Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014



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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014 Copyright 2014 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

La Legge di Stabilità 2014, tra le altre misure, è intervenuta anche sulle aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata dell INPS. In particolare, il comma 491 della L. n. 147/2013, modificando l art.1 comma 79 della L. n. 247/2007 (a sua volta già modificato dalla L. n. 92/2012), ha previsto l aumento di un punto percentuale (dal 21% al 22%) e di un punto e mezzo percentuale (dal 22% al 23,5%) dell aliquota contributiva della Gestione separata per l anno 2014 e per l anno 2015 dovuta da pensionati e dai soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre, il comma 744 ha bloccato l aliquota al 27% per l anno 2014 solo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, né pensionati. Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, rimane immodificata la disposizione dell art. 46-bis comma 1 lett. g) della L. n. 134/2012 che ha previsto che l aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28%. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, ecc.). Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l ulteriore aliquota contributiva, istituita dall art. 59 comma 16 della L. n. 447/1997, per il finanziamento dell onere derivante dall estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50%, a far data dal 07/11/2007 è pari allo 0,72% (v. messaggio Inps n. 27090 del 09/11/2007). L INPS con la circolare n. 18 del 04 febbraio 2014, come tutti gli anni, fa il punto sulla contribuzione prevista per gli iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995, per l anno 2014 in corso: aumenta al 22% l aliquota per i soggetti iscritti alla Gestione separata e assicurati presso altre forme previdenziali ovvero titolari di pensione, aumenta al 28% l aliquota di contribuzione per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria diversi dai professionisti, mentre resta invariata al 27% l aliquota di contribuzione per i soggetti titolari di partita Iva non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, né pensionati. Pertanto, l aliquota contributiva 2014 risulta essere pari al: 28 per cento, per i soggetti iscritti alla gestione separata, diversi dai professionisti, che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; 27 per cento, per i professionisti titolari di partita Iva, che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; 22 per cento, per i rimanenti iscritti alla gestione separata (titolari di pensione diretta o indiretta) e i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria. L INPS, con la sopracitata Circolare, precisa che per gli iscritti alla Gestione Separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie è dovuta l ulteriore aliquota contributiva aggiuntiva (stabilita dall art. 59 comma 16 della L. n. 449/1997, per finanziare l onere derivante dalla estensione della tutela per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia, anche in caso di degenza ospedaliera art. 1 comma 788 L. n. 296/2006 ) pari allo 0,72 per cento, per cui l aliquota contributiva complessiva 2

risulta pari al 27,72 per cento (per i professionisti) ovvero al 28,72% (per i collaboratori e figure assimilate). Pertanto, come anche esemplificato dall Inps della citata circolare 18/2014, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell anno 2014 sono complessivamente fissate come segue: CATEGORIA IVS ALIQUOTE ANNO 2014 Contributo aggiuntivo Totale Liberi professionisti soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 27,00 0,72 27,72 22,00-22,00 Collaboratori e figure assimilate soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 28,00 0,72 28,72 22,00-22,00 Massimale annuo di reddito e minimale per l accredito contributivo Le predette aliquote del 27,72%, del 28,72% e del 22% devono essere applicate fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall art. 2 comma 18 della L. n. 335/1995 e pari, per l anno 2014, ad. Inoltre, al fine dell accredito dei contributi mensili, il minimale di reddito per il 2014 è stato fissato in euro 15.516,00. Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 22% avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,42, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 27,72% o del 28,72% avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici). Qualora alla fine dell anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato. Ripartizione dell onere contributivo e rivalsa La ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente rispettivamente 1/3 e 2/3 rimane confermata, così come resta ferma la quota di rivalsa prevista nella misura del 4% in favore dei lavoratori autonomi di cui all art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, iscritti alla gestione separata (cd. professionisti senza cassa ). Per quanto riguarda invece gli associati in partecipazione l onere contributivo è posto per il 55% a carico dell associante e per il 45% a carico dell associato (si veda l art. 43 della L. n. 3

326/2003) e viene applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri validi ai fini Irpef. Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA). Invece, per i professionisti iscritti alla Gestione separata l onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014) Compensi ai collaboratori corrisposti entro il 12 gennaio 2014 L Istituto precisa che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente (art. 34 della L. n. 342 del 21 novembre 2000), le somme corrisposte entro il 12 gennaio sono da considerarsi percepite nel periodo d imposta precedente, in applicazione del principio di cassa allargato (art. 51, comma 1, TUIR). Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 vanno assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2013 (per queste si veda la Circolare di Studio n. 12 del 2013). I soggetti tenuti ad iscriversi alla gestione separata sono i seguenti: i collaboratori coordinati e continuativi con contratto di lavoro a progetto disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003; gli incaricati delle vendite a domicilio; i liberi professionisti, cale a dire i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusivo, privi di Cassa di previdenza di categoria, ovvero i professionisti che, pur svolgendo attività ascrivibili ad appositi Albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, o abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione (cfr circolare Inps 22.07.2011 n. 99 di interpretazione autentica dell art. 2 comma 26 della L. n. 335/1996); i lavoratori autonomi occasionali qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi il limite di 5.000 euro (art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003); gli associati in partecipazione che apportano lavoro i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell art. 53 comma 2 lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 (art. 1 comma 157 della L. n. 311/2004). Come specificato dall INPS con circolare n. 164 del 21 dicembre 2004, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata anche i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto non residenti in Italia. Inoltre, sempre come precisato dall INPS con circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sono soggette a contribuzione previdenziale anche le cd. mini co.co.co. vale a dire le prestazioni di collaborazione occasionale, effettuate nel settore privato, di durata inferiore a 30 gg. e/o per un compenso non superiore a 5.000 euro, in riferimento allo stesso committente, purché si tratti di un rapporto di collaborazione coordinata di cui all art. 50 comma 1 lett. c-bis) del D.P.R. n. 917/1986 e non di rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell art. 2222 del codice civile. Infatti le mini co.co.co. sono collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro portata limitata non è necessario il riferimento al progetto; esse sono diverse dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio (soggetto a contribuzione solo per la 4

parte di reddito annuo eccedente 5.000 euro), vale a dire quelle ove non vi sono coordinamento e continuità nelle prestazioni, ma, invece, completa autonomia e mancanza di continuità. Di seguito proponiamo un sintetico prospetto riepilogativo del trattamento fiscale e previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali, suddiviso tra 1. soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (con distinzione a seconda della tipologia del rapporto); 2. soggetti non pensionati e iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria; 3. soggetti pensionati; 4. associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. 1. Soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria tipologia del rapporto di lavoro disciplina previdenziale disciplina fiscale Collaborazioni coordinate e - aliquota del 28,72% fino ad reddito assimilato al lavoro continuative ordinarie con dipendente (art. 50 c. 2 lett. c- obbligo di un progetto, programma bis del D.P.R. n. 917/1986) di lavoro o fase di esso (art. 61 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. n. 276/2003) Collaborazioni coordinate e continuative minime con durata della prestazione inferiore a 30 gg. nell anno solare con lo stesso committente e compenso inferiore a 5.000 euro per anno e con il medesimo committente Prestazioni occasionali (art. 2222 codice civile) con reddito annuo inferiore a 5.000 euro Prestazioni occasionali (art. 2222 codice civile) con reddito annuo superiore a 5.000 euro (art. 44 comma 2 D.L. n. 269/2003) Prestazioni di lavoro autonomo abituale per le quali non è prevista altra forma di previdenza obbligatoria (cd. professionisti senza cassa, ovvero non iscritti o che non versano contributo soggettivo) - aliquota del 28,72% fino ad non è dovuto alcun contributo previdenziale - aliquota del 28,72% fino ad - aliquota del 27,72% fino ad reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 c. 2 lett. c- bis del D.P.R. n. 917/1986) reddito diverso (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986) reddito diverso (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986) reddito di lavoro autonomo (art. 53 del D.P.R. n. 917/1986) 2. Soggetti non pensionati e iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria Soggetti non pensionati iscritti alla Gestione separata e - aliquota del 22,00% fino ad contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria, per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1. 3. Soggetti pensionati Soggetti iscritti alla Gestione separata che percepiscono un reddito da pensione indiretta (ad es. pensione di reversibilità), per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1. Soggetti iscritti alla Gestione separata che sono titolari di pensione diretta a carico di qualsiasi gestione previdenziale (di vecchiaia, anzianità, invalidità, ecc.), indipendentemente dal fatto che essi siano - aliquota del 22,00% fino ad - aliquota del 22,00% fino ad 5

anche contemporaneamente iscritti ad un altra gestione previdenziale obbligatoria, per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1. 4. Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 43 D.L. n. 269/2003) che sono pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 43 D.L. n. 269/2003) non pensionati o non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria - aliquota del 22,00% fino ad - aliquota del 28,72% fino ad Relativamente alle causali contributi da indicare nel modello F24, si segnala (come indicato nelle tabelle riepilogative soprariportate) che le causali C10 e CXX devono essere usate dai committenti che versano alla gestione separata i contributi INPS dei collaboratori e dei lavoratori autonomi occasionali e dall associante che versa alla gestione separata i contributi INPS degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro. Il termine di versamento dei predetti contributi è fissato al giorno 16 del mese successivo quello di pagamento del compenso. Le causali contributo P10 (P10R se rateizzati) e PXX (PXXR se rateizzati) devono invece essere utilizzate dai professionisti senza cassa di previdenza tenuti ad iscriversi alla gestione separata. I professionisti versano il contributo con il meccanismo degli acconti e del saldo entro le stesse scadenze previste per i versamenti Irpef (16 giugno, ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%, e 30 novembre). 6