APPROCCIO DEL REVISORE ALLA CONTABILITA ARMONIZZATA

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Transcript:

1 APPROCCIO DEL REVISORE ALLA CONTABILITA ARMONIZZATA

2 OBIETTIVI GENERALI DELLA RIFORMA tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, definiti in ambito nazionale definire un sistema di reporting a regole comuni migliorare gli equilibri finanziari degli Enti locali alla luce della legge costituzionale 1/2012 applicata dalla legge 243/2012

3 NORMATIVA Legge 42/2009: delega il Governo a definire i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai fini di garantire l autonomia fiscale degli enti locali e delle Regioni e di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti stessi

4 Art.1 legge 196/2009: le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica

5 D.Lgs.118/2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi Art.9 D.L. 102/2013: Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 D.Lgs.126/2014: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

6 D.M. 20/5/2015: primo DM di aggiornamento del D.Lgs.118/2011 D.M. 7/7/2015: secondo DM di aggiornamento del D.Lgs.118/2011 D.M. 1/12/2015: terzo DM di aggiornamento del D.Lgs.118/2011 D.M. 30/3/2016: quarto DM di aggiornamento del D.Lgs.118/2011

7 PRINCIPI GENERALI (già validi ante 118) Principio dell annualità le previsioni iscritte a bilancio devono essere riferite all anno finanziario. Dopo la fine dell anno non è possibile assumere impegni o accertare alcuna entrata sull esercizio concluso Principio dell unità - tutte le entrate finanziano tutte le spese indistintamente

8 Principio dell universalità e dell integrità tutte le entrate e le spese devono essere previste in bilancio. Le entrate devono essere previste al lordo delle eventuali spese da sostenere per la loro riscossione (non esistono gestioni fuori bilancio o compensazioni) Principio della veridicità: Bilanci veritieri,corretti ed attendibili

9 PRINCIPI GENERALI (introdotti dalla 118) Principi della significatività e rilevanza (Principio della flessibilità) Principio della congruità Principio della prudenza Principio della coerenza Principio della continuità e della costanza

10 Principio della comparabilità e della verificabilità Principio della neutralità o imparzialità Principio della pubblicità Principio dell equilibrio di bilancio Principio della competenza finanziaria ed economica

11 PRINCIPI APPLICATI (introdotti dalla 118) Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria; Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato; Principio applicato della programmazione

12 IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA REGOLE CONFERMATE Potere autorizzatorio del bilancio Compito di rendicontazione della gestione REGOLE NUOVE Registrazione in contabilità anche di fatti che non hanno generato flussi finanziari

13 Diverso momento di imputazione dei fatti gestionali: l accertamento e l impegno sono di competenza dell esercizio in cui l obbligazione diventa esigibile, ovvero COMPETENZA FINANZIARIA C.D POTENZIATA

14 PRINCIPIO DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE L articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

15 Nell ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica.

16 PRINCIPIO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO Gli enti di cui all articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

17 PRINCIPIO APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE I caratteri qualificanti della programmazione propri dell ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono: la valenza pluriennale del processo la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione

18 la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione

19 ARTICOLO 239 T.U.E.L. Funzioni dell'organo di revisione 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economicofinanziaria;

20 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio

21 COMPETENZE IN MATERIA DI VARIAZIONI DI BILANCIO Giunta Ai sensi della nuova versione dell'articolo 175 del Tuel, infatti, alcune sono attribuite specificamente all'organo esecutivo che, a titolo esemplificativo, adotta le variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio, le variazioni alle dotazioni di cassa così come le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni

22 e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, a seguito di trasferimento all'interno dell'ente. In queste ipotesi, tra l'altro la giunta esercita una facoltà propria (e non acquisita in via d'urgenza come avveniva come il precedente ordinamento contabile), di conseguenza non è neppure necessario procedere alla ratifica consiliare nei successivi 60 giorni, ovvero entro il 31 dicembre.

23 Organi gestionali I responsabili della spesa, ovvero il responsabile del servizio finanziario (a seconda delle scelte operate dal regolamento di contabilità), invece, attraverso provvedimenti determinativi, possono procedere, esemplificando, all'adozione di variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (con alcune esclusioni specifiche).

24 Consiglio L'organo consiliare, invece, mantiene esclusivamente una valenza residuale, ossia la possibilità di variare il bilancio solo nelle ipotesi in cui la competenza non è attribuita esplicitamente né all'organo esecutivo né alle figure gestionali (dirigenti ed incaricati di posizione organizzativa).

25 Parere revisori Infatti ora, tale organo di controllo è chiamato a rilasciare uno specifico parere, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, esclusivamente sulle variazioni di competenza consiliare e non certamente su quelle attribuite alla giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili.

26 Tuttavia, anche tali variazioni non sfuggono al "controllo" dell'organo di revisione economico-finanziaria, seppure con modalità diverse e tendenzialmente più aggregate. I revisori, infatti, dovranno verificare globalmente ed a posteriori (mentre il parere è preventivo, ancorché non vincolante) tali variazioni in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, in particolare focalizzando l'attenzione, per espressa previsione normativa, dell'esistenza dei presupposti che vi hanno dato luogo.

27 ART.239 TUEL 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

28 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economatoprovveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali

29 Versione precedente alle modifiche introdotte dal 118 del 1 comma, lett.b), punto 2): proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio

30 Lettera c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento

31 Lettera d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

32 La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art.11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

33 Lettera d) ante D.Lgs.118/2011 E stata inserita la frase: La relazione dedica un apposita sezione all eventuale rendiconto consolidato di cui all articolo 11, commi 8 e 9

34 d-bis) Aggiunta con D.Lgs.118/2011 relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

35 e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

36 1-bis. Aggiunto con D.Lgs.118/2011 Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

37 L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

38 PRINCIPALI NOVITA NEL LAVORO DEL REVISORE UNICO IN UN COMUNE INFERIORE A 5.000 ABITANTI Parere al riaccertamento straordinario dei residui, con determinazione del FPV e del FCDE Corretta gestione dei fondi di accantonamento (FPV, FCDE, fondi rischi, fondi perdite organismi partecipati) Parere alle variazioni di bilancio nel corso dell esercizio provvisorio

39 Parere al riaccertamento ordinario dei residui (eventualmente anche parziale) se eseguito in precedenza all approvazione del rendiconto e di conseguenza.. Parere alla variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, con determinazione del FPV

40 Pareggio di bilancio in sostituzione del patto di stabilità Verifica dell esistenza della cassa vincolata Parere sul DUP Asseverazione crediti/debiti con le società partecipate Contenuto della relazione sulla gestione (rendiconto) Contenuto della nota integrativa (preventivo) Verifica delle modalità di accertamento dell entrata (ad esempio alcuni tributi si accertano per cassa)