energia CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PMI e P.IVA pmi e p.iva

Documenti analoghi
E.T.R.A. S.P.A. La società E.T.R.A. S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (Vi),

CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA

REGOLAMENTO. Ai sensi dell art. 13 dello Statuto

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA:

Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica alle. società autostradali aderenti al. Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE)

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

UNIACQUE S.p.A. ALLEGATO A Capitolato Speciale di Appalto

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale

REGOLAMENTO CONSORTILE PER L ACQUISTO DELL ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO (RECAEE)

ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA Servizio Gestione Opere e Sicurezza All. A)

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/02/ /01/2015 PER LA SOCIETA ACAOP S.P.A.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/01/ /12/2014 PER LA SOCIETA COMODEPUR S.P.A.

AMBITO DI APPLICAZIONE

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

INDENNIZZI A FAVORE DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL AUTORITA PER L ENERGIA

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo

Capitolato fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/ /12/2016 per le società Lura Ambiente S.p.A. e Antiga S.p.A.

TITOLO II REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITA DEI CLIENTI FINALI DISALIMENTABILI...

Articolo 1 Definizioni

Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/01/ /12/2016 PER LA SOCIETA ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

26/03/2015. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/02/ /01/2017 PER LA SOCIETA PAVIA ACQUE

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

pubblicata sul sito in data 21 dicembre 2005

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

TESTO INTEGRATO SULLA MOROSITA - DELIBERA ARG/gas 99/11 E SS.MM.II.

Il contratto di fornitura

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Art. 1 Campo di applicazione

ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Contratto di servizio per utenze raggruppate

del 27/02/2007 n. 184

CONDIZIONI GENERALI E TERMINI DI UTILIZZO. Art.1 Oggetto dell accordo

gas CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE - BUSINESS business

Versione integrata e modificata dalla deliberazione 493/2012/R/efr

Allegato 7. Modello di fideiussione integrata. Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

CONTRATTO DI CAPACITÀ SLOT

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

che pure costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Condizioni generali di fornitura dell Energia Elettrica Veritas Energia S.p.A. (Mercato Libero)

1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

CAPITOLO 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

G.P. GAS S.r.l. LISTINO PREZZI 2014 (PROVVISORIO: dal 01/01/2014 alla data di variazione ISTAT)

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart

ARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N. 34/05, COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLE DELIBERAZIONI N. 49/05, N. 64/05, N. 165/05, N. 256/05 E N.

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONZA

SCHEMA DI CONTRATTO Per

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità

Listino prezzi per attività al Punto di Riconsegna non comprese nella tariffa di distribuzione

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Pagina 1 di 6 Versione 1.0 del Condizioni generali per la fatturazione dei costi della rete di trasmissione

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

Allegato A TESTO INTEGRATO MOROSITÀ GAS (TIMG)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tra le parti PAT. Enti strumentali (.) le Banche/intermediari finanziari aderenti (..) PREMESSO CHE

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

Il Ministro delle Attività Produttive

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

Transcript:

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano il Contratto di Fornitura di elettrica, salvo espressa deroga contenuta nelle Condizioni Particolari di Fornitura. ART. 1 - DEFINIZIONI In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti di queste Condizioni Generali di Fornitura e ai fini delle stesse, le espressioni e i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato: AEEG : l Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas; CLIENTE : il soggetto definito tale nelle Condizioni Particolari di Fornitura; Condizioni Particolari di Fornitura : le Condizioni Particolari di Fornitura che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; Contratto : il Contratto di Fornitura; Contratto di Dispacciamento : il contratto con TERNA per il Servizio di Dispacciamento; Contratto di Trasporto : il contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell elettrica sulla Rete di Distribuzione; Distributore : soggetto che localmente svolge il Servizio di Distribuzione; Dispacciamento : determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di acquisto e di vendita ai fini dell immissione o del prelievo di elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonché come valorizzazione e regolazione dell elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;. Fornitura : la fornitura/somministrazione di elettrica; GELSIA : Gelsia S,r,l, con sede legale in Seregno (MB), Via Palestro, 33, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05970420963, capitale sociale di Euro 20.345.267,38 i.v., iscritta al n. 05970420963 R.E.A. 1854004 nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza; Misuratore : dispositivo funzionale alla misura dell elettrica, destinato a misurare l elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo Punto di Prelievo : il singolo punto in cui l elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale. Rete di Distribuzione : la rete gestita dal Distributore; Servizio di Dispacciamento : il servizio di Dispacciamento dell elettrica effettuato da TERNA; Servizio di Distribuzione : il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell elettrica sulle reti di distribuzione; Servizio di Misura : attività di misura dell elettrica svolto dal Distributore; Servizio di Trasmissione : il servizio di trasmissione di cui all articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell elettrica sulla rete di trasmissione nazionale TERNA : la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004, responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell elettrica sull intero territorio nazionale; ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIVA GELSIA metterà a disposizione del CLIENTE la potenza e l indicati nelle Condizioni Particolari di Fornitura e somministrerà al Cliente, che si impegna ad acquistare e prelevare in via esclusiva da GELSIA, fatta salva l eventuale quota di elettrica autoprodotta ed autoconsumata, i quantitativi di necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso il/i Punto/i di Prelievo indicato/i, che rientrano tutti nella disponibilità negoziale del CLIENTE (anche nel caso di CLIENTE Consorzio), come dallo stesso sottoscritto con l accettazione delle Condizioni Particolari di Fornitura. ART. 3 - PUNTO/I DI PRELIEVO E UTILIZZO DELL ENERGIA - FASCE ORARIE 3.1 Il CLIENTE dichiara che il/i Punto/i di Prelievo indicato/i nelle Condizioni Particolari di Fornitura risulta/no già adeguatamente collegati alla Rete di Distribuzione e che le opere realizzate per il collegamento sono adeguate ai propri fabbisogni energetici. In ogni caso, saranno a carico del CLIENTE gli eventuali costi derivanti da adeguamenti che si rendessero necessari per l avvio ed in corso della Fornitura. Ogni mutamento dei Punti di Prelievo sopra citati (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, variazione di opzione tariffaria, aumento di potenza, cambiamento di sede o indirizzo, ) durante il periodo di validità del Contratto, dovrà essere preventivamente comunicato a GELSIA e concordato con il Distributore. Qualora si dovesse rendere necessario provvedere al loro adeguamento, il CLIENTE prenderà i necessari accordi direttamente con il Distributore. GELSIA si riserva la possibilità di proporre modifiche e/o nuove condizioni economiche-contrattuali qualora le suddette variazioni siano tali da mutare i presupposti del presente contratto. 3.2 L fornita ai sensi del Contratto non potrà essere utilizzata presso Punto/i di Prelievo diverso/i da quello/i indicato/i nelle Condizioni Particolari di Fornitura,né potrà essere ceduta in qualsiasi forma a terzi. 3.3 Le fasce orarie per la scomposizione dei consumi mensili, sono determinate in conformità a quanto di volta in volta previsto dall autorità competente e saranno quelle adottate nelle Condizioni Particolari di Fornitura. 3.4 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, venisse installato al CLIENTE, munito di Misuratore integratore, un Misuratore orario, GELSIA, a partire dal mese successivo a quello di installazione del nuovo Misuratore, provvederà ad applicare le componenti tariffarie previste per i clienti dotati di Misuratore orario. Il prezzo dell elettrica che verrà applicato è quello a fasce riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE. ART. 4 SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO 4.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. (il Mandato ) a GELSIA affinché questa stipuli, in nome proprio e per conto del CLIENTE, il Contratto di Trasporto con il Distributore e il Contratto di Dispacciamento con TERNA relativamente al/i Punto/i di Prelievo.. 4.2 Il Mandato si intende conferito a GELSIA con attribuzione alla stessa della facoltà di cui all art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell esecuzione del mandato. 4.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari al fine di cui al comma 4.1 del presente articolo, ivi comprese le Condizioni Tecniche fornite dal Distributore. Il CLIENTE si impegna inoltre, qualora ciò sia ritenuto necessario da GELSIA, a formalizzare ulteriormente il Mandato conferito. 4.4 Il Mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura. 4.5 Si intendono posti a carico del CLIENTE i corrispettivi per il Servizio di Trasporto, comprese le maggiorazioni (A, UC, MCT), pag 1/5

nella misura prevista dalle opzioni tariffarie di trasporto presentate dal Distributore alla cui rete è connesso ogni singolo Punto di Prelievo (delibera dell AEEG n. 348/07 e successive modifiche e/o integrazioni). Eventuali oneri per reattiva e fattore di potenza restano a carico del CLIENTE. Eventuali oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi saranno sostenuti dal CLIENTE. 4.6 Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente ai servizi citati ai precedenti commi o all importo dei corrispettivi previsti, saranno automaticamente recepite nel presente Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti con i criteri indicati ai successivi articoli 12 e 13,1 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura. 4.7. Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal presente articolo, anche attraverso l introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, ovvero prevedano nuovi oneri relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, gli eventuali nuovi costi sopportati da GELSIA verranno posti a carico del CLIENTE con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. Nelle more della definizione dalle modalità di applicazioni della nuova normativa, continueranno ad essere posti a carico del CLIENTE i corrispettivi previsti dalla normativa precedente con le modalità sopra descritte. 4.8 Resta inteso che il CLIENTE conserverà il rapporto con il Distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Il CLIENTE si impegna a porre in essere quant altro richiesto e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell erogazione dei relativi servizi di rete da parte dei competenti gestori. 4.9 La fornitura di elettrica sarà effettuata alle condizioni tecniche ed al livello di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. attengono al rapporto tra CLIENTE e Distributore. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l esecuzione del Contratto di Fornitura sottoscritto con GELSIA e, comunque, il CLIENTE esonera GELSIA stessa da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura non sono imputabili a GELSIA e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Non sono consentiti prelievi di elettrica eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo tra il CLIENTE e il Distributore. In ogni caso, il CLIENTE risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a GELSIA medesima e/o a terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza. 4.10 Gli impianti e gli apparecchi utilizzatori del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. GELSIA non risponderà a nessun titolo di eventuali vizi ed errori di funzionamento dei Misuratori,,nonché di loro manomissioni. GELSIA non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi. Il Distributore è responsabile della misura dell e della potenza. La misurazione del consumo di elettrica viene effettuata dal Distributore, che la comunica di volta in volta a GELSIA. Ai fini del Contratto, per quanto concerne l elettrica, si definiscono: - Misuratore orario, il Misuratore atto a rilevare il consumo ora per ora; - Misuratore integratore, il Misuratore che rileva il consumo di complessivamente prelevata. Per i siti dotati di Misuratore orario o di Misuratore integratore, l complessivamente prelevata, quale rilevata dal Distributore, è attribuita ai singoli mesi con le modalità adottate dal Distributore stesso. ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO 5.1 La Fornitura di cui al Contratto avrà inizio alla data indicata nelle Condizioni Particolari di Fornitura e avrà la durata specificata nelle stesse. 5.2 La Fornitura si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R da far pervenire all altra almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. 5.3 Il CLIENTE potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione a GELSIA mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 3 (tre) mesi. 5.4 GELSIA potrà avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto comunicandolo al Cliente mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. 5.5 L esercizio da parte di una delle Parti del diritto di recesso impegnerà entrambe a compiere quanto di rispettiva competenza per la conseguente estinzione dei contratti di cui al precedente art. 4.1, nel rispetto della disciplina vigente, con obbligo a carico del CLIEN- TE di rimborsare al GELSIA al più presto e, comunque, entro e non oltre lo spirare del termine di preavviso,,le somme dallo stesso anticipate alle relative controparti nell interesse del CLIENTE. A tal fine il GELSIA potrà procedere all escussione, totale o parziale, del deposito cauzionale costituito ai sensi del successivo art 10 ART. 6 - PATTO DI PREFERENZA IL CLIENTE, per il caso di disdetta o di recesso dal presente Contratto, si obbliga a dare la preferenza a GELSIA nella stipulazione di un successivo contratto di fornitura di elettrica relativo allo/ agli stesso /i Punto/i di Prelievo. Il CLIENTE comunicherà a GELSIA, nelle forme previste dal successivo art. 15, le condizioni propostegli da terzi. GELSIA, nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, dovrà dichiarare al CLIENTE, nelle forme previste dal successivo art. 15, se intende valersi del diritto di preferenza alle medesime condizioni. Nel caso in cui GELSIA si avvalga del diritto di preferenza, il nuovo contratto di fornitura produrrà i suoi effetti a decorrere dalla scadenza o dallo spirare del periodo di preavviso previsti nel presente Contratto. Si applicano le disposizioni di cui all art. 1566 c.c. ART. 7 - PREZZO DELLA FORNITURA 7.1 Per l acquisto di elettrica e dei connessi servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura oggetto del Contratto il CLIENTE si impegna a corrispondere a GELSIA il prezzo come di seguito indicato. 7.1.1 Il prezzo dell elettrica sarà quello previsto nelle Condizioni Particolari di Fornitura. 7.1.2 Al cliente verranno fatturati i corrispettivi per la vendita di elettrica previsti dalla tariffa bassa tensione per usi diversi dai domestici del mercato in maggior tutela (Del n. 156/07), nonché per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell elet- pag 2/5

trica stabiliti dalla deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (di seguito, AEEG) n. 05/04 e sue successive modifiche o integrazioni. Con riferimento ai soli corrispettivi relativi al servizio di distribuzione, determinati dal distributore locale mediante opzioni tariffarie elaborate sulla base dei criteri stabiliti dall AEEG in applicazione della delibera n. 05/04 di cui sopra, GELSIA SRL applicherà al CLIENTE i corrispettivi relativi alla opzione tariffaria prevista per i clienti nel mercato in maggior tutela relativa alle caratteristiche del/dei Punto/i di consegna. 7.1.3 Fatto salvo quanto previsto agli art. 12 e 13 che seguono, qualora, nel corso dell esecuzione del Contratto le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dalla deliberazione AEEG n. 05/04 e sue successive modifiche o integrazioni dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall AEEG o da altro organo competente per i clienti del mercato vincolato e/o per la tipologia del/i Punto/i di Consegna. In particolare tale metodologia verrà applicata con riferimento alla direttiva Europea 2003/87/CE. Verranno inoltre fatturati come onere di sbilanciamento forfettario 0,5 Euro/MWh per ogni kwh consumato dal Cliente. 7.2. L relativa alle perdite per il trasporto verrà quantificata secondo le modalità e i criteri stabiliti dall AEEG e sarà posta a carico del CLIENTE alle stesse condizioni e prezzi stabiliti al paragrafo 7.1.1. 7.3 Verrà addebitato al CLIENTE il corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore come richiamato dalla Delibera 156/07 (corrispettivo PCV), e sue modifiche ed integrazioni. 7.4 Con riferimento all art. 11 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, n 79, GELSIA si riserva di applicare un ulteriore corrispettivo che tenga conto della eventuale quota d obbligo prevista per il fornitore dalla emananda disciplina valorizzata al prezzo di mercato dei Certificati Verdi definito dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., e che verrà applicato all oggetto di fornitura al lordo delle perdite di rete. ART. 8 - ONERI FISCALI 8.1 Ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e del D.P.R. 26/4/1986 le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell esercizio d impresa e sono quindi assoggettate a IVA. Sono a carico del CLIENTE, e saranno esposte in fattura con voce separata, le imposte sui consumi di elettrica. Per tali imposte, GELSIA si impegna ad effettuare le dichiarazioni agli Uffici Tecnici di Finanza competenti e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge, salvo diverse disposizioni o regolamentazioni o diversa dichiarazione scritta del CLIENTE. 8.2 Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del CLIENTE o di GELSIA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle norme di legge. 8.3 Per il riconoscimento e l applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il CLIENTE dovrà presentare a GELSIA la documentazione comprovante il diritto al beneficio. 8.4 L imposta di bollo e quella di registro, in caso d uso, relative al Contratto, sono a carico del CLIENTE. ART. 9 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI 9.1 Gli importi dovuti per la somministrazione di elettrica verranno fatturati con la seguente periodicità: - bimestralmente per i CLIENTI con disponibile fino a 30 kw; - mensilmente per i CLIENTI con potenza disponibile superiore a 30 kw. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura, che comunque non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse, mediante addebito pre-autorizzato in c/c come da modello R.I.D. allegato. 9.2 La fatturazione dell elettrica e dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura avrà luogo sulla base dei dati di consumo del/i Punto/i di Prelievo, resi disponibili a GELSIA dal Distributore. Qualora quest ultimo non renda disponibili tali dati a GELSIA in tempi compatibili con la data di fatturazione, GELSIA si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base dei consumi dell anno precedente ovvero, se questi non sono disponibili, sulla base dei consumi indicati nella tabella all articolo 2 delle Condizioni Particolari di Fornitura. In tal caso, al ricevimento dei dati certificati dal Distributore, GELSIA effettuerà gli eventuali conguagli. In caso di malfunzionamento del Misuratore, GELSIA fatturerà al CLIENTE gli importi che risultassero ancora dovuti sulla base della ricostruzione dei prelievi effettuata dal Distributore. 9.3 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti di GELSIA, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti. 9.4 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all ammontare delle fatture, gli interessi di mora, maturati fino alla data dell effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Qualora il ritardato pagamento delle fatture risulti superiore ai 15 (quindici) giorni, sarà facoltà di GELSIA, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c.c., risolvere il contratto per inadempimento del CLIENTE e cessare la Fornitura, fatta salva ogni altra ragione ed azione della società fornitrice che si riserva inoltre il diritto di addebitare al CLIENTE le eventuali spese sostenute per il recupero del credito. Saranno inoltre a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore e/o TERNA dovessero pretendere da GELSIA a seguito della risoluzione del Contratto. 9.5 In caso di mancato pagamento di una fattura entro il termine indicato nella fattura stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della fattura, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure, previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata anticipata via fax, apposita comunicazione di messa in mora. Qualora il Cliente non provveda a saldare il proprio debito entro i termini indicati nella nota di messa mora, fermo restando il diritto di risolvere il contratto in virtù di quanto previsto nel comma precedente, GELSIA, trascorsi almeno 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata o dell avviso postale, potrà inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione dell erogazione dell elettrica, addebitando al CLIENTE la spesa relativa alla sospensione (e alla eventuale riattivazione) della fornitura. L avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione da parte del CLIENTE esclusivamente via fax al n. 0362.225330, riportando gli estremi del bonifico bancario (il conto di c accredito sarà indicato nella nota di messa in mora) ed il CRO relativo al pag 3/5

pagamento avvenuto. Per i Contratti di Fornitura di elettrica, come previsto dalla delibera AEEG n. 4/08 e successive modifiche ed integrazioni.: - GELSIA ha diritto a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di elettrica per uno o più Punti di Prelievo nella titolarità del medesimo CLIENTE; - qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, in caso di morosità del CLIENTE, prima della sospensione della fornitura, per i punti in bassa tensione verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, darà seguito alla sospensione della fornitura. GELSIA, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà procedere, senza alcun preavviso al CLIENTE, all immediata sospensione della fornitura in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del Misuratore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell impianto interno del CLIENTE alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti. In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell eventuale danno subito da GELSIA. Sarà infatti posto a carico del CLIENTE ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere da GELSIA a causa della sospensione e/o risoluzione del Contratto. Il CLIENTE è comunque tenuto: - a pagare le spese, relative alla sospensione e alla eventuale riattivazione della fornitura, previste dalla normativa vigente e dai prezziari delle società di distribuzione; - a pagare le spese di mora e le eventuali spese legali sostenute da GELSIA; - a saldare integralmente fatture/bollette non pagate o pagate parzialmente; - a ripristinare, ove richiesto, l eventuale deposito cauzionale versato. ART. 10 - GARANZIA 10.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di elettrica oggetto del Contratto il CLIENTE si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari all ammontare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per ogni singolo Punto di Prelievo nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, comprensivo di I.V.A.. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della Fornitura e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l espressa condizione che l ente garante si obbliga a versare l importo previsto a semplice richiesta di GELSIA, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la fideiussione allegato al Contratto. 10.2 In alternativa, il CLIENTE si impegna a versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di pari importo che verrà trattenuto da GELSIA SRL per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali. 10.3 In caso di escussione, totale o parziale, da parte di GELSIA della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere tempestivamente a reintegrarla. 10.4 Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell art. 5.2 delle presenti Condizioni Generali. 10.5 In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facoltà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. e cessare la Fornitura. ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO 11.1 Il Contratto si intenderà risolto di diritto in caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento. 11.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, tramite semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all altra Parte, qualora, relativamente a quest ultima, si manifestasse una delle seguenti condizioni: 1) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; 2) interruzione o sospensione dell attività produttiva; 3) istanza od inizio di una procedura concorsuale; 4) insolvenza od iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti. 11.3 In tali ipotesi, fermo restando l impegno di GELSIA di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, saranno posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore e/o TERNA dovessero pretendere da GELSIA a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni. ART. 12 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI In accordo con quanto stabilito dall articolo 2 della Deliberazione dell AEEG n 78/99, il Contratto, durante il periodo di validità, si intende modificato di diritto mediante l inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa AEEG potrà definire ai sensi dell art. 6 del D.Lgs. n. 79/99. ART. 13 - MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI 13.1. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni e/o prescrizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti emanati da autorità pubbliche o da altri soggetti competenti nell esercizio dei propri legittimi poteri. 13.2. Fatto salvo quanto sopra, GELSIA si riserva la facoltà di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, dandone comunicazione scritta al CLIENTE (intendendosi per tale anche l avviso in bolletta) secondo adeguata forma e modalità, e con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla decorrenza della variazione. La comunicazione di cui al presente comma dovrà contenere, tra l altro, per ciascuna delle variazioni introdotte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla variazione introdotta; c) la decorrenza della variazione introdotta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIEN- TE dell eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza oneri. 13.3. Ai fini dell applicazione del presente articolo si intende per giustificato motivo il mutamento del contesto legislativo o regola- mentare di riferimento, ovvero il mutamento dei presupposti economici utilizzati da GELSIA per la formulazione delle condizioni pag 4/5

economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le variazioni saranno applicate a far tempo dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma precedente. In caso di dissenso, il CLIENTE potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà al più tardi pervenire all indirizzo di GELSIA entro il trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del giorno precedente quello in cui le variazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. ART. 14 - RISERVATEZZA 14.1 Le Parti si impegnano a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell altra, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso. 14.2 Sono esclusi da tale divieto i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto. ART. 15 - COMUNICAZIONI Ogni comunicazione fra le Parti inerente il Contratto, compresa qualunque variazione relativa al/i Punto/i di Prelievo, dovrà essere fatta per iscritto e trasmessa con modalità tale da precostituire la prova dell effettiva ricezione in capo all altra Parte.. ART. 16 - DIRITTI DI IMPORTAZIONE, DI ENERGIA CIP6 E DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO GELSIA ed il CLIENTE collaboreranno per ottenere il massimo beneficio connesso alle allocazioni di CIP6 e di di importazione, restando inteso che GELSIA manterrà integralmente il beneficio di prezzo derivante dalle allocazioni. ART. 17 - DISPOSIZIONI VARIE Il Mandato di cui alle presenti Condizioni Generali viene assunto da GELSIA a titolo gratuito e, fatto salvo quanto previsto dall art. 1229 c.c., con esonero da qualunque responsabilità in relazione all eventuale mancato conseguimento di quanto oggetto del Mandato stesso. ART. 18 - RESPONSABILITÀ 18.1 GELSIA quale cliente grossista ai sensi dell art. 2 comma 5, del D.Lgs. 79/99, si limita ad acquistare e vendere, senza esercitare alcuna attività di trasmissione o di distribuzione. 18.2 In merito all attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal Distributore locale, GELSIA, quale società autorizzata alla sola vendita dell elettrica, si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del/i Punto/i di Prelievo, e alle attività di competenza del Distributore locale e/o del CLIENTE. 18.3 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal CLIENTE nei confronti di GELSIA per i casi in cui si verifichino dei danni causati dall somministrata ovvero delle interruzioni e/o sospensioni della somministrazione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla Rete di Distribuzione ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. In tali casi, l interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto a GELSIA di provvedere al trasporto dell elettrica in qualsiasi modo fino al al/i Punto/i di Prelievo. ART. 19 - FORO COMPETENTE Per ogni controversia relativa all interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Monza. ART. 20 - VARIAZIONI E DICHIARAZIONI Il CLIENTE ha l obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA potrà apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa. Seregno, TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE pag 5/5