Senigallia, 14 maggio 2016 AMIANTO: E ANCORA UN PROBLEMA IN CITTÁ? L Amianto nei diversi quadri norma@vi Tomaso Munari 1
Generalità La problema@ca del contenuto di fibre di amianto, in una matrice, ricorre in diversi seiori norma@vi, alcuni approcci sono coeren@ tra loro, altri meno: prodok (ar@coli); sostanze e miscele des@nate al pubblico; rifiu@; si@ contamina@; materiali di cava; terre e rocce. 2
Generalità La problema@ca del contenuto di fibre di amianto, in una matrice, ricorre in diversi seiori norma@vi, alcuni approcci sono coeren@ tra loro, altri meno: prodok (ar@coli); sostanze e miscele des@nate al pubblico; rifiu@; si@ contamina@; materiali di cava; terre e rocce. 3
Definizione di amianto Reg. (CE) n. 1272/2008 - Regolamento CLP Il Regolamento CLP, riporta all allegato VI, al Numero 650-013- 00-6 definisce asbestos quelle sostanze con N. CAS: 12001-28- 4 132207-32- 0 12172-73- 5 77536-66- 4 77536-68- 6 77536-67- 5 12001-29- 5. L amianto è classificato : Carc. 1A e STOT RE 1. Più fruibile è la definizione di un altra norma 4
Definizione di amianto Reg. (CE) n. 1272/2008 - Regolamento CLP 5
Definizione di (fibre di) amianto Reg. (CE) n. 1907/2006 - Regolamento REACH Il Regolamento REACH, riporta all allegato XVII, punto 6, la definizione. Fibre d amianto: a) Crocidolite N. CAS 12001-28- 4 b) Amosite N. CAS 12172-73- 5 c) Antofillite N. CAS 77536-67- 5 d) Ac@nolite N. CAS 77536-66- 4 e) Tremolite N. CAS 77536-68- 6 f) Criso@lo N. CAS 12001-29- 5 e N. CAS 132207-32- 0 6
Articoli, sostanze e miscele Reg. (CE) n. 1907/2006 - Regolamento REACH Il REACH, riporta all allegato XVII, sempre al punto 6, uno specifico divieto avente come oggeio La fabbricazione, l immissione sul mercato e l uso di fibre di amianto e degli ar@coli e delle miscele contenen@ tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vieta@. gli Sta@ membri possono concedere una deroga per i diaframmi contenen@ criso@lo des@na@ agli impian@ di eleirolisi. L uso di ar@coli contenen@ le fibre di amianto (già installa@ e/o in servizio prima del 10 gennaio 2005) è consen@to fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita u@le. 7
Articoli Reg. (CE) n. 1907/2006 - Regolamento REACH gli Sta@ membri possono, per mo@vi di tutela della salute umana, limitare, vietare o soioporre a specifiche condizioni l uso di tali ar@coli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita u@le, Gli Sta@ membri possono consen@re l immissione sul mercato di ar@coli nella loro integrità contenen@ fibre d amianto (già installa@ e/ o in servizio prima del 10 gennaio 2005), a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. 8
Articoli, sostanze e miscele Reg. (CE) n. 1907/2006 - Regolamento REACH FaIa salva l applicazione di altre disposizioni comunitarie concernen@ la classificazione, l imballaggio e l e@cheiatura di sostanze e miscele, l im missione sul mercato e l uso di ar@coli contenen@ tali fibre, permessi in conformità delle deroghe preceden@, possono essere consen@@ soltanto se i f o r n i t o r i g a r a n @ s c o n o p r i m a dell immissione sul mercato che gli ar@coli recano un e@cheia conforme all appendice 7 del presente allegato. 9
Sostanze e miscele Reg. (CE) n. 1907/2006 - Regolamento REACH Lo stesso Regolamento, all allegato XVII punto 28, riporta una restrizione generica per le sostanze cancerogene cat. 1A e 1B. Non sono ammessi l immissione sul mercato o l uso: come sostanze, come componen@ di altre sostanze, o nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore allo 0,1% (limite generico). (rif. Criteri di classificazione previs@ dal Reg. (CE) n. 1272/2008 - Regolamento CLP). 10
Rifiuti - Decisione 2000/532/CE (mod. Dec. 2014/955/UE) Per quanto riguarda i rifiu@ si fa riferimento alla Dec. 2000/532/CE. L iscrizione di un rifiuto nell elenco armonizzato contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto con?ene sostanze pericolose per?nen? che determinano nel rifiuto una o più delle caraberis?che di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della DireMva 2008/98/CE. [ ]. 11
Rifiuti - Decisione 2000/532/CE (mod. Dec. 2014/955/UE) Le caraieris@che di pericolo specifiche dell Amianto sono significa@ve per la categoria HP7 Cancerogeno e HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione. Un rifiuto è classificato pericoloso, per HP7, per presenza di amianto (Carc. 1A H350), solo e soltanto se il contenuto nel rifiuto è superiore allo 0,1%. Un rifiuto è classificato pericoloso, anche per HP5, per presenza di amianto (STOT RE 1 H372), solo e soltanto se il contenuto nel rifiuto è superiore all 1%. Se la presenza di amianto è inferiore allo 0,1%, il rifiuto è considerato privo di amianto e quindi non pericoloso. 12
Siti Contaminati - D.Lgs. 152/2006 All interno della norma@va sulle bonifiche dei si@ contamina@ D.Lgs. 152/2006, vengono riporta@ dei limi@ di riferimento (Concentrazioni Soglia di Contaminazione o CSC), al di sopra dei quali un sito viene definito potenzialmente contaminato e necessita di una procedura di bonifica o messa in sicurezza opera@va. In tale norma (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.) viene indicato un valore di 1.000 mg/kg (pari a 0,1%) di Amianto, quale limite di acceiabilità sia per si@ a des@nazione commerciale- industriale che per si@ a des@nazione d uso residenziale. 13
Materiali naturali - DM 14 maggio 1996 All interno del D.M. 14 maggio 1996, recante: "Norme rela@ve alla cessazione dell'impiego dell'amianto", all Allegato 4 che traia i criteri rela@vi alla classificazione ed all'u<lizzo delle "pietre verdi" in funzione del loro contenuto di amianto, prevede che siano considera< non pericolosi i materiali in breccia caraaerizza< da un indice di rilascio pari a 0,1 (I.R. = % amianto liberato / % densità rela<va). Da< sperimentali indicano che a tale indice può corrispondere un contenuto in amianto dell ordine del 7-9% (>> 0,1%). 14
Problemi. Nuovo DPR Terre e rocce da scavo. art. 2, comma 1, lea. b): ( ) Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità anali@co. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguen@ materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cemen@zie e addi@vi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenen@ tali materiali non presen@no concentrazioni di inquinan@ superiori ai limi@ di cui alle colonne A e B, Tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legisla@vo n. 152 del 2006, per la specifica des@nazione d'uso, o ai limi@ di riferimento indica@ Is@tuto Superiore di Sanità 15
Problemi. Nuovo DPR Terre e rocce da scavo. Il parere n. 390/2016 del Consiglio di Stato, pronunciandosi sul regolamento in esame e, in par@colare, sulla fissazione del limite di amianto di 100 mg/kg nelle terre o rocce da scavo, non coglie l evidente contraddizione con il complesso delle norme precedentemente richiamate, bensì appare dirigersi in opposta direzione, verso il ripris@no della precedente dizione (assenza di amianto). A tale proposito, vale la pena ricordare come al conceio di assenza non sia riconducibile alcun significato nel campo della chimica. O della scienza in generale. 16
Problemi. Nuovo DPR Terre e rocce da scavo. Le Commissioni Ambiente del Senato e della Camera e la Commissione Lavori pubblici del Senato hanno rilevato che un limite eccessivamente restrikvo (peraltro sul contenuto totale e non sull amianto in fibra rilasciabile) non sia né compa@bile con il quadro norma@vo europeo (cd. goldpla?ng) ma sopraiuio appare ingius@ficato e non basato su riscontri oggekvi. 17
Domanda finale Ingrediente di miscela per uso non professionale Grandi volumi Concentrazione tra 0,1% e 1% Altamente vola@le Presente in ciià! 18
Grazie per l attenzione! Tomaso Munari