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TORO TUTELA EVOLUTION Contratto di Assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa e Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Contratto di Assicurazione di Tutela Legale per la Copertura dei Rischi di Assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito Vita Privata Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa e Glossario Condizioni di Assicurazione Informativa Privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

TORO TUTELA EVOLUTION Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa e Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Contratto di Assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

TORO TUTELA EVOLUTION Nota Informativa e Glossario I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1 gennaio 2014 Toro Tutela Evolution Nota Informativa e Glossario 1 di 10

Indice pag. NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO 3 GLOSSARIO 5 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 5 1. Informazioni generali 5 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa di assicurazione 5 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 5 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni 7 4. Periodi di carenza contrattuale 7 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità 7 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione 7 7. Premi 7 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate 8 9. Diritto di recesso 8 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 8 11. Legge applicabile al contratto 8 12. Regime fi scale 8 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 8 13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo 9 14. Reclami 9 15. Arbitrato 2 di 10 Toro Tutela Evolution Nota Informativa e Glossario

Nota Informativa e Glossario CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI, MALATTIA E ASSISTENZA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione È il contratto con il quale l Assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verifi carsi di un evento attinente alla vita umana (Art. 1882 del Codice Civile). Beneficiario Il soggetto o i soggetti ai quali la Società deve liquidare l indennizzo in caso di sinistro mortale. Carenza il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Convalescenza Il periodo tra la fi ne della fase acuta dell alterazione dello stato di salute e la stabilizzazione o la guarigione. Day hospital Degenza diurna in Istituto di cura, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica. Day surgery Intervento chirurgico effettuato in istituto di cura in regime di degenza diurna, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica. Franchigia Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. Gessatura Consiste nell immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari. Può consistere anche nell immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fi ssatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse fi nalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, effettuata in Istituto di cura e comunque da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali e distorsioni. È equiparata a gessatura anche l immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle coste e del bacino o a frattura composta di almeno due archi costali. Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fi ni dell effi cacia della garanzia assicurativa: a) le fasce elastiche in genere b) i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti molli c) i busti ortopedici elastici (CAMP 35, MZ e simili) d) i collari di Schanz, Colombari o Philadelphia e) altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o di immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c), d). Toro Tutela Evolution Nota Informativa e Glossario 3 di 10

Inabilità temporanea Temporanea incapacità ad attendere all occupazione professionale dichiarata in polizza. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fi siche obiettivamente rilevabili. Intervento chirurgico Interventi terapeutici o diagnostici mediante uso di strumenti chirurgici, ovvero mediante utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Invalidità permanente da infortunio o malattia La perdita defi nitiva, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura L ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, colonie della salute e cliniche aventi fi nalità dietologiche ed estetiche. nonché RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale). Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia coesistente Malattia o invalidità presente nell Assicurato, che non determini alcuna infl uenza sulla malattia denunciata come sinistro, e sulla invalidità permanente da essa causata, in quanto interessa sistemi organo-funzionali diversi. Malattia concorrente Malattia o invalidità presente nell Assicurato, che determini una infl uenza peggiorativa sulla malattia denunciata come sinistro, e sulla invalidità permanente da essa causata, in quanto interessa uno stesso sistema organo-funzionale. Nucleo familiare Le persone riportate dallo stato di famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafi co. Personale infermieristico Addetti preposti all assistenza e forniti di specifi co diploma. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Ricovero Degenza in Istituto di cura che comporta pernottamento. Rischio la probabilità che si verifi chi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Sinistro Il verifi carsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l assicurazione. 4 di 10 Toro Tutela Evolution Nota Informativa e Glossario

Società Generali Italia S.p.A. Sport professionale Attività sportiva che preveda una qualsiasi forma di compenso, a qualunque titolo, assoggettabile all imposta sui redditi delle persone fi siche (IRPEF). Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistance Italia S.p.a. Piazza Trento 8 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifi ca convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Generali Italia S.p.A. (di seguito Società ) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 026. b) La sede legale è in Via Marocchesa, 14-31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia c) Recapito telefonico: 011.0029.111 Sito internet: www.toro.generali.it Indirizzo di posta elettronica: info@toro.generali.com d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell Albo delle imprese di assicurazione. Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Avvertenza: Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno. Ad ogni tacito rinnovo, l eventuale disdetta deve essere inviata all assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno e cessa automaticamente alla prima scadenza successiva al compimento dell 80esimo anno di età di almeno un Assicurato presente in polizza. Tale limite è ridotto a 65 se è stata sottoscritta la parte IV Invalidità Permanente da Malattia. Si rinvia all art. 9, Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Toro Tutela Evolution offre una copertura modulare e personalizzabile per far fronte ai rischi derivanti da Infortunio. Prevede inoltre alcune garanzie Malattia, sottoscrivibili anche singolarmente. Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all interno di quelle previste dalle seguenti Parti: Toro Tutela Evolution Nota Informativa e Glossario 5 di 10

PARTE I: Infortuni Prevede la corresponsione di un indennizzo a seguito del verifi carsi di un infortunio che l Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e di ogni altra attività non avente carattere professionale e dal quale derivi la Morte (art. 4), l Invalidità Permanente (art. 5) e/o l Inabilità Temporanea (art. 6) dell Assicurato. La garanzia Diaria da infortunio (artt. 7, 8, e 9) assicura il pagamento dell importo convenuto e indicato sul modulo di polizza per ogni giorno di ricovero e/o convalescenza e/o gessatura. L Assicurato potrà optare inoltre per la garanzia Rimborso Spese Sanitarie da infortunio (art.10) per avere il rimborso delle spese affrontate dopo l evento. Le garanzie principali possono essere integrate con delle garanzie accessorie. PARTE II Diaria da infortunio e malattia A seguito di infortunio e malattia, garantisce il pagamento dell importo convenuto e indicato sul modulo di polizza per ogni giorno di ricovero. L Assicurato può optare anche per la garanzia accessoria Diaria da convalescenza e gessatura. PARTE III Grande Intervento Chirurgico Garantisce il rimborso delle spese sostenute dall Assicurato seguito di grande intervento chirurgico, intendendosi per tali quelli riportati nell Allegato 4 delle Condizioni di Assicurazione, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza. PARTE IV Invalidità Permanente da Malattia Garantisce all Assicurato il pagamento di un indennizzo, fi no alla concorrenza del capitale assicurato, in caso di invalidità permanente conseguente a malattia. L indennizzo verrà determinato in base alla Tabella riportata nell art.6. Nessun indennizzo spetta quando l Invalidità accertata è inferiore al 25%. PARTE V Assistenze Garantisce una serie di prestazioni di assistenza in caso di infortunio o malattia. Tale garanzia è accessoria alle Parti precedenti. Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle Condizioni di Assicurazione. Avvertenze comuni a tutte le Parti: la copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni. Si rinvia agli artt. 2 e 4 (Parte I), art. 2 (Norme Comuni Parte II, III, IV) e art. 3 (Parte V) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio; l indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti dei capitali e dei massimali assicurati e con applicazione delle franchigie previste. Esempio: Indennizzo per Invalidità Permanente da infortunio, franchigia a scaglioni: Capitale assicurato Euro 200.000,00; franchigia a scaglioni (3% fi no a Euro 150.000,00 5% oltre Euro 150.000,00 e fi no a Euro 400.000,00 10% oltre Euro 400.000,00 e fi no a Euro 800.000,00 15% oltre Euro 800.000,00). In caso di sinistro, che abbia comportato un Invalidità permanente accertata pari a 20 punti, l indennizzo viene così determinato: Indennizzo: 150.000*(20-3)% + 50.000*(20-5)% = Euro 33.000,00 Esempio: Indennizzo per Invalidità Permanente da Malattia, franchigia assoluta 25%: Capitale assicurato Euro 200.000,00; In caso di sinistro che abbia comportato un Invalidità permanente accertata pari a 38 punti l indennizzo viene determinato in base alla tabella riportata nell art. 6 e, in questo caso, è pari al 30% della somma assicurata: Indennizzo: 200.000*30% = Euro 60.000,00 Esempio: Indennizzo per Inabilità Temporanea: Somma giornaliera assicurata: Euro 50,00. Franchigia: 7 giorni. Il sinistro comporta un inabilità temporanea documentata di 15 giorni. Indennizzo: 50*(15-7) = Euro 400,00 Esempio: Massimale rimborso spese Euro 10.000,00: il massimale, riportato nel modulo di polizza, è annuo e per persona e costituisce il massimo 6 di 10 Toro Tutela Evolution Nota Informativa e Glossario

impegno dell Impresa di assicurazione. Nel caso di massimale assicurato per spese sanitarie da infortunio pari ad Euro 10.000,00, ove più sinistri abbiamo complessivamente comportato una spesa di Euro 15.000,00, il rimborso massimo sarà pari all intero massimale Esempio: Diaria: diaria giornaliera da ricovero assicurata: Euro 100,00. In caso di ricovero di durata pari a 7 giorni l indennizzo sarà pari a: 100*7= Euro 700,00. 4. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI Avvertenza: la copertura assicurativa per le sole garanzie Diaria da infortunio e malattia, Rimborso Spese da Grande Intervento Chirurgico e Invalidità Permanente da Malattia prevede dei termini di carenza. Si rinvia all art. 3 della Parte Norme Comuni Parte II, III, IV delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - QUESTIONARIO SANITARIO - NULLITÀ Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Impresa di assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 2, Norme Comuni a tutte le Parti, delle Condizioni di Assicurazione). Avvertenza: la compilazione delle dichiarazioni sanitarie e dell eventuale questionario sanitario deve essere fatta in maniera precisa e veritiera. Avvertenza: sono presenti cause di nullità. Esempio: l Assicurato dichiara di essere un impiegato (classe di rischio A), ma esercita l attività di calciatore professionista (soggetto non assicurabile). 6. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE L Assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive. Si rinvia all art.16 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione dell eventuale cambio di professione. Esempio di aggravamento del rischio: attività dichiarata al momento della stipula: Impiegato amministrativo (classe di rischio A). Nuova attività: geometra con accesso ai cantieri (classe di rischio C). 7. PREMI Il premio viene determinato su base annuale. Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale). Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi: assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o all intermediario, espressamente in tale qualità ordine di bonifi co o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'intermediario) denaro contante per importi fi no a Euro 750,00, limite annuo per contratto. (*) Nota: In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principi o di correttezza e buona fede, è facoltà dell intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. Avvertenza: è prevista l applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici. 8. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Qualora sul modulo di polizza sia indicato l indice iniziale di adeguamento, le somme assicurate, il Toro Tutela Evolution Nota Informativa e Glossario 7 di 10

premio e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione sono soggetti annualmente ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell "Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice costo della vita). L adeguamento automatico non è operante qualora venga attivata la parte IV Invalidità Permanente da Malattia. Si rinvia all art. 13, Adeguamento automatico, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inoltre, ad ogni tacito rinnovo, per le garanzie Invalidità Permanente da Malattia, Diaria da infortunio e malattia e Grande Intervento Chirurgico il premio viene aggiornato in base all età raggiunta dagli Assicurati. 9. DIRITTO DI RECESSO Avvertenza: È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo il Contraente e la Società possono recedere dall assicurazione. Le Parti, qualora non abbiano esercitato la facoltà di recesso entro il compimento del secondo anno di assicurazione e sempreché non sia prestata la garanzia di Inabilità Temporanea nei confronti di qualche Assicurato, si impegnano a mantenere in vigore l assicurazione sino alla naturale scadenza pattuita, rinunciando a tale facoltà di recesso. Si rinvia all art. 11, Recesso in caso di sinistro, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: In caso di durata pluriennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Qualora sia stata resa operativa l opzione Sconto per contratti pluriennali il Contraente, trascorso il quinquennio ex art. 1899 C.C. o il minore termine contrattualmente pattuito indicato nell allegato specifico Gestione contratti pluriennali, avrà facoltà di recesso senza oneri e con preavviso di 60 giorni. 10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verifi cato il fatto su cui il diritto si fonda. 11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione, valgono le norme di legge italiana (art. 17, Rinvio alle norme di legge, delle Condizioni di Assicurazione). 12. REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modifi che ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Avvertenza: Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbiano la possibilità. In caso di infortunio la denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l ora dell evento, le cause che l hanno determinato e deve essere corredata da certifi cato medico attestante l entità e la sede delle lesioni: il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. In caso di ricovero la denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi e i motivi delle prestazioni prescritte. In caso di malattia che abbia comportato un Invalidità Permanente, questa deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa possa interessare la suddetta garanzia; in caso di scadenza del contratto la denuncia può essere presentata non oltre un anno dalla cessazione dello stesso. 8 di 10 Toro Tutela Evolution Nota Informativa e Glossario

In ogni caso l Assicurato deve sottoporsi, a spese della Società, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla stessa e deve consentire a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Si rinvia agli artt. Denuncia del sinistro e obblighi relativi (Parti I, II, III e IV) e alla Sezione Cosa fare in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Per quanto riguarda la garanzia Assistenze, Parte V delle Condizioni di Assicurazione, per ricevere le prestazioni a seguito di infortunio o malattia l Assicurato dovrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa, gestita da Europ Assistance SERVICE S.p.A. Si rinvia all art 4, Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa. 14. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. Reclami Generali-Toro Via Mazzini, 53-10123 Torino - Italia Fax: 011.0029.893; e-mail: reclami@toro.generali.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 15. ARBITRATO In caso di controversia tra le parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità Giudiziaria. Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale Philippe Donnet Toro Tutela Evolution Nota Informativa e Glossario 9 di 10

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE 10 di 10 Toro Tutela Evolution Nota Informativa e Glossario

TORO TUTELA EVOLUTION Condizioni di Assicurazione I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1 gennaio 2014 Toro Tutela Evolution Condizioni di Assicurazione 1 di 61

Indice pag. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 4 Benvenuti tra gli Assicurati di Toro Tutela Evolution 5 Premessa 6 PARTE I - Infortuni Delimitazione del rischio 6 Art. 1 Defi nizione di infortunio 7 Art. 2 Ambito di applicazione 7 Art. 3 Esclusioni 8 Art. 4 Morte 9 Art. 5 Invalidità Permanente 13 Art. 6 Inabilità Temporanea 14 Art. 7 Diaria da ricovero da infortunio 14 Art. 8 Diaria da convalescenza da infortunio 15 Art. 9 Diaria da gessatura da infortunio 16 Art. 10 Rimborso spese sanitarie da infortunio 16 Art. 11 Danno estetico 17 Art. 12 Perdita anno scolastico 18 Art. 13 Denuncia dell infortunio e obblighi relativi 18 Art. 14 Cumulo di indennizzi 18 Art. 15 Modalità di pagamento dell indennizzo 19 Art. 16 Cambiamento dell attività professionale - Attività diversa da quella dichiarata - Attività non assicurabile 20 PARTE II - Diaria da Infortunio e Malattia Delimitazione del rischio 20 Art. 1 Garanzia base - Diaria da ricovero 20 Art. 2 Garanzia facoltativa - Diaria da convalescenza e gessatura 21 Art. 3 Denuncia del sinistro e obblighi relativi 21 Art. 4 Documentazione sanitaria 23 PARTE III - Grande Intervento Chirurgico Delimitazione del rischio 23 Art. 1 Oggetto della Garanzia 24 Art. 2 Denuncia del sinistro e obblighi relativi 24 Art. 3 Documentazione sanitaria 25 PARTE IV - Invalidità Permanente da Malattia Delimitazione del rischio 25 Art. 1 Oggetto della Garanzia 25 Art. 2 Carattere personale dell indennità 25 Art. 3 Massimo indennizzo cessazione anticipata dell assicurazione 26 Art. 4 Denuncia del sinistro e obblighi relativi 26 Art. 5 Criteri di liquidazione dell indennizzo 26 Art. 6 Modalità di liquidazione dell indennizzo 2 di 61 Toro Tutela Evolution Condizioni di Assicurazione

28 NORME COMUNI ALLE PARTI II, III e IV Esclusioni - Periodi di aspettativa 28 Art. 1 Questionario sanitario 28 Art. 2 Esclusioni 29 Art. 3 Periodi di aspettativa 29 Art. 4 Delimitazioni dell assicurazione 31 PARTE V - Assistenze Delimitazione del rischio 31 Art. 1 Oggetto della Garanzia 33 Art. 2 Norme che regolano le assistenze 33 Art. 3 Esclusioni 34 Art. 4 Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa 36 Norme comuni a tutte le Parti 36 Art. 1 Persone non assicurabili 36 Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 36 Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 37 Art. 4 Assicurazione presso diversi Assicuratori 37 Art. 5 Assicurazione per conto altrui 37 Art. 6 Aggravamento del rischio 37 Art. 7 Diminuzione del rischio 37 Art. 8 Modifi che dell Assicurazione 37 Art. 9 Proroga dell Assicurazione e periodo di Assicurazione 38 Art. 10 Oneri fi scali 38 Art. 11 Recesso in caso di sinistro 38 Art. 12 Rinuncia al diritto di rivalsa 38 Art. 13 Adeguamento automatico 39 Art. 14 Controversie - Arbitrato irrituale 40 Art. 15 Variazione della residenza 40 Art. 16 Validità territoriale 40 Art. 17 Rinvio alle norme di legge 41 Allegato 1 41 Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente 43 Allegato 2 43 Tabella INAIL di maggiorazione valori di Invalidità Permanente 46 Allegato 3 46 Tabella elenco attività professionali 51 Allegato 4 51 Elenco grandi interventi chirurgici 55 Allegato 5 55 Criteri e parametri indicativi per la valutazione della Invalidità Permanente da Malattia 60 Cosa fare in caso di sinistro Toro Tutela Evolution Condizioni di Assicurazione 3 di 61

Benvenuti tra gli Assicurati di Toro Tutela Evolution Benvenuti tra gli Assicurati di Toro Tutela Evolution D420 Siamo orgogliosi che ci abbiate affi dato la sicurezza vostra e della vostra famiglia. Ne avremo la massima cura. Cos è È un assicurazione completa che indennizza i danni derivanti da infortunio, consentendovi di far fronte agli imprevisti che potrebbero compromettere la vostra salute o la vostra integrità fi sica e di conseguenza il vostro patrimonio. Prevede inoltre la possibilità di accrescere la sicurezza con le garanzie Grandi Interventi Chirurgici, Diaria da Infortunio o Malattia e Invalidità Permanente da Malattia. Cosa assicura A seconda delle garanzie sottoscritte: A seguito di infortunio, se vi è stata riconosciuta una invalidità permanente, garantisce un capitale proporzionato al grado di invalidità; vi rimborsa inoltre le spese di cura che avete dovuto affrontare e vi riconosce una indennità convenuta per il periodo in cui non avete potuto attendere alla vostra normale attività lavorativa. In caso di morte riconosce agli eredi o benefi ciari il capitale assicurato. Assicura il pagamento dell indennità convenuta per ogni giorno di ricovero reso necessario da infortunio o malattia e per ogni giorno di successiva convalescenza. Rimborsa le spese sostenute in caso di grande intervento chirurgico. A seguito di malattia, se vi è stata riconosciuta una invalidità permanente, garantisce un capitale proporzionato al grado di invalidità. Vi mette a disposizione una serie di prestazioni in ambito sanitario. Com è composta Toro Tutela Evolution è composta da 5 parti distinte: Infortuni Diaria da ricovero e convalescenza Grandi interventi chirurgici Invalidità Permanente da Malattia Assistenze È un sistema fl essibile e modulare che permette di scegliere per quali importi e per quali garanzie assicurare voi ed i vostri familiari. Comprende garanzie base ed altre facoltative che potete scegliere secondo le vostre esigenze. Come si stipula Il Cliente espone all Agente le sue necessità ed i rischi contro i quali desidera tutelarsi. L Agente prepara per lui un preventivo dettagliato e personalizzato e fornisce al Cliente le presenti Condizioni di Assicurazione. Se quanto proposto è di gradimento del Cliente, l Agente, sulla base delle informazioni fornitegli, compila la polizza nella quale specifi ca i dati del Contraente e degli Assicurati, le garanzie scelte, ciascuna con il relativo massimale e quelle escluse riportando le opportune indicazioni nelle diverse caselle. Il Contraente fi rma la polizza e versa il relativo premio. Il contratto è ora impegnativo per le parti. 4 di 61 Toro Tutela Evolution Condizioni di Assicurazione

Premessa Le Condizioni di polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza Toro Tutela Evolution stipulata dal Contraente su mod. D420. Resta pertanto inteso che: Si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza; L assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati, per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o nelle presenti condizioni; L assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie relativamente alle quali sul modulo di polizza è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale. La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente in Nota Informativa. Le defi nizioni riportate nel Glossario hanno valore convenzionale. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle assicurazioni. Toro Tutela Evolution Condizioni di Assicurazione 5 di 61

Parte I - Infortuni Delimitazioni del rischio ART. 1 DEFINIZIONE DI INFORTUNIO 1. Cosa si intende per infortunio Per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all Assicurato lesioni fi siche obiettivamente rilevabili. L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato o in conseguenza di malore, vertigini o incoscienza. Sono considerati infortuni anche: l asfi ssia, purché non dipendente da malattia; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze o inalazioni accidentali di sostanze tossiche; l annegamento; l assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; le infezioni causate da morsi d animali o punture d insetti (con esclusione delle infezioni malariche e le malattie tropicali, nonché le conseguenze delle punture di zecca); le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti resi necessari da infortunio; gli strappi muscolari e le ernie muscolari derivanti da sforzo; la rottura sottocutanea del tendine d Achille, del tendine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffi a dei rotatori, del tendine del quadricipite femorale, nei limiti di quanto riportato nell apposita tabella per l accertamento dell invalidità permanente. 2. Rischi con particolari delimitazioni L assicurazione vale per gli infortuni: a) Derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; b) Subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, compresi motocicli di qualsiasi cilindrata, purché l Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente scaduta, sempreché l Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro o alla dimissione dall istituto di cura se l infortunio ha comportato ricovero, o come trasportato sugli stessi; c) Derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione di: salto dal trampolino con sci e idroscì, sci acrobatico ed estremo, bob, pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., arrampicata libera (freeclimbing), canoa fl uviale oltre il 3 grado, salto con l elastico (bungee jumping), rafting, torrentismo, kite surf, hydrospeed e tutti gli altri sport estremi in genere; paracadutismo e sport aerei in genere; immersioni con autorespiratore; corse e gare (con relative prove) e prove su pista per qualsiasi motivo eseguite, comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura. Si conviene inoltre che, in caso di invalidità permanente, l indennizzo dovuto a termini di polizza è ridotto del 30% per gli infortuni verificatisi in occasione di: speleologia; Testo di spiegazione Sottolineiamo le caratteristiche della defi nizione di infortunio: è un evento dovuto a causa: fortuita: casuale, accidentale e involontaria violenta: rapida, subitanea e concentrata nel tempo esterna: proveniente dall esterno dell organismo. Tutte queste condizioni devono sussistere contemporaneamente. Alla luce di questa defi nizione non sono considerati infortuni ad esempio tutte le forme di autolesionismo, il suicidio, le malattie in genere, l infarto. Il malore, le vertigini, gli svenimenti non sono infortuni, ma se a causa di una di queste situazioni l Assicurato si fa male (ad esempio cade dalla scala per un improvvisa vertigine) l eventuale infortunio è coperto da garanzia. U.I.A.A. (Union International des Associatios d Alpinisme): classifi ca i vari gradi di diffi coltà di roccia ed è riferimento universale. 6 di 61 Toro Tutela Evolution Condizioni di Assicurazione

corse o gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, sempreché praticati a livello non professionale. d) Subiti in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento rischio volo). Sono compresi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società / Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, e da Aeroclubs. e) A parziale deroga dell Art. 3 Esclusioni punto c), derivanti da guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, per un periodo massimo di 14 giorni dall inizio della guerra, dell insurrezione, dell invasione o dell occupazione militare, se l Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova all estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni che colpiscano l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Testo di spiegazione Toro Tutela Evolution è pensata per coprire l infortunio di chi svolge una attività sportiva per semplice hobby durante il tempo libero e non per l atleta professionista. Sono inoltre esclusi alcuni sport, anche se svolti a livello non professionale perché troppo pericolosi e rischiosi. Con questa estensione si vuole garantire l Assicurato che, trovandosi all estero per turismo o per lavoro, viene sorpreso dallo scoppio di una guerra o altri eventi bellici. La copertura, purché non si partecipi alle ostilità, è attiva per 14 giorni, periodo considerato suffi ciente per organizzare il rimpatrio. ART. 2 AMBITO D APPLICAZIONE L assicurazione vale per gli infortuni avvenuti nell ambito dell attività professionale dichiarata in polizza (Rischio professionale) e delle attività legate alla vita privata (Rischio extraprofessionale). Sul modulo di polizza risulta indicato in corrispondenza della voce Cod. Prof il numero identifi cativo della professione svolta dall Assicurato, ricavato dall ALLEGATO 3 Tabella elenco attività professionali. L assicurazione può essere limitata: a) ai soli infortuni avvenuti nell ambito delle attività legate alla vita privata (Rischio solo extraprofessionale); b) ai soli infortuni avvenuti nell ambito dell attività professionale dichiarata in polizza (Rischio solo professionale); sono compresi inoltre gli infortuni subiti durante: il percorso compiuto dall Assicurato dall abitazione al luogo di lavoro e viceceversa (rischio in itinere), l intero arco delle 24 ore qualora vengano effettuate trasferte fuori dal Comune, sede abituale di lavoro, Semprechè, in entrambi i casi a) e b), l Assicurato svolga un attività professionale alle dipendenze di terzi, vincolata ad un orario fisso e predeterminato di lavoro. Sul modulo di polizza risulterà indicata in corrispondenza della voce Cod.Prof : nel caso sub a) la sigla EXTRA; nel caso sub b) il numero identifi cativo della professione svolta dall Assicurato. La probabilità che si verifi chi un infortunio è collegata sia alla propria attività professionale sia a quell insieme, non ben defi nibile, di attività che ciascuno di noi, indipendentemente dalla professione, normalmente svolge: utilizzo di mezzi di trasporto, attività ricreative, lavori domestici, hobbistica ecc. Queste limitazioni possono essere effettuate solo da chi svolge un attività con orario chiaramente delimitato. Infatti per chi svolge un attività in proprio come il commerciante, il libero professionista, il rappresentante è impossibile distinguere l ambito professionale da quello extraprofessionale. ART. 3 ESCLUSIONI L assicurazione non è operante per: a) gli infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; b) gli infortuni causati dall abuso di psicofarmaci e dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; Toro Tutela Evolution Condizioni di Assicurazione 7 di 61

c) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; d) gli infarti e le ernie non traumatiche; e) gli infortuni che l Assicurato può subire durante l uso, anche come passeggero, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili. f) gli infortuni sofferti durante l arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; g) gli infortuni subiti all estero durante l espletamento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo dello stesso; h) gli infortuni occorsi in occasione di: trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fi ssione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni. Testo di spiegazione ART. 4 MORTE 1. Oggetto della garanzia La Società, qualora si verifi chi un infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la Morte dell Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata ai benefi ciari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. L indennizzo viene riconosciuto purchè la morte avvenga entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. 2. Morte presunta Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venisse ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai benefi ciari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile. Ove si sia trattato di infortunio, avvenuto in volo indennizzabile a termini di polizza, o durante la navigazione, valgono le disposizioni del Codice della Navigazione. Se successivamente è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. 3. Commorienza dei coniugi In caso di morte in un unico sinistro dei coniugi, entrambi assicurati con la presente polizza, la sola quota parte della somma assicurata spettante ai fi gli superstiti che al momento del sinistro risultino minorenni a carico sarà raddoppiata, restando inteso che la maggiorazione totale non potrà superare un importo pari a Euro 250.000,00. 4. Trasformazione del capitale caso morte in rendita All atto della stipula, ogni Assicurato presente in polizza ha la facoltà di scegliere che il capitale caso morte venga trasformato, in caso di sinistro, in una rendita immediata a favore di un benefi ciario, tramite la stipula di una polizza di assicurazione con la Società. Tale scelta deve essere effet- Si possono indicare come benefi ciari anche persone diverse dagli eredi legittimi o testamentari: la designazione (sempre per scritto) può essere modifi cata in ogni momento anche tramite testamento. Il capitale liquidato non è soggetto a tassa di successione. Nel caso in cui uno degli eredi legittimi o dei benefi ciari sia un minore, chi ne esercita la patria potestà dovrà fare istanza al Giudice Tutelare affi nché disponga in merito all utilizzo della parte spettante al minore. Un caso tipico di morte presunta si verifi ca in occasione di disastri aerei o di naufragi: può infatti accadere che i corpi delle persone non siano più ritrovati. In questo caso Toro Tutela Evolution agisce con la sua copertura, ma è necessario esibire l istanza di morte presunta da infortunio presentata presso il tribunale. 8 di 61 Toro Tutela Evolution Condizioni di Assicurazione

tuata compilando l allegato M100 benefi ciari trasformazione in rendita. La rendita annua, pagabile in rate semestrali posticipate e calcolata secondo le tariffe in vigore alla data di inizio della corresponsione, potrà avere le seguenti caratteristiche: a) rendita certa, per benefi ciari di età inferiore ai 25 anni, fi no al compimento del 25esimo anno di età. Nel caso il benefi ciario sia minorenne, l'impiego dell'indennità è subordinato alla presentazione del decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare che preveda l'espresso esonero della responsabilità della Società sul reimpiego della somma. b) rendita vitalizia, per benefi ciari di età non inferiore a 60 anni o portatori di handicap all atto della stipula. Testo di spiegazione ART. 5 INVALIDITÀ PERMANENTE 1. Oggetto della garanzia La Società, qualora si verifi chi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati al successivo punto 5 e secondo le percentuali riportate nella Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente Allegato 1). In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% sarà liquidata l intera somma assicurata. L indennizzo per invalidità permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi due anni dall infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, l indennizzo sarà liquidato in via defi nitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato dall Assicurato in quel momento. 2. Trasformazione dell indennizzo Invalidità Permanente in Rendita All atto della stipula, ogni Assicurato presente in polizza ha la facoltà di scegliere che il capitale l indennizzo dovuto in caso di Invalidità Permanente venga trasformato, in caso di sinistro, in una rendita immediata a favore dell Assicurato stesso, tramite la stipula di una polizza di assicurazione con la Società. Tale scelta deve essere effettuata compilando l allegato M100 benefi ciari trasformazione in rendita. La rendita annua, pagabile in rate semestrali posticipate e calcolata secondo le tariffe in vigore alla data di inizio della corresponsione, sarà vitalizia. 3. Invalidità permanente gratuita a favore di figli minori di tre anni. Qualora un infortunio indennizzabile a termini di polizza determini una invalidità permanente superiore al 50% a carico di un fi glio di genitori, entrambi assicurati per il caso di Invalidità Permanente con la presente polizza, di età inferiore a tre anni al momento del sinistro e non assicurato con la presente o con altre polizze con la Società, verrà riconosciuto un indennizzo forfettario. L importo dell indennizzo sarà pari al 40% del minore dei capitali Invalidità Permanente assicurati dai genitori e comunque non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00. L importo dell indennizzo sarà riconosciuto esclusivamente sotto for- Il fi glio di età inferiore a tre anni godrà di questa copertura gratuita solo fi no al compimento del terzo anno di età. Toro Tutela Evolution Condizioni di Assicurazione 9 di 61

ma di premio unico anticipato per la stipula, a favore del minore infortunato, di una polizza di assicurazione con la Società, di durata pari agli anni necessari al raggiungimento della sua maggiore età e garantirà alla scadenza un capitale o una rendita, calcolata secondo le tariffe in vigore alla data del compimento della maggiore età. L'impiego dell'indennità nella stipulazione di detta polizza è subordinato alla presentazione del decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare che preveda l'espresso esonero della responsabilità della Società sul reimpiego della somma. Qualora nel medesimo evento siano coinvolti più fi gli non assicurati del Contraente, di età inferiore a tre anni, l'indennità sarà ripartita in parti uguali tra gli stessi. 4. Franchigia su Invalidità Permanente La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente sarà effettuata applicando le percentuali di franchigia riportate sul modulo di polizza. Pertanto su ciascuna fascia di capitale assicurato l indennizzo sarà dovuto solo se il grado di Invalidità Permanente accertato è superiore alla percentuale di franchigia indicata sul modulo per quella stessa fascia di capitale. In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 30%, la Società liquiderà l indennizzo dovuto senza applicazione di alcuna franchigia. 5. Accertamento del grado di Invalidità Permanente Il grado di invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella Tabella riportata su Allegato 1 e secondo i seguenti criteri: nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche od invalidanti, malformazioni o difetti fi sici, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti suddette; la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate in Allegato 1 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; la perdita anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fi no a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantifi cazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi; in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa; Nei casi non specificati nella Tabella dell Allegato 1, l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopra indicati tenendo Testo di spiegazione È una parte del danno che rimane a carico dell Assicurato: è espressa in punti percentuale che vengono detratti dai punti percentuale di danno accertato. Quando il danno si confi gura con valori signifi cativi di invalidità, non si applica più la franchigia. Per determinare il grado di invalidità non conta il tipo di professione svolta, il reddito, l età o il sesso dell Assicurato, né gli eventuali danni morali, biologici o estetici. Ci si basa unicamente sulla tabella di cui all Allegato1 e sui capitali assicurati. I valori indicati in tabella sono le percentuali di danno in caso di lesioni: sono attribuiti alle diverse parti del corpo e ne quantifi cano il danno in caso di perdita anatomica (es. amputazione) o funzionale (completa inutilizzazione). L ammontare dell indennizzo in caso di Invalidità Permanente è dato dalla percentuale corrispondente al danno fi sico applicata al capitale assicurato. Esempio: sordità completa di un orecchio: danno accertato 10% Se però l orecchio era stato precedentemente colpito da una menomazione che ne aveva diminuito del 50% la funzionalità, il danno accertato del 10% viene ridotto in proporzione del 50% e l invalidità riconosciuta sarà pertanto pari al 5% 10 di 61 Toro Tutela Evolution Condizioni di Assicurazione