Obbligazioni pecuniarie portabili e forum destinatae solutionis

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Cassazione Civile, Sezioni Unite, 15 marzo 2016, n. 5068 Obbligazioni pecuniarie portabili e forum destinatae solutionis Articoli di cui si consiglia la lettura prima dell approfondimento giurisprudenziale: artt. 1182 c.c. (Luogo dell adempimento); 1219 c.c. (Costituzione in mora); 1224 (Danni nelle obbligazioni pecuniarie); 20 c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione); 38 c.p.c. (Incompetenza) Problematica giuridica Se sia applicabile l art. 1182 c.c., comma 3, qualora nel contratto azionato non risulti predeterminato l importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo possa essere autodeterminato dall attore nell atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria. Massima Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell art. 1182 c.c., comma 3, sono anche agli effetti della mora ex re (ai sensi dell art. 1219 c.c., comma 2, n. 3) e della determinazione del forum destinatae solutionis (ai sensi dell art. 20 c.p.c., ultima parte) esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale. 1. Fatto Un creditore dà corso ad un azione volta al recupero di un credito avanti al Tribunale del luogo in cui ha la propria sede. Il debitore, nella propria comparsa di costituzione eccepisce l incompetenza del Tribunale adito che accoglie l eccezione e si dichiara incompetente in favore del foro del convenuto. Nello specifico il Giudice di prime cure si ritiene incompetente perché nel contratto azionato dall attore non era indicato l importo del corrispettivo, onde il luogo di adempimento dell obbligazione, rilevante agli effetti della determinazione del giudice competente ai sensi dell art. 20 c.p.c., ult. parte, si identifica, ai sensi del richiamato art. 1182, comma 4, nel domicilio della società debitrice. 2. La posizione della giurisprudenza precedente Secondo l ordinanza di rimessione della Sesta Sezione, il contrasto da dirimere attiene al concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi dell art. 1182 c.p.c., comma 3, e sussiste tra: a) un primo orientamento (per il quale l ordinanza menziona Cass.Civ. 22326/2007) secondo cui, ove la somma di danaro oggetto dell obbligazione debba essere ancora determinata dalle pani o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l art. 1182, comma 4, secondo cui l obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza; b) un secondo orientamento (al quale vengono ricondotte Cass.Civ. 7674/2005, 12455/2010, 10837/2011) secondo cui il forum destinatae solutionis previsto dall art. 1182, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell indagine sull ammontare effettivo del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. 1

3. La decisione Le Sezioni Unite chiariscono che il contrasto riguarda il modo di intendere il requisito della liquidità affinché un obbligazione pecuniaria debba essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell art. 1182 c.c., comma 3. E concludono ribadendo che rientrano nella previsione di cui all art. 1182 c.c., comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico. Tra le obbligazioni pecuniarie, invero, quelle illiquide hanno una particolarità: ai fini dell adempimento del debitore è necessario un passaggio ulteriore, è necessario cioè un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale. La nozione di obbligazione portabile, di cui all art. 1182 c.c., comma 3, rileva non soltanto ai fini dell individuazione del forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c., ma anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell art. 1219 c.c., comma 2, n. 3. Se tra le obbligazioni pecuniarie portabili contemplate da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora e con essa la responsabilità ai sensi dell art. 1224 c.c. scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perché l ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che sarebbe ingiustificato, nonché contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). L interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile è inoltre coerente anche con il favor debitoris che ispira la regola generale di cui all art. 1182, comma 2, n. 4 c.c. Liquidità, in sintesi, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass.Civ. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto (liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche). Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. 4. Richiami Giurisprudenziali Cassazione Civile, Sez. Un., 23 marzo 2015, n. 5743: risarcimento del danno da debito di valuta e svalutazione monetaria Cassazione Civile, Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418: anatocismo bancario e termini di prescrizione per l azione di ripetizione Cassazione Civile, Sez. Un., 4 giugno 2010, n. 13658: ingiustificato rifiuto del creditore al pagamento con assegno 5. Istituti Collegati Mora del debitore (artt. 1219-1221 c.c.) Obbligazioni pecuniarie (artt. 1277-1284) Competenza per materia e valore (artt. 7-17 c.p.c.) 6. Mappa concettuale 2

Obbligazione pecuniaria Liquidità Concetto oggettivo Determinazione diretta dal titolo oppure Criteri per operazione matematica certa Effetti Foro Mora 7. Esercizi di ripasso 1. Qual è il foro competente per le cause relative ai diritti di obbligazione? a) il giudice del luogo ove il convenuto ha la sua dimora b) il giudice del luogo in cui è sorta e si è estinta l obbligazione c) il giudice del luogo ove il convenuto ha la sua residenza o domicilio o dimora, in cui è sorta l obbligazione oppure deve eseguirsi l obbligazione dedotta in giudizio d) il giudice del luogo in deve eseguirsi l obbligazione dedotta in giudizio se di carattere pecuniario 2. sulla determinazione del forum destinatae solutionis a norma dell art. 1182 c.c., comma 3, e art. 20 c.p.c., seconda parte, non può influire l eccezione del convenuto che neghi l esistenza dell obbligazione, perché il principio stabilito dall art. 10 c.p.c., per la determinazione della competenza per valore - secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato in base alla domanda - è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per determinare la competenza territoriale per le cause relative a diritti di obbligazione, ai sensi dell art. 20 c.p.c., sui quali perciò non influisce la fondatezza o meno della domanda; mentre l unico limite alla rilevanza dei fatti allegati dall attore ai fini della determinazione della competenza è, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. 3. Cosa si intende per obbligazioni pecuniarie portabili. Soluzione: 1. c) cfr. artt. 18 e 20 c.p.c. ; 2. l eventuale prospettazione artificiosa cfr. par.3.iii; 3. Quelle liquide cfr. par. 3. 3

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2016, n. 17989 sul ricorso 25410/2014 proposto da: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. - Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente Sezione - Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere - Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere - Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA CALZATURIFICIO DUE ELLE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell avvocato SAVERIO GIANNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIA NERI e FRANCO BERTI, per delega a margine del ricorso; TRADING POST S.R.L.; contro avverso la sentenza n. 2751/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 24/09/2014; - ricorrente - - intimata - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA; udito l Avvocato SAVERIO GIANNI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l accoglimento del ricorso. Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Calzaturificio Due Elle spa, con sede in (OMISSIS), convenne davanti al Tribunale di Firenze (nel cui circondario rientra Fucecchio) la Trading Post s.r.l. di (OMISSIS) per il pagamento di 9.000 Euro più IVA quale corrispettivo di un servizio (studio e sviluppo di due linee di calzature) reso alla convenuta. 4

Accogliendo l eccezione di quest ultima il giudice adito si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Macerata, individuato sia quale foro del convenuto, sia quale foro in cui era sorta l obbligazione, sia quale foro del pagamento della somma di danaro oggetto della causa. In particolare, quanto a quest ultimo criterio di collegamento (i primi due pacificamente radicando presso il tribunale marchigiano la competenza sulla domanda della società attrice), ha osservato che le obbligazioni pecuniarie si identificano anche ai fini di cui all art. 1182 c.c., comma 3, che ne prevede l adempimento al domicilio del creditore esclusivamente in quelle sorte originariamente come tali, ossia aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro; con la conseguenza che nella specie non può farsi applicazione della predetta norma, non essendo indicato nel contratto l importo del corrispettivo spettante all attrice, onde il luogo di adempimento dell obbligazione, rilevante agli effetti della determinazione del giudice competente ai sensi dell art. 20 c.p.c., ult. parte, si identifica, ai sensi del richiamato art. 1182, comma 4, nel domicilio della società debitrice. Il Calzaturificio Due Elle ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui non ha resistito l intimata Trading Post. La Sesta Sezione ha promosso l assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite avendo rilevato l esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione se sia applicabile l art. 1182 c.c., comma 3, qualora nel contratto non risulti predeterminato l importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall attore nell atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Davanti a queste Sezioni Unite il ricorso è stato discusso in pubblica udienza ancorché, trattandosi di regolamento di competenza, sarebbe stata più corretta la trattazione in camera di consiglio. Tale irregolarità, tuttavia, non ha conseguenze sulla validità degli atti poiché la pubblica udienza assicura alle parti garanzie non certo minori del procedimento camerale. 2. - Secondo l ordinanza di rimessione della Sesta Sezione, il contrasto in giurisprudenza da dirimere attiene al concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi dell art. 1182 c.p.c., comma 3, e sussiste tra: a) un primo orientamento (per il quale l ordinanza menziona Cass.Civ. 22326/2007) secondo cui, ove la somma di danaro oggetto dell obbligazione debba essere ancora determinata dalle pani o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l art. 1182, comma 4, secondo cui l obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza; b) un secondo orientamento (al quale vengono ricondotte Cass.Civ. 7674/2005, 12455/2010, 10837/2011, richiamate nel ricorso per regolamento e nella requisitoria scritta del P.M.) secondo cui il forum destinatae solutionis previsto dall art. 1182, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell indagine sull ammontare effettivo del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. L ordinanza evidenzia che, secondo quest ultimo orientamento, è irrilevante che la prestazione richiesta non sia convenzionalmente prestabilita, essendo sufficiente che l attore abbia agito per il pagamento di una somma da lui puntualmente indicata. 5

Soggiunge che il contrasto ha talora trovato una via di fuga nel rilievo che ai fini della competenza occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall attore, prescindendo dalla fondatezza delle contestazioni sollevate del convenuto o comunque concernenti il merito della causa. 3. - Può osservarsi anzitutto che il contrasto non riguarda la necessità del requisito della liquidità affinché un obbligazione pecuniaria debba essere adempiuta al domicilio del creditore (requisito in realtà non espressamente previsto dalla legge, tanto che in dottrina non è mancato chi ne ha ritenuto la natura puramente pretoria); riguarda piuttosto il modo di intendere tale requisito. In effetti nella giurisprudenza di legittimità non è stato mai messo in discussione che obbligazioni pecuniarie portabili, ai sensi dell art. 1182 c.c., comma 3, sono soltanto quelle liquide, essendo assolutamente consolidato il principio che detta disposizione si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura, trovando altrimenti applicazione la regola di cui al quarto comma, per la quale la prestazione va eseguita al domicilio del debitore (i precedenti sono numerosissimi, ci si limita a segnalarne alcuni: Cass.Civ. 391/1966, 3422/1972, 2591/1997, 21000/2011), precisandosi che la liquidità sussiste anche nel caso in cui l ammontare del credito può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini od operazioni ulteriori (a Cass.Civ. 22326/2007, già richiamata nell ordinanza di rimessione, si aggiungano, tra le altre, Cass.Civ. 3422/1971, 3538/1995, 3808/1999, 4511/2001, 10226/2001, 7021/2002, 9092/2004, 22306/2007) in base a quanto risulta dal titolo. Si è altresì precisato che sulla determinazione del forum destinatae solutionis a norma dell art. 1182 c.c., comma 3, e art. 20 c.p.c., seconda parte, non può influire l eccezione del convenuto che neghi l esistenza dell obbligazione, perché il principio stabilito dall art. 10 c.p.c., per la determinazione della competenza per valore secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato in base alla domanda è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per determinare la competenza territoriale per le cause relative a diritti di obbligazione, ai sensi dell art. 20 c.p.c., sui quali perciò non influisce la fondatezza o meno della domanda (Cass.Civ. 789/1998, 1877/1999, 8121/2003, 20177/2004, 8359/2005, 11400/2006); mentre l unico limite alla rilevanza dei fatti allegati dall attore ai fini della determinazione della competenza è l eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass.Civ. 10226/2001, 8189/2012). Anche queste Sezioni Unite, allorché sono state chiamate a pronunciarsi sull applicabilità del terzo ovvero del quarto comma dell art. 1182 c.c., al fine di individuare il forum destinatae solutionis quale criterio speciale di competenza giurisdizionale in materia contrattuale, a norma dell art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e dell art. 5, n. 1, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, hanno confermato la necessità del requisito della liquidità delle obbligazioni pecuniarie (v. sentenze Sezioni Unite 9214/1987, 5899/1997), nonché l indifferenza delle contestazioni del convenuto circa la sussistenza dell obbligazione dedotta in giudizio dall attore, poiché anche la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito, non operando tale principio solo nel caso in cui la prospettazione della domanda sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (ordinanza 6217/2006, sentenza 13900/2013). Proprio la necessità di fare riferimento alla domanda, secondo la regola dettata dall art. 10 c.p.c., è alla base dell orientamento, richiamato dalla ricorrente e dal P.M., che considera sufficiente a integrare il requisito della liquidità dell obbligazione, al fine di rendere quest ultima portabile ai sensi dell art. 1182 c.c., comma 3, la quantificazione della propria pretesa da parte dell attore. Si legge in Cass.Civ. 7674/2005, che ha introdotto tale orientamento, cui si sono poi uniformare Cass.Civ. 12455/2010 e 10837/2011, citt.: Occorre ricordare che, a norma dell art. 10 c.p.c., il valore 6

della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda, e, più precisamente, per l art. 14 comma 1, nelle cause relative a somme di danaro (...) il valore si determina in base alla somma indicata (...) dall attore. Per esigenze di armonia ed omogeneità del sistema, la stessa regola deve valere, nei limiti del possibile, anche ai fini della competenza per territorio, nel senso che anche per questa dovrà tenersi conto non dell effettiva realtà sostanziale sottostante alla domanda, ma del tenore di quest ultima, indipendentemente dal suo maggiore o minore fondamento. E pertanto, nelle obbligazioni, come quella dedotta in giudizio, aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, n entrano nella previsione dell art. 1182 c.c., comma 3, quelle che siano come tali indicate dall attore, mentre il diverso e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito (vedansi, sul punto, Cass.Civ. 27 gennaio 1998 n. 789; 5 marzo 1999 n. 1877). Nella specie il giudice a quo (...) avrebbe dovuto pertanto rivolgere la propria attenzione al contenuto dell atto di citazione, e, poiché esso indicava, quale credito dell attrice, una specifica somma di denaro asseritamente dovuta per effetto del rapporto contrattuale tra le parti (...), avrebbe dovuto riconoscere che trattavasi di una somma di ammontare già determinato e trarne le debite conseguenze in termini di competenza. Con il che la mera quantificazione della pretesa da parte dell attore fa premio sull intrinseca liquidità della stessa, la prospettazione della domanda nel processo prevale sulle caratteristiche sostanziali del diritto azionato. 4. - Ritengono queste Sezioni Unite che il contrasto così determinatosi rispetto all orientamento, in precedenza costante, che richiedeva la effettiva liquidità dell obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto dell art. 1182 c.c., comma 3, e art. 20 c.p.c., vada risolto confermando l orientamento tradizionale. 4.1. - Tra le obbligazioni pecuniarie, invero, quelle illiquide hanno una particolarità: ai fini dell adempimento del debitore è necessario un passaggio ulteriore, è necessario cioè un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale. Questa particolarità non è indifferente rispetto alla disciplina di tale categoria di obbligazioni. Si consideri che la nozione di obbligazione portabile, di cui all art. 1182 c.c., comma 3, rileva non soltanto ai fini dell individuazione del forum destinatae solutionis contemplato dall art. 20 c.p.c., seconda parte, ma anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie dall art. 1182, comma 3, cit.. La giurisprudenza di questa Corte nega che la mora ex re si verifichi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide (Cass.Civ. 535/1999, 9092/2004). Se tra le obbligazioni pecuniarie portabili contemplate da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora e con essa la responsabilità ai sensi dell art. 1224 c.c. scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perché l ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che sarebbe ingiustificato, nonché contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). L interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile è inoltre coerente anche con il favor debitoris che ispira la regola generale di cui all art. 1182, comma 2, n. 4 cit.. Le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell interpretazione restrittiva dell art. 1182 c.c., comma 3, richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo, come sostenuto da Cass.Civ. 7674/2005, cit., e dagli altri precedenti che vi si richiamano discostandosi dall orientamento tradizionale. In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità 7

del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale. Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all art. 1182 c.c., comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico. 4.2. - Peraltro il riferimento di alcuni precedenti di legittimità (sopra richiamati al capoverso del p.3) alla non necessità di indagini ulteriori ai fini della liquidazione del credito, quale requisito di liquidità dello stesso, ha determinato il prodursi di qualche equivoco, di cui vi è traccia nella requisitoria scritta del P.M. davanti alla Sesta Sezione, nella quale non a caso viene sottolineata l irrilevanza, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi dell art. 20 c.p.c., ultima parte, della maggiore o minore complessità dell indagine sull ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. Si impone, pertanto, una puntualizzazione. Liquidità, come si è visto, significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass.Civ. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il risultato dell applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale). Dovendo, inoltre, la liquidità del credito essere effettiva, il principio che la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l ammontare del credito) privi di riscontro probatorio. Resta fermo, ovviamente, che tali fatti sono accertati dal giudice, ai soli fini della competenza, allo stato degli atti secondo la regola di cui all art. 38 c.p.c., u.c. 4.3. - Può in conclusione enunciarsi il seguente principio di diritto: Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell art. 1182 c.c., comma 3, sono agli effetti sia della mora ex n ai sensi dell art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell art. 20 c.p.c., ultima parte, esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l art. 38 c.p.c., u.c.. 5. - Tanto premesso, l istanza di regolamento deve essere respinta, atteso che dalla ricorrente non viene neppure dedotto che nel contratto fosse indicato l ammontare del credito dell attrice o i criteri per determinarlo. In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali. La Corte rigetta il ricorso. P.Q.M. 8

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 3 maggio 2016. Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2016 9