d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

Documenti analoghi
d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al codice penale in materia di maggior tutela del domicilio e legittima difesa

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di corruzione. d iniziativa del senatore D ALIA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

Legge 23 luglio 2009, n. 99. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 20. Concessione di amnistia e indulto. d iniziativa dei senatori MANCONI, COMPAGNA, CORSINI e TRONTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3491

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3277

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

d iniziativa dei senatori CHITI, GASPARRI, AMATI, COMPAGNA, FASANO, GENTILE e NACCARATO

CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2252

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Concessione di amnistia e indulto. d iniziativa del senatore BARANI XVII LEGISLATURA

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

La legge sul processo lungo

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 859

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PALMIZIO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

art. 600 quater 600 quater Detenzione di materiale pornografico. Note procedurali 600 quater Pornografia virtuale.

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)

SENATO DELLA REPUBBLICA

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E DI DEFLAZIONE DEL SISTEMA PENALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MONTAGNOLI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all autoriciclaggio

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

DOCUMENTO DELL UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ministero della Giustizia Percorsi chiari e precisi, un tuo diritto

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Il nuovo quadro normativo dopo l entrata in vigore della L. 190/2012.

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

UN NUOVO REATO PER IL TRAFFICO DI ORGANI PRELEVATI DA PERSONA VIVENTE

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 4 dicembre 2014

d iniziativa dei senatori FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, DI GIACOMO, BERGER, LAI, CONTE e SPOSETTI

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Autori... Art. 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge... 1

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro


INDICE SOMMARIO RASSEGNA PENALE

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Aggiornamento della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Omicidio stradale) al Codice penale (Collana per la Professione e i concorsi)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2073

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Sezione II Dei delitti contro la libertà personale

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119)

S t u d i o L e g a l e A v v. C a r l o C a v a l l o Via Susa n Torino - tel fax

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1574

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

MASSIME PENALI. Corte di Cassazione Sez. IV Penale 2 Gennaio 2013, n 71 (Pres. Penale Circolazione stradale Guida in stato di ebbrezza

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI)

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67.

INDICE SOMMARIO. Libro primo DEI REATI IN GENERALE

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

260 PARTE II - CODICE PENALE

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale...» 72

OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2147 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2015 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2147 ONOREVOLI SENATORI. I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto, che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro ordinamento sia adeguatamente attrezzato a contrastare e a prevenire tali fenomeni. Non c è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda delle pene, seppur disapplicate nei fatti per diverse motivazioni (indulti, depenalizzazioni, impossibilità a procedere alla custodia cautelare in carcere, non punibilità per particolare tenuità del fatto, eccetera); per il furto e gli altri delitti contro il patrimonio, tuttavia, occorre considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferito ci mettono dinanzi ad una realtà di una violenza inaudita e sconosciuta: incursioni anche notturne in abitazioni realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso sfociano in esiti mortali per gli aggrediti. La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, al fine di inasprire le pene, applicare effettivamente le pene irrogate e prevedere, come unica misura cautelare personale, la custodia cautelare in carcere. Pertanto, al fine di reprimere efficacemente il reato di furto in abitazione, è necessario modificare l articolo 624-bis del codice penale prevedendo un aumento del minimo edittale e conseguentemente del massimo. Precisamente passando da un minimo di cinque anni di reclusione a un massimo di otto anni di reclusione e con una pena pecuniaria che passerebbe da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente l ipotesi aggravata di cui al terzo comma del medesimo articolo passerebbe a un minimo edittale di sei anni di reclusione, mentre il massimo edittale resterebbe quello attualmente previsto pari a dieci anni di reclusione; conseguentemente anche la pena pecuniaria della multa passerebbe da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 30.000 euro. Altresì occorre, al fine di reprimere efficacemente il reato di cui all articolo 624- bis, applicare la disposizione contenuta nell articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, non consentendo così per le ipotesi previste dal reato in parola il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti. Inoltre, allo scopo di rendere effettive le misure, occorre: a) modificare l articolo 275 del codice di procedura penale al fine di stabilire una presunzione assoluta per l applicazione, in ogni caso, della misura della custodia cautelare in carcere, e ciò indipendentemente dal dato fattuale se la pena detentiva che verrà applicata sarà superiore ai tre anni di reclusione; b) modificare l articolo 380 del codice di procedura penale in ordine all arresto obbligatorio in flagranza non consentendo alcuna eccezione, come invece oggi normativamente prevista; c) modificare, in caso di condanna, l articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2147 Infine, occorre prevedere l esclusione dai benefici previsti dall ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, da parte di coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall articolo 624-bis codice penale. Attraverso queste integrazioni o modificazioni si intende corrispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2147 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. L articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 624-bis. - (Furto in abitazione e furto con strappo). Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro. La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all articolo 61. Per le ipotesi previste dai commi precedenti si applica l articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205». Art. 2. 1. All articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2147 al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno». Art. 3. 1. All articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, le parole: «, 612-bis e 624-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 612-bis»; b) al comma 3, le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 600- quinquies e 624-bis». Art. 4. 1. All articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera e-bis), le parole: «salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale» sono soppresse. Art. 5. 1. All articolo 408 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: «Per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all articolo 624-bis del codice penale». Art. 6. 1. All articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624- bis».

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2147 Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E 1,00