IL TRASPORTO DEI PROPRI EQUIDI CON I PROPRI MEZZI
DOCUMENTI RICHIESTI Allegato H Modello IV Passaporto per l identificazione
Allegato H È un autodichiarazione che viene vidimata dal Servizio Veterinario senza limiti di percorrenza. In tale autodichiarazione è indicato il mezzo che viene usato per il trasporto del / dei propri/o animali.
Con questa autodichiarazione il proprietario/trasportatore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni generali per il trasporto degli animali previste dall art. 3 Reg. 1/2005
In questa sezione deve essere indicato il luogo di partenza, origine e proprietà degli animali, il numero dei capi e la loro identificazione (microchip, ecc). Non è ammesso indicare il solo nome dell animale o Vedi Passaporto Indicazioni del destinatario e del luogo di destinazione
PASSAPORTO Gli equidi devono essere identificati e muniti di microchip impiantati nel collo e di passaporto ai sensi del Regolamento (CE) n. 504/2008. L art. 3 del predetto Regolamento prevede che il sistema di identificazione degli equidi si compone dell elemento microchip e di un documento di identificazione unico valido a vita, dove devono essere riportate le indicazioni dell equide del proprietario dell indicazione DPA o NON DPA, di eventuali trattamenti sanitari e altre indicazioni.
SANZIONI Mancanza autorizzazione Allegato H Mancanza Modello IV e/o passaporto Art 36 dpr 320/54 e art 6 legge 218/88 Art 3 comma 5 D.Lgs. 29/2011 per ogni capo 430,33 600,00 Mancanza dei dati richiesti dal mod. IV Veicolo non idoneo Art 31 dpr 320/54 e art 6 legge 218/88 Art 37 dpr 320/54 e art 6 legge 218/88 430,33 430,33 Benessere Art 35 animale dpr 320/54 e art 430,33 6 legge 218/88
Autorizzazione del «trasportatore» e del «mezzo» per i PRODUTTORI PRIMARI (allevatori) per trasporti di animali effettuati da allevatori di propri animali e con mezzi propri per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda; Per trasporti in transumanza effettuati da allevatori con propri mezzi senza limite di percorrenza Per trasporti in conto proprio con distanze inferiori a 65 km (accordo Stato-Regioni e Prov. Autonome seduta del 20/03/2008). Questo tipo di trasportatori Hanno l obbligo di registrazione come produttori primari ai sensi dell allegato I del Regolamento (ce) n. 852/2004 devono prevedere una sezione dedicata alle modalità di trasporto di animali e al mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene dei mezzi utilizzati (principi espressi dall art. 3 del Regolamento (CE) n. 1/2005)
Per trasporto di animali produttore primario
Autorizzazione del «trasportatore» e del «mezzo» per i PRODUTTORI PRIMARI (allevatori) È un autodichiarazione che viene vidimata dal Servizio Veterinario di competenza e rilasciata all allevatore di animali diversi dagli equidi, considerato produttore primario, e che li trasporti su propri mezzi per percorsi inferiori ai 50 km dalla propria azienda o per transumanza. Per trasporti in conto proprio con distanze inferiori a 65 km (accordo Stato-Regioni e Prov. Autonome seduta del 20/03/2008). Elemento essenziale è che l allevatore sia registrato alla ASL di competenza quale produttore primario. In tale autodichiarazione è indicato il mezzo che viene usato per il trasporto degli animali.
ALTRI TRASPORTI - DOCUMENTAZIONE Autorizzazione del trasportatore: Tipo 1 valida per i viaggi inferiori alle 8 ore, con allegata check-list (requisiti del veicolo) Tipo 2 valida per i viaggi superiori alle 8 ore con certificato di omologazione dei mezzi (solo per i viaggi superiori alle 8 ore. Certificato di idoneità per conducenti e guardiani Documentazione di accompagnamento degli animali Per i trasporti in ambito nazionale dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello IV) Per i trasporti comunitari INTRA (certificato sanitario per gli scambi comunitari) accompagnato dal giornale di viaggio. Certificato Conducente/guardiano (per i trasporti i c/terzi e c/proprio per viaggi superiori ai 65 km