Sicché, a decorrere dal 3 agosto, l articolo 162 risulta così (ri)formulato:

Documenti analoghi
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI / SEZIONE PENALE. Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale.

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Martedì e Giovedì. On. le Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Cosenza

Il sottoscritto nato a Prov./Stato il

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

Spett.le CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO P.le Falcone e Borsellino, PRATO

INCIDENTE PROTOCOLLO N / INC / Supplemento al Rapporto d incidente Stradale INCIDENTE MORTALE

Il/la sottoscritto/a nato/a a il / /

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

Spettabile Consiglio dell Ordine degli Avvocati di S A S S A R I

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Il/lasottoscritto/a Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall art. 125 T.U. n. 115/02, dichiara e premette quanto segue:

N. /20.. Consiglio dell Ordine degli Avvocati

Nr. di prot.. lì, OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell art.347 c.p.p. relativa alla denuncia in stato di libertà di:-

Il /La sottoscritto / a Nato/a a il Provincia Residente in Via Comune Prov. CAP Tel. Cell. D I C H I A R A

All Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

TRIBUNALE DI BARI Atto di pignoramento di autoveicolo ex art. 521 bis c.p.c.

Spett. CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. Il sottoscritto

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

STUDIO LEGALE PMMS VIA NUNZIO MORELLO N PALERMO INFO SEGRETERIA:

Alla Segreteria del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Torino

In bollo Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Chieti

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI ( art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32

RAPPORTI DI INCIDENTI STRADALI

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE Intervento incontro

COMUNE DI CAMPO CALABRO Provincia di Reggio Calabria. DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L AFFITTO ANNO 2010 I_ sottoscritt_. nat_ a (Prov. di ) il...

Città di Giugliano in Campania

ISTANZA PER L AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115) (L. 24 febbraio 2005, n. 25)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI. Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile. nato a ( )

Associazione di Diritto Privato Via Mantova, Roma C. F

ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO ex art 521 bis c.p.c.

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste


L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

a) che sono nati: 1. a (PR ) il 2. a (PR ) il

ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO - artt. 550, 552 c.p.p. -

In caso di più parti, allegare foglio 2 con le generalità degli altri istanti o convenuti

AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI CASERTA

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

Pratica edilizia. del

Circolare N.102 del 5 Luglio 2012

Allegato 1 IMPRESE e SOCIETA

Modulo di domanda compilata on-line

RUOLO AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE DOMANDA D ESAME

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE

COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari

All Ufficiale di Anagrafe del Comune di CAPRAIA E LIMITE (FI)

Il sottoscritto Nato a Prov. Stato residente in Via /Piazza n. Cod. Fisc. C H I E D E. Scadenza 27 ottobre2014

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA ex art. 4 decreto legislativo n.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER MODIFICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELL AREA SITA NELL INGRESSO PEDONALE BLOCCO TECNICO DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO DELLA PIAZZA VITTORIO VENETO

OGGETTO: Richiesta A.N.F (assegno nucleo familiare). per il periodo MATRIMONIO

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII VII

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona

(Istituzione del patrocinio)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

Protocollo Provvedimento d'assegnazione del fascicolo CHIEDE

MODELLO B1 PERSONE GIURIDICHE DOMANDA PARTECIPAZIONE

COMUNE DI OFFANENGO REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA DELLE DICHIARAZIONI ISEE

IL GIUDIZIO IMMEDIATO IN SCHEMI GIUDIZIO IMMEDIATO PROCEDIMENTO SPECIALE CELEBRATO IN ASSENZA DELL UDIENZA PRELIMINARE

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS

DOMANDA DI MEDIAZIONE

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

ALLEGATO 4 ALLA LETTERA DI INVITO FAC SIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. 445/2000

MODULO I Al Consorzio di Valorizzazione Culturale LA VENARIA REALE Piazza della Repubblica, Venaria Reale (TO) DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (Provincia di Reggio Calabria)

SPORTELLO GRATUITO PATROCINIO DAL LUNEDI A VENERDI DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 13,00 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

INDICE. Prefazione...p.

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER. Istante _ ( n a t o / a, i l _ / _ / _, C. F. : ) r e s i d e n t e i n _ ( _ ),

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI

DOMANDA PER CONTRIBUTO DISABILITA GRAVISSIMA (deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 1329)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L ACQUISTO DI IMMOBILE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA

COMUNE DI TERNI AVVISO PUBBLICO

DOMANDA PER CONTRIBUTO DISABILITA GRAVISSIMA (deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 342)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI (PREVISTE DALLA L. 15/1968) AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME

Transcript:

BREVI Modifiche al codice di procedura penale Elezione di domicilio presso il difensore d ufficio. Nuova disciplina, note di dottrina, buone prassi e modulistica di Gianluca Fazzolari* Riferimenti normativi Legge 23 giugno 2017, n. 103 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 Bibliografia Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 4 luglio 2017 Procura della Repubblica Bologna circolare prot. n. 4646 del 13.07.2017 Procura della Repubblica Frosinone circolare prot. n. 3174/2017/U del 18.07.2017 Procura della Repubblica La Spezia circolare prot. n. 1365/17 del 20.07.2017 Procura della Repubblica Bergamo circolare prot. n. 894/17 del 21.07.2017 Procura della Repubblica Cosenza circolare prot. n. 53/2017 del 26.07.2017 Da operatori di polizia stradale eravamo abituati a quella che era stata definita come la c.d. legislazione balneare, nella misura in cui molte modifiche al codice stradale nazionale venivano introdotte mentre gli italiani, ed anche alcuni addetti ai lavori, si trovavano sotto l ombrellone! A tale prassi, dalla lettura della legge n. 103/2017 composta da un solo articolo che si presenta corredato da ben 95 commi, pare non si sottragga neppure la legislazione in materia giudiziaria Come noto dallo scorso 3 agosto, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, concernente Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all ordinamento penitenziario (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017), risultano mutati alcuni adempimenti, obbligatori per la polizia giudiziaria, rispetto alla comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto, laddove il legislatore attraverso l art. 1, comma 24, della legge in commento, ha introdotto all articolo 162 del c.p.p. il comma 4-bis, che testualmente recita: 4-bis. L elezione di domicilio presso il difensore d ufficio non ha effetto se l autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l assenso del difensore domiciliatario. Sicché, a decorrere dal 3 agosto, l articolo 162 risulta così (ri)formulato: Articolo 162. 1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall imputato all autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. 2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale l imputato si trova. 3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finché l autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto. 4-bis. L elezione di domicilio presso il difensore d ufficio non ha effetto se l autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l assenso del difensore domiciliatario. Come è facilmente intuibile, tale modifica comporta che, laddove ricorra il caso in cui l indagato elegga il domicilio presso il difensore d ufficio nominato dalla polizia giudiziaria, l atto così redatto non trovi effetto alcuno qualora non sia raccolto, e documentato, l assenso esplicito del difensore nominato. A tal proposito, da una breve ricerca in ambito nazionale riguardo alle prime direttive attuative della novella, così per come formulate da diversi Uffici di Procura, è pacifico che la polizia giudiziaria in siffatte circostanze, avrà cura di contattare nell immediatezza il difensore d ufficio nominato, dando atto dell assenso o del dissenso nel verbale di elezione di domicilio avendo cura di comunicarne l esito all indagato. Considerando che il mancato assenso da parte del difensore d ufficio rende priva di effetto l elezione di domicilio, la p. g. operante avrà allora cura di invitare l indagato a dichiarare od eleggere domicilio per le notifiche di rito nell ambito del Procedimento Penale, con l avvertimento che in caso negativo le previste notifiche avverranno presso il difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., e questa volta non più come domiciliatario ma ex lege. Ulteriore raccomandazione per la p.g. è quella relativa al fatto di indicare nel verbale di elezione di domicilio se il soggetto indagato conosce la lingua italiana, significando l esigenza che alla persona sottoposta ad indagini siano tradotte tutte le informazioni previste tra cui quelle relative alla novella legislativa. *Ispettore Superiore s.u.p.s. della Polizia di Stato Direttore II Settore Sezione Polstrada La Spezia Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l autore non risponde dei danni derivanti dall uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l interpretazione dell autore, e non impegna in modo alcuno l Amministrazione dello Stato da cui dipende. Segue un fac simile di verbale secondo la nuova disciplina

Intestazione dell Ufficio, Comando o Reparto procedente INFORMATIVA AI FINI DELLA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO E VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DEGLI artt. 349, 161 e 162 c.p.p. NONCHE INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA AI SENSI DEGLI artt. 369 e 369 BIS c.p.p. L anno., addì., del mese di., alle ore.., negli Uffici del.. innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria è presente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------, nato a, il.., residente a.., in via., identificato mediante., C.U.I.:, ---------------------------------------------------------------------------- il quale preliminarmente dichiara: ------------------------------------------------------------------------------ o parlo e comprendo la lingua italiana. -------------------------------------------------------------------- o non parlo e non comprendo la lingua italiana, conosco le seguenti lingue: ----------------------- La persona presente viene quindi avvertita che sono in corso indagini preliminari nei suoi confronti in ordine al reato di cui all art.. commesso / accertato in.. in data., e che in relazione a dette indagini potrà avere ulteriori informazioni presso l Autorità Giudiziaria procedente da individuarsi nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di...; conseguentemente la persona, invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi rifiuta o le da false, dichiara quanto segue: ------------------------------ Sono e mi chiamo, nato a, il.., residente a.., in via.., dimorante a.., in via.., paternità, maternità..,.. Invitata ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta alle indagini dichiara: -------------------------------------------------------------------------------------------------- o nomino difensore l Avvocato... del Foro di.. con studio in, Via, n.. --------------------------------------- o non sono in grado / non intendo nominare un difensore di fiducia. ------------------------------------- Stante la mancata nomina del difensore di fiducia, si provvede, tramite: ---------------------------------- o call center al numero telefonico.. o tramite sito internet. a nominare difensore d uffico l Avvocato... del Foro di.. con studio in, Via, n.., tel..., cell..., fax., e-mail Invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati dall art. 157 comma 1 c.p.p. (luogo di abitazione o di esercizio abituale dell attività lavorativa) ovvero eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendola che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l obbligo di comunicare

ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare il domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, dichiara:-- o dichiaro domicilio. o eleggo domicilio... o non sono in grado di dichiarare / eleggere domicilio; ----------------------------------------------------- o mi rifiuto di dichiarare / eleggere domicilio. --------------------------------------------------------------- Contattato da questo Ufficiale / Agente di p.g. alle ore.. del giorno., il difensore d ufficio ha dichiarato espressamente di: ------------------------------------------------------------------- o accettare -------------------------------------------------------------------------------------------------------- o non accettare -------------------------------------------------------------------------------------------------- la domiciliazione dell indagato presso il proprio studio legale. ----------------------------------------- La persona sottoposta ad indagini viene espressamente avvertita del fatto che il difensore non ha accettato la domiciliazione per cui viene invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati dall art. 157 comma 1 c.p.p. (luogo di abitazione o di esercizio abituale dell attività lavorativa) ovvero eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendola che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare il domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore ex art. 161 c.p.p. ------------------------------------------------------------- o v v e r o La persona sottoposta ad indagini viene espressamente del fatto che il difensore ha accettato la domiciliazione e viene altresì informato che tutte le successive comunicazioni relative al procedimento verranno effettuate nel luogo e presso la persona sopra indicata e che, ai fini della conoscenza dell ulteriore corso del procedimento e dell eventuale successivo processo, sarà suo onere acquisire periodicamente informazioni presso il domiciliatario. ------------------------------------ La persona sottoposta ad indagini viene quindi AVVISATA che: la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria; che ciascun soggetto sottoposto ad indagini, ha diritto di nominare non più di due difensori di sua fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all Autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata; al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest ultimo e che l indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui, in particolare: Diritto di presentare memorie, istanze, richieste ed impugnazioni; Diritto a conferire con il difensore, anche se detenuto; Diritto di ricevere avvisi e notificazioni; Diritto di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice; Diritto di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; Facoltà di presentare istanza di patteggiamento; Facoltà di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; Facoltà di non rispondere all interrogatorio ovvero di presentarsi spontaneamente al Pubblico Ministero per rendere dichiarazioni; Facoltà di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; Facoltà di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;

vi è l obbligo di retribuzione del difensore nominato d Ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto successivo, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata; ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 217 del 30.07.1990, potrà essere richiesta l ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che, secondo l art. 3 della legge stessa: 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito, risultante dall ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33 Euro. 2. Se l interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l istante. In tal caso i limiti indicati nel comma 1 sono elevati di 1.032,91 Euro per ognuno dei familiari conviventi con l interessato. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall I.R.Pe.F. o che sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d imposta ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra al foglio 1, dandosi atto che il presente verbale è composto di n.. (.) fogli dattiloscritti. Copia del presente atto, viene rilasciata all indagato per gli esclusivi usi consentiti dalla legge. ------------------------------------------ ------------ L INDAGATO GLI UFFICIALI E AGENTI DI P.G.