Alain Devalle (Professore Professore Associato in Economia Aziendale - UniTO Dottore Commercialista e Revisore legale - ODCEC Torino) Novità bilancio e OIC D.Lgs. 139/2015 1
Obbligo di iscrizione dei derivati Nuovo p. 11-bis, art. 2426 «Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell operazione oggetto di copertura. 2
Obbligo di iscrizione dei derivati Nuovo p. 11-bis, art. 2426 Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. 3
Obbligo di iscrizione dei derivati Nuovo p. 11-bis, art. 2426 Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.» 4
Obbligo di iscrizione dei derivati Rientrano nella disciplina dei derivati da valutare al fair value: IRS PLAIN VANILLA IRS CAP FORWARD/OPTION SU VALUTE DERIVATI SU MERCI (ALCUNE ECCESIONI) 5
Inquadramento del D.Lgs. 139/2015 In linea con gli IFSR, se una società ha sottoscritto un derivato, al termine dell esercizio esso dovrà essere iscritto come attività o come passività a seconda che il suo fair value sia attivo o passivo. Per ottenere questo risultato sono state operate numerose modifiche: Stato patrimoniale, Attivo, B.III.4 diventa Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie) Stato patrimoniale, Attivo, C.III.5 diventa Strumenti derivati attivi (anziché Azioni proprie) Stato patrimoniale, Passivo, B.3 diventa Strumenti derivati passivi Stato patrimoniale, Passivo, A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 6
Inquadramento del D.Lgs. 139/2015 In linea Conto con gli economico, IFSR, se una Introduzione società ha della sottoscritto lettera d) un di derivato, strumenti al finanziari termine dell esercizio derivati nell ambito esso dovrà delle essere voci iscritto 18) Rivalutazioni come attività e 19) o Svalutazioni come passività nella a categoria seconda D) che Rettifiche il suo fair di valore value di sia attività attivo e passività o passivo. finanziarie Introduzione del n. 11-bis all art. 2426 relativo alla valutazione dei derivati Modifiche ai commi successivi dell art. 2426 per definizioni Modifiche alla nota integrativa (art. 2427-bis) Modifica retroattiva Si applica anche ai derivati in essere al 1 gennaio 2016 7
Rappresentazione in bilancio dei derivati non di copertura Di copertura: - fair value - cash flow hedge DERIVATI Non di copertura 8
Rappresentazione in bilancio dei derivati non di copertura DERIVATI NON DI COPERTURA (ovvero non designato come strumento di copertura nell ambito di una relazione di copertura) Sempre adeguati al loro fair value ed iscritti come: Attività finanziaria se fair value positivo Passività finanziaria se value negativo Adeguamenti di fair value iscritti in conto economico Gli utili derivanti dalla valutazione al fair value su derivati non di copertura non sono distribuibili 9
Criteri di ammissibilità Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell operazione coperta e quelle dello strumento di copertura La copertura deve essere designata come tale all inizio, ovvero al momento della sottoscrizione del derivato Deve essere presente una documentazione che attesti l operazione di copertura (fin dall inizio) Deve essere dimostrata la correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura REGOLE IAS 39 MOLTO RIGIDE (MODIFICATE DALL IFRS 9 A PARTIRE DAL 2018) CODICE CIVILE È GENERICO OIC 32 RIFERIMENTO ALL IFRS 9 L HEDGE ACCOUNTING È FACOLTATIVO Per approfondimenti sui requisiti per considerare i derivati come di copertura: Busso D., Devalle A., Gli strumenti finanziario derivati in bilancio - Il nuovo OIC 32, Eutkene, 2017 10
Esempi scritture contabili Se al 31/12/2016 fair value negativo (se di copertura): Se al 31/12/2016 fair value negativo (se non di copertura): 11