Circolare nr. 36 del 24 settembre 2014



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Transcript:

Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare nr. 36 del 24 settembre 2014 Nuove regole di utilizzo del mod. F24 dal 1 ottobre 2014 a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile Dal 01.10.2014 entreranno in vigore le nuove regole per il pagamento dei tributi con il modello F24. Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, le persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti (compreso il nostro studio) le deleghe cartacee di pagamento F24 per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1 dicembre 2014, ovvero quelli che dovranno pagare l'acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (sempre che l'f24 sia superiore a 1.000 euro). Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1 ottobre 2014. Infatti, non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24: - SUPERIORI A MILLE EURO; - UTILIZZANDO CREDITI D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE. In questi casi si dovrà effettuare il pagamento SOLO IN VIA TELEMATICA, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste. Lo stabilisce l'articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto Bonus Irpef ), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 1 gennaio 2007, per i soli soggetti IVA. Per effetto delle disposizioni introdotte dall art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014, IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) POTRÀ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE IL MODELLO F24 CARTACEO (presso banche, Poste italiane, Equitalia) SOLO DA SOGGETTI PERSONE FISICHE, CHE DEBBANO VERSARE UN SALDO PARI O INFERIORE A 1.000, SENZA ALCUNA COMPENSAZIONE. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/poste (Home banking o Cbi); l uso dei servizi

telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline). Sempre valide le limitazioni per i soggetti IVA I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. Pertanto, i titolari di partita IVA non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 hanno l obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. L utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a 5.000,00. F24 cartaceo ancora valido per pochi I titolari di partita IVA non possono mai usare l'f24 cartaceo. Esso è utilizzabile DAI SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA solo se il saldo finale, senza alcuna compensazione, ha un importo pari o inferiore a mille euro. Home banking È pagabile tramite l home banking (o comunque tramite i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario, con addebito nel conto corrente) l F24 se non vi sono compensazioni di crediti IVA (annuale o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000 euro annui e se il saldo finale, anche grazie alle compensazioni, è positivo (cioè a debito ovvero diverso da zero). F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fiscoline o Entratel È sempre possibile pagare gli F24 con tali metodi. Per l'f24 web e l'f24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l'f24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento dell'f24 viene scartata se non c'è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta). In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l'f24 web o l'f24 online. In alternativa, ci si dovrà affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, tramite l'f24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line per conto dei propri clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute. Dunque, ricapitolando le varie casistiche: - F24 A ZERO PER EFFETTO DELLE COMPENSAZIONI - Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline. Diventa obbligatorio l utilizzo dei seguenti servizi telematici: - F24 on line, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del pincode di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;

- F24 web, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un ordine di addebito sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell Agenzia delle Entrate; - F24 cumulativo, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell intermediario medesimo. - F24 CON UN SALDO FINALE POSITIVO, MA NEI QUALI SIANO STATE EFFETTUATE COMPENSAZIONI - Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione: - dall Agenzia delle Entrate; - oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati esclusivamente mediante (forme alternative): - i servizi F24 on line, F24 web e F24 cumulativo ; - i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione. - F24 CON SALDO FINALE DI IMPORTO SUPERIORE A 1.000 SENZA L EFFETTUAZIONE DI COMPENSAZIONI - Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione: - dall Agenzia delle Entrate; - oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000,00 dovrà essere presentato esclusivamente mediante (forme alternative): i servizi F24 on line, F24 web e F24 cumulativo ; i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione. - F24 CARTACEO - Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA. - F24 CUMULATIVO - L utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio conto corrente), previo rilascio all intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso, da parte dell intestatario effettivo della delega. Il cliente, per consentire l addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/poste, dovrà predisporre un autorizzazione alla banca. In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l intestatario della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista.

SOGGETTI VERSAMENTO CON F24 VERSAMENTO DAL 01.10.2014 TITOLARI DI PARTITA IVA NON TITOLARI DI PARTITA IVA (privati) Versamento imposte dirette Addizionali Ritenute alla fonte Imposte sostitutive Irap IVA fino a 5.000 euro Versamento con compensazione orizzontale di credito IVA annuale per importi > 5.000 euro Versamento di importi pari o < 1.000 euro senza compensazioni Versamento di importi > 1.000 euro senza compensazioni Versamento di importi a debito con compensazione (saldo finale a debito) Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0 (delega a zero) MODELLO CARTACEO HOME BANKING O REMOTE BANKING SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE NO NO SI SI SI SI NO NO SI Pertanto, in virtù delle novità che saranno introdotte a decorrere dal 1 ottobre 2014, L UNICA SITUAZIONE IN CUI È ANCORA POSSIBILE PRESENTARE L F24 CARTACEO È ESCLUSIVAMENTE QUELLA IN CUI, SENZA COMPENSAZIONE, I SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA DEBBANO PAGARE UN IMPORTO PARI O INFERIORE A MILLE EURO. Circolare 27/E del 19/09/2014. Pochi giorni prima dall entrata in vigore della nuova normativa, è uscita quest ultima circolare interpretativa del Ministero. La circolare. prevede altri casi nei quali È ANCORA POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO F24 CARTACEO, che possono essere riassunti nei punti che seguono: qualora il modello F24 sia precompilato dall ente impositore. In quanto caso il modello può essere di qualsiasi importo, purché non siano indicati crediti in compensazione; qualora il contribuente stia versando a rate tributi e/o contributi. In questo caso non sono previsti limiti d importo ed è altresì possibile utilizzare in compensazione dei crediti e presentare il modello F24 a saldo zero. La previsione è

stata introdotta però solo per le rateazioni in corso ed è pertanto applicabile soltanto fino al 31 dicembre prossimo; nel caso in cui il contribuente benefici di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. La circolare si sofferma inoltre su un ipotesi particolarmente interessante: il caso del contribuente che non può detenere un conto corrente (ad esempio, perché protestato). In questo caso: se la somma da pagare supera i mille euro (senza utilizzo di crediti in compensazione), il contribuente potrà affidarsi o a un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all addebito sul proprio conto, o a un intermediario della riscossione che consente di pagare, ad esempio, con una carta prepagata. In ultima istanza, se questi canali non sono disponibili, può utilizzare l F24 cartaceo. se i modelli di versamento contengono compensazioni e saldo finale maggiore di zero possono utilizzarsi le modalità sopra richiamate. In questa circostanza, residualmente, è anche possibile presentare, tramite i servizi telematici dell Agenzia, un F24 a zero, compensando con i crediti disponibili una parte delle somme dovute e versando il debito restante anche con un F24 cartaceo. Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito oppure sulla nostra pagina Facebook