro conseguente a spargimento di acqua, sono a carico dell Assicurato mentre quelle per la stima del danno sono ripartite secondo i criteri indicati all art. 6.8 delle Condizioni di Assicurazione. La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell esame degli stessi: Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami Piazzale Konrad Adenauer, 3 00144 Roma Fax: 06.5492.4402. È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all indirizzo reclami@poste-assicura.it. Qualora l evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all indirizzo dell Assicurato indicato in polizza.

4/6 Qualora l esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare apposito esposto a: IVASS Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Via del Quirinale, 21 00187 Roma Telefono: 06.42.133.1 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/ internal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti (cfr. art.1.6 delle Condizioni di Assicurazione). 14. Arbitrato Avvertenza: in caso di controversie con l Impresa, l Assicurato, salvo diverse disposizioni di legge, può sempre rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 15. Informativa in corso di contratto L Impresa comunica all Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet dell Impresa www.poste-assicura.it. Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Anna Desiderato Rappresentante legale in virtù di procura speciale Poste Assicura S.p.A.

5/6 Glossario Arredamento: mobilio e arredamento in genere, cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati, archivi e relativi dati di archivio, documenti, registri, disegni, modelli, stampe e utensili, quadri, sculture, oggetti d arte, argenteria, tappeti, arazzi e simili. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Attività: l attività industriale, artigianale o commerciale dichiarata dall Assicurato e svolta nel luogo indicato in Polizza, compreso lo svolgimento di attività preliminari, complementari e accessorie alla stessa. Beni: fabbricato e contenuto assicurati anche se di proprietà di terzi. Contenuto: macchinari, attrezzature, arredamenti dei locali in genere e merci, così come definiti alle rispettive voci. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Cose: gli oggetti materiali e gli animali. Danni indiretti: danni derivanti all Assicurato dalla forzata inattività parziale e totale dell impresa per effetto di un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l aria o l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 elencati nel relativo allegato A. Fabbricati: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato, attrezzi, impianti idrici, termici, sanitari (e relative condutture di adduzione e scarico), elettrici, di riscaldamento e condizionamento, di allarme e di comunicazione telefonica. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade private, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, rimanendo escluso quanto riportato nella definizione Contenuto. Franchigia: l importo prestabilito, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato in caso di sinistro. Relativamente alla garanzia Danni da interruzione di esercizio si intende il periodo di tempo immediatamente successivo al sinistro per il quale la garanzia non viene prestata. Furto: l impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo - Risarcimento: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro ai sensi della presente Polizza. Limite di indennizzo o risarcimento: l importo massimo che Poste Assicura S.p.A. si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Macchinari ed attrezzature: apparecchiature ed impianti meccanici, macchine per ufficio, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e

6/6 basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., serbatoi metallici. Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale Poste Assicura S.p.A. presta la garanzia. Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le relative imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Sono escluse le merci di proprietà depositate e/ o in lavorazione presso terzi. Parti: il Contraente e Poste Assicura S.p.A. Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione. Portavalori: la persona incaricata di trasportare e consegnare denaro e valori in genere. Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A. Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall art.1907 del Codice Civile. Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. Scoperto: la quota parte del danno, espressa in forma percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Secondo rischio: tipo di copertura in base alla quale l indennizzo viene corrisposto in eccedenza e dopo esaurimento della somma assicurata prevista dalle altre assicurazioni stipulate a copertura del medesimo rischio, entro i limiti previsti in polizza. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso. Società / Impresa: Poste Assicura S.p.A. Somma assicurata: valore in base al quale è stipulata l assicurazione. Spese insopprimibili: le spese di carattere fisso che l Assicurato deve forzatamente sostenere anche durante l inattività dell azienda e che, per effetto di tale inattività, sono rese improduttive. Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono essere evitate durante l inattività, nonché la quota parte di quelle che in detto periodo sono suscettibili di riduzione o che, pur seguitando a sussistere, sono improduttive. Terrorismo: atto criminoso premeditato, inclusivo ma non limitativo dell uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo regolarmente costituito e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa. Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi. Mod. 0129/1 Ed. aprile 2014 Data ultimo aggiornamento: aprile 2014

1/19 Condizioni di Assicurazione Art. 1 - Informazioni generali Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del premio Il contratto di Assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto. Fatte salve eventuali campagne commerciali, l assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile. Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità: primo premio all atto dell emissione: a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente; b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente; c) addebito mediante Carta Postamat; d) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo se scelto il frazionamento annuale); e) contanti qualora l ammontare del premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro. frazionamento annuale: a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente; b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente; c) addebito mediante Carta Postamat; d) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta; e) contanti qualora l ammontare del premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro. frazionamento mensile: a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente; b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente. Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del premio annuale di polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile esclusivamente tramite addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente. Restano in ogni caso salve eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili ed autorizzate dalla Società. Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso sia stata scelta la modalità di pagamento tramite assegno, questo viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del versamento del titolo. È fatto salvo, qualora il pagamento dell importo indicato nell assegno non vada a buon fine, il disposto di cui all art 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del premio. L assegno, sia esso circolare o bancario, deve essere munito della clausola di non trasferibilità e intestato o girato a Poste Assicura S.p.A. oppure a Poste Italiane S.p.A. in qualità di intermediario assicurativo in forza dell accordo di distribuzione sottoscritto tra Poste Assicura S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. Nel caso in cui sia stata scelta la modalità di pagamento con addebito sul conto BancoPosta o addebito sul

2/19 Libretto di Risparmio Postale è necessaria la sottoscrizione di separato documento (Modulo di autorizzazione all addebito su c/c o Libretto di Risparmio Postale) con il quale il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione all addebito per l intera durata contrattuale. Tale modulo prevede inoltre che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto di riferimento e cioè: 1) al giorno di scadenza; 2) il 14 giorno successivo la scadenza; 3) il 28 giorno successivo la scadenza. Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine. In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità sopra indicate, la copertura assicurativa oggetto del presente contratto sarà automaticamente sospesa dalle ore 24.00 del 30 giorno successivo alla scadenza dell ultima rata di premio pagata. Il pagamento a saldo del Premio o delle rate di Premio non corrisposte, utile per la riattivazione della copertura assicurativa, potrà avvenire presso l Ufficio Postale prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata. Resta inteso che la riattivazione della copertura assicurativa avrà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento. Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione del premio o delle rate di premio insolute nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio son scaduti, fermo il diritto di Poste Assicura S.p.A. al Premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Art. 1.3 - Premi annui I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati nella polizza. Art. 1.4 - Durata e proroga dell assicurazione Il contratto di assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. In assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società mediante lettera raccomandata a/r e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l Assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente. Nel caso di disdetta da parte del Contraente la raccomandata a/r deve essere indirizzata a: Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Piazzale Konrad Adenauer 3 00144 - Roma In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza annuale del contratto. Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, fino al 60 giorno successivo al pagamento o rifiuto dell indennizzo, l Impresa e il Contraente possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a/r ed ha efficacia dopo 30 giorni dall invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contraente la raccomandata deve essere indirizzata a: Poste Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Piazzale Konrad Adenauer 3 00144 - Roma La Società rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso. Art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti.