Come avviene ogni anno, l Inps ha adeguato

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1 Previdenza LE Pensioni Gli ultimi aggiornamenti sugli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps Daniela Fiorino Come avviene ogni anno, l Inps ha adeguato il tetto di retribuzione pensionabile che nel 2015 sale da a euro, mentre il massimale al di sopra del quale è dovuto il contributo di solidarietà dell 1% a carico dei lavoratori è stato adeguato in euro. Con il decreto del ministero dell Economia e delle Finanze del 20 novembre scorso è stato fissato all 1,1% l aumento definitivo di perequazione automatica per il 2014, precedentemente stabilito in via previsionale all 1,2%. Ciò darà luogo a un conguaglio per recuperare la maggiore perequazione corrisposta. Per il 2015, invece, la percentuale di aumento è stata fissata in via provvisoria allo 0,3%. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014, art. 1, comma 483), ha modificato i criteri di calcolo della perequazione che, dallo scorso anno, non si effettua più per fasce di importo all interno del trattamento complessivo, ma con l applicazione di percentuali decrescenti dell aliquota di aumento sulla base dell importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti. L aliquota dello 0,3% si applicherà integralmente ai percettori di pensioni non superiori a tre volte il minimo Inps, cioè non superiori a 1.502,64 euro (vedi tabella a fianco). L Istituto, avendo applicato in via provvisoria dal gennaio 2014 le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità che hanno subito poi delle modifiche, dovrà ricalcolare anche la perequazione sulle pensioni da tre a quattro volte il minimo e su quelle superiori a sei volte il minimo. LA PENSIONE DI VECCHIAIA Il requisito anagrafico per accedere al pensionamento per gli uomini del settore privato e pubblico e per le donne del settore pubblico è di 66 anni e 3 mesi; per le donne del settore privato è di 63 anni e 9 mesi se lavoratrici dipendenti e di 64 anni e 9 mesi se lavoratrici autonome. Il requisito contributivo minimo è per tutti pari a 20 anni di anzianità. 30

2 2015 Norma transitoria I lavoratori dipendenti del settore privato, al compimento di 64 anni e 3 mesi di età, possono accedere al pensionamento se in possesso entro il 31 dicembre 2012 di almeno 35 anni di anzianità contributiva e quota 96 con almeno 60 anni di età anagrafica; per le lavoratrici, almeno 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età. Prosecuzione del lavoro Il proseguimento dell attività lavorativa fino a 70 anni è incentivato per tutti i lavoratori tramite coefficienti di trasformazione più favo- revoli per il calcolo dell assegno pensionistico. Nessuna modifica in materia di età anagrafica e disciplina delle decorrenze per l accesso alla pensione per i non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all 80% (in via generale, 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, se lavoratori dipendenti; 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, se lavoratori autonomi). Requisito contributivo minimo Il requisito contributivo minimo previsto per aver diritto alla pensione è di 20 anni. Tuttavia, per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1 gennaio 1996 in avanti, è posta la condizione che l importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l importo dell assegno sociale, salvo il caso in cui il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico di 70 anni di età. L Inps ha chiarito che il requisito minimo di 20 anni di contribuzione non si applica a coloro che rientrano nelle disposizioni derogatorie previste dalla riforma del sistema previdenziale del 1992 (la cosiddetta riforma Amato), che potranno ottenere il pensionamento anche con un anzianità contributi- Perequazione: importi e classi di reddito Pensione 2014 perequazione 2015 Rivalutazione mensile Fascia di garanzia* Aliquota perequazione fino a 3 volte il minimo 1.502,64 4,51% 1.507,15 0,30% 100% fino a 4 volte il minimo 2.003,52 5,71% 2.009,23 0,285% 95% fino a 5 volte il minimo 2.504,40 5,63% 2.510,03 0,225% 75% fino a 6 volte il minimo 3.005,28 4,51% 3.009,79 0,15% 50% oltre 6 volte il minimo Nessun tetto di importo Nessun tetto di importo Nessun tetto di importo 0,135% 45% * Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. 31

3 Previdenza Età di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici private Riepilogo del graduale innalzamento dell età pensionabile per le lavoratrici del settore privato: DIPENDENTI va minima di 15 anni, una volta perfezionato il medesimo requisito di età anagrafica previsto per la generalità dei lavoratori (circolare 16 del 1 febbraio 2013). LA PENSIONE ANTICIPATA PER ANZIANITÀ Il requisito dell anzianità contributiva per accedere al pensionamento anticipato per anzianità, indipendentemente dall età, è pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e a 41 anni e 6 mesi per le donne. Le penalizzazioni Chi usufruirà del pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età avrà una penalizzazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 pari all 1% per gli ultimi due anni di anticipo nell accesso al pensionamento prima dei 62 anni di età e al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. La AUTONOME O ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA Dal anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi Dal anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese Dal anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. La suddetta riduzione percentuale non trova applicazione sui soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se l anzianità contributiva maturata comprende versamenti da riscatto (la precedente normativa, modificata dalla legge di stabilità per il 2015, escludeva la riduzione solo nel caso in cui l anzianità contributiva derivava da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria). La riduzione percentuale non opera per coloro che rientrano nel sistema contributivo pieno (primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995) per i quali, inoltre, sarà possibile accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 63 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta inferiore a 2,8 volte l importo mensile dell assegno sociale. Opzione del calcolo contributivo L età anagrafica che dovranno raggiungere le lavoratrici che, avendo maturato almeno 35 anni di anzianità, richiedono la liquidazione della pensione tramite l applicazione del calcolo contributivo sull intero importo della stessa, è pari a 57 anni e 3 mesi se dipendenti private e pubbliche e a 58 anni e 3 mesi se autonome. Si ricorda che si tratta di una norma transitoria in vigore fino al 31 dicembre di quest anno e che inizialmente l Inps (circolare 35 del 14/3/2012) aveva compreso in tale termine anche l apertura della finestra di decorrenza di 12/18 mesi che, per questa tipologia di pensionamento, non è stata abolita. Successivamente l Istituto (messaggio 9304 del 2 dicembre 2014) ha dato indicazioni alle sedi periferiche di non respingere le domande di pensione che verranno presentate dalle lavoratrici che perfezioneranno i requisiti per accedere al pensionamento integralmente con il calcolo contributivo entro il 31 dicembre 2015, anche se la decorrenza della pensione si collocherà 32

4 oltre tale data. Tutto ciò in attesa di ricevere il parere richiesto sulla questione al ministero del Lavoro. Sempre entro il 31 dicembre il governo dovrebbe verificare i risultati della sperimentazione e quindi decidere in merito a un eventuale proroga della norma. PROSSIMI ADEGUAMENTI Tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge 214/2011 e il requisito contributivo per accedere al pensionamento anticipato per anzianità saranno soggetti a un adeguamento periodico sulla base delle statistiche elaborate dall Istat relative alla speranza di vita della popolazione. Come noto, il primo adeguamento, con decorrenza 1 gennaio 2013, è stato pari a tre mesi e i successivi due avranno cadenza triennale (verranno quindi rivisti i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2016 più 4 mesi e dal 2019). Si è poi stabilito di accelerare la procedura introducendo la cadenza biennale per gli adeguamenti successivi al Inoltre, il comma 9 dell art. 24 della legge 214/2011 contiene una norma per garantire la sostenibilità del sistema, secondo la quale dal 2021 l età minima pensionabile non potrà essere inferiore a 67 anni, anche nel caso in cui non si arrivasse a tale valore con gli adeguamenti Istat. Anche l adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo passerà dopo il 2019 dalla cadenza triennale a quella biennale. Verranno invece adeguate annualmente le soglie riferite a multipli dell assegno sociale, come condizione per la liquidazione degli assegni pensionistici per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1 gennaio TOTALIZZAZIONE La totalizzazione dei periodi assicurativi consente ai lavoratori, che nel corso della propria vita hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un unica pensione sommando i vari periodi contributivi, purché non coincidenti. La totalizzazione è completamente gratuita e può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e liberi professionisti. Il pagamento della pensione è effettuato dall Inps, ma l onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni e 3 mesi di età, oppure 40 anni e 3 mesi di contributi a prescindere dall età. L Inps ha chiarito che i suddetti requisiti non sono stati modificati dalla riforma Fornero e quindi sono soggetti solo all adeguamento periodico sulla base del meccanismo della speranza di vita (circolare 35/2012). Per lo stesso motivo, alle pensioni totalizzate continua ad applicarsi la vecchia finestra di decorrenza di 18 mesi. Dal 1 gennaio 2012 è stato eliminato il requisito contributivo minimo di tre anni versati in ogni gestione assicurativa, pertanto tutti i periodi contributivi potranno essere totalizzati, sempre che non siano temporalmente coincidenti. Infatti, per il perfezionamento dell anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola (rif. punto 8 della circolare Inps n. 69 del 9 maggio 2006). Per quanto riguarda il sistema di calcolo, le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento se si è raggiunto il diritto a un autonoma pensione, altrimenti si applica il sistema contributivo. L Inps ha dato disposizioni alle sedi territoriali di liquidare le pensioni Continuiamo a parlare di previdenza sul blog Pensioni. Seguici e vieni a dirci la tua. 35

5 Previdenza anno in totalizzazione con il sistema di calcolo contributivo, ove più favorevole, a seguito di specifica domanda da parte degli interessati che dovranno essere opportunamente informati di tale possibilità (messaggio del 12 ottobre 2012). CUMULO PENSIONE/ REDDITI DA LAVORO Come è noto, dal 1 gennaio 2009 non sono più previsti limiti alla possibilità di cumulare i redditi da pensione liquidata con il sistema retributivo con quelli da lavoro dipendente e autonomo. In proposito, è utile ricordare che uno dei requisiti per ottenere il pensionamento per i lavoratori dipendenti è quello della cessazione dell attività lavorativa. Solo successivamente sarà possibile reimpiegarsi come lavoratore dipendente o autonomo e percepire sia il trattamento pensionistico, sia lo stipendio. L Inps ha precisato che è possibile liquidare la pensione anche se la rioccupazione avviene con lo stesso datore di lavoro (circolare 89/2009). Per accertare l avvenuta interruzione del rapporto di lavoro è necessario verificare che siano state rispettate le formalità conseguenti alla cessazione: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche. LAVORATORI PARASUBORDINATI: CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA collaboratori CON altra copertura previdenziale* 18% 20% 22% 23,5% collaboratori titolari di pensione diretta (anzianità o vecchiaia) 18% 20% 22% 23,5% collaboratori SENZA altra copertura previdenziale** 27,72% 27,72% 28,72%, 27,72% se titolari di partita Iva 30,72%, 27,72% se titolari di partita Iva 31,72%, 28,72% se titolari di partita Iva 32,72%, 29,72% se titolari di partita Iva 33,72% * Ovvero, i beneficiari di trattamenti pensionistici diversi dal trattamento anticipato per anzianità o dalla pensione di vecchiaia e coloro che risultano titolari di ulteriori rapporti assicurativi (ad esempio, collaboratori contestualmente impiegati in qualità di lavoratori dipendenti). ** Comprensivo dello 0,72% per le tutele per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia. CRITERI DI CALCOLO DELLA PENSIONE Dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata per tutti i lavoratori secondo il sistema contributivo. Per il calcolo della pensione relativamente alle anzianità maturate prima del 1 gennaio 2012 continuano ad applicarsi le precedenti regole: sistema retributivo per coloro che al 31/12/1995 avevano maturato un anzianità contributiva almeno pari a 18 anni; sistema misto per chi al 31/12/1995 risultava essere già lavoratore dipendente ma aveva un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (sistema retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e sistema contributivo per il restante periodo); sistema contributivo per chi ha iniziato a contribuire dal 1 gennaio 1996 in avanti. La legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 707, legge 23/12/2014, n. 190) introduce un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano eccedere l importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell entrata in vigore della riforma Fornero. Ai fini della determinazione del trattamento, si computa l anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione 36

6 R MASSIMALE CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALL AGO stessa. Il limite si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015, anche ai trattamenti pensionistici già liquidati a tale data. OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO Oltre alla norma introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 per le lavoratrici dipendenti e autonome, è sempre in vigore la norma generale (art. 1, comma 23, legge 335/95) relativa alla possibilità di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Opzione che può essere esercitata dai lavoratori in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre , potendo far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè dal 1996 in avanti): possibilità confermata dalla circolare Inps n. 35 del 14/3/2012. Tuttavia, l Inps ha chiarito che anche se si esercita tale opzione non è applicabile la normativa di miglior favore prevista per i lavoratori che hanno iniziato a contribuire dal 1 gennaio 1996 in avanti, relativamente ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata. Ricordiamo che l opzione per il calcolo con il sistema contributivo non è revocabile, quindi conviene esercitarla al momento del pensionamento, quando si è sicuri di voler operare tale scelta dopo aver fatto le necessarie valutazioni. Riepilogo dei massimali annui, base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1 gennaio 1996 in avanti e per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo: Anno Massimale 1996 L L L L L L * per il calcolo dei contributi LAVORATORI PARASUBORDINATI: CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA Ricordiamo infine che la legge 92 del 28 giugno 2012 (riforma del mercato del lavoro) e successive modifiche ha previsto un incremento graduale dell aliquota contributiva per la gestione separata, fino ad arrivare, per i collaboratori senza altra copertura previdenziale, a un equiparazione dell aliquota dovuta al Fondo pensione lavoratori dipendenti (vedi tabella a pagina precedente). Anno Massimale * Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito, che per il 2015 è pari a euro, mentre il valore relativo al minimale di reddito, sempre per il 2015, è stato fissato in euro. Com è noto, qualora alla fine dell anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, ci sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. 1 Gli assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31/12/95 possono ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo a condizione che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro il 1 /10/01 e che possano far valere almeno 5 anni di contributi successivi al 31/12/95 (circolare Inps 181/01, punto 1). Anche quest anno Manageritalia FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI, QUADRI E PROFESSIONAL DEL COMMERCIO, TRASPORTI, TURISMO, SERVIZI, TERZIARIO AVANZATO sarà presente, col suo welfare contrattuale, alla Gnp, la Giornata nazionale della previdenza, che si terrà a Napoli dal 12 al 14 maggio. Il 12 maggio organizzeremo un convegno che parlerà del lavoro per i giovani. Partecipa anche tu, iscriviti sul sito 37

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