POLIZZA FIDEIUSSORIA

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POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate ai sensi di legge Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod. CZ01N - Ed. 07/2015 Data ultimo aggiornamento: 01/07/2015 Pagina 1 di 6

NOTA INFORMATIVA POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate ai sensi di legge Mod. CZ01F Ed. 07/2015 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza, A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI) (Italia): 20161 Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 02 6402.1 Sito Internet: www.liguriassicurazioni.it, E-mail: assistenza.clienti@liguriassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112). Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00009 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) il patrimonio netto dell Impresa è pari ad 70.404.298 con capitale sociale pari ad 36.800.000 i.v. e totale delle riserve patrimoniali pari ad 33.604.298. L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 141,73%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriassicurazioni.it. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione ed i termini indicati hanno il seguente significato: Concessione edilizia : provvedimento amministrativo che impone gli obblighi e gli oneri oggetto della garanzia. Contraente : La persona nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore. Convenzione / Atto unilaterale d obbligo : atti dai quali risultano gli obblighi e gli oneri del contraente verso l Ente garantito. Ente Garantito : il Comune beneficiario della garanzia. Massimale Garantito: limite massimo di risarcimento che corrisponde all'importo della cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento di ogni singolo onere ed obbligo assunto in dipendenza della concessione edilizia, comprese, ove indicate e fino al limite massimo sopra evidenziato, le sanzioni previste dall'art. 3 legge 28.2.1985 n. 47 nonché derivanti da legge regionale. Opere di urbanizzazione / Contributo commisurato al costo di costruzione: obbligazioni del contraente garantite dalla polizza. Società: LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. Pagina 2 di 6

3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Oggetto della garanzia Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza della somma garantita e fino al momento della liberazione del Contraente il quale stipula per sé, per o propri successori ed aventi causa con vincolo solidale indivisibile a favore dell Ente garantito si costituisce fideiussore per le somme dovute all Ente garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in scheda di polizza. Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza. Durata della garanzia Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi derivanti dalla polizza, compreso l obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società uno dei seguenti documenti: - l originale della polizza restituitogli dall'ente garantito; - una dichiarazione, rilasciata dall'ente garantito, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Nel caso che l'obbligo assunto sia il pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, e/o costo di costruzione, la durata della polizza non potrà mai superare il periodo di tempo fissato nella scheda di polizza, e la garanzia prestata con la polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario. La Società rimane tuttavia impegnata per le inadempienze del Contraente all'obbligo di cui sopra, denunciate entro il termine di tre mesi dalla scadenza della polizza stessa. 4. Premio Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. Avvertenza In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della concessione per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall art. 4 della polizza, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società il minimo di tre decimi del premio annuo. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel del citato art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con le modalità indicate in scheda di polizza. Modalità di calcolo del premio. premio iniziale determinato applicando la seguente formula: P = SG x T x D P : premio anticipato comprensivo di imposte ( imposte pari al 12,50% ) SG : Somma Garantita T : tasso lordo tutto compreso annuo (comprensivo di imposte) D : durata della garanzia espressa in anni o frazione di anno premio di proroga determinato applicando la seguente formula: P = SG x T x D P : premio anticipato comprensivo di imposte ( imposte pari al 12,50% ) SG : Somma Garantita T : tasso lordo tutto compreso annuo (comprensivo di imposte) D : durata della temporale della proroga Pagina 3 di 6

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'ente garantito. 5. Rivalsa surrogazione Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art. 1952 C.C. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. 6. Altre informazioni sul contratto In caso di ricezione della comunicazione scritta di escussione della presente polizza e nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'ente garantito dalla Società. Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Società risultante dalla polizza stessa. 7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, nel caso che l'obbligo assunto sia il pagamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, e/o costo di costruzione, la durata della presente polizza non potrà mai superare il periodo di tempo fissato nella scheda di polizza, e la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario. La Società rimane tuttavia impegnata per le inadempienze del Contraente all'obbligo di cui sopra, denunciate entro il termine di tre mesi dalla scadenza della polizza stessa. 8. Legge applicabile al contratto - Foro Competente Il contratto è soggetto alla legge italiana. Nel caso di contratto stipulato con Contraente che non sia consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2 C.C., il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo dove ha sede l Agenzia alla quale è assegnata la polizza. In tutti gli altri casi, nonché per le eventuali controversie che possano sorgere tra la Società e l'assicurato/ente garantito, il Foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge. 9. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile l aliquota fiscale del 12,50%. 10. Sinistri Liquidazione dell indennizzo C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Il pagamento delle somme dovute in base alla polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. Pagina 4 di 6

11. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/2 20161 MILANO (MI) Telefax: 02.6402.8105 E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Oppure utilizzando l apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.liguriassicurazioni.it Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21-00187 Roma, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, anche utilizzando l apposito modello reperibile sul sito internet dell IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.liguriassicurazioni.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Pagina 5 di 6

12. Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. Liguria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani Pagina 6 di 6