CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

Documenti analoghi
Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

Corte di Cassazione VI Sezione Civile, Sendenza 110 dell REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ORDINANZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO' 2 SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Antonio Didone - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro nei confronti di e con l'intervento di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha pronunciato la presente

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

34 72 REPUBBLICA ITALIANA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE. Cass /2014. Multa senza autovelox: legittima se ben dettagliata.

e 5 REPUBBLICA ITALIANA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità

/.41W2h. -,ter e REPUBBLICA ITALIA1A228 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. - Presidente - - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere ORDINANZA

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARIO CICALA - Rel.

- controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso depositato in data 3 dicembre Udita la relazione della causa svolta

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. legale rappresentante pro tempore, e. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro nei confronti di per l'annullamento

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

Transcript:

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 09 01 2014 N 330 Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione ha pronunciato la seguente: ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA-T

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 00330 2014 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE - T Dott.MARIO CICALA Presidente Dott. SALVATORE BOGNANNI Consigliere Dott.MARCELLO IACOBELLIS Consigliere Dott.ANTONINO DI BLASI Rel.Consigliere Dott.GIUSEPPE CARACCIOLO Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: R.G.N.17566/2011 Cron. 3 3c Rep. Ud.28.11.2013 Oggetto: Imposta Successione. Definitività accertamento. Termini. AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, RICORRENTE CONTRO SOLLIMA ANTONIO residente a Trecastagni, INTIMATO AVVERSO la sentenza n.181/34/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Catania n. 34, in data 12.04.2010, depositata il 10 maggio 2010; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2013, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi; Non è presente il P.M..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso iscritto a R.G. n.17566/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1 E' chiesta la cassazione della sentenza n.181/34/2010, pronunziata dalla CTR di Palermo, Sezione Staccata di Catania n. 34 il 12.04.2010 e DEPOSITATA il 10 maggio 2010. 2 - Con tale decisione la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato l'agenzia decaduta dalla pretesa impositiva, per mancato esercizio entro il prescritto termine di legge. 3 -I1 ricorso dell'agenzia Entrate, che riguarda impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione dovuta per l'eredita' morenda dismessa da Sollima Federico, è affidato ad un mezzo, con il quale la decisione di appello viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 78 del dpr n.131 del 1986. 4 - L'intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede. 5 - La questione posta dal ricorso, sembra possa essere definita in coerenza al principio giurisprudenziale, secondo cui "Il diritto alla riscossione di 2

un'imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perche' confermato con sentenza passata in giudicato, non e' assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono tempi dell'azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 cod. civ., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non e' piu' l'atto amministrativo, ma la sentenza" (Cass. n.5837/2011, SS.UU. n. 25790/2009). La decisione impugnata, omettendo di considerare che, nel caso, la liquidazione dell'imposta era avvenuta sulla base della sentenza, passata in giudicato, della CTR di Palermo n.135/18/2002 e pronunciando nei termini anzi indicati, non sembra abbia esaminato, compiutamente, le questioni rilevanti agli effetti decisori e, d'altronde, la relativa statuizione, non appare emessa in coerenza al trascritto principio, per non essere state operate le necessarie verifiche. 6 - Si propone, dunque, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ed il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi. La Corte, Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di 3

causa; Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e che, per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza; Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione; Visti gli artt.375 e 380 bis cpc; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia. Così deciso in Roma il 28 novembre 2013 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4