COMUNE DI GABICCE MARE



Documenti analoghi
Comune di Foggia Servizio Politiche Fiscali

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE E L IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI PORTO AZZURRO Provincia di Livorno Banchina IV Novembre Porto Azzurro

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale

COMUNE DI PORTOGRUARO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SENIGALLIA

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI ED AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

COMUNE DI GABICCE MARE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Provincia di Salerno Settore Tributi e Servizi Sociali REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI GABICCE MARE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI GABICCE MARE

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI MODENA Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali Servizio Tributi

Le sanzioni tributarie amministrative

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI (Provincia di Palermo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvazione deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del

OGGETTO: Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali. IL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

SCHEMA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTI COMUNALI IL CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Verrayes Comune de Verrayes. Regione Autonoma Valle d Aosta REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE.

COMUNE DI PAULARO Provincia di Udine

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

COMUNE DI RORA. Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA MUNICIPALE

Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

COMUNE DI CORMANO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ESTRATTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALEI.U.C.

COMUNE DI MUZZANA DEL TUGNANO PROVINCIA DI UDINE

L ILLECITO TRIBUTARIO

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera)

- il pagamento dell IMU relativo all'anno 2012 deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel D.M. n.

I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE

SITO ISTITUZIONALE MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Comune di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI BERGEGGI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE

COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO. Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno

Regolamento per il condono dei Tributi Locali

COMUNE DI SCANDIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO. Luca Mariotti Dottore Commercialista

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

Nota di approfondimento

Sanzioni ed effetti penali della Voluntary disclosure. di Antonio Iorio

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL n. 138 convertito nella L n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Che cos è il Ravvedimento Operoso IMU 2012 e come funziona?

Città di SAN PRISCO Provincia di Caserta REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE S ANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce

COMUNE DI PERUGIA 20 SETTORE SERVIZI FINANZIARI U.O. GESTIONE ENTRATE

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Novità 2015 ravvedimento operoso e altri istituiti deflattivi

730, Unico 2014 e Studi di settore

INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag.

COMUNE DI RODENGO SAIANO PROVINCIA DI BRESCIA

CITTÀ di ANDRIA SERVIZIO ENTRATE

COMUNE DI RACALE. (Provincia di Lecce)

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014

COMUNE DI GROTTAMINARDA PROVINCIA DI AVELLINO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Comune di Robecco sul Naviglio Provincia di Milano. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC)

C O M U N E D I O L I V E T O L U C A N O PROVINCIA DI MATERA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

Città di Ragusa REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELL ART.13 DELLA LEGGE N.

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili

Regolamento per l Istituzione e la disciplina generale della Imposta Unica Comunale IUC

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

COMUNE DI BOTRUGNO (Prov. LECCE)

R egolam ento per la definizione agevolata dei tributi locali

COMUNE DI FAUGLIA. Provincia di Pisa DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. N. 35 Data

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate

Transcript:

COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con D. C. n. 19 del 19/03/1999, modificato con D. C. n. 27 del 21/04/1999 e aggiornato con le modifiche apportate dalle D. C. n. 8 del 15/03/2007, D. C. n. 13 del 29/03/2011, D. C. n. 21 del 12/04/2012, D. C. n. 31 del 16/05/2012, D. C. n. 20 del 26.03.2013 e D. C. n. 28 del 22/04/2014.

SOMMARIO (In corsivo-grassetto le novità) Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Irrogazione delle sanzioni Art. 3 - Colpevolezza dell'autore della infrazione Art. 4 - Forme di semplificazione amministrativa nel contenzioso tributario Art. 5 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali Art. 6 Criteri per la determinazione della gravità della violazione per la misura base delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali Art. 6 bis Criteri di determinazione degli elementi soggettivi della violazione Art. 7 Concorso di violazioni e violazioni continuate Art. 8 - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili Art. 9 [Abrogato] Art. 10 - [Abrogato] Art. 11 - Sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Art. 12 - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità Art. 12 bis Sanzioni in materia di imposta di soggiorno Art. 12 ter Sanzioni in materia di imposta municipale propria (IMU) Art. 12 quater Sanzioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) Art. 12 quinquies Sanzioni in materia di imposta unica comunale (IUC) Art. 13 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione Art. 14 - [Abrogato] Art. 14 bis Interessi Art. 15 - Rinvio ed entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 n 471, n 472 e n 473 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 - Irrogazione delle sanzioni. 1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal funzionario responsabile della gestione del tributo. Art. 3 - Colpevolezza dell'autore della infrazione 1. Il comportamento trasgressivo determinato da dolo o colpa grave deve essere accertato e provato da colui che irroga la sanzione. 2. L'esistenza della colpa si presume per il semplice fatto del comportamento trasgressivo e non richiede quindi la prova della sua esistenza; spetta all'autore della violazione l'onere di provarne l'inesistenza. Art. 4 - Forme di semplificazione amministrativa nel contenzioso tributario 1. E' fatto obbligo agli uffici preposti alle entrate di informare i contribuenti delle forme di agevolazione, ravvedimento operoso, conciliazione, accertamento con adesione, ecc. previste in materia di sanzioni tributarie e di darne corretta e tempestiva applicazione. 2. E' cura degli uffici predisporre tutte le idonee procedure atte al più completo snellimento e semplificazione delle procedure tributarie. Art. 5 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali.

1. Nei casi di infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti: - nessuna sanzione per quelle infrazioni formali che non comportano una specifica attività dell'ufficio per chiarirne la portata, in quanto relative ad elementi privi di particolare rilevanza ai fini dell'attività di controllo del Comune; - sanzione applicata in misura minima per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata; la stessa misura si applica per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta; - sanzione applicata in misura intermedia tra minimo e massimo per le infrazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele e comunque in ogni caso di inadempimento del contribuente a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune; - sanzione applicata in misura massima per le infrazioni di cui al precedente comma che siano caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento. 2. Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al successivo art. 6 bis. 1 Art. 6 Criteri per la determinazione della gravità della violazione per la misura base delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali. 2 1. Nei casi di infrazioni incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni base saranno quantificate, secondo i criteri seguenti, e tenuto conto di quanto indicato negli articoli successivi: 3 - sanzione applicata nell'importo minimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore al 40% del tributo dovuto; - sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore al 40% del tributo dovuto; - sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore ad 206,58.

- sanzione applicata nell'importo massimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore ad 206,58. Al fine di individuare il limite sopra indicato si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare le sanzioni e gli interessi applicabili. - sanzione applicata nell'importo minimo quando l omissione della dichiarazione o denuncia non è accompagnata da evasione del tributo. ART. 6 BIS Criteri di determinazione degli elementi soggettivi della violazione. 4 1. I criteri di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento consentono la determinazione della sanzione sulla base oggettiva della gravità della violazione. La base soggettiva della condotta dell agente è invece desunta dalle eventuali ipotesi di recidiva, di concorso e di continuazione della violazione. La base soggettiva della personalità dell autore della violazione è desunta dall opera da lui svolta per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze, soprattutto con riguardo alle ipotesi di ravvedimento,oltre a gravi e particolari situazioni di disagio economico individuate caso per caso, che possono portare a comminare un diverso ammontare di sanzione. 2. Per le violazioni di omessa denuncia, per le quali si assume configurarsi un comportamento doloso, e per le violazioni di infedele denuncia, per le quali si assume configurarsi un comportamento gravemente colposo, sono stabiliti i seguenti criteri e le relative misure sanzionatorie: - l opera svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, anche con riferimento alle ipotesi di ravvedimento e di fattiva collaborazione, ove richiesta, nell'ambito dell'attività istruttoria dell'ufficio, è valutata positivamente e la misura della sanzione come determinata dall art. 6 è diminuita del 25%; - la personalità del trasgressore e la sua condotta, se riferita a comportamenti in violazione di norme tributarie in periodi precedenti a quello accertato, o desunta da tutte le notizie ed informazioni utili allo scopo, è valutata negativamente e la misura della sanzione come determinata dall art. 6 è aumentata del 25%, mentre se riferita a comportamenti di disattenzione rispetto a indicazioni e istruzioni impartite dagli uffici comunali la stessa misura è aumentata del 35 %; - le condizioni economiche e sociali indicatrici di una generale condizione disagiata del contribuente, meritevoli di considerazione nella determinazione della sanzione, riducendola del 20%, sono le seguenti: a) il nucleo familiare del contribuente che percepisce solo redditi da pensione e possiede solo l abitazione in cui dimora abitualmente e relative pertinenze

b) il nucleo familiare del contribuente che si trova in condizioni di disagio socio economico attestato dai servizi competenti. Le suddette condizioni sono desunte dalle banche dati a cui il Comune è abilitato ad accedere o dalla documentazione fornita dal contribuente stesso." 3. Le percentuali indicate al comma precedente sono applicate alla sanzione come determinata dall'art. 6 del Regolamento e sono cumulabili. 4. Qualora l'applicazione delle combinazioni di percentuali in aumento e/o in diminuzione delle sanzioni diano luogo ad una percentuale superiore o inferiore ai minimi stabiliti per legge saranno applicabili tali ultimi limiti. Art. 7 - Concorso di violazioni e violazioni continuate. 1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è punito con la sanzione più grave aumentata del 100%. 2. Chi anche con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione, è punito con la sanzione più grave aumentata del 50%. 3. A chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del 100%. 4. Se le violazioni di cui ai commi precedenti rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella più grave aumentata di un quinto. 5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata del 100%. 6. Nei confronti di chi incorre in altra violazione della stessa indole, commessa nei tre anni precedenti, non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 decreto legislativo 18.12.1997 n 472 o in dipendenza di adesione all'accertamento, la sanzione è aumentata del 50%. 7. Nel caso di manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione, questa si applica nella misura della metà del minimo. Si ha manifesta sproporzione quando l ammontare della sanzione applicabile è superiore al triplo del tributo cui la violazione si riferisce. Art. 8 - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 200% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a 206,58; se l'evasione non è superiore ad 206,58, si applica la sanzione nella misura del 150% dell'imposta dovuta, con il minimo di 51,64. Si applica la sanzione del 100% quando l omissione della dichiarazione o denuncia non è accompagnata da evasione del tributo. 2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto, e la sanzione del 75% se superiore. 3. Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di 51,64. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di 154,93. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di 258,22. 4. Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al precedente art. 6 bis. 5 Art. 9 - Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. [ABROGATO] 6 Art. 10 - Sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. [[ABROGATO] 7 Art. 11 - Sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 200% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore ad 206,58; se

l'evasione non è superiore ad 206,58 si applica la sanzione nella misura del 150% dell'imposta dovuta, con il minimo di 51,64. 2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto e la sanzione del 75% se superiore. 3. Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di 25,82. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di 154,93. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di 258,22. 4. Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al precedente art. 6 bis. 8 Art. 12 - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità. 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 200% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore ad 258,22; se l'evasione non è superiore ad 258,22 si applica la sanzione nella misura del 150% dell'imposta dovuta, con il minimo di 51,64. 2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto e la sanzione del 75% se superiore. 3. Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di 25,82. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di 154,93. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di 258,22. 4. Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al precedente art. 6 bis. 9 Art. 12 bis - Sanzioni in materia di imposta di soggiorno. 10

1. Con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie applicabili all'imposta di soggiorno si rinvia alla disciplina prevista dal Regolamento istitutivo del tributo. Art. 12 ter - Sanzioni in materia di imposta municipale propria (IMU) 11 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 200% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a 206,58; se l'evasione non è superiore ad 206,58, si applica la sanzione nella misura del 150% dell'imposta dovuta, con il minimo di 51,64. Si applica la sanzione del 100% quando l omissione della dichiarazione o denuncia non è accompagnata da evasione del tributo. 2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto, e la sanzione del 75% se superiore. 3. Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di 51,64. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di 154,93. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di 258,22. 4. Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al precedente art. 6 bis. Art. 12 quater - Sanzioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti si applica la sanzione del 200% della tassa

dovuta se il tributo evaso è superiore a 206,58; se l'evasione non è superiore ad 206,58, si applica la sanzione nella misura del 150% dell'imposta dovuta, con il minimo di 50,00. Si applica la sanzione del 100% quando l omissione della dichiarazione non è accompagnata da evasione del tributo. 3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione del 50% della tassa non versata, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto, e la sanzione del 75% se superiore, con il minimo di 50,00. 4. Per l incompleta o infedele risposta a questionari, si applica la sanzione amministrativa di 100,00; per la mancata risposta a questionari entro il termine previsto dallo specifico regolamento della tassa si applica la sanzione amministrativa di 300,00. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di 500,00. 5. Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al precedente art. 6 bis. Art. 12 quinquies - Sanzioni in materia di imposta Unica Comunale (IUC) 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti si applica la sanzione del 200% del tributo non versato se il tributo evaso è superiore a 206,58; se l'evasione non è superiore ad 206,58, si applica la sanzione nella misura del 150% del tributo non versato, con il minimo di 50,00. Si applica la sanzione del 100% quando l omissione della dichiarazione non è accompagnata da evasione del tributo. 2. Per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto, e la sanzione del 75% se superiore, con il minimo di 50,00. 3. Per l incompleta o infedele risposta ai questionari previsti dallo specifico regolamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100,00; per la mancata risposta agli stessi questionari entro il termine previsto dal regolamento di cui al primo periodo si applica la sanzione amministrativa di 300,00. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di 500,00. 4. Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al precedente art. 6 bis. Art. 13 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione.

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento, per le violazioni di omessa ed infedele denuncia, sono ridotte ad un terzo di quanto irrogato, e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Le sanzioni sono ridotte anche nei casi in cui si applichi l'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19.6.1997 n 218 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dal relativo regolamento comunale. 2. [ABROGATO] 12 3. [ABROGATO] 13 Art. 14 - Particolari condizioni personali del soggetto accertato. [ABROGATO] 14 Art. 14 bis - Interessi 15 1. La misura annua degli interessi dovuti dai contribuenti e di competenza del comune di Gabicce Mare viene determinata in aumento di 2,5 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. Il calcolo degli stessi sarà effettuato in base alla normativa vigente. Art. 15 - Rinvio ed entrata in vigore. 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 18.12.1997 n 471, n 472 e n 473 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999 e si applica anche in riferimento alle annualità anteriori che siano ancora suscettibili di accertamento.

1 Comma inserito con D. C. n. 13 del 29/03/2011. 2 Rubrica modificata con D. C. n. 13 del 29/03/2011. 3 Norma modificata con D. C. n. 13 del 29/03/2011. 4 Norma inserita con D. C. n. 13 del 29/03/2011. 5 Comma inserito con D. C. n. 13 del 29/03/2011. 6 Norma abrogata con D. C n. 13 del 29/03/2011. 7 Norma abrogata con D. C n. 13 del 29/03/2011. 8 Comma inserito con D. C. n. 13 del 29/03/2011. 9 Comma inserito con D. C. n. 13 del 29/03/2011. 10 Norma inserita con D. C. n. 21 del 12/04/2012 11 Norma inserita con D. C. n. 31 del 16/05/2012 12 Norma abrogata con D. C n. 13 del 29/03/2011. 13 Norma abrogata con D. C n. 13 del 29/03/2011. 14 Norma abrogata con D. C n. 13 del 29/03/2011. 15 Articolo in vigore dal 1^ gennaio 2007 (D.C. n. 8 del 15/03/2007)