RISOLUZIONE N.15/E QUESITO



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RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio fiscale e presupposti per l esonero Con la richiesta di consulenza giuridica concernente l interpretazione dell articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, è stato esposto il seguente QUESITO L Associazione ALFA ha richiesto chiarimenti circa l obbligo di monitoraggio fiscale con riferimento alle polizze di assicurazione estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. La questione trae origine dalle disposizioni contenute nell articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che disciplina gli obblighi connessi alla detenzione di investimenti all estero o di attività estere di natura finanziaria da parte di contribuenti che siano persone fisiche, enti non commerciali o società personali non commerciali.

2 Tra le attività estere di natura finanziaria oggetto di monitoraggio sono infatti ricomprese le polizze assicurative del tipo unit linked o index linked emesse da Compagnie estere e i trasferimenti che nel corso del periodo d imposta hanno interessato le medesime polizze. In particolare, in base alle disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 167 del 1990, il contribuente è tenuto a compilare il modulo RW indicando, in relazione alla polizza estera: nella sezione II, la consistenza al termine del periodo d imposta cioè il montante dei premi versati, nel periodo in corso e in quelli precedenti, espressivo del costo sostenuto per effettuare l investimento oltre ad ulteriori dati che connotano l attività (art. 4, comma 1); nella sezione III, i trasferimenti finanziari da e verso l estero effettuati nel corso del periodo d imposta in relazione alla polizza cioè il montante dei premi versati o delle prestazioni ricevute - anche qualora la polizza non fosse più indicata tra le consistenze in essere al termine del periodo d imposta (art. 4, comma 2). Con riferimento agli obblighi derivanti dalla disciplina del monitoraggio fiscale e delle specifiche fattispecie di esonero, l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010. Relativamente alle polizze assicurative estere, con il medesimo documento di prassi è stato precisato che il regime di esonero è da ritenersi applicabile alle polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente, sempreché il contribuente abbia conferito ad un intermediario italiano l incarico di regolare tutti i flussi connessi con l investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi.

3 Affinché sia applicabile il suddetto esonero, è pertanto necessario che il contribuente abbia delegato un intermediario residente per l esercizio del proprio credito alla prestazione assicurativa, conferendogli sostanzialmente un mandato all incasso. ALFA ritiene che la condizione della delega conferita direttamente dall assicurato richiamata nella suddetta circolare abbia esclusivamente una valenza esemplificativa al fine di descrivere uno dei possibili modi attraverso i quali possa essere costituito il presupposto all esonero dagli obblighi di monitoraggio. E da ritenersi sufficiente, infatti, che il contribuente riceva la prestazione assicurativa per il tramite di un intermediario residente e che pertanto non rilevino le tipologie negoziali attraverso le quali questa condizione viene realizzata. L Associazione istante chiede di conoscere, pertanto, se si possa considerare realizzata la condizione di esonero qualora nello stesso contratto assicurativo sia contenuta la clausola in forza della quale il contribuente si obbliga a ricevere la prestazione assicurativa e la Compagnia estera si obbliga ad effettuare il pagamento della stessa presso un intermediario bancario residente in Italia individuato dal contraente o dalla Compagnia. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L associazione istante ritiene che debbano ritenersi escluse dagli obblighi di monitoraggio tutte le polizze concluse per il tramite di un intermediario finanziario residente e quindi non soltanto nell ipotesi in cui il contribuente abbia conferito ad un intermediario italiano l incarico di regolare tutti i flussi connessi con l investimento, quali il disinvestimento, totale o parziale, ed il pagamento dei relativi proventi, ma anche qualora il medesimo incarico sia stato attribuito direttamente dall emittente estero.

4 PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Come noto, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che detengono investimenti all estero e attività estere di natura finanziaria. Gli obblighi di monitoraggio fiscale derivano dalla necessità dell Amministrazione finanziaria di poter disporre di tutti quegli elementi utili a svolgere le attività di accertamento e di verifica del corretto adempimento da parte del contribuente degli obblighi tributari in relazione alla produzione di redditi derivanti dal possesso di attività ed investimenti detenuti all estero. Tuttavia, lo stesso articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 prescrive al comma 4 che gli obblighi di monitoraggio previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l intervento degli intermediari stessi. In sostanza, sono previste tre distinte fattispecie di esonero: 1. per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata l opzione per l applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; 2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; 3. per i depositi e i conti correnti intrattenuti all estero.

5 In tutti e tre casi l esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l intervento di un intermediario residente anche nel caso in cui quest ultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte (a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d acconto o d imposta). Pertanto, l esonero in questione discende direttamente dall incarico di riscossione dei proventi conferito all intermediario residente e non dipende dall esercizio della sua qualità di sostituto d imposta che in determinati casi può anche non verificarsi. E, infatti, rilevante la circostanza che gli intermediari siano tenuti agli obblighi di rilevazione e segnalazione all Amministrazione finanziaria dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie ai sensi dell articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 nei casi in cui il contribuente sia tenuto ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei relativi redditi. Il regime di esonero è, pertanto, applicabile alle polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente, semprechè sia stato conferito ad un intermediario italiano l incarico di regolare tutti i flussi connessi con l investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. Tenendo conto delle esigenze che la norma di esonero intende tutelare, è di estrema evidenza che a nulla rileva la modalità con la quale avviene il conferimento di tale incarico all intermediario; esso può, infatti, essere indifferentemente effettuato dal contribuente che delega un intermediario residente all incasso della prestazione assicurativa ovvero direttamente da parte della compagnia estera che attraverso una specifica clausola nell ambito dell accordo negoziale individua l intermediario residente che è delegato ad erogare la prestazione al contribuente (compresi i riscatti anticipati e i rendimenti).

6 L obbligatorio intervento di un intermediario residente, tanto nella fase di costituzione del rapporto assicurativo quanto in quella di chiusura, indipendentemente dal soggetto che lo nomina (contribuente o compagnia di assicurazione) mette, infatti, l Amministrazione finanziaria in condizione di espletare i propri accertamenti, potendosi rivolgere ad un soggetto tenuto, ai sensi dell articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, agli obblighi di comunicazione dei flussi relativi all operazione finanziaria in questione. Ciò posto, al fine di raggiungere in pieno tale obiettivo senza peraltro creare difficoltà operative agli intermediari, si ritiene opportuno prevedere che l intermediario residente in tal modo incaricato comunichi all Amministrazione finanziaria, a partire dal periodo d imposta 2011, i dati relativi al contribuente contraente la polizza estera nel caso in cui la delega ricevuta venga revocata o quando, alla scadenza della stessa, la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento. Tale comunicazione dovrà essere effettuata nell ambito della dichiarazione del sostituto d imposta (modello 770). Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità. IL DIRETTORE CENTRALE