2017 COSA SI PUO PIGNORARE? Tecnici&Professione 1
Pignoramento prima casa La prima casa non sempre è inattaccabile. Anche se per molti italiani rappresenta un rifugio irrinunciabile, la residenza acquistata a fronte di enormi sacrifici, unico immobile che possediamo, può potenzialmente essere pignorata. La prima casa, può essere oggetto di procedura esecutiva ad opera di creditori anche se questa possibilità è abbastanza limitata, ma solo se ad agire sono gli agenti di riscossione. Nessuna legge dell ordinamento italiano, infatti, impedisce sempre e comunque il pignoramento della prima casa. La prima casa è pignorabile se i debiti contratti dal proprietario sono verso soggetti privati: la banca con cui si è stipulato un mutuo o qualsiasi altro soggetto terzo che non sia il Fisco o lo Stato. E bene sottolineare che in questi casi la casa è pignorabile poiché il divieto di pignorabilità è volto soltanto agli agenti di riscossione. Prima di giungere al pignoramento della prima casa da parte della banca, quindi, forse sarebbe il caso di procedere per altre vie e prendere in considerazione l ipotesi, magari, di vendere l immobile per saldare il debito e lasciare, in ogni caso, una somma che permetta di andare avanti. Il divieto di pignoramento della prima casa non è consentito, ad esempio, ad Equitalia e a qualsiasi altro ente di riscossione: in questo caso il pignoramento non è consentito dall ordinamento. All ente di riscossione è consentito soltanto iscrivere un ipoteca sull immobile solo se il debito è superiore a 20mila euro. L agente di riscossione, quindi, non può procedere esecutivamente contro la prima casa, ma deve limitarsi all iscrizione di un ipoteca partecipando, in seguito, ad eventuali azioni esecutive da parte di privati (la banca per esempio). Pignoramento agente di riscossione: quando non è possibile 2
L ente di riscossione non può procedere quando la prima casa risponde a determinati requisti, ovvero: deve essere l unico immobile di proprietà del creditore; deve essere l immobile dove il creditore risiede anagraficamente; deve essere un immobile non qualificabile come bene di lusso. Equitalia: quali beni mobili e immobili non pignorerà mai Equitalia, prima di pignorare i beni dei contribuenti, deve rispettare delle regole ben precise che prevedono determinati limiti e condizioni. La legge prevede la possibilità di procedere al pignoramento dei beni mobili ed immobili e alla vendita all asta. Vi sono però dei beni che non possono mai costituire oggetto di pignoramento, Equitalia incontra dei limiti laddove decida di ricorrere all ipoteca. In tali casi il suo credito complessivo verso il debitore deve esser sempre superiore a 20.000 euro. Anche se l ipoteca e il pignoramento sono 2 cose diverse, Equitalia infatti non può mai pignorare beni immobili se il suo credito non supera tale cifra. Se è stata iscritta ipoteca e sono trascorsi sei mesi senza che il contribuente abbia pagato, allora Equitalia può procedere alla c.d. espropriazione immobiliare. Come già specificato sopra, non può essere pignorata la casa di abitazione, che sia unico bene immobile di proprietà, in cui il contribuente abbia la residenza anagrafica. Non deve essere di lusso o accatastata con categoria A8/A9. Quindi la prima casa è impignorabile, per gli altri immobili il pignoramento è possibile solo in presenza di debiti superiore a 120.000 euro, dopo che sono trascorsi 6 mesi dall iscrizione di ipoteca. Un eventuale azione esecutiva immobiliare in violazione dei suddetti limiti sarebbe illegittima. Il contribuente, con accordo con Equitalia, può vendere il bene pignorato o ipotecato. Tutto il ricavato andrà ad Equitalia che restiturà al contribuente solo l eventuale denaro in eccedenza. 3
Equitalia: può pignorare pensioni, stipendio e conto corrente? Con riferimento al pignoramento delle pensioni, il Dl n. 83/2015 ha modificato l art. 545 c.p.c. prevedendo che non può mai essere pignorata quella somma corrispondente alla misura mensile dell assegno sociale aumentato della metà. L assegno sociale assicura mezzi adeguati alle esigenze di vita. La somma della pensione impignorabile corrisponde a circa 680 euro. Nei casi in cui la stessa superi invece tale cifra, Equitalia incontra le stesse regole previste per lo stipendio. Lo stipendio o pensione può essere pignorato nella misura di: 1/10 => stipendi, salari, indennità inferiori ai 2.500 euro quindi l importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese; 1/7=> stipendi, salari, indennità fino a 5.000 euro; 1/5=> stipendi, salari, indennità superiori ai 5.000 euro. Riguardo al conto corrente e alle pensioni accreditate sullo stesso, le modifiche apportate dal D.l. n. 83/2015 prevedono che: se la pensione è stata accreditata in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate per l importo eccedente il triplo dell assegno sociale (1440 euro); se la pensione è stata accreditata alla stessa data del pignoramento o in data successiva, il pignoramento non può essere superiore a 1/5. Sono impignorabili tutti i beni elencati nel codice della procedura civile all art. 514: le cose sacre e quelle che servono all esercizio del culto; l anello nuziale, i vestiti la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti, gli armadi, il frigorifero, la lavatrice, ecc.; le polizze vita; il conto corrente cointestato non può essere pignorato per intero, ma nei limiti del 50%; 4
tutte le cose indispensabili al debitore ed alla sua famiglia, tranne però se sono di rilevante valore economico per pregio artistico o di antiquariato. Equitalia può pignorare il fondo patrimoniale a condizione che il debito tributario sia stato contratto per esigenze della famiglia. A seguito del Dl n. 83/2015, il creditore tutte le volte in cui il debitore costituisce il fondo patrimoniale successivamente alla nascita del credito, il creditore può procedere ad esecuzione forzata, anche senza aver ottenuto una sentenza di accoglimento dell azione revocatoria. L unica condizione richiesta è che il creditore trascriva il pignoramento entro 1 anno dalla data della costituzione del fondo. Pignoramento mobiliare le nuove norme Il d.l. L. 162/14 all art. 18 ha introdotto una serie di modifiche, alla fase iniziale delle procedure esecutive mobiliari ( ex d.l. 132/14) per il pignoramento. La vecchia legge stabiliva che l ufficiale giudiziario doveva depositare nella cancelleria del tribunale competente: il pignoramento, il titolo esecutivo il precetto. La nuova normativa invece predispone che l ufficiale giudiziario deve consegnare gli atti al creditore. Sarà il creditore a sua volta a depositare gli atti in cancelleria del tribunale competente, entro 15 giorni, per l esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi, pena l inefficacia del pignoramento. Di seguito nel dettaglio le nuove norme per il pignoramento mobiliare. Come già detto l ufficiale giudiziario consegnerà al creditore gli atti cioè il processo verbale, il precetto e il titolo esecutivo. Sarà il creditore a depositare gli atti presso la cancelleria del tribunale entro 15 giorni dalla consegna dell atto. Dal 31 marzo corrente anno il deposito effettuato in cancelleria verrà consegnato in via telematica e non più in forma cartacea. I documenti da presentare in via telematica sono: la nota di iscrizione a ruolo, la copia del titolo esecutivo, la copia del precetto e la copia dei verbali di pignoramento. L art. 159 bis disposizione degli atti, dichiara che nell iscrizione al ruolo non devono mancare: le indicazione delle parti 5
la generalità e codice fiscale del creditore la generalità e codice fiscale avvocato l indicazione delle cose o beni oggetto di pignoramento Il contributo unificato del processo esecutivo del pignoramento è obbligatorio quando sono stati assegnati i beni pignorati e quando risulta effettuata la vendita dei beni pignorati. Il decreto 162/14 all art. 19, inoltre, ha inserito la norma sull espropriazione forzata degli autoveicoli, dove precisa che il Giudice deve essere del luogo dove il debitore ha residenza. 6